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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17201 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Alessandra Sacco e Maria Carla D'Agostino, con elezione di domicilio a Palermo nella via Gaetano Daita n. 15. appellante contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato di Palermo, con elezione di domicilio presso gli Uffici dell'Avvocatura a Palermo, Via Mariano Stabile n. 182. appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 24.10.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n.1947/21 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Palermo in data 14.10.2021, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 0150803 emessa dal Prefetto di Palermo in data
12.11.2020, che le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 2.000,00 per avere omesso di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Mare i dati relativi all'attività di produzione svolta per 2018 per l'uso di gas fluorurati ad effetto serra come previsto dall'art.19, paragrafo 1 del regolamento UE n.517/2014.
Si duole in particolare della circostanza che il GdP nel rigettare il ricorso non aveva dato rilevanza alle comunicazioni che fin dalla fase precontenziosa la ditta aveva inviato all'amministrazione, spiegando che la mancata comunicazione dei dati al Ministero dell'Ambiente, in merito alla contestazione in oggetto, era dovuta alla circostanza che relativamente all'anno 2018 non aveva prodotto, importato, esportato, usato come materia prima o distrutto idrofluorocarburi e di avere effettuato una registrazione solo per un eventuale acquisto di idrofluorocarburi, tuttavia mai effettuato. Ha chiesto pertanto la rivalutazione dell'intero compendio probatorio già acquisito con conseguente annullamento della sentenza impugnata e dell'ordinanza di ingiunzione.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata si è costituita tardivamente la , eccependo CP_1 preliminarmente la tardività dell'appello per essere stato proposto, a suo dire oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza;
nel merito ha contestato le ragioni sottese all'appello, evidenziando in particolare che la ditta sanzionata aveva fornito all'amministrazione soltanto parziali giustificazioni, sicché ricorrevano i presupposti per irrogare la sanzione. Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo evidente dallo storico del fascicolo telematico che l'appellante ha depositato il ricorso in data 22.12.2021, sebbene poi l'atto sia stato iscritto a ruolo dalla cancelleria soltanto in data 27.12.2021, ritardo giustificato dal corrispondente periodo festivo. Consegue che essendo incontestato che la sentenza di primo grado è stata notificata all'odierna appellante in data 23.11.2021, l'appello proposto con ricorso depositato il 22.12.2021 deve ritenersi tempestivo.
Ciò posto, ritiene il decidente che l'appello sia fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Ed invero, dalle diverse note trasmesse dall'appellante alla fin CP_1 dalla fase precontenziosa, emerge che la (odierna Parte_1 appellante) ha giustificato la mancata comunicazione dei dati al
Ministero dell'Ambiente in merito alla contestazione in oggetto, dichiarando tempestivamente di non avere effettuato la comunicazione di cui all'art.19 par 1 del reg. UE 517/14 in quanto, relativamente all'anno 2018 non aveva prodotto, importato, esportato, usato come materia prima o distrutto idrofluorocarburi.
Ora, il Gdp non ha ritenuto sufficienti tali informazioni comunicate dalla ditta appellante che invece dimostrano l'insussistenza dei presupposti della sanzione irrogata (per quanto appresso si dirà).
Nello specifico, sebbene con la prima nota la ditta sanzionata si era limitata ad affermare di non avere “acquistato” sostanze contenenti gas fluorurati ad effetto serra o altri gas di cui alla normativa richiamata, a seguito di formale diffida inoltrata dal Ministero il 28.06.2019 ha specificato di non avere prodotto, importato, esportato né usato sostanze contenenti idrofluorocarburi o altre sostanze per le quali l'art. 19 della normativa citata prevede la comunicazione dei dati al Ministero dell'Ambiente (v. note dell'08.10.e 25.10.2019 allegate al ricorso e riprodotte in appello).
A fronte di tali comunicazioni, l'amministrazione pur prendendo atto della giustificazione comunicata dalla ditta, si è limitata a richiedere ulteriori precisazioni relative all'attività di produzione e non avendo ricevuto altra comunicazione e in mancanza di ulteriori accertamenti ha emesso l'ordinanza di ingiunzione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la appellante abbia dimostrato di Pt_2 avere reso specifiche dichiarazioni, negando di avere posto in essere le condotte per le quali è prevista la trasmissione dei dati al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.19 e specificando altresì di avere effettuato l'iscrizione al Registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC), in vista di una eventuale attività di acquisto mai però effettuata.
