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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/07/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1193/2024
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr.
VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1193/2024 RG e promossa con ricorso ex art. 50 CCII da
con sede in Sant'Ippolito (PU), Via dell'Industria, Parte_1 P.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Guazzarotti del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senigallia, Via Mamiani n. 16
- RECLAMANTE-
CONTRO
con sede in Acqualagna (PU), Controparte_1 Via Case Nuove, P.iva , pec in persona dei suoi P.IVA_2 Email_1 amministratori e legali rappresentanti pro tempore e , CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Rossi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Gubbio, Via Madonna di Mezzo Piano 45
- RECLAMATA -
OGGETTO: Reclamo avverso decreto di rigetto di istanza di apertura di liquidazione giudiziale del Tribunale di Urbino emesso in data 13 novembre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Urbino, con il decreto reclamato, disattendeva l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale avanzata nei confronti di
[...]
che reclamava la predetta decisione Controparte_4 con ricorso ritualmente notificato prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva.
La società reclamata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame.
La società reclamante ha presentato istanza di liquidazione giudiziale allegando di vantare nei confronti della società reclamata crediti per otre euro 90.000,00, a titolo di canoni locativi scaduti e impagati oltre interessi commerciali, e per spese utenze sostenute da essa locatrice non avendo la società conduttrice provveduto alla voltura;
ha illustrato che a seguito di citazione di sfratto per morosità, il Tribunale di prime cure aveva disposto il mutamento del rito senza ordinare il rilascio dell'immobile, e che nella pendenza del giudizio aveva presentato istanza di liquidazione giudiziale.
L'istanza di liquidazione giudiziale è stata rigettata in quanto il Tribunale di prime cure, dopo avere valorizzato la contestazione del credito da parte della ha CP_1 ritenuto che non fosse stata data prova che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati fosse superiore ad euro trentamila, ex art. 49 CCII.
Col reclamo, si sostiene:
pag. 2/7 - che i debiti di sono superiori alla soglia di € 30.000 in quanto per CP_1 canoni di locazione scaduti ed impagati da ottobre 2023 ad oggi il debito è di €
86.993,20, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02, cui vanno aggiungi i debiti per il mancato rimborso delle spese per utenze idriche ed elettriche ammontanti a € 7.685,08, ed i debiti tributari comunicati dall'Agenzia delle entrate;
- che supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d CP_1
CCII, avendo superato il tetto di euro 200.000,00 per i ricavi come dimostrato Cont dalla dichiarazione redditi 2023 per l'anno 2022, ove al rigo si espongono ricavi di € 210.453 (Doc. F – all.
7-bis fasc. ; CP_1
- che i bilanci depositi nelle more dell'udienza prefallimentare non sono quindi attendibili;
- che sussiste lo stato di insolvenza in quanto dai bilanci prodotti (Doc. G) risultano comunque dei modestissimi “utili” di poche centinaia di euro (€ 653 nel 2021 primo anno di attività; € 519 nel 2022; € 212 nel 2023), la società non ha un patrimonio immobiliare proprio, non ha provveduto a stipulare la fideiussione contrattualmente prevista a garanzia del pagamento dei canoni, non ha provveduto al pagamento delle utenze, non ha provveduto ad effettuare i lavori previsti dal contratto, ha lasciato scadere la convenzione comunale che costituiva il titolo autorizzativo provvisorio allo svolgimento della sua attività sportiva.
Ritiene la Corte, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, che non sussista lo stato di insolvenza.
Secondo Cassazione civile sez. I, 19/02/2025, n.4406 Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con
l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla
pag. 3/7 correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione.
Si legge nella sentenza della Suprema Corte: La nozione di insolvenza è stata precisata dalla giurisprudenza come lo stato in cui versa il debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", e di cui vanno ritenuti indici tanto gli
"inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori". L'insolvenza differisce dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma appunto uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità.
Costituisce, del resto, principio giurisprudenziale costante e consolidato che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (fra molte, Cass. S.U. 115/01, Cass.
S.U. 1997/03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue che ai fini della dichiarazione di fallimento è necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico- patrimoniale, idonea a privare il soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi
"normali", ai propri debiti;
accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni
(Cass. n. 2830/01).
La società reclamante allega infatti che lo stato di insolvenza può essere desunto dalla consistenza e qualità del credito azionato, nonché dal contegno del debitore resistente, resosi inadempiente di una serie di obbligazioni previste dal contratto di locazione, la principale, relativa al pagamento del canone, le altre, accessorie, relative pag. 4/7 alla prestazione di garanzia fideiussoria ed alla effettuazione di lavori sul locale concesso in locazione.
Va tuttavia osservato che nel giudizio pendente la società reclamata ha eccepito l'inadempimento della società locatrice per omessa presentazione della domanda di cambio di destinazione d'uso del locale concesso in locazione, ha allegato di avere subito un danno derivante da detta condotta, ha allegato di avere pagato al comune di
Acqualagna in luogo della locatrice gli importi dovuti per opere di urbanizzazione, ha giustificato l'omessa sistemazione dei locali e l'omessa prestazione della garanzia ricollegandole alla destinazione d'uso non modificata.
Dalla stessa allegazione della società reclamante (la documentazione in atti dimostra chiaramente che il cambio di destinazione è stato chiesto ed è stato ottenuto con delibera immediatamente esecutiva del 2023, con relativo frazionamento e accatastamento) si evince che i titoli autorizzativi sono stati chiesti ed ottenuti con notevole ritardo, in quanto secondo il contratto di locazione registrato il 04.06.2021 il cambio di destinazione d'uso doveva essere chiesto entro settembre 2021 (art. 11 contratto di locazione).
Sussistono pertanto fra società locataria e società conduttrice reciproche ed opposte pretese, basate sull'allegazione di inadempimenti a carico di entrambe le parti contrattuali, che allo stato impediscono di valutare l'omesso pagamento dei canoni da parte di come indice rivelatore dello stato in insolvenza della società, CP_1 potendo la vantare un controcredito derivante dal ritardo subito CP_1 nell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative;
irrilevante la previsione contrattuale della clausola solve et repete a presidio del pagamento dei canoni, in quanto non estingue certo il controcredito a titolo risarcitorio allegato dalla società conduttrice.
pag. 5/7 Va del resto ricordato che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte del debitore non è direttamente collegata alla sua condotta personale, ma a quella imprenditoriale: l'imprenditore non versa in stato di insolvenza solo per aver deciso di non pagare, ma perché è patrimonialmente impossibilitato ad adempiere per mancanza di liquidità corrente.
Lo stato di insolvenza infatti va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass.
7087/2022, Cass. 30284/2022;cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. n. 29913/2018).
La valutazione dello stato di insolvenza è quindi affidata ad un giudizio di tipo prognostico diretto ad accertare, anche in una visione prospettica proiettata nel futuro prossimo dell'attività economica, la capacità dell'impresa ad assicurarsi una redditività dei vari fattori produttivi tale da garantirle la possibilità di coprire per lo meno i costi di produzione, anche attraverso il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Irrilevante a tal fine la esiguità degli utili esposti dai bilanci: anzi i risultati degli esercizi finanziari, proprio perché produttivi di un utile, dimostrano l'attitudine dei ricavi della a soverchiare i costi. CP_1
ha inoltre dimostrato di avere accesso al credito bancario, in quanto ha CP_1 contratto un mutuo con BCC Banca Credito Cooperativo di Pergola provvedendo a pagare la rata mensile, e di avere regolarmente provveduto al pagamento dei propri dipendenti (v. all.
5 -Durc).; dall'istruttoria svolta in sede di pre liquidazione, non sono emersi pignoramenti e/o protesti: la società è operativa ed in attivo, continua a godere pag. 6/7 di credito, quindi risulta in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Con l'ultimo motivo di reclamo si impugna il capo del decreto in cui l'istante veniva condannato al pagamento delle spese legali, in quanto decisione iniqua considerando il continuo godimento dell'immobile del conduttore, e la redazione tardiva dei bilanci per tentare di abbassare i valori dei ricavi sotto la soglia di fallibilità.
Il motivo è infondato, avendo il Tribunale di prime cure correttamente governato la decisione sulle spese del giudizio alla luce dell'esito finale della lite e del principio della soccombenza.
Il reclamo va quindi rigettato, anche se la motivazione adottata dal Tribunale di prime cure va emendata.
La condanna alle spese di lite di reclamo segue la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il decreto impugnato condanna l pagamento delle spese di reclamo in favore Parte_1 di che si liquidano in euro 2.000,00 Controparte_1 per compensi oltre rimborso forfettario ex art. 15 TP nella misura massima, IVA e
CAP come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.07.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1193/2024
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr.
VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1193/2024 RG e promossa con ricorso ex art. 50 CCII da
con sede in Sant'Ippolito (PU), Via dell'Industria, Parte_1 P.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Guazzarotti del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senigallia, Via Mamiani n. 16
- RECLAMANTE-
CONTRO
con sede in Acqualagna (PU), Controparte_1 Via Case Nuove, P.iva , pec in persona dei suoi P.IVA_2 Email_1 amministratori e legali rappresentanti pro tempore e , CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Rossi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Gubbio, Via Madonna di Mezzo Piano 45
- RECLAMATA -
OGGETTO: Reclamo avverso decreto di rigetto di istanza di apertura di liquidazione giudiziale del Tribunale di Urbino emesso in data 13 novembre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Urbino, con il decreto reclamato, disattendeva l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale avanzata nei confronti di
[...]
che reclamava la predetta decisione Controparte_4 con ricorso ritualmente notificato prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva.
La società reclamata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame.
La società reclamante ha presentato istanza di liquidazione giudiziale allegando di vantare nei confronti della società reclamata crediti per otre euro 90.000,00, a titolo di canoni locativi scaduti e impagati oltre interessi commerciali, e per spese utenze sostenute da essa locatrice non avendo la società conduttrice provveduto alla voltura;
ha illustrato che a seguito di citazione di sfratto per morosità, il Tribunale di prime cure aveva disposto il mutamento del rito senza ordinare il rilascio dell'immobile, e che nella pendenza del giudizio aveva presentato istanza di liquidazione giudiziale.
L'istanza di liquidazione giudiziale è stata rigettata in quanto il Tribunale di prime cure, dopo avere valorizzato la contestazione del credito da parte della ha CP_1 ritenuto che non fosse stata data prova che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati fosse superiore ad euro trentamila, ex art. 49 CCII.
Col reclamo, si sostiene:
pag. 2/7 - che i debiti di sono superiori alla soglia di € 30.000 in quanto per CP_1 canoni di locazione scaduti ed impagati da ottobre 2023 ad oggi il debito è di €
86.993,20, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02, cui vanno aggiungi i debiti per il mancato rimborso delle spese per utenze idriche ed elettriche ammontanti a € 7.685,08, ed i debiti tributari comunicati dall'Agenzia delle entrate;
- che supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d CP_1
CCII, avendo superato il tetto di euro 200.000,00 per i ricavi come dimostrato Cont dalla dichiarazione redditi 2023 per l'anno 2022, ove al rigo si espongono ricavi di € 210.453 (Doc. F – all.
7-bis fasc. ; CP_1
- che i bilanci depositi nelle more dell'udienza prefallimentare non sono quindi attendibili;
- che sussiste lo stato di insolvenza in quanto dai bilanci prodotti (Doc. G) risultano comunque dei modestissimi “utili” di poche centinaia di euro (€ 653 nel 2021 primo anno di attività; € 519 nel 2022; € 212 nel 2023), la società non ha un patrimonio immobiliare proprio, non ha provveduto a stipulare la fideiussione contrattualmente prevista a garanzia del pagamento dei canoni, non ha provveduto al pagamento delle utenze, non ha provveduto ad effettuare i lavori previsti dal contratto, ha lasciato scadere la convenzione comunale che costituiva il titolo autorizzativo provvisorio allo svolgimento della sua attività sportiva.
Ritiene la Corte, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, che non sussista lo stato di insolvenza.
Secondo Cassazione civile sez. I, 19/02/2025, n.4406 Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con
l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla
pag. 3/7 correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione.
Si legge nella sentenza della Suprema Corte: La nozione di insolvenza è stata precisata dalla giurisprudenza come lo stato in cui versa il debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", e di cui vanno ritenuti indici tanto gli
"inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori". L'insolvenza differisce dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma appunto uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità.
Costituisce, del resto, principio giurisprudenziale costante e consolidato che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (fra molte, Cass. S.U. 115/01, Cass.
S.U. 1997/03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue che ai fini della dichiarazione di fallimento è necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico- patrimoniale, idonea a privare il soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi
"normali", ai propri debiti;
accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni
(Cass. n. 2830/01).
