CASS
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/09/2025, n. 26276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26276 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30070/2018 R.G. proposto da Assoservizi S.r.l. (06833891002), in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando D’Amario che la rappresenta e difende ([...]; avv.ferdinando.damario@pec.it); – ricorrente – contro ON BE ([...]) e ON LA ([...]), eredi di OS NT, rappresentate e difese dagli avvocati Gianfranco Porreca (avv.porreca@pcert.postecert.it) e IO LI (giulio.tulimiero@avvocatiavellinopec.it); e Comune di EL (00184530640), in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana n. 74, presso lo studio ICI IMU Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 26276 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 27/09/2025 2 dell’avvocato Raffaele Porpora (raffaeleporpora@ordineavvocatiroma.org), rappresentato e difeso dagli avvocati Berardina Manganiello, Giovanni Santucci de Magistris e Amerigo AS;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 5605, depositata in data 11 giugno 2018, e notificata il 3 agosto 2018, della Commissione tributaria regionale della Campania;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato Gianfranco Porreca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari estinto il giudizio per definizione agevolata;
in subordine, rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 5605, depositata in data 11 giugno 2018, e notificata il 3 agosto 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da Assoservizi S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente OS NT per gli anni dal 2009 al 2011. 1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie sussisteva il potere di accertamento speso dal concessionario del relativo servizio in quanto, così come accertato dallo stesso giudice amministrativo (TAR Campania, Sez. I, 6 novembre 2015, n. 2338), andava piuttosto rilevata l’illegittimità della delibera comunale (n. 239 del 4 agosto 2015) che recava annullamento di ufficio 3 delle pregresse delibere (nn. 83, 90 e 187 del 2014) di affidamento del servizio stesso;
- ad ogni modo, peraltro, con la delibera di annullamento, il Comune di EL aveva convalidato gli effetti dell’attività svolta dal concessionario sino al 16 marzo 2015; - in ragione della legittima sussistenza del potere di accertamento, destituita di fondamento rimaneva (anche) l’eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del funzionario comunale responsabile del tributo, atteso che l’atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, così come avvenuto, (proprio) dal concessionario del servizio (id est dal relativo funzionario responsabile); - nel residuo, però, le contestazioni svolte dalla contribuente nel merito della pretesa impositiva risultavano «specifiche e del tutto dimostrate», in quanto «il debito tributario afferente al 2009 all'epoca della spedizione dell'avviso di accertamento in oggetto era già estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., mentre per le annualità 2010 e 2011 vi è prova in atti di previo annullamento di pedissequo atto impositivo con pronuncia irrevocabile, di guisa che l'avviso presentemente contestato realizza a riguardo una patente violazione del principio del ne bis in idem». 2. – Assoservizi S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, ed ha depositato memoria. ON BE e ON LA, quali eredi di OS NT, ed il Comune di EL, resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 – il primo motivo, non meglio rubricato, espone la denuncia di violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva rilevato di ufficio la prescrizione 4 estintiva (ai sensi dell’art. 2948 cod. civ.), con ciò pronunciando ultra petita partium, in quanto la relativa questione non era stata esaminata dal giudice di primo grado e controparte non aveva spiegato appello incidentale sul punto, così che l’eccezione di parte (recte di decadenza) non avrebbe potuto essere esaminata;
1.2 – col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione della l. l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 171, ed assume che, - venendo in considerazione unità immobiliare per la quale la contribuente non aveva presentato la relativa dichiarazione né corrisposto il tributo, - il dies a quo della decadenza dal potere di accertamento andava individuato nel giugno 2010 con conseguente tempestività di un avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre 2015; 1.3 – il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e di violazione degli artt. 39 e 273 cod. proc. civ.; - assume, in sintesi, la ricorrente che: - risultava controversa, tra le parti, l’identificazione della unità immobiliare hinc et inde oggetto di ripresa a tassazione negli avvisi di accertamento (in tesi) oggetto di duplicazione;