Ha errato pertanto il Gdp nell'avere ritenuto invece insufficienti le informazioni comunicate dalla ditta appellante che invece, come detto, dimostrano ampiamente l'insussistenza dei presupposti della sanzione irrogata (per quanto appresso si dirà), sicché la sentenza impugnata va annullata.
Del resto, l'amministrazione non ha dimostrato che la ditta appellante avesse posto in essere taluna delle attività di acquisto, produzione, importazione o esportazione di cui alla normativa citata, limitandosi a dedurre dalla circostanza di fatto che la ditta per l'anno 2018 risultava iscritta al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC), che la stessa fosse tenuta all'obbligo di trasmissione dei dati al Ministero. L'odierna appellante ha, tuttavia, fornito appositi ed esaustivi chiarimenti anche con riferimento a tale iscrizione che trovano riscontro nella richiesta di cancellazione dal registro HFC prodotta in allegato al ricorso (v. nota del 5.06.2020 allegata al ricorso) e non smentita dalla documentazione allegata dall'amministrazione.
In ragione di tali elementi difettano i presupposti per l'emissione della sanzione irrogata, mancando la prova (che era onere dell'amministrazione fornire), che la ditta sanzionata avesse posto in essere le attività (o una di esse) per le quali è previsto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 19 par 1 del reg. UE 517/14.
Consegue che l'ordinanza ingiunzione impugnata va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro
758,00, di cui euro 125,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. spese generali per il primo grado ed in complessivi euro 1.026,00, di cui euro
174,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali per il giudizio di appello, da distrarre in favore dell'avv. Alessandra Sacco (difensore dell'appellante), dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal1a Parte_1 con atto del 22.12.2021.
[...]
Annulla la sentenza n. n.1947/21 emessa dal Giudice di Pace di
Palermo in data 14.10.2021.
Annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 0150803 emessa dal Prefetto di
Palermo in data 12.11.2020.
Condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
Alessandra Sacco (difensore dell'appellante), dichiaratasi antistataria, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 758,00, di cui euro 125,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. spese generali per il primo grado ed in complessivi euro 1026,00, di cui euro 174,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali per il giudizio di appello.
Così deciso a Palermo in data 22/01/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17201 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Alessandra Sacco e Maria Carla D'Agostino, con elezione di domicilio a Palermo nella via Gaetano Daita n. 15. appellante contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato di Palermo, con elezione di domicilio presso gli Uffici dell'Avvocatura a Palermo, Via Mariano Stabile n. 182. appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 24.10.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n.1947/21 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Palermo in data 14.10.2021, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 0150803 emessa dal Prefetto di Palermo in data
12.11.2020, che le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 2.000,00 per avere omesso di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Mare i dati relativi all'attività di produzione svolta per 2018 per l'uso di gas fluorurati ad effetto serra come previsto dall'art.19, paragrafo 1 del regolamento UE n.517/2014.
Si duole in particolare della circostanza che il GdP nel rigettare il ricorso non aveva dato rilevanza alle comunicazioni che fin dalla fase precontenziosa la ditta aveva inviato all'amministrazione, spiegando che la mancata comunicazione dei dati al Ministero dell'Ambiente, in merito alla contestazione in oggetto, era dovuta alla circostanza che relativamente all'anno 2018 non aveva prodotto, importato, esportato, usato come materia prima o distrutto idrofluorocarburi e di avere effettuato una registrazione solo per un eventuale acquisto di idrofluorocarburi, tuttavia mai effettuato. Ha chiesto pertanto la rivalutazione dell'intero compendio probatorio già acquisito con conseguente annullamento della sentenza impugnata e dell'ordinanza di ingiunzione.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata si è costituita tardivamente la , eccependo CP_1 preliminarmente la tardività dell'appello per essere stato proposto, a suo dire oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza;
nel merito ha contestato le ragioni sottese all'appello, evidenziando in particolare che la ditta sanzionata aveva fornito all'amministrazione soltanto parziali giustificazioni, sicché ricorrevano i presupposti per irrogare la sanzione. Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo evidente dallo storico del fascicolo telematico che l'appellante ha depositato il ricorso in data 22.12.2021, sebbene poi l'atto sia stato iscritto a ruolo dalla cancelleria soltanto in data 27.12.2021, ritardo giustificato dal corrispondente periodo festivo. Consegue che essendo incontestato che la sentenza di primo grado è stata notificata all'odierna appellante in data 23.11.2021, l'appello proposto con ricorso depositato il 22.12.2021 deve ritenersi tempestivo.
