Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2445/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Esposito e dall'avv. Ciro Santonicola
(entrambi del foro di Torre Annunziata)
- RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ES
, in persona Controparte_3 del pro tempore CP_4
Controparte_5
, in persona del
[...]
Direttore pro tempore
- RESISTENTI
Oggetto: riconoscimento punteggio aggiuntivo in graduatoria in ambito scolastico per il servizio di leva svolto precedentemente all'inizio dell'impiego.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 30 dicembre 2022) conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
e le sue articolazioni territoriali per sentire accertare il Controparte_1 suo diritto all'attribuzione di sei punti nelle graduatorie di circolo e d'istituto di
III fascia per il personale ATA della provincia di ES, valide per il triennio
2021 - 2024, così più correttamente valutato per intero il servizio militare da lui prestato dal 16 novembre 2004 al 21 novembre 2005 presso il III Battaglione
Carabinieri non in costanza di nomina;
di conseguenza, chiedeva la CP_3 condanna delle Amministrazioni convenute a rettificare il punteggio a lui in precedenza riconosciuto, pari a 0,60 punti.
Più precisamente, esponeva che: Pt_1
- in data 30 marzo 2021 egli aveva presentato regolarmente domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di ES per il triennio 2021
- 2024 (all. 2);
- egli aveva dichiarato, tra i titoli di servizio, di aver svolto il servizio militare di leva dal 16 novembre 2004 al 21 novembre 2005, così come del resto attestato dal documento matricolare di leva (all. 4);
- la pubblicazione delle graduatorie afferenti al personale ATA recava la determinazione dei punteggi a lui attribuiti sulla base di una erronea valutazione operata all'atto della domanda per il servizio militare prestato, equiparato a servizio nella P.A., siccome gli era stato assegnato un punteggio inferiore al dovuto, pari solo a 0,60 e non a 6,00 punti;
- , con propria missiva indirizzata all' Pt_1 Controparte_6
, aveva chiesto la rettifica del punteggio in ordine all'errata valutazione del
[...] servizio di leva (all. 5, privo di riscontro relativo alla notificazione della stessa), ma non aveva ottenuto risposta positiva;
2 - il ricorrente asseriva che vi era stata illegittima valutazione secondo quanto stabilito dall'allegato A) del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7 d. lgs. 297/1994 - Testo Unico Scuola e dell'art. 20 l. 958/1986 (in combinato disposto con l'art. 2050 del nuovo Codice
Ordinamento Militare, d. lgs. 66/2000).
Citava copiosa giurisprudenza di merito, di legittimità e amministrativa del
Consiglio di Stato (ex multis, Consiglio di Stato, sent. n. 1720/2022; Cass., Sez.
Lavoro, ord. n. 5679/20; Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, sent. 7550/22) favorevole alla disapplicazione delle previsioni di rango regolamentare confliggenti (v. D.M. n. 50/2021), sicché non poteva trovare applicazione la norma derogatrice di cui all'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare.
Pertanto, egli rivendicava il punteggio pieno pari a sei punti, anche se il servizio militare di leva era stato da lui svolto non in costanza di nomina.
Formulava le seguenti conclusioni:
1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 50/21 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della
Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato
1, pag. 17) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all' aspirante - che hanno maturato il servizio militare Pt_2 di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”) - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
3 2) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio
2021/2024) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione
“per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse;
4) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
5) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
6) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.>.
2. Con memoria depositata su Consolle il 23 agosto 2023 si costituiva l'Amministrazione resistente, la quale contestava la pretesa del ricorrente.
Asseriva in primo luogo che il ricorso apparteneva a un filone di controversie, instaurate per ottenere un punteggio aggiuntivo in graduatoria per il servizio di leva svolto prima che iniziasse l'impiego in ambito scolastico (nella fattispecie nel
2004/2005).
4 aspirava, quindi, a lucrare - anziché 0,6 punti annuali per il servizio di leva Pt_1 svolto non in costanza di rapporto di impiego, spettanti in base alla disciplina sulla formazione delle ultime graduatorie (D.M. 50/2021) - dieci volte tanto, ossia sei punti annuali, che invece sarebbero stati meritati laddove il servizio militare fosse stato prestato mentre il rapporto di impiego era in corso.
Rimarcava gli effetti distorsivi e gli aspetti discriminatori connessi all'esegesi proposta dal ricorrente e citava giurisprudenza di merito, di legittimità e amministrativa a sostegno - ex multis, Corte d'Appello di ES, sentenza n. 329 del 3 febbraio 2023; Consiglio di Stato, sentenza n. 2743 del 29 aprile 2020.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito rigettare il ricorso introduttivo e per l'effetto:
• confermare la legittimità delle attuali norme regolamentari del D.M. 50/2021, nella parte in cui attribuiscono al servizio militare o civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina lo stesso valore riconosciuto al servizio svolto presso le Amministrazioni statali;
• condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in base alla vigente Tariffa, al valore indeterminato della causa ed al comportamento delle Parti>.
3. In vista dell'udienza del 16 gennaio 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni riportandosi alle conclusioni esposte nell'atto introduttivo e allegavano nuove pronunce giurisprudenziali, tra cui la recente sentenza della Corte di Cassazione,
Sez. Lavoro, n. 22429 dell'8 agosto 2024.
La Giudice, ritenuta la causa documentale e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
4. Reputa la Decidente che il ricorso sia infondato e che non meriti accoglimento.
La motivazione della sentenza risponderà ai criteri di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., anche con riferimento a precedenti conformi.
5. Preliminarmente, si osserva che l' Controparte_7
e l'
[...] Controparte_8
sono organi privi di soggettività e appartengono al
[...]
, di talché non possono essere Controparte_9
5 evocati o agire in giudizio in proprio, tanto più che solo il è il datore di CP_1 lavoro (cfr. ex multis, Cass. 9 novembre 2021, n. 32938).
6. Tanto premesso in rito, si sottolinea che costituiscono dati pacifici in fatto sia che abbia svolto il servizio militare di leva per il periodo 16 novembre Pt_1
2004 - 21 novembre 2005 (circostanza provata per tabulas dal documento matricolare di leva compiegato dal ricorrente sub doc. 4 allegato al ricorso), sia che gli sia stato riconosciuto per questa attività - risalente a epoca anteriore alla sua assunzione come lavoratore precario nel pubblico impiego, settore scolastico - un punteggio di 0,60 punti ai fini delle graduatorie di terza fascia per il personale
ATA per il triennio 2021 - 2024 della provincia di ES.
Si tratta di risvolti della vicenda non oggetto di contestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
7. Ciò posto, un primo rilievo: la decisione del caso che occupa è imperniata sul tema in diritto se sia possibile che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso, come disposto, per quanto qui interessa, dal D.M. n.
50 del 2021, riguardante il personale ATA.
Infatti, il ricorrente chiede che il servizio prestato prima della costituzione del rapporto di lavoro con il vada equiparato al servizio prestato dopo CP_1
l'assunzione, per il quale è prevista l'attribuzione di 6 punti annuali.
Sul punto, la lettera A dell'Allegato A del D.M. n. 50 del 2021, applicabile alla fattispecie in quanto relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di validità 2021/22,
2022/23, 2023/24, dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
6 Il successivo Allegato A/1, contenente la tabella di valutazione dei titoli, attribuisce per il servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali, 6 punti annuali e, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,6 punti annuali.
Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
Stima la Giudice che, contrariamente a quanto sostenuto da , queste Pt_1 disposizioni, applicate al suo caso, siano conformi sia alle norme in vigore, sia all'orientamento della Suprema Corte.
Sul punto, si reputa dirimente la recente pronuncia Cass. Civ., Sez. Lav., n. 22429 dell'8 agosto 2024 (Ud. 8 maggio 2024, Rv. 672010 - 01), che ha effettuato un'ampia ricognizione dei dati normativi e, dopo un'accurata analisi, ha avallato il sistema di calcolo criticato dal ricorrente, siccome giudicato ineccepibile e razionale. Per ragioni di chiarezza espositiva, se ne riportano i passaggi essenziali.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1. Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7 5.2. Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale
ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva
(All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella
Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di
8 rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei
«servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1. In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema,
9 creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
10 8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1. La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2. La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010,
Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co.
9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica>.
Stima la Giudice che, facendo applicazione di questi principi alla fattispecie, il ricorso di vada respinto. Pt_1
11 Invero, è inconfutabile - sulla scorta di quanto sopra precisato - che egli abbia svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, ma in epoca anteriore.
In modo legittimo, allora, gli è stato aggiudicato il punteggio di 0,60 punti, in luogo di quello di punti 6, a lui non spettanti poiché non era costretto a interrompere il suo rapporto di impiego per rendere il servizio alla patria, di talché il suo impegno è stato esattamente valorizzato ai sensi del D.M. n. 50/2021 come qualsiasi altro servizio prestato alle dirette dipendenze di altre P.A.
Infatti, la richiesta del ricorrente, il quale incontrovertibilmente ha prestato il servizio di leva prima di essere assunto nel mondo della scuola e non in costanza di nomina, di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti, si sostanzia nella diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Epperò, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Tanto impone il rigetto della domanda del ricorrente.
9. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché della serialità della causa, di valore indeterminabile basso, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro
1.623,00 e introduttiva, euro 601,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che le difese delle parti si limitavano al richiamo delle argomentazioni pregresse e all'allegazione di talune pronunce giurisprudenziali.
12 Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e sono liquidate nella somma di euro 2.224,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 2.224,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in ES, il 17 gennaio 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
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