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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15 dicembre 2025 ore 08:31 – ha pronunciato in data 15/12/2025, previa lettura della memoria conclusionale di parte opposta e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1275/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A (Codice Fiscale – Partita IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Esposito del Servizio Legale della Società, Dislocazione di Trento, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Filiale delle di Caltanissetta, sita in via Leone XIII, Parte_1
n. 12 – Caltanissetta;
- opponente - E
(C.F.: ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._2 CP_3
, (C.F.: C.F._3 Parte_2
) e (C.F.: C.F._4 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto C.F._5
pag. 1 di 9 OC e NI AL ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Padova, via Scrovegni n. 2/A;
- opposti - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Così come esaustivamente sintetizzato nell'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale in data 30.05.2025: “(…) 1. Il presente giudizio è nato a [...] proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
122/2024 ottenuto da una pluralità di lavoratori che hanno lavorato alle dipendenze della soc. fino al 30/04/2022 nell'ambito di un appalto di servizi di pulizia. CP_4
2. L'azione monitoria dei lavoratori è stata indirizzata nei confronti di Parte_1
nella qualità di committente ed obbligata solidale ai sensi dell'art. 29 c. 2 d.lgs.
[...]
276/2003 per conseguire il pagamento del TFR non corrisposto dal datore di lavoro. 3. nel proprio atto di opposizione, ha censurato l'iniziativa avversaria e, Parte_1 in particolare, ha evidenziato: il decorso del termine biennale stabilito dal sopra citato art. 29 c. 2; la necessità di estendere il contraddittorio alla curatela della procedura concorsuale cui è stata sottoposta la società datrice di lavoro ( ); CP_4
l'infondatezza nel merito della domanda per assenza di evidenze a comprova dei crediti pretesi. 4. I lavoratori, dal canto loro, hanno criticato le difese dell'opponente mettendo in luce che:
- la decadenza ex art. 29 c. 2 Dlgs 276/2003 è stata efficacemente impedita dalla richiesta di tentativo di conciliazione inoltrata via PEC il 30/04/2024;
- la chiamata in causa di è inammissibile in quanto sottoposta a procedura CP_4 di liquidazione giudiziale;
- il creditore che agisca per l'adempimento deve solo provare la fonte del diritto ed il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre grava sulla parte debitrice (nel caso di specie, su ) dimostrare l'avvenuto adempimento Parte_1 quale fatto estintivo. (…)”. La causa, verificata la ritualità del contraddittorio all'udienza del 29/04/2025, essendosi ritenuta la vertenza di natura documentale, è stata rinviata, previa concessione di termine per il deposito di memorie conclusionali, per pag. 2 di 9 discussione/decisione all'udienza del 07/05/2026 da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato che, con proprio decreto del 11/10/2025, ha anticipato la discussione/decisione della vertenza all'odierna udienza, confermandone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare di rito quanto alla chiamata in causa della società a responsabilità limitata CP_4
in liquidazione giudiziale va osservato, innanzitutto, che la notifica
[...] dell'opposizione a decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza operata da nei suoi confronti in lime litis, Parte_1 documentata in giudizio in data 14/11/2024, deve considerarsi del tutto irrituale ed inammissibile (id est tamquam non esset) in quanto non preceduta dalla prescritta autorizzazione del Giudice. In proposito si rammenta che nelle controversie soggette al c.d. rito lavoro, la chiamata di un terzo in causa, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., richiede l'autorizzazione del Giudice. Il convenuto deve chiedere l'autorizzazione nella memoria di costituzione, mentre l'attore deve chiederla in prima udienza, a pena di decadenza. Il Giudice, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario (disciplinate dall'art. 101 c.p.c.) in cui è obbligatoria l'integrazione del contraddittorio, verificherà se la chiamata del terzo è compatibile con i principi di concentrazione e celerità del processo e, se la autorizza, fisserà una nuova udienza per la citazione del terzo. Ed invero, nel decreto di fissazione della prima udienza di questo giudizio, il precedente Giudicante aveva correttamente “ritenuto di riservare allo stato la decisione sulla chiamata in causa della soc. sottoposta a liquidazione CP_5 giudiziale, al fine di vagliarla nel contraddittorio delle parti” ma, nonostante, ciò
di propria iniziativa, ha deciso di procedere alla notifica Parte_1 nei confronti della società a responsabilità limitata in CP_4 liquidazione giudiziale.
pag. 3 di 9 Ciò posto circa l'inammissibilità di tale chiamata “diretta” in causa, si osserva, poi, che la chiamata in giudizio di tale soggetto non appare né dovuta, né opportuna e, pertanto, la relativa richiesta va disattesa. Quanto al primo profilo (non doverosità della chiamata in causa di CP_4
), si osserva che l'art. 29 d.lgs. 276/2003, nel testo applicabile ratione
[...] temporis, consente al lavoratore di agire anche solo contro il committente, non essendovi alcun litisconsorzio necessario con l'appaltatore (cfr. Cass. Ordinanza 30 dicembre 2022 n. 38174). Come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16075 del 10 giugno 2024, infatti, la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori configura una responsabilità di garanzia e non una contitolarità del debito. Quanto al secondo profilo (id est inopportunità della chiamata in causa di
), va, qui, ricordato il consolidato orientamento CP_4 giurisprudenziale secondo cui: “Nel caso di fallimento di una società (ora liquidazione giudiziale n.d.r.), l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata d'ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f. L'unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della società (…)” (Tribunale di Genova, 12 Maggio 2022). Ed invero, in consonanza con tale orientamento giurisprudenziale,
[...] nel proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (v. pag. Parte_1
13) ha esplicitato che: “(…) le richieste di condanna nei confronti della società in liquidazione giudiziale devono intendersi eseguibili solo nell'ipotesi di ritorno in bonis della società a r.l. (Cass., sez. III, sent. n. 10640 del 26.06.2012 e Cass., sez. III, sent. n. 1115 del 21.01.2014, in motivazione)”. Ciò detto, va, però, anche ricordato che l'autorizzazione del Giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106 c.p.c. è oggetto di pag. 4 di 9 un potere discrezionale del Giudice, che può rifiutarla per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo. Sul punto, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “il provvedimento del giudice di merito che concede o nega
l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (Cass. II, n. 2331/2022). Ebbene, nel caso di specie, esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, vista anche l'esigenza di definire il giudizio nei tempi prescritti dal PNRR Giustizia, rendono inopportuna la chiamata in causa della società a responsabilità limitata che, Controparte_6 pertanto, viene negata, confermandosi sul punto le implicite valutazioni del precedente Giudicante. A tanto consegue che le domande giudiziali proposti da Parte_1 nei confronti della vanno dichiarate inammissibili. CP_4
Quanto al merito della vertenza, va esaminata, in primo luogo, l'eccezione di decadenza biennale proposta da nei confronti dei Parte_1 lavoratori opposti. Tale eccezione, ad avviso di questo Giudice, va disattesa in quanto infondata. Ed invero, come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9130 del 5 aprile 2024, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 può essere validamente impedita non solo mediante la proposizione della domanda giudiziale ma anche attraverso una richiesta stragiudiziale di pagamento. In particolare si è stabilito che: “La decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita non solo dal deposito del ricorso ma anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento”.
Tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale della norma, che non specifica le modalità di interruzione della decadenza, sia nella disciplina generale ex art. 2966 c.c., nonché nella ratio dell'istituto, volto ad assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore. pag. 5 di 9 Ebbene, nel caso di specie, in data 30.04.2024, che rappresentava pacificamente l'ultimo giorno utile, i lavoratori oggi opposti hanno sia depositato il ricorso monitorio ex art. 633 c.p.c. (proponendo così la loro domanda giudiziale), sia inviato il tentativo di conciliazione a Parte_1
(cfr. doc. 1 di parte opposta), impedendo così, sotto questo duplice
[...] profilo, il compimento del termine di decadenza biennale invocato dalla società opponente. La comunicazione stragiudiziale, in forma scritta e contenente la richiesta di pagamento dei crediti maturati, ha soddisfatto altresì l'esigenza di consentire al committente di venire tempestivamente a conoscenza delle rivendicazioni dei lavoratori. Come affermato dalla Cassazione nella citata ordinanza, "una diversa interpretazione restrittiva della norma, nei termini proposti dalla Corte distrettuale, finirebbe per vanificare la ratio ispiratrice della norma che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore". Quanto, poi, all'eccezione di parte opponente, esplicitata in sede di prima udienza, secondo cui “gli avversi atti stragiudiziali” sarebbero “incapaci di esplicare effetti impeditivi stante il tenore delle procure che risultano testualmente rilasciate per avviare iniziative monitorie”, si rileva che la stessa appare irrilevante e, comunque, infondata. Quanto al primo aspetto (id est irrilevanza dell'eccezione), si osserva che la decadenza biennale sarebbe impedita, comunque, dal tempestivo deposito del ricorso monitorio dei lavoratori ex art. 633 c.p.c., che individua nel c.d. rito del lavoro il momento della proposizione della domanda giudiziale. Quanto al secondo aspetto (id est infondatezza dell'eccezione), evidenzia il Giudicante che nell'ampiezza dei poteri conferiti ai difensori dei lavoratori con le procure de quibus, benché finalizzate ad avviare iniziative monitorie, rientrava certamente anche il potere di tentare la conciliazione della lite. In ogni caso, tali procure dovrebbero intendersi comunque tacitamente ratificate dai lavoratori mediante la proposizione dell'azione monitoria. A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione dell'eccezione di decadenza biennale spiegata da Parte_1
pag. 6 di 9 Ciò posto, si osserva che la domanda proposta dai lavoratori, oggi opposti, risulta fondata anche nel merito. Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7464 del 20 marzo 2024, il creditore che agisca per l'adempimento deve solo provare la fonte del diritto ed il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore convenuto dimostrare l'avvenuto adempimento quale fatto estintivo. Nel caso di specie, i lavoratori, ricorrenti in sede monitoria, hanno ampiamente provato la fonte del proprio diritto, producendo:
- i prospetti paga di aprile 2022 attestanti la cessazione del rapporto e le ulteriori caratteristiche del rapporto di lavoro (non contestate);
- il verbale di cambio appalto;
- i modelli CU 2023 attestanti il TFR maturato. Nessuna specifica contestazione è stata mossa da in ordine Parte_1 all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito dell'appalto e alla quantificazione dei crediti, essendosi limitata parte opponente a formulare mere affermazioni di principio. Sul punto si rammenta il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato” (così, inter alia, Cass. 12 agosto 2019, n. 21302.).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso proposto da va respinto. Parte_1
Va, poi, dato atto che nelle more del giudizio, ha Parte_1 provveduto a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (cfr. verbale udienza del 29/04/2025).
pag. 7 di 9 A questo proposito, si intende richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia, secondo cui il fatto estintivo della pretesa creditoria sopravvenuto in corso di causa debba ritenersi idoneo a produrre effetti anche sulla pronuncia resa in fase monitoria (Cass. 7448/1993; Cass. 13027/1995; Cass. 22489/2006; Cass. 11660/2007). Deve, infatti, ricordarsi che: “l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, sicché quando risulti fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione del provvedimento opposto” (Cass. 11660/2007). Stante l'intervenuto pagamento del dovuto, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del D. cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dei lavoratori opposti).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 122/2024 dell'intestato Tribunale e dato atto che, nelle more del giudizio, tale decreto è stato completamente eseguito dalla società opponente, ne dispone la revoca;
2) dichiara inammissibili le domande proposte da nei Parte_1 confronti della società a responsabilità limitata in liquidazione CP_4 giudiziale;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.500,00 pag. 8 di 9 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dagli Avv.ti Roberto OC e NI AL, procuratori degli odierni opposti dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bologna – Caltanissetta 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15 dicembre 2025 ore 08:31 – ha pronunciato in data 15/12/2025, previa lettura della memoria conclusionale di parte opposta e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1275/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A (Codice Fiscale – Partita IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Esposito del Servizio Legale della Società, Dislocazione di Trento, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la Filiale delle di Caltanissetta, sita in via Leone XIII, Parte_1
n. 12 – Caltanissetta;
- opponente - E
(C.F.: ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._2 CP_3
, (C.F.: C.F._3 Parte_2
) e (C.F.: C.F._4 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto C.F._5
pag. 1 di 9 OC e NI AL ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Padova, via Scrovegni n. 2/A;
- opposti - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Così come esaustivamente sintetizzato nell'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale in data 30.05.2025: “(…) 1. Il presente giudizio è nato a [...] proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
122/2024 ottenuto da una pluralità di lavoratori che hanno lavorato alle dipendenze della soc. fino al 30/04/2022 nell'ambito di un appalto di servizi di pulizia. CP_4
2. L'azione monitoria dei lavoratori è stata indirizzata nei confronti di Parte_1
nella qualità di committente ed obbligata solidale ai sensi dell'art. 29 c. 2 d.lgs.
[...]
276/2003 per conseguire il pagamento del TFR non corrisposto dal datore di lavoro. 3. nel proprio atto di opposizione, ha censurato l'iniziativa avversaria e, Parte_1 in particolare, ha evidenziato: il decorso del termine biennale stabilito dal sopra citato art. 29 c. 2; la necessità di estendere il contraddittorio alla curatela della procedura concorsuale cui è stata sottoposta la società datrice di lavoro ( ); CP_4
l'infondatezza nel merito della domanda per assenza di evidenze a comprova dei crediti pretesi. 4. I lavoratori, dal canto loro, hanno criticato le difese dell'opponente mettendo in luce che:
- la decadenza ex art. 29 c. 2 Dlgs 276/2003 è stata efficacemente impedita dalla richiesta di tentativo di conciliazione inoltrata via PEC il 30/04/2024;
- la chiamata in causa di è inammissibile in quanto sottoposta a procedura CP_4 di liquidazione giudiziale;
- il creditore che agisca per l'adempimento deve solo provare la fonte del diritto ed il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre grava sulla parte debitrice (nel caso di specie, su ) dimostrare l'avvenuto adempimento Parte_1 quale fatto estintivo. (…)”. La causa, verificata la ritualità del contraddittorio all'udienza del 29/04/2025, essendosi ritenuta la vertenza di natura documentale, è stata rinviata, previa concessione di termine per il deposito di memorie conclusionali, per pag. 2 di 9 discussione/decisione all'udienza del 07/05/2026 da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato che, con proprio decreto del 11/10/2025, ha anticipato la discussione/decisione della vertenza all'odierna udienza, confermandone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via preliminare di rito quanto alla chiamata in causa della società a responsabilità limitata CP_4
in liquidazione giudiziale va osservato, innanzitutto, che la notifica
[...] dell'opposizione a decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza operata da nei suoi confronti in lime litis, Parte_1 documentata in giudizio in data 14/11/2024, deve considerarsi del tutto irrituale ed inammissibile (id est tamquam non esset) in quanto non preceduta dalla prescritta autorizzazione del Giudice. In proposito si rammenta che nelle controversie soggette al c.d. rito lavoro, la chiamata di un terzo in causa, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., richiede l'autorizzazione del Giudice. Il convenuto deve chiedere l'autorizzazione nella memoria di costituzione, mentre l'attore deve chiederla in prima udienza, a pena di decadenza. Il Giudice, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario (disciplinate dall'art. 101 c.p.c.) in cui è obbligatoria l'integrazione del contraddittorio, verificherà se la chiamata del terzo è compatibile con i principi di concentrazione e celerità del processo e, se la autorizza, fisserà una nuova udienza per la citazione del terzo. Ed invero, nel decreto di fissazione della prima udienza di questo giudizio, il precedente Giudicante aveva correttamente “ritenuto di riservare allo stato la decisione sulla chiamata in causa della soc. sottoposta a liquidazione CP_5 giudiziale, al fine di vagliarla nel contraddittorio delle parti” ma, nonostante, ciò
di propria iniziativa, ha deciso di procedere alla notifica Parte_1 nei confronti della società a responsabilità limitata in CP_4 liquidazione giudiziale.
pag. 3 di 9 Ciò posto circa l'inammissibilità di tale chiamata “diretta” in causa, si osserva, poi, che la chiamata in giudizio di tale soggetto non appare né dovuta, né opportuna e, pertanto, la relativa richiesta va disattesa. Quanto al primo profilo (non doverosità della chiamata in causa di CP_4
), si osserva che l'art. 29 d.lgs. 276/2003, nel testo applicabile ratione
[...] temporis, consente al lavoratore di agire anche solo contro il committente, non essendovi alcun litisconsorzio necessario con l'appaltatore (cfr. Cass. Ordinanza 30 dicembre 2022 n. 38174). Come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16075 del 10 giugno 2024, infatti, la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori configura una responsabilità di garanzia e non una contitolarità del debito. Quanto al secondo profilo (id est inopportunità della chiamata in causa di
), va, qui, ricordato il consolidato orientamento CP_4 giurisprudenziale secondo cui: “Nel caso di fallimento di una società (ora liquidazione giudiziale n.d.r.), l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata d'ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f. L'unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della società (…)” (Tribunale di Genova, 12 Maggio 2022). Ed invero, in consonanza con tale orientamento giurisprudenziale,
[...] nel proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (v. pag. Parte_1
13) ha esplicitato che: “(…) le richieste di condanna nei confronti della società in liquidazione giudiziale devono intendersi eseguibili solo nell'ipotesi di ritorno in bonis della società a r.l. (Cass., sez. III, sent. n. 10640 del 26.06.2012 e Cass., sez. III, sent. n. 1115 del 21.01.2014, in motivazione)”. Ciò detto, va, però, anche ricordato che l'autorizzazione del Giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106 c.p.c. è oggetto di pag. 4 di 9 un potere discrezionale del Giudice, che può rifiutarla per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo. Sul punto, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “il provvedimento del giudice di merito che concede o nega
l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (Cass. II, n. 2331/2022). Ebbene, nel caso di specie, esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, vista anche l'esigenza di definire il giudizio nei tempi prescritti dal PNRR Giustizia, rendono inopportuna la chiamata in causa della società a responsabilità limitata che, Controparte_6 pertanto, viene negata, confermandosi sul punto le implicite valutazioni del precedente Giudicante. A tanto consegue che le domande giudiziali proposti da Parte_1 nei confronti della vanno dichiarate inammissibili. CP_4
Quanto al merito della vertenza, va esaminata, in primo luogo, l'eccezione di decadenza biennale proposta da nei confronti dei Parte_1 lavoratori opposti. Tale eccezione, ad avviso di questo Giudice, va disattesa in quanto infondata. Ed invero, come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9130 del 5 aprile 2024, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 può essere validamente impedita non solo mediante la proposizione della domanda giudiziale ma anche attraverso una richiesta stragiudiziale di pagamento. In particolare si è stabilito che: “La decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita non solo dal deposito del ricorso ma anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento”.
Tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale della norma, che non specifica le modalità di interruzione della decadenza, sia nella disciplina generale ex art. 2966 c.c., nonché nella ratio dell'istituto, volto ad assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore. pag. 5 di 9 Ebbene, nel caso di specie, in data 30.04.2024, che rappresentava pacificamente l'ultimo giorno utile, i lavoratori oggi opposti hanno sia depositato il ricorso monitorio ex art. 633 c.p.c. (proponendo così la loro domanda giudiziale), sia inviato il tentativo di conciliazione a Parte_1
(cfr. doc. 1 di parte opposta), impedendo così, sotto questo duplice
[...] profilo, il compimento del termine di decadenza biennale invocato dalla società opponente. La comunicazione stragiudiziale, in forma scritta e contenente la richiesta di pagamento dei crediti maturati, ha soddisfatto altresì l'esigenza di consentire al committente di venire tempestivamente a conoscenza delle rivendicazioni dei lavoratori. Come affermato dalla Cassazione nella citata ordinanza, "una diversa interpretazione restrittiva della norma, nei termini proposti dalla Corte distrettuale, finirebbe per vanificare la ratio ispiratrice della norma che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore". Quanto, poi, all'eccezione di parte opponente, esplicitata in sede di prima udienza, secondo cui “gli avversi atti stragiudiziali” sarebbero “incapaci di esplicare effetti impeditivi stante il tenore delle procure che risultano testualmente rilasciate per avviare iniziative monitorie”, si rileva che la stessa appare irrilevante e, comunque, infondata. Quanto al primo aspetto (id est irrilevanza dell'eccezione), si osserva che la decadenza biennale sarebbe impedita, comunque, dal tempestivo deposito del ricorso monitorio dei lavoratori ex art. 633 c.p.c., che individua nel c.d. rito del lavoro il momento della proposizione della domanda giudiziale. Quanto al secondo aspetto (id est infondatezza dell'eccezione), evidenzia il Giudicante che nell'ampiezza dei poteri conferiti ai difensori dei lavoratori con le procure de quibus, benché finalizzate ad avviare iniziative monitorie, rientrava certamente anche il potere di tentare la conciliazione della lite. In ogni caso, tali procure dovrebbero intendersi comunque tacitamente ratificate dai lavoratori mediante la proposizione dell'azione monitoria. A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione dell'eccezione di decadenza biennale spiegata da Parte_1
pag. 6 di 9 Ciò posto, si osserva che la domanda proposta dai lavoratori, oggi opposti, risulta fondata anche nel merito. Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7464 del 20 marzo 2024, il creditore che agisca per l'adempimento deve solo provare la fonte del diritto ed il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore convenuto dimostrare l'avvenuto adempimento quale fatto estintivo. Nel caso di specie, i lavoratori, ricorrenti in sede monitoria, hanno ampiamente provato la fonte del proprio diritto, producendo:
- i prospetti paga di aprile 2022 attestanti la cessazione del rapporto e le ulteriori caratteristiche del rapporto di lavoro (non contestate);
- il verbale di cambio appalto;
- i modelli CU 2023 attestanti il TFR maturato. Nessuna specifica contestazione è stata mossa da in ordine Parte_1 all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito dell'appalto e alla quantificazione dei crediti, essendosi limitata parte opponente a formulare mere affermazioni di principio. Sul punto si rammenta il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato” (così, inter alia, Cass. 12 agosto 2019, n. 21302.).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso proposto da va respinto. Parte_1
Va, poi, dato atto che nelle more del giudizio, ha Parte_1 provveduto a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (cfr. verbale udienza del 29/04/2025).
pag. 7 di 9 A questo proposito, si intende richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia, secondo cui il fatto estintivo della pretesa creditoria sopravvenuto in corso di causa debba ritenersi idoneo a produrre effetti anche sulla pronuncia resa in fase monitoria (Cass. 7448/1993; Cass. 13027/1995; Cass. 22489/2006; Cass. 11660/2007). Deve, infatti, ricordarsi che: “l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, sicché quando risulti fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione del provvedimento opposto” (Cass. 11660/2007). Stante l'intervenuto pagamento del dovuto, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del D. cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dei lavoratori opposti).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 122/2024 dell'intestato Tribunale e dato atto che, nelle more del giudizio, tale decreto è stato completamente eseguito dalla società opponente, ne dispone la revoca;
2) dichiara inammissibili le domande proposte da nei Parte_1 confronti della società a responsabilità limitata in liquidazione CP_4 giudiziale;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.500,00 pag. 8 di 9 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA, se dovuta e CPA come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dagli Avv.ti Roberto OC e NI AL, procuratori degli odierni opposti dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bologna – Caltanissetta 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
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