Art. 10.
Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692 , le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso, in aggiunta ai contributi di cui al precedente art. 9, quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita', vecchiaia e superstiti.
Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692 , le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso, in aggiunta ai contributi di cui al precedente art. 9, quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita', vecchiaia e superstiti.