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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1368/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4508/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220066482863000 IRES-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente per la ricorrente.
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste nelle sue conclusioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 24.05.2024,
lRicorrente1 si opponeva alla cartella esattoriale, con numeri finali 2863, notificata in data 7.03.2024, nella quale si contestava la violazione di norme fiscali, attinenti all'obbligo di pagamento di Ires, anno 2001, per un totale di € 534,93, in conseguenza di un controllo ai sensi dell'art. 36 ter.
Chiedeva dichiararsi nulla tale cartella per i motivi ivi esposti, in particolare l'omesso invio della comunicazione di irregolarità e la omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione, la decadenza, il difetto di motivazione.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
puntualizzava che la cartella aveva ad oggetto l'Ires relativa ai redditi dell'anno 2017 e che derivava da un controllo automatizzato ex art. 36 bis.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa, veniva decisa alla pubblica udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Deve in primo luogo rilevarsi una certa imprecisione nel ricorso, con riferimento ai dati ivi riportati.
Infatti l'associazione pone in premessa la notifica della cartella n. 29320220066482863 facendo riferimento all'anno anno 2001 alla quale intendeva opporsi, deducendo che derivava da un controllo ex art. 36 ter.
In realtà la cartella è relativa alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2017 ed è stata emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis.
Nel corpo del ricorso adduce eccezioni relative ad altra cartella n.29320140010876489 già impugnata in precedenza con RGR 3817/2024.
La impugnata iscrizione a ruolo deriva dall'attività di controllo automatizzato condotto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. N. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2017. Così meglio precisato l'oggetto del ricorso, deve rilevarsi che l'ufficio ha potuto riscontrare il mancato pagamento delle imposte dichiarate a debito e non versate;
infatti nella cartella di pagamento sono state recuperate soltanto quelle somme senza aver apportato alcuna variazione nella dichiarazione, che sarebbe stata congrua se i versamenti fossero stati effettuati.
Il rilievo eccepito in ricorso con riferimento al difetto di motivazione è infondato. La motivazione appare infatti congrua e completa, secondo quanto previsto dagli invocati articoli 3 della L. n. 241 del 1990 e 7 della L. n.
212 del 2000.
Infatti la cartella di pagamento menziona nel dettaglio gli importi dovuti, oltre ad indicare preliminarmente gli estremi di esecutività del ruolo, riporta in modo specifico, sufficiente a consentire il regolare esercizio del diritto di difesa, la motivazione dell'iscrizione quale conseguenza, del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Riporta, inoltre, l'indicazione dell'importo, relativo all'imposta IRES dichiarata, dovuto per omesso o carente versamento, nonché le somme per sanzione ed interessi.
Egualmente infondato è il rilievo attinente alla decadenza.
L'art. 25 del DPR n. 602/1973 al primo comma, afferma che:
“1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;” .
La dichiarazione è stata presentata in data 29.10.2018.
La notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 7.03.2024, è dunque avvenuta nei termini di legge, tenuto conto della legislazione di sospensione e proroga dei termini, emanata in occasione dell'epidemia di
Covid.
Occorre infatti evidenziare che a causa della pandemia – COVID 19 i termini dell'attività di riscossione sono stati sospesi dal 08/03/2020 al 31 /08/2021 (in tal senso DL n. 18/2020, DL n. 104/2020, DL 125/2020, DL
n. 183/2020 DL 73/2021 come convertito da Legge n. 106/2021).
In base poi al disposto dell'Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
In vigore dal 01/01/2023 come modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:(1) a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Anche gli altri motivi di impugnazione risultano infondati.
Infatti nessuna prescrizione si è verificata nel caso in oggetto;
mentre appare del tutto irrilevante il riferimento, effettuato da parte dell'Associazione ricorrente, alla omessa notifica dell'avviso di accertamento: la cartella in oggetto non è infatti conseguenza di un