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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2671/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in proprio ex art 417 bis cpc
- resistente - oggetto: indennità sostitutiva delle ferie non godute
FATTO
Il ricorrente ha agito in giudizio quale docente che ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato nei seguenti Controparte_2 termini:
Data inizio Data termine Ore settimanali Ore settimanali di contratto contratto cattedra completa lavoro previste dal CCNL contratto 09/10/2018 30/06/2019 18 2 09/10/2018 12/06/2019 18 12 26/01/2019 10/06/2019 18 2 24/09/2019 30/06/2020 18 6 07/10/2019 06/06/2020 18 12 01/09/2022 30/06/2023 18 18
Chiede il pagamento dell' indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività soppresse rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a fruire di 135,41 giorni per ferie e festività soppresse
e/o a percepire € 5.054,96 per ferie e festività soppresse non godute, oppure i diversi giorni o somme risultanti spettanti ai sensi dei CCNL. a titolo di ferie e festività soppresse non fruite per gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23 e di indennità sostitutiva,
2) Condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_2 favore del ricorrente della somma di cui al capo precedente o della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
3) In via subordinata, condannarsi il convenuto n persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 al pagamento al ricorrente di 135,41 giorni di ferie e festività soppresse e/o del diverso numero di giorni di ferie e di festività soppresse maturati e concretamente non goduti a domanda (condanna generica).
4) In ogni caso, condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del cpc ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.
5) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Il si è costituito contestando la pretesa nel merito. CP_1
All' esito di odierna prima udienza da remoto la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La controversia appartiene al noto filone sulla spettanza ai docenti con contratti a termine dell' indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute
Il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite entro il termine di scadenza del contratto, in base alla previsione derogatoria (del divieto generale ex art 5, comma 8, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012) introdotta dall'art. 1, commi 54, 55
e 56, L. n. 228/2012.
La natura dell'indennità è stata definita dalla giurisprudenza come “mista” ossia “sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale devesi ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” (Cass. Civ., sent. n. 3021/2020), da cui la durata decennale del termine di prescrizione.
La normativa vigente in materia deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea (Cass. Civ., ord. n. 14268/2022) e al riguardo la Cassazione si è già pronunciata, da ultimo compiutamente con sentenza n. 16715 del 17.06.2024. Con tale pronuncia la SC - confermando, ed anzi ampliando, il diritto già riconosciuto nelle precedenti pronunce nn. 14268/22, 26413/22 e 13440/24 - stabilisce che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso CP_1 avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva.
In particolare secondo la Cassazione (sentenza 16715/2024):
➢ deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n.
228 del 2012: per le ferie serve una richiesta esplicita diretta del docente riscontrata da autorizzazione del dirigente scolastico;
➢ la collocazione in ferie da parte delle istituzioni scolastiche d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, in particolare nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, è illegittima: durante la sospensione delle lezioni il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere considerato in ferie, da cui l' illegittimità dell' automatica sottrazione di tali giorni dal monte ferie spettante;
➢ il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute: il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso in forma scritta della perdita, in caso contrario ha diritto all' indennità sostitutiva.
Si tratta di principi pienamente condivisibili e ormai consolidati, che vanno integralmente recepiti, con conseguente accoglimento del ricorso.
Gli insegnamenti della Cassazione sono, infatti, perfettamente in linea con la normativa comunitaria come interpreta dal CGCE, dunque con fonte sovranazionale, che come tale prevale sul diritto interno contrastante, così in particolare sul divieto per i pubblici dipendenti - stabilito dal d.l. n. 95/2012 ( art. 5, c. 8 convertito con modifiche con L. 135/2012) - di monetizzazione di ferie e giorni di riposo sostitutivi delle festività ex lege n. 937/1977.
Ci si riferisce all' art 7 della direttiva 2003/88 che fonda in termini imperativi ed incondizionati il diritto alle ferie annuali retribuite, di talchè - come da pacifica giurisprudenza della CGCE a far data dalla pronuncia 6.11.2018 causa C-619/16 - alla mancata fruizione consegue il diritto all' indennità finanziaria sostituiva qualora il lavoratore non sia stato posto in condizione di fruire delle proprie ferie mediante un' informazione adeguata, irrilevante essendo la mancata richiesta di ferie nel periodo di riferimento. Piu' precisamente la giurisprudenza comunitaria sul punto – a far data dalle sentenze della Grande
Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa
C-619/2016 ; in causa C-684/2016 - è univoca nell'affermare Controparte_3 CP_4 che l'ordinamento comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva ( contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie) quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione.
In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro deve dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.
Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024 nella causa C-
218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8, LDL 95/12, ove si legge che “54). Se, ….., il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse,
l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56). A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
Dai suddetti principi, affermati, in linea con il diritto comunitario, dalla Cassazione (compiutamente
Cass. 16715 del 17.06.2024), già applicati dall' Ufficio nel recente precedente sentenza del 13.9.2024 est in RG 46/2024, deriva l' accoglimento del ricorso poiché: Per_1
➢ è pacifico e documentale che i giorni indicati in ricorso corrispondono a giorni di ferie maturati per i quali il ricorrente non ha presentato espressa richiesta diretta di ferie;
➢ il , da un lato, non ha provato di avere informato il ricorrente stesso in modo accurato e CP_1 tempestivo dell'esistenza delle ferie non godute invitandolo a goderne con specifico avviso in forma scritta della perdita, dall' altro in punto quantificazione, a fronte di puntuale prospetto in ricorso
(vd pag 18), non ha svolto contestazioni specifiche.
Ne deriva la spettanza dell' indennità sostitutiva nella misura richiesta.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
pqm
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. condanna il a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva Controparte_1 delle ferie non godute negli aa.ss. azionati, la somma di euro 5.054,96. oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna il medesimo alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto Controparte_1 di accessori di legge, in euro 1.000,00 , oltre a CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario se richiesta.
Così deciso in Venezia, 11.3.2025
Il Giudice