- il potere di accertamento le era stato conferito a decorrere dal marzo 2014, così che non risultava comprensibile il riferimento di controparte ad avvisi di accertamento emessi per gli (stessi) anni 2010 e 2011; - la pronuncia del giudice del gravame, in punto di rilevata duplicazione della pretesa impositiva, difettava, pertanto, di motivazione, - esponendo una motivazione apparente, - e, ad ogni 5 modo, «un difetto di analisi della realtà processuale», siccome omessa l’indicazione «dei necessari elementi in fatto posti a fondamento della decisione»; - in un contesto processuale connotato, peraltro, dalla contemporanea pendenza di distinti giudizi con un medesimo oggetto (gli avvisi di accertamento notificati in relazione alla medesima unità immobiliare ed agli stessi periodi di imposta), il giudice del gravame avrebbe dovuto sospendere il giudizio pregiudicato ovvero procedere alla riunione dei distinti giudizi;
1.4 – col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice del gravame pronunciato sul motivo di appello che era stato articolato in ordine all’insussistenza dei presupposti di applicabilità dell’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), per di più in fattispecie connotata dalla immutazione in fatto della destinazione dell’unità immobiliare che, per stessa deduzione di controparte, si era verificata (già) nel 2005 quanto l’Ospedale civile di EL aveva trasferito altrove i suoi reparti di Ginecologia ed Ostetricia;
1.5 – col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), sull’assunto che, nella fattispecie, veniva in considerazione un’utilizzazione indiretta della unità immobiliare (concessa in locazione all’Ospedale civile di EL), utilizzazione peraltro cessata, come anticipato, sin dal 2005. 2. – In via pregiudiziale deve rilevarsi che - come deducono, e documentano, le controricorrenti ON BE e ON LA – è stata presentata istanza di definizione agevolata della controversia con versamento dell’intero importo dovuto (pari ad € 709,77 su di un valore della lite indicato in € 14.195,46). 6 2.1 – Nel disciplinare la definizione agevolata delle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge», e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 190); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; - «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198); - «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 7 sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; - «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201); - «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale …» (comma 205). 2.2 - Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio venendo in considerazione, da un lato, il recepimento della sopra riportate disposizioni da parte del Comune di EL e, dall’altro, l’insussistenza stessa di un diniego della definizione agevolata. 3. - Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, ult. prop., cit.). Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del 8 d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 5605, depositata in data 11 giugno 2018, e notificata il 3 agosto 2018, della Commissione tributaria regionale della Campania;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato Gianfranco Porreca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari estinto il giudizio per definizione agevolata;
in subordine, rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 5605, depositata in data 11 giugno 2018, e notificata il 3 agosto 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da Assoservizi S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente OS NT per gli anni dal 2009 al 2011. 1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie sussisteva il potere di accertamento speso dal concessionario del relativo servizio in quanto, così come accertato dallo stesso giudice amministrativo (TAR Campania, Sez. I, 6 novembre 2015, n. 2338), andava piuttosto rilevata l’illegittimità della delibera comunale (n. 239 del 4 agosto 2015) che recava annullamento di ufficio 3 delle pregresse delibere (nn. 83, 90 e 187 del 2014) di affidamento del servizio stesso;
- ad ogni modo, peraltro, con la delibera di annullamento, il Comune di EL aveva convalidato gli effetti dell’attività svolta dal concessionario sino al 16 marzo 2015; - in ragione della legittima sussistenza del potere di accertamento, destituita di fondamento rimaneva (anche) l’eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del funzionario comunale responsabile del tributo, atteso che l’atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, così come avvenuto, (proprio) dal concessionario del servizio (id est dal relativo funzionario responsabile); - nel residuo, però, le contestazioni svolte dalla contribuente nel merito della pretesa impositiva risultavano «specifiche e del tutto dimostrate», in quanto «il debito tributario afferente al 2009 all'epoca della spedizione dell'avviso di accertamento in oggetto era già estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., mentre per le annualità 2010 e 2011 vi è prova in atti di previo annullamento di pedissequo atto impositivo con pronuncia irrevocabile, di guisa che l'avviso presentemente contestato realizza a riguardo una patente violazione del principio del ne bis in idem». 2. – Assoservizi S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, ed ha depositato memoria. ON BE e ON LA, quali eredi di OS NT, ed il Comune di EL, resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 – il primo motivo, non meglio rubricato, espone la denuncia di violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva rilevato di ufficio la prescrizione 4 estintiva (ai sensi dell’art. 2948 cod. civ.), con ciò pronunciando ultra petita partium, in quanto la relativa questione non era stata esaminata dal giudice di primo grado e controparte non aveva spiegato appello incidentale sul punto, così che l’eccezione di parte (recte di decadenza) non avrebbe potuto essere esaminata;
1.2 – col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione della l. l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 171, ed assume che, - venendo in considerazione unità immobiliare per la quale la contribuente non aveva presentato la relativa dichiarazione né corrisposto il tributo, - il dies a quo della decadenza dal potere di accertamento andava individuato nel giugno 2010 con conseguente tempestività di un avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre 2015; 1.3 – il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e di violazione degli artt. 39 e 273 cod. proc. civ.; - assume, in sintesi, la ricorrente che: - risultava controversa, tra le parti, l’identificazione della unità immobiliare hinc et inde oggetto di ripresa a tassazione negli avvisi di accertamento (in tesi) oggetto di duplicazione;
- il potere di accertamento le era stato conferito a decorrere dal marzo 2014, così che non risultava comprensibile il riferimento di controparte ad avvisi di accertamento emessi per gli (stessi) anni 2010 e 2011; - la pronuncia del giudice del gravame, in punto di rilevata duplicazione della pretesa impositiva, difettava, pertanto, di motivazione, - esponendo una motivazione apparente, - e, ad ogni 5 modo, «un difetto di analisi della realtà processuale», siccome omessa l’indicazione «dei necessari elementi in fatto posti a fondamento della decisione»; - in un contesto processuale connotato, peraltro, dalla contemporanea pendenza di distinti giudizi con un medesimo oggetto (gli avvisi di accertamento notificati in relazione alla medesima unità immobiliare ed agli stessi periodi di imposta), il giudice del gravame avrebbe dovuto sospendere il giudizio pregiudicato ovvero procedere alla riunione dei distinti giudizi;
1.4 – col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice del gravame pronunciato sul motivo di appello che era stato articolato in ordine all’insussistenza dei presupposti di applicabilità dell’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), per di più in fattispecie connotata dalla immutazione in fatto della destinazione dell’unità immobiliare che, per stessa deduzione di controparte, si era verificata (già) nel 2005 quanto l’Ospedale civile di EL aveva trasferito altrove i suoi reparti di Ginecologia ed Ostetricia;
1.5 – col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), sull’assunto che, nella fattispecie, veniva in considerazione un’utilizzazione indiretta della unità immobiliare (concessa in locazione all’Ospedale civile di EL), utilizzazione peraltro cessata, come anticipato, sin dal 2005. 2. – In via pregiudiziale deve rilevarsi che - come deducono, e documentano, le controricorrenti ON BE e ON LA – è stata presentata istanza di definizione agevolata della controversia con versamento dell’intero importo dovuto (pari ad € 709,77 su di un valore della lite indicato in € 14.195,46). 6 2.1 – Nel disciplinare la definizione agevolata delle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge», e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 190); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; - «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198); - «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 7 sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; - «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201); - «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale …» (comma 205). 2.2 - Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio venendo in considerazione, da un lato, il recepimento della sopra riportate disposizioni da parte del Comune di EL e, dall’altro, l’insussistenza stessa di un diniego della definizione agevolata. 3. - Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, ult. prop., cit.). Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del 8 d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto