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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5581/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
gli Avv. Federico Vincenti e Valentina Centi che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato in atti
contro
:
nata a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per il ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
porre a carico del ricorrente la somma di € 250,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia da versarsi direttamente a quest'ultima.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.5.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 5.11.1993 in Durazzo (Albania) con (ora ), dalla cui unione il 13.8.2001 era nata la figlia CP_2 Controparte_1
attualmente studentessa universitaria. A fondamento della domanda il ricorrente Per_1
ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa a conclusioni congiunte dal
Tribunale di Firenze il 26-27.9.2018, prevendendo un contributo paterno di € 250,00 per il mantenimento della figlia, e da allora non si erano riconciliati. Ha rappresentato infine il peggioramento della propria situazione economica e lo svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia, dichiarandosi comunque disponibile a versare alla figlia contributi economici fino al raggiungimento della completa indipendenza.
In contumacia della resistente, la causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali, e all'udienza del 27.5.2025, previa discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo le parti cittadini albanesi, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del giudizio di separazione prodotti dal ricorrente, l'udienza presidenziale venne celebrata il 25.9.2018. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (13.5.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi pagina 2 di 4 al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata, mentre la sentenza di separazione risulta passata in giudicato con attestazione in data 3.7.19-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto più che la resistente, regolarmente notiziata, non si è costituita in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per le sorti del vincolo matrimoniale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, in mancanza di domande contributive da parte della coniuge resistente, non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste del ricorrente che ha documentato a mezzo estratti contributivi INPS lo svolgimento di attività lavorative saltuarie da parte della figlia ventiquattrenne studentessa universitaria che abita con la madre (circostanza Per_1
documentata anche dalla notifica presa in consegna proprio dalla figlia), mentre la resistente svolge attività lavorativa stabile alle dipendenze di una ditta (come da estratti contributivi INPS in atti). Il ricorrente ha dedotto di versare da tempo contributi economici varabili direttamente alla ragazza, addirittura consegnandole il proprio bancomat per i periodi in cui si è recato in Albania, in modo da consentirle di prelevare lei stessa quanto le occorreva.
In aggiunta al contributo per il mantenimento ordinario, al fine di garantire alla ragazza non ancora autosufficiente il proprio diritto alla salute ed allo studio, deve mantenersi l'onere dei genitori di sostenere in pari misura le spese straordinarie mediche e di studio.
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status e la mancanza di contestazioni, non si rinvengono i presupposti della soccombenza a carico della resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 5.11.1993 in Durazzo (Albania) tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Durazzo (Albania) il 22.11.1971, trascritto nei Registri del Comune di Empoli (FI), atto n.
7, parte 2, serie C, anno 2015;
pagina 3 di 4 pone a carico di la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia, da versarsi direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie mediche e di studio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 28 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5581/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
gli Avv. Federico Vincenti e Valentina Centi che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato in atti
contro
:
nata a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per il ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
porre a carico del ricorrente la somma di € 250,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia da versarsi direttamente a quest'ultima.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.5.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 5.11.1993 in Durazzo (Albania) con (ora ), dalla cui unione il 13.8.2001 era nata la figlia CP_2 Controparte_1
attualmente studentessa universitaria. A fondamento della domanda il ricorrente Per_1
ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa a conclusioni congiunte dal
Tribunale di Firenze il 26-27.9.2018, prevendendo un contributo paterno di € 250,00 per il mantenimento della figlia, e da allora non si erano riconciliati. Ha rappresentato infine il peggioramento della propria situazione economica e lo svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia, dichiarandosi comunque disponibile a versare alla figlia contributi economici fino al raggiungimento della completa indipendenza.
In contumacia della resistente, la causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali, e all'udienza del 27.5.2025, previa discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo le parti cittadini albanesi, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del giudizio di separazione prodotti dal ricorrente, l'udienza presidenziale venne celebrata il 25.9.2018. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (13.5.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi pagina 2 di 4 al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata, mentre la sentenza di separazione risulta passata in giudicato con attestazione in data 3.7.19-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto più che la resistente, regolarmente notiziata, non si è costituita in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per le sorti del vincolo matrimoniale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, in mancanza di domande contributive da parte della coniuge resistente, non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste del ricorrente che ha documentato a mezzo estratti contributivi INPS lo svolgimento di attività lavorative saltuarie da parte della figlia ventiquattrenne studentessa universitaria che abita con la madre (circostanza Per_1
documentata anche dalla notifica presa in consegna proprio dalla figlia), mentre la resistente svolge attività lavorativa stabile alle dipendenze di una ditta (come da estratti contributivi INPS in atti). Il ricorrente ha dedotto di versare da tempo contributi economici varabili direttamente alla ragazza, addirittura consegnandole il proprio bancomat per i periodi in cui si è recato in Albania, in modo da consentirle di prelevare lei stessa quanto le occorreva.
In aggiunta al contributo per il mantenimento ordinario, al fine di garantire alla ragazza non ancora autosufficiente il proprio diritto alla salute ed allo studio, deve mantenersi l'onere dei genitori di sostenere in pari misura le spese straordinarie mediche e di studio.
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status e la mancanza di contestazioni, non si rinvengono i presupposti della soccombenza a carico della resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 5.11.1993 in Durazzo (Albania) tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Durazzo (Albania) il 22.11.1971, trascritto nei Registri del Comune di Empoli (FI), atto n.
7, parte 2, serie C, anno 2015;
pagina 3 di 4 pone a carico di la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia, da versarsi direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie mediche e di studio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 28 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4