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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
UL ALDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 128/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero N. 133 38100 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale N. 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 69/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 21/02/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A02CU01236 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A02CU01236 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A301717 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A301717 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A301717 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01CU03708 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01CU03708 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti avvisi di accertamento notificati il 06.12.2010, l'A.E. di Trento riprese a tassazione, nei confronti di Società_1 s.a.s., nonché dei soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2, maggiori redditi d'impresa ai fini delle imposte dirette ed operazioni imponibili IVA, il tutto relativo all'anno di imposta 2005.
La C.T. di I° accoglieva i ricorsi riuniti in corso di causa, nella parte in cui i ricorrenti lamentavano il mancato rispetto, da parte dell'Ufficio, del termine dilatorio di cui all'art. 12 della legge n. 212/2000.
Svolgevano appello l'A.E. di Trento e quella di Bolzano, in ragione delle rispettive competenze territoriali;
gli appelli venivano riuniti ed accolti con sentenza n. 69/01/15 dd 13 luglio 2015 della C.T. di II° di Trento.
I giudici del gravame affermarono che il termine dilatorio di garanzia si applica esclusivamente agli accertamenti svolti nei locali del contribuente, fattispecie estranea al caso in esame e valutarono come infondate le tesi dei contribuenti riguardanti l'esclusione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 39, comma 7, del dpr n. 600/73.
Nel merito, in ordine al quantum del credito erariale preteso, la C.T. di II° ha affermato di “ritenere corretta la proposta conciliativa dd 23.10.2013, con cui si è tenuto conto della documentazione proposta dalle parti con esclusione delle movimentazioni per le quali, oggettivamente, non sono state riscontrate sufficienti probatorie giustificazioni”.
Proponevano ricorso per cassazione Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in proprio e nella qualità, affidato a sei motivi.
1. Con il primo motivo, veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 12 comma
7 l. n. 212/2000 e 24 l. n. 4/1929, per avere valutato non necessario, ai fini della validità degli atti impositivi, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua emissione, decorrente dalla data dell'ultimo verbale sottoscritto dalle parti.
2. Con il secondo motivo, veniva eccepita la nullità della sentenza, per difetto assoluto di motivazione o motivazione meramente apparente, avendo la Corte di II° fatto riferimento in modo unico ed apodittico ad una proposta conciliativa dell'Ufficio, in modo tale da non rendere intelligibili le ragioni che la sostengono, avendo per di più omesso l'esame delle osservazioni formulate alle contestazioni mosse dall'Ufficio.
3. Con il terzo motivo veniva denunziata la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo i giudici d'appello omesso di pronunziarsi su tutte le questioni versate in causa.
4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, i ricorrenti deducevano la “contraddittorietà dell'accertamento nella sua parte motiva rispetto agli allegati richiamati come parte integrante”, ribadendo le contestazioni a suo tempo formulate rispetto ad ogni singolo rilievo.
5. Con il quinto motivo - anch'esso subordinato – veniva denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 dpr n. 600/73 e 2728 c.c., in quanto i giudici di appello non avrebbero tenuto conto delle prove da loro offerte a confutazione della ripresa a tassazione.
6. Con il sesto motivo, sempre subordinato, veniva denunciato l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi in ordine ad operazioni di dare-avere riscontrate in atti.
Si costituiva l'A.E. con proprio controricorso.
Con sentenza n. 3222/2025 dd 08.02.2025, la Corte, rigettato il primo motivo ed assorbiti i restanti, accoglieva il secondo motivo del ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla C.G.T. di II° in diversa composizione, anche per le spese.
Dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, la Corte osserva che, “nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria pose a base degli avvisi poi impugnati la presunzione di maggiori redditi derivanti dall'esame della movimentazione bancaria della società e dei soci, dalla quale emergevano elementi significativi di incongruità e della conseguente necessità di procedere a una rettifica della base imponibile.
Su tali rilievi si erano innestate le deduzioni difensive dei contribuenti, i quali, per quanto sinteticamente riportato anche nella parte in fatto della sentenza impugnata, avevano contestato la sussistenza dei presupposti per la rettifica, come enucleati dall'art. 39 del dpr n. 600/73.
In relazione a tale complessivo thema decidendum, la sentenza impugnata, una volta esclusa l'applicazione della garanzia procedimentale invocata dai contribuenti, si è limitata ad affermare che andava e per contro proposta conciliativa di data 24.10.2013>, alla quale non si fa minimamente cenno né nel corpo della decisione, né in altri atti del giudizio.
Rispetto ai fatti di causa, pertanto, la sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione autosufficiente;
né, tantomeno, essa realizza alcuna forma virtuosa di rinvio per relationem, che secondo quanto affermato da questa Corte (v. ad es. Cass. N. 22022/2017 con riferimento alla sentenza di primo grado) può essere idonea a far ritenere assolto l'obbligo di motivazione delle decisioni.
In altri termini, la sentenza di appello non è supportata da argomenti che consentano di comprendere quale sia stato il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla conferma della decisione di primo grado;
e siffatta impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di più sopra delineata”. Al giudice del rinvio spetta dunque il compito di provvedere “al riesame della vicenda conformandosi al principio indicato e liquidando le spese del giudizio di legittimità”.
Con ricorso in riassunzione dinnanzi a questa Corte quale giudice del rinvio, dd 12 maggio 2025, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, entrambi per sé e quali soci di Società_1
di Ricorrente_1 & C (cancellata dal registro delle imprese per scioglimento in data 24.09.2015) riproponevano i medesimi motivi dedotti nei precedenti gradi di giudizio, ad eccezione della contestazione riguardante l'asserita violazione dell'art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente, in ordine al mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla data dell'ultimo verbale sottoscritto, per formazione del giudicato sul punto.
In particolare.
1. Nullità degli accertamenti per difetto di motivazione.
2. Nel merito, veniva eccepita la fondatezza delle contestazioni dell'Ufficio in ordine alle movimentazioni bancarie esaminate.
Controdeduceva l'A.E di Trento e di Bolzano, che chiedevano la conferma della legittimità e fondatezza dell'operato dell'Agenzia delle entrate e la pretesa impositiva di cui agli avvisi di accertamento, come da proposta di conciliazione depositata il 24.10.2013.
Nel corso dell'udienza di discussione dd 13 ottobre 2025, la Corte, preso atto che non era stata rinvenuta all'interno del fascicolo processuale la proposta conciliativa dd 24 ottobre 2013 su cui si era basato il precedente giudizio di merito di II°, disponeva il rinvio della discussione all'udienza del 15 dicembre 2025, concedendo all'Ufficio il termine di trenta giorni per il deposito di memoria illustrativa, nonché della proposta conciliativa ed ai contribuenti il termine di ulteriori venti giorni per il deposito di memoria di replica.
Le memorie illustrative venivano depositate tempestivamente e regolarmente.
All'esito della discussione nell'udienza del 15 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte, nel presente giudizio di rinvio deve essere preliminarmente valutata la fondatezza del provvedimento impositivo impugnato, alla luce dei motivi di gravame proposti ab origine dai ricorrenti e riproposti in riassunzione, ad esclusione, ovviamente, delle questioni sulle quali si è formato il giudicato: tale esame si rende indispensabile, in quanto le richieste conclusive dell'Ufficio di accoglimento della proposta di conciliazione in atti costituiscono domanda ridotta rispetto al quantum dei provvedimenti impugnati. Quanto al primo motivo – nullità degli accertamenti per difetto di motivazione – i contribuenti sostengono che il richiamo ad un generico controllo fiscale della società non può costituire motivazione sufficiente del provvedimento impositivo, in quanto non consente “di conoscere le ragioni che hanno portato a i redditi di impresa a carico della società e quindi a fondare il recupero a tassazione nei confronti dei soci sulla base della quota di loro partecipazione alla società”; viene altresì fatto riferimento all'”obbligo di allegazione dell'atto impositivo, o di riproduzione, al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7 l. 212/2000, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione…”.
Conseguentemente, gli avvisi sarebbero illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma 1, della L. n. 241/90,
7 co. 1 L 212/2000, 42, comma 2 DPR n. 600/73 e 56 del DPO n. 633/72.
Il motivo è destituito di fondamento.
Dall'esame degli atti impositivi impugnati (TBA01A301717 e T2A02CU01236, notificati a Ricorrente_2
dall'A.E. di Bolzano e n. T2A01CU03708, notificato a Ricorrente_1 ) nonché dall'esame complessivo della vicenda giudiziaria, costituisce circostanza pacifica che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio ebbero origine da articolate indagini finanziarie nei confronti della società Società_1 SA (ora cancellata dal Registro delle Imprese) e dei due soci oggi ricorrenti in riassunzione, sulla base della presunzione di maggiori redditi, derivanti dall'esame delle movimentazioni bancarie della società e dei soci
(prelievi e versamenti su vari conti correnti) dalle quali emergevano aspetti di incongruità e mancanza di giustificazione: ne conseguiva l'applicazione delle presunzioni legali, previste dall'art. 32 DPR n. 600/73, secondo cui i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito di rapporti ed operazioni intrattenuti con banche e non risultanti dalle scritture contabili, qualora non giustificati, sono considerati ricavi ai fini delle imposte dirette, nonché dall'art. 51 DPR n. 633/72, a norma del quale gli importi per i quali il contribuente non è in grado di dimostrare che sono stati considerati in sede di dichiarazione o che non si riferiscono ad operazioni imponibili costituiscono importi da assoggettare ad IVA.
Gli atti in questione sono ampiamente e compiutamente motivati, contenendo dettagliate descrizioni in ordine alle contestazioni sollevate, quali l'irregolare conservazione delle fatture di costo, l'irregolare numerazione delle fatture emesse, l'incongruità dei ricavi reiterata nel tempo, la sottofatturazione delle prestazioni rese,
l'incoerenza tra l'importo delle spese postali (valori bollarti) effettuate ed il volume di affari, il disconoscimento di spese, l'irregolare compilazione delle schede carburante, il disconoscimento dell'ammortamento relativo all'acquisto di mobilia, nonché la descrizione delle movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita, che non risultavano giustificate, alla luce delle risultanze contabili della società.
E' quindi del tutto infondato sostenere che tali atti siano difettosi di motivazione, al punto di non dare modo ai contribuenti di comprendere le precise ragioni dei rilievi e di organizzare una adeguata difesa: inoltre, il richiamo che i contribuenti fanno all'obbligo di allegazione, in omaggio al precetto di cui all'art. 7 l. n. 212/2000, appare del tutto generico, immotivato e non dettagliato e non può pertanto essere preso in esame.
Gli atti impositivi per cui è causa non possono dunque essere considerati immotivati in assoluto o scarsamente motivati, per cui l'esame del Collegio non può che riguardare la fondatezza nel merito dei rilievi, alla luce delle deduzioni formulate dai contribuenti e dalle allegazioni probatorie dagli stessi offerte in produzione.
Deve essere altresì precisato che sussistono tutti i presupposti di legge per procedere all'accertamento di cui all'art. 39, comma 1, del DPR n. 600/73, in ordine alle riscontrate irregolarità contabili (sopra sommariamente elencate) che hanno legittimato la ricostruzione analitico – induttiva dei ricavi: sul punto, i contribuenti sostengono genericamente trattarsi di “mere irregolarità nella compilazione della documentazione contabile, non potendo in alcun modo costituire indizi di tendenza all'occultamento della base imponibile”.
Confermata dunque la piena legittimità formale degli atti impositivi impugnati, sia sul piano dei presupposti per la loro emanazione che su quello dell'obbligo di motivazione, non resta che esaminare i singoli rilievi, alla luce della proposta conciliativa avanzata dall'Ufficio in data 24 ottobre 2013, che costituisce una riduzione della pretesa tributaria azionata con gli avvisi impugnati: sul punto assumono rilievo le Memorie illustrative che le Parti hanno depositato in vista dell'udienza di discussione dd 15 dicembre 2025.
Prima di entrare nel merito delle singole voci, giova ricordare in via generale che, in base a quanto disposto dalle richiamate norme di cui agli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72, in ipotesi di accertamenti bancari
(come nella fattispecie) spetta al contribuente l'onere di fornire la prova analitica delle riferibilità di ogni singola movimentazione bancaria riscontrata ad operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni annuali, ovvero all'attività di impresa: ne consegue che la non recuperabilità a tassazione può avvenire soltanto con la dimostrazione che il contribuente ne ha tenuto conto in dichiarazione, ovvero nel caso di movimenti, in entrata o in uscita, fiscalmente irrilevanti.
La proposta conciliativa dell'Ufficio del 23 ottobre 2013 prevede l'esclusione dall'accertamento delle movimentazioni di addebito e di accredito già ritenute giustificate nel verbale prot. 40507 del 21.04.2011, allegato alla proposta stessa;
viene inoltre proposto di ritenere giustificate alcune operazioni dal conto corrente Conto_Corrente_1 intestato a Società_1 s.a.s. e dal conto corrente Conto_Corrente_2 intestato a Ricorrente_1 una ulteriore operazione.
Ne consegue che, oltre alle movimentazioni già giustificate nel procedimento per adesione per € 96.306,91, verrebbero escluse ulteriori operazioni di addebito pari ad € 1.937,00, nonché di accredito per € 12.546,00, per un totale di esclusioni pari ad € 110.790,00, con rideterminazione del minore reddito di impresa conciliato pari ad € 253.846,00, rispetto all'accertato di € 346.636,00 ed al dichiarato di € 5.599,00: questo, alla luce della documentazione prodotta dai contribuenti.
Per le restanti movimentazioni, l'Ufficio sostiene non avere riscontrato analitiche giustificazioni.
In conclusione, ne deriva che la maggior base imponibile ai fini IRAP ed il maggior reddito da imputare a tassazione in capo ai soci, per trasparenza, verrebbe quindi conciliato in € 248.247,19.
Analoga riduzione avverrebbe per le sanzioni, ridotte del 40%, considerato che le stesse non possono essere inferiori ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi per ciascun tributo (art. 48, comma 6, D.
Lgs n. 546/92).
Per ciò che riguarda il merito dei rilievi, si osserva quanto segue.
1. Conto_Corrente_4 – 2 – Banca_1 - intestato al socio Ricorrente_2
Trattasi di operazioni sul conto personale di Ricorrente_2, sul quale operava il padre, Nominativo_2 : su tale conto, nel 2005 sono state effettuate diverse operazioni, contestate dall'Ufficio, perché ritenute ingiustificate e quindi rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 Dpr n. 600/73, pari ad
€ 222.516,00, di cui € 89.245,00 per versamenti ed € 133.271,00 per prelievi.
Il contribuente ha affermato che si trattava di operazioni svolte nell'interesse esclusivo di Nominativo_2
, del tutto estranee alla società: si sarebbe trattato, in particolare, di una serie di prestiti in favore di soggetti (anche familiari) in difficoltà finanziarie, come confermato da alcune autodichiarazioni rilasciate dagli interessati.
Un'altra quota, pari ad € 142.200,00, sarebbe riconducibile a movimenti finanziari operati sempre da Nominativo_2 nell'interesse di tale Nominativo_3 (ora deceduto), all'epoca titolare di Società_3 S.a.s., il quale
“si sarebbe accordato con Nominativo_2 affinché girasse ed incassasse… gli assegni ed il denaro che la società incassava, con l'accordo che detto denaro gli sarebbe stato di volta in volta restituito secondo necessità”; il tutto al fine di evitare che i creditori del Nominativo_3 “rinvenissero sui conti correnti della società e del socio illimitatamente responsabile attivo su cui rivalersi”.
Ciò viene confermato dal figlio di quest'ultimo, Nominativo_4, in una autodichiarazione dd 17.01.2011, nella quale afferma di “essere a conoscenza che mio padre Nominativo_3 si era accordato con il signor Nominativo_2
, suo amico, di consegnargli nel 2005 alcuni assegni chiedendo di negoziarli sul suo conto corrente… in quanto trovandosi in un momento di tensione di liquidità la banca avrebbe trattenuto l'importo a parziale rientro del suo credito”.
Osserva il Collegio che le deduzioni ed il materiale probatorio offerto dai contribuenti è del tutto inidoneo a superare la presunzione di evasione ex art. 32 Dpr n. 600/73, perché si tratta di autodichiarazioni non solo prive di data certa, ma anche di riferimenti a negozi giuridici in forma scritta, sottostanti le rilevanti operazioni finanziarie descritte: circostanze, queste, che rendono tali mezzi di prova del tutto inidonei ai fini del superamento della presunzione legale di evasione, in un sistema processuale che non ammette, tra l'altro, quale mezzo di prova, il giuramento (ar. 7, comma 4, D.Lsg. n. 546/92).
Giova infine osservare – quale ulteriore argomento di prova - che il signor Nominativo_2, negli anni 2004 e 2005, aveva dichiarato redditi imponibili IRPEF rispettivamente di € 15.713,00 ed € 17.753,00.
Le considerazioni di cui sopra valgono anche per le ulteriori movimentazioni finanziarie relative ad asseriti prestiti (per un totale di oltre € 50.000,00) a diversi soggetti (Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8), come risulterebbe dalle autodichiarazioni prodotte dai contribuenti, prive di data certa e di riferimenti a contratti scritti di mutuo.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che i rilievi effettuati sul Conto_Corrente_4 – 2 siano del tutto corretti e fondati.
Per ciò che riguarda i rilievi sulle movimentazioni di altri conti correnti facenti capo alla società o ai singoli soci, il Collegio osserva quanto segue.
1. Conto_Corrente_4 Banca_1 intestato a Ricorrente_2.
Il contribuente rappresenta che l'Ufficio ha riconosciuto molte uscite dal conto per acquisti personali, ma ha ritenuto ingiustificate tre operazioni per l'acquisto di mobili e precisamente: 11.03.2005 € 4.000,00;
30.03.2005 € 1.200,00; 11.04.2005 € 10.000,00.
Anche per ragioni di coerenza rispetto a situazioni analoghe, non sussistono plausibili elementi per il disconoscimento di dette spese, documentate da fatture e scontrini in atti, ammontanti ad € 15.200,00, che vanno pertanto riconosciute come giustificate.
2. Conto_Corrente_1 - Banca_1 – intestato alla società.
L'Ufficio ha ripreso a tassazione i versamenti eccedenti gli importi fatturati, con accertamento di entrate in eccedenza rispetto al fatturato, pari ad € 23.423,29: poiché a fronte di fatture emesse nei confronti di Ricorrente_2 per € 16.500,00, risultano effettuati versamenti pari ad € 4.100,00, si è ipotizzato che la restante parte (€ 12.400,00) potesse essere stata pagata in contanti (che all'epoca – 2005 – era modalità di pagamento consentita) con conseguente ripresa a tassazione di € 11.023,29 (€ 23.423,29 - € 12.400,00) relativi a ricavi non contabilizzati.
Tale ripresa impositiva non pare peraltro essere sorretta da una palese conferma della presunzione di evasione e pertanto deve essere esclusa dal novero delle operazioni non giustificate.
Da rigettare è invece l'eccezione dei contribuenti, relativa all'assegno di €1.200,00 girato sul conto da
Ricorrente_1 da tale Nominativo_9, “in restituzione di un prestito”: infatti, analogamente a quanto osservato e disposto in ordine ai presunti mutui, prestati da Ricorrente_2 in favore di terzi, tale operazione non è giustificata, essendo sorretta da una semplice autodichiarazione dello stesso Nominativo_9.
In conclusione, va accolto l'appello dell'Ufficio, relativo alla fondatezza della proposta conciliativa in atti, detratte le somme sopra indicate (€ 15.200,00 + € 11.023,29 = € 26.223,29).
Le sanzioni andranno proporzionalmente ridotte, in ragione della statuizione di cui sopra.
Le spese, come indicato nella proposta conciliativa, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'appello dell'Ufficio e compensa le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di Cassazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
UL ALDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 128/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero N. 133 38100 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale N. 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 69/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 21/02/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A02CU01236 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A02CU01236 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A301717 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A301717 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01A301717 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01CU03708 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01CU03708 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti avvisi di accertamento notificati il 06.12.2010, l'A.E. di Trento riprese a tassazione, nei confronti di Società_1 s.a.s., nonché dei soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2, maggiori redditi d'impresa ai fini delle imposte dirette ed operazioni imponibili IVA, il tutto relativo all'anno di imposta 2005.
La C.T. di I° accoglieva i ricorsi riuniti in corso di causa, nella parte in cui i ricorrenti lamentavano il mancato rispetto, da parte dell'Ufficio, del termine dilatorio di cui all'art. 12 della legge n. 212/2000.
Svolgevano appello l'A.E. di Trento e quella di Bolzano, in ragione delle rispettive competenze territoriali;
gli appelli venivano riuniti ed accolti con sentenza n. 69/01/15 dd 13 luglio 2015 della C.T. di II° di Trento.
I giudici del gravame affermarono che il termine dilatorio di garanzia si applica esclusivamente agli accertamenti svolti nei locali del contribuente, fattispecie estranea al caso in esame e valutarono come infondate le tesi dei contribuenti riguardanti l'esclusione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 39, comma 7, del dpr n. 600/73.
Nel merito, in ordine al quantum del credito erariale preteso, la C.T. di II° ha affermato di “ritenere corretta la proposta conciliativa dd 23.10.2013, con cui si è tenuto conto della documentazione proposta dalle parti con esclusione delle movimentazioni per le quali, oggettivamente, non sono state riscontrate sufficienti probatorie giustificazioni”.
Proponevano ricorso per cassazione Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in proprio e nella qualità, affidato a sei motivi.
1. Con il primo motivo, veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 12 comma
7 l. n. 212/2000 e 24 l. n. 4/1929, per avere valutato non necessario, ai fini della validità degli atti impositivi, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua emissione, decorrente dalla data dell'ultimo verbale sottoscritto dalle parti.
2. Con il secondo motivo, veniva eccepita la nullità della sentenza, per difetto assoluto di motivazione o motivazione meramente apparente, avendo la Corte di II° fatto riferimento in modo unico ed apodittico ad una proposta conciliativa dell'Ufficio, in modo tale da non rendere intelligibili le ragioni che la sostengono, avendo per di più omesso l'esame delle osservazioni formulate alle contestazioni mosse dall'Ufficio.
3. Con il terzo motivo veniva denunziata la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo i giudici d'appello omesso di pronunziarsi su tutte le questioni versate in causa.
4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, i ricorrenti deducevano la “contraddittorietà dell'accertamento nella sua parte motiva rispetto agli allegati richiamati come parte integrante”, ribadendo le contestazioni a suo tempo formulate rispetto ad ogni singolo rilievo.
5. Con il quinto motivo - anch'esso subordinato – veniva denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 dpr n. 600/73 e 2728 c.c., in quanto i giudici di appello non avrebbero tenuto conto delle prove da loro offerte a confutazione della ripresa a tassazione.
6. Con il sesto motivo, sempre subordinato, veniva denunciato l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi in ordine ad operazioni di dare-avere riscontrate in atti.
Si costituiva l'A.E. con proprio controricorso.
Con sentenza n. 3222/2025 dd 08.02.2025, la Corte, rigettato il primo motivo ed assorbiti i restanti, accoglieva il secondo motivo del ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla C.G.T. di II° in diversa composizione, anche per le spese.
Dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, la Corte osserva che, “nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria pose a base degli avvisi poi impugnati la presunzione di maggiori redditi derivanti dall'esame della movimentazione bancaria della società e dei soci, dalla quale emergevano elementi significativi di incongruità e della conseguente necessità di procedere a una rettifica della base imponibile.
Su tali rilievi si erano innestate le deduzioni difensive dei contribuenti, i quali, per quanto sinteticamente riportato anche nella parte in fatto della sentenza impugnata, avevano contestato la sussistenza dei presupposti per la rettifica, come enucleati dall'art. 39 del dpr n. 600/73.
In relazione a tale complessivo thema decidendum, la sentenza impugnata, una volta esclusa l'applicazione della garanzia procedimentale invocata dai contribuenti, si è limitata ad affermare che andava e per contro proposta conciliativa di data 24.10.2013>, alla quale non si fa minimamente cenno né nel corpo della decisione, né in altri atti del giudizio.
Rispetto ai fatti di causa, pertanto, la sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione autosufficiente;
né, tantomeno, essa realizza alcuna forma virtuosa di rinvio per relationem, che secondo quanto affermato da questa Corte (v. ad es. Cass. N. 22022/2017 con riferimento alla sentenza di primo grado) può essere idonea a far ritenere assolto l'obbligo di motivazione delle decisioni.
In altri termini, la sentenza di appello non è supportata da argomenti che consentano di comprendere quale sia stato il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla conferma della decisione di primo grado;
e siffatta impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di più sopra delineata”. Al giudice del rinvio spetta dunque il compito di provvedere “al riesame della vicenda conformandosi al principio indicato e liquidando le spese del giudizio di legittimità”.
Con ricorso in riassunzione dinnanzi a questa Corte quale giudice del rinvio, dd 12 maggio 2025, Ricorrente_1 e Ricorrente_2, entrambi per sé e quali soci di Società_1
di Ricorrente_1 & C (cancellata dal registro delle imprese per scioglimento in data 24.09.2015) riproponevano i medesimi motivi dedotti nei precedenti gradi di giudizio, ad eccezione della contestazione riguardante l'asserita violazione dell'art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente, in ordine al mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla data dell'ultimo verbale sottoscritto, per formazione del giudicato sul punto.
In particolare.
1. Nullità degli accertamenti per difetto di motivazione.
2. Nel merito, veniva eccepita la fondatezza delle contestazioni dell'Ufficio in ordine alle movimentazioni bancarie esaminate.
Controdeduceva l'A.E di Trento e di Bolzano, che chiedevano la conferma della legittimità e fondatezza dell'operato dell'Agenzia delle entrate e la pretesa impositiva di cui agli avvisi di accertamento, come da proposta di conciliazione depositata il 24.10.2013.
Nel corso dell'udienza di discussione dd 13 ottobre 2025, la Corte, preso atto che non era stata rinvenuta all'interno del fascicolo processuale la proposta conciliativa dd 24 ottobre 2013 su cui si era basato il precedente giudizio di merito di II°, disponeva il rinvio della discussione all'udienza del 15 dicembre 2025, concedendo all'Ufficio il termine di trenta giorni per il deposito di memoria illustrativa, nonché della proposta conciliativa ed ai contribuenti il termine di ulteriori venti giorni per il deposito di memoria di replica.
Le memorie illustrative venivano depositate tempestivamente e regolarmente.
All'esito della discussione nell'udienza del 15 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte, nel presente giudizio di rinvio deve essere preliminarmente valutata la fondatezza del provvedimento impositivo impugnato, alla luce dei motivi di gravame proposti ab origine dai ricorrenti e riproposti in riassunzione, ad esclusione, ovviamente, delle questioni sulle quali si è formato il giudicato: tale esame si rende indispensabile, in quanto le richieste conclusive dell'Ufficio di accoglimento della proposta di conciliazione in atti costituiscono domanda ridotta rispetto al quantum dei provvedimenti impugnati. Quanto al primo motivo – nullità degli accertamenti per difetto di motivazione – i contribuenti sostengono che il richiamo ad un generico controllo fiscale della società non può costituire motivazione sufficiente del provvedimento impositivo, in quanto non consente “di conoscere le ragioni che hanno portato a i redditi di impresa a carico della società e quindi a fondare il recupero a tassazione nei confronti dei soci sulla base della quota di loro partecipazione alla società”; viene altresì fatto riferimento all'”obbligo di allegazione dell'atto impositivo, o di riproduzione, al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7 l. 212/2000, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione…”.
Conseguentemente, gli avvisi sarebbero illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma 1, della L. n. 241/90,
7 co. 1 L 212/2000, 42, comma 2 DPR n. 600/73 e 56 del DPO n. 633/72.
Il motivo è destituito di fondamento.
Dall'esame degli atti impositivi impugnati (TBA01A301717 e T2A02CU01236, notificati a Ricorrente_2
dall'A.E. di Bolzano e n. T2A01CU03708, notificato a Ricorrente_1 ) nonché dall'esame complessivo della vicenda giudiziaria, costituisce circostanza pacifica che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio ebbero origine da articolate indagini finanziarie nei confronti della società Società_1 SA (ora cancellata dal Registro delle Imprese) e dei due soci oggi ricorrenti in riassunzione, sulla base della presunzione di maggiori redditi, derivanti dall'esame delle movimentazioni bancarie della società e dei soci
(prelievi e versamenti su vari conti correnti) dalle quali emergevano aspetti di incongruità e mancanza di giustificazione: ne conseguiva l'applicazione delle presunzioni legali, previste dall'art. 32 DPR n. 600/73, secondo cui i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito di rapporti ed operazioni intrattenuti con banche e non risultanti dalle scritture contabili, qualora non giustificati, sono considerati ricavi ai fini delle imposte dirette, nonché dall'art. 51 DPR n. 633/72, a norma del quale gli importi per i quali il contribuente non è in grado di dimostrare che sono stati considerati in sede di dichiarazione o che non si riferiscono ad operazioni imponibili costituiscono importi da assoggettare ad IVA.
Gli atti in questione sono ampiamente e compiutamente motivati, contenendo dettagliate descrizioni in ordine alle contestazioni sollevate, quali l'irregolare conservazione delle fatture di costo, l'irregolare numerazione delle fatture emesse, l'incongruità dei ricavi reiterata nel tempo, la sottofatturazione delle prestazioni rese,
l'incoerenza tra l'importo delle spese postali (valori bollarti) effettuate ed il volume di affari, il disconoscimento di spese, l'irregolare compilazione delle schede carburante, il disconoscimento dell'ammortamento relativo all'acquisto di mobilia, nonché la descrizione delle movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita, che non risultavano giustificate, alla luce delle risultanze contabili della società.
E' quindi del tutto infondato sostenere che tali atti siano difettosi di motivazione, al punto di non dare modo ai contribuenti di comprendere le precise ragioni dei rilievi e di organizzare una adeguata difesa: inoltre, il richiamo che i contribuenti fanno all'obbligo di allegazione, in omaggio al precetto di cui all'art. 7 l. n. 212/2000, appare del tutto generico, immotivato e non dettagliato e non può pertanto essere preso in esame.
Gli atti impositivi per cui è causa non possono dunque essere considerati immotivati in assoluto o scarsamente motivati, per cui l'esame del Collegio non può che riguardare la fondatezza nel merito dei rilievi, alla luce delle deduzioni formulate dai contribuenti e dalle allegazioni probatorie dagli stessi offerte in produzione.
Deve essere altresì precisato che sussistono tutti i presupposti di legge per procedere all'accertamento di cui all'art. 39, comma 1, del DPR n. 600/73, in ordine alle riscontrate irregolarità contabili (sopra sommariamente elencate) che hanno legittimato la ricostruzione analitico – induttiva dei ricavi: sul punto, i contribuenti sostengono genericamente trattarsi di “mere irregolarità nella compilazione della documentazione contabile, non potendo in alcun modo costituire indizi di tendenza all'occultamento della base imponibile”.
Confermata dunque la piena legittimità formale degli atti impositivi impugnati, sia sul piano dei presupposti per la loro emanazione che su quello dell'obbligo di motivazione, non resta che esaminare i singoli rilievi, alla luce della proposta conciliativa avanzata dall'Ufficio in data 24 ottobre 2013, che costituisce una riduzione della pretesa tributaria azionata con gli avvisi impugnati: sul punto assumono rilievo le Memorie illustrative che le Parti hanno depositato in vista dell'udienza di discussione dd 15 dicembre 2025.
Prima di entrare nel merito delle singole voci, giova ricordare in via generale che, in base a quanto disposto dalle richiamate norme di cui agli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72, in ipotesi di accertamenti bancari
(come nella fattispecie) spetta al contribuente l'onere di fornire la prova analitica delle riferibilità di ogni singola movimentazione bancaria riscontrata ad operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni annuali, ovvero all'attività di impresa: ne consegue che la non recuperabilità a tassazione può avvenire soltanto con la dimostrazione che il contribuente ne ha tenuto conto in dichiarazione, ovvero nel caso di movimenti, in entrata o in uscita, fiscalmente irrilevanti.
La proposta conciliativa dell'Ufficio del 23 ottobre 2013 prevede l'esclusione dall'accertamento delle movimentazioni di addebito e di accredito già ritenute giustificate nel verbale prot. 40507 del 21.04.2011, allegato alla proposta stessa;
viene inoltre proposto di ritenere giustificate alcune operazioni dal conto corrente Conto_Corrente_1 intestato a Società_1 s.a.s. e dal conto corrente Conto_Corrente_2 intestato a Ricorrente_1 una ulteriore operazione.
Ne consegue che, oltre alle movimentazioni già giustificate nel procedimento per adesione per € 96.306,91, verrebbero escluse ulteriori operazioni di addebito pari ad € 1.937,00, nonché di accredito per € 12.546,00, per un totale di esclusioni pari ad € 110.790,00, con rideterminazione del minore reddito di impresa conciliato pari ad € 253.846,00, rispetto all'accertato di € 346.636,00 ed al dichiarato di € 5.599,00: questo, alla luce della documentazione prodotta dai contribuenti.
Per le restanti movimentazioni, l'Ufficio sostiene non avere riscontrato analitiche giustificazioni.
In conclusione, ne deriva che la maggior base imponibile ai fini IRAP ed il maggior reddito da imputare a tassazione in capo ai soci, per trasparenza, verrebbe quindi conciliato in € 248.247,19.
Analoga riduzione avverrebbe per le sanzioni, ridotte del 40%, considerato che le stesse non possono essere inferiori ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi per ciascun tributo (art. 48, comma 6, D.
Lgs n. 546/92).
Per ciò che riguarda il merito dei rilievi, si osserva quanto segue.
1. Conto_Corrente_4 – 2 – Banca_1 - intestato al socio Ricorrente_2
Trattasi di operazioni sul conto personale di Ricorrente_2, sul quale operava il padre, Nominativo_2 : su tale conto, nel 2005 sono state effettuate diverse operazioni, contestate dall'Ufficio, perché ritenute ingiustificate e quindi rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 Dpr n. 600/73, pari ad
€ 222.516,00, di cui € 89.245,00 per versamenti ed € 133.271,00 per prelievi.
Il contribuente ha affermato che si trattava di operazioni svolte nell'interesse esclusivo di Nominativo_2
, del tutto estranee alla società: si sarebbe trattato, in particolare, di una serie di prestiti in favore di soggetti (anche familiari) in difficoltà finanziarie, come confermato da alcune autodichiarazioni rilasciate dagli interessati.
Un'altra quota, pari ad € 142.200,00, sarebbe riconducibile a movimenti finanziari operati sempre da Nominativo_2 nell'interesse di tale Nominativo_3 (ora deceduto), all'epoca titolare di Società_3 S.a.s., il quale
“si sarebbe accordato con Nominativo_2 affinché girasse ed incassasse… gli assegni ed il denaro che la società incassava, con l'accordo che detto denaro gli sarebbe stato di volta in volta restituito secondo necessità”; il tutto al fine di evitare che i creditori del Nominativo_3 “rinvenissero sui conti correnti della società e del socio illimitatamente responsabile attivo su cui rivalersi”.
Ciò viene confermato dal figlio di quest'ultimo, Nominativo_4, in una autodichiarazione dd 17.01.2011, nella quale afferma di “essere a conoscenza che mio padre Nominativo_3 si era accordato con il signor Nominativo_2
, suo amico, di consegnargli nel 2005 alcuni assegni chiedendo di negoziarli sul suo conto corrente… in quanto trovandosi in un momento di tensione di liquidità la banca avrebbe trattenuto l'importo a parziale rientro del suo credito”.
Osserva il Collegio che le deduzioni ed il materiale probatorio offerto dai contribuenti è del tutto inidoneo a superare la presunzione di evasione ex art. 32 Dpr n. 600/73, perché si tratta di autodichiarazioni non solo prive di data certa, ma anche di riferimenti a negozi giuridici in forma scritta, sottostanti le rilevanti operazioni finanziarie descritte: circostanze, queste, che rendono tali mezzi di prova del tutto inidonei ai fini del superamento della presunzione legale di evasione, in un sistema processuale che non ammette, tra l'altro, quale mezzo di prova, il giuramento (ar. 7, comma 4, D.Lsg. n. 546/92).
Giova infine osservare – quale ulteriore argomento di prova - che il signor Nominativo_2, negli anni 2004 e 2005, aveva dichiarato redditi imponibili IRPEF rispettivamente di € 15.713,00 ed € 17.753,00.
Le considerazioni di cui sopra valgono anche per le ulteriori movimentazioni finanziarie relative ad asseriti prestiti (per un totale di oltre € 50.000,00) a diversi soggetti (Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8), come risulterebbe dalle autodichiarazioni prodotte dai contribuenti, prive di data certa e di riferimenti a contratti scritti di mutuo.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che i rilievi effettuati sul Conto_Corrente_4 – 2 siano del tutto corretti e fondati.
Per ciò che riguarda i rilievi sulle movimentazioni di altri conti correnti facenti capo alla società o ai singoli soci, il Collegio osserva quanto segue.
1. Conto_Corrente_4 Banca_1 intestato a Ricorrente_2.
Il contribuente rappresenta che l'Ufficio ha riconosciuto molte uscite dal conto per acquisti personali, ma ha ritenuto ingiustificate tre operazioni per l'acquisto di mobili e precisamente: 11.03.2005 € 4.000,00;
30.03.2005 € 1.200,00; 11.04.2005 € 10.000,00.
Anche per ragioni di coerenza rispetto a situazioni analoghe, non sussistono plausibili elementi per il disconoscimento di dette spese, documentate da fatture e scontrini in atti, ammontanti ad € 15.200,00, che vanno pertanto riconosciute come giustificate.
2. Conto_Corrente_1 - Banca_1 – intestato alla società.
L'Ufficio ha ripreso a tassazione i versamenti eccedenti gli importi fatturati, con accertamento di entrate in eccedenza rispetto al fatturato, pari ad € 23.423,29: poiché a fronte di fatture emesse nei confronti di Ricorrente_2 per € 16.500,00, risultano effettuati versamenti pari ad € 4.100,00, si è ipotizzato che la restante parte (€ 12.400,00) potesse essere stata pagata in contanti (che all'epoca – 2005 – era modalità di pagamento consentita) con conseguente ripresa a tassazione di € 11.023,29 (€ 23.423,29 - € 12.400,00) relativi a ricavi non contabilizzati.
Tale ripresa impositiva non pare peraltro essere sorretta da una palese conferma della presunzione di evasione e pertanto deve essere esclusa dal novero delle operazioni non giustificate.
Da rigettare è invece l'eccezione dei contribuenti, relativa all'assegno di €1.200,00 girato sul conto da
Ricorrente_1 da tale Nominativo_9, “in restituzione di un prestito”: infatti, analogamente a quanto osservato e disposto in ordine ai presunti mutui, prestati da Ricorrente_2 in favore di terzi, tale operazione non è giustificata, essendo sorretta da una semplice autodichiarazione dello stesso Nominativo_9.
In conclusione, va accolto l'appello dell'Ufficio, relativo alla fondatezza della proposta conciliativa in atti, detratte le somme sopra indicate (€ 15.200,00 + € 11.023,29 = € 26.223,29).
Le sanzioni andranno proporzionalmente ridotte, in ragione della statuizione di cui sopra.
Le spese, come indicato nella proposta conciliativa, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l'appello dell'Ufficio e compensa le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di Cassazione.