La società reclamante allega infatti che lo stato di insolvenza può essere desunto dalla consistenza e qualità del credito azionato, nonché dal contegno del debitore resistente, resosi inadempiente di una serie di obbligazioni previste dal contratto di locazione, la principale, relativa al pagamento del canone, le altre, accessorie, relative pag. 4/7 alla prestazione di garanzia fideiussoria ed alla effettuazione di lavori sul locale concesso in locazione.
Va tuttavia osservato che nel giudizio pendente la società reclamata ha eccepito l'inadempimento della società locatrice per omessa presentazione della domanda di cambio di destinazione d'uso del locale concesso in locazione, ha allegato di avere subito un danno derivante da detta condotta, ha allegato di avere pagato al comune di
Acqualagna in luogo della locatrice gli importi dovuti per opere di urbanizzazione, ha giustificato l'omessa sistemazione dei locali e l'omessa prestazione della garanzia ricollegandole alla destinazione d'uso non modificata.
Dalla stessa allegazione della società reclamante (la documentazione in atti dimostra chiaramente che il cambio di destinazione è stato chiesto ed è stato ottenuto con delibera immediatamente esecutiva del 2023, con relativo frazionamento e accatastamento) si evince che i titoli autorizzativi sono stati chiesti ed ottenuti con notevole ritardo, in quanto secondo il contratto di locazione registrato il 04.06.2021 il cambio di destinazione d'uso doveva essere chiesto entro settembre 2021 (art. 11 contratto di locazione).
Sussistono pertanto fra società locataria e società conduttrice reciproche ed opposte pretese, basate sull'allegazione di inadempimenti a carico di entrambe le parti contrattuali, che allo stato impediscono di valutare l'omesso pagamento dei canoni da parte di come indice rivelatore dello stato in insolvenza della società, CP_1 potendo la vantare un controcredito derivante dal ritardo subito CP_1 nell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative;
irrilevante la previsione contrattuale della clausola solve et repete a presidio del pagamento dei canoni, in quanto non estingue certo il controcredito a titolo risarcitorio allegato dalla società conduttrice.
pag. 5/7 Va del resto ricordato che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte del debitore non è direttamente collegata alla sua condotta personale, ma a quella imprenditoriale: l'imprenditore non versa in stato di insolvenza solo per aver deciso di non pagare, ma perché è patrimonialmente impossibilitato ad adempiere per mancanza di liquidità corrente.
Lo stato di insolvenza infatti va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass.
7087/2022, Cass. 30284/2022;cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. n. 29913/2018).
La valutazione dello stato di insolvenza è quindi affidata ad un giudizio di tipo prognostico diretto ad accertare, anche in una visione prospettica proiettata nel futuro prossimo dell'attività economica, la capacità dell'impresa ad assicurarsi una redditività dei vari fattori produttivi tale da garantirle la possibilità di coprire per lo meno i costi di produzione, anche attraverso il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Irrilevante a tal fine la esiguità degli utili esposti dai bilanci: anzi i risultati degli esercizi finanziari, proprio perché produttivi di un utile, dimostrano l'attitudine dei ricavi della a soverchiare i costi. CP_1
ha inoltre dimostrato di avere accesso al credito bancario, in quanto ha CP_1 contratto un mutuo con BCC Banca Credito Cooperativo di Pergola provvedendo a pagare la rata mensile, e di avere regolarmente provveduto al pagamento dei propri dipendenti (v. all.
5 -Durc).; dall'istruttoria svolta in sede di pre liquidazione, non sono emersi pignoramenti e/o protesti: la società è operativa ed in attivo, continua a godere pag. 6/7 di credito, quindi risulta in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Con l'ultimo motivo di reclamo si impugna il capo del decreto in cui l'istante veniva condannato al pagamento delle spese legali, in quanto decisione iniqua considerando il continuo godimento dell'immobile del conduttore, e la redazione tardiva dei bilanci per tentare di abbassare i valori dei ricavi sotto la soglia di fallibilità.
Il motivo è infondato, avendo il Tribunale di prime cure correttamente governato la decisione sulle spese del giudizio alla luce dell'esito finale della lite e del principio della soccombenza.
Il reclamo va quindi rigettato, anche se la motivazione adottata dal Tribunale di prime cure va emendata.
La condanna alle spese di lite di reclamo segue la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il decreto impugnato condanna l pagamento delle spese di reclamo in favore Parte_1 di che si liquidano in euro 2.000,00 Controparte_1 per compensi oltre rimborso forfettario ex art. 15 TP nella misura massima, IVA e
CAP come per legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.07.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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