Ciò posto, ritiene il decidente che l'appello sia fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Ed invero, dalle diverse note trasmesse dall'appellante alla fin CP_1 dalla fase precontenziosa, emerge che la (odierna Parte_1 appellante) ha giustificato la mancata comunicazione dei dati al
Ministero dell'Ambiente in merito alla contestazione in oggetto, dichiarando tempestivamente di non avere effettuato la comunicazione di cui all'art.19 par 1 del reg. UE 517/14 in quanto, relativamente all'anno 2018 non aveva prodotto, importato, esportato, usato come materia prima o distrutto idrofluorocarburi.
Ora, il Gdp non ha ritenuto sufficienti tali informazioni comunicate dalla ditta appellante che invece dimostrano l'insussistenza dei presupposti della sanzione irrogata (per quanto appresso si dirà).
Nello specifico, sebbene con la prima nota la ditta sanzionata si era limitata ad affermare di non avere “acquistato” sostanze contenenti gas fluorurati ad effetto serra o altri gas di cui alla normativa richiamata, a seguito di formale diffida inoltrata dal Ministero il 28.06.2019 ha specificato di non avere prodotto, importato, esportato né usato sostanze contenenti idrofluorocarburi o altre sostanze per le quali l'art. 19 della normativa citata prevede la comunicazione dei dati al Ministero dell'Ambiente (v. note dell'08.10.e 25.10.2019 allegate al ricorso e riprodotte in appello).
A fronte di tali comunicazioni, l'amministrazione pur prendendo atto della giustificazione comunicata dalla ditta, si è limitata a richiedere ulteriori precisazioni relative all'attività di produzione e non avendo ricevuto altra comunicazione e in mancanza di ulteriori accertamenti ha emesso l'ordinanza di ingiunzione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la appellante abbia dimostrato di Pt_2 avere reso specifiche dichiarazioni, negando di avere posto in essere le condotte per le quali è prevista la trasmissione dei dati al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.19 e specificando altresì di avere effettuato l'iscrizione al Registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC), in vista di una eventuale attività di acquisto mai però effettuata.
Ha errato pertanto il Gdp nell'avere ritenuto invece insufficienti le informazioni comunicate dalla ditta appellante che invece, come detto, dimostrano ampiamente l'insussistenza dei presupposti della sanzione irrogata (per quanto appresso si dirà), sicché la sentenza impugnata va annullata.
Del resto, l'amministrazione non ha dimostrato che la ditta appellante avesse posto in essere taluna delle attività di acquisto, produzione, importazione o esportazione di cui alla normativa citata, limitandosi a dedurre dalla circostanza di fatto che la ditta per l'anno 2018 risultava iscritta al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC), che la stessa fosse tenuta all'obbligo di trasmissione dei dati al Ministero. L'odierna appellante ha, tuttavia, fornito appositi ed esaustivi chiarimenti anche con riferimento a tale iscrizione che trovano riscontro nella richiesta di cancellazione dal registro HFC prodotta in allegato al ricorso (v. nota del 5.06.2020 allegata al ricorso) e non smentita dalla documentazione allegata dall'amministrazione.
In ragione di tali elementi difettano i presupposti per l'emissione della sanzione irrogata, mancando la prova (che era onere dell'amministrazione fornire), che la ditta sanzionata avesse posto in essere le attività (o una di esse) per le quali è previsto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 19 par 1 del reg. UE 517/14.
Consegue che l'ordinanza ingiunzione impugnata va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro
758,00, di cui euro 125,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. spese generali per il primo grado ed in complessivi euro 1.026,00, di cui euro
174,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali per il giudizio di appello, da distrarre in favore dell'avv. Alessandra Sacco (difensore dell'appellante), dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal1a Parte_1 con atto del 22.12.2021.
[...]
Annulla la sentenza n. n.1947/21 emessa dal Giudice di Pace di
Palermo in data 14.10.2021.
Annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 0150803 emessa dal Prefetto di
Palermo in data 12.11.2020.
Condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
Alessandra Sacco (difensore dell'appellante), dichiaratasi antistataria, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 758,00, di cui euro 125,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. spese generali per il primo grado ed in complessivi euro 1026,00, di cui euro 174,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali per il giudizio di appello.
Così deciso a Palermo in data 22/01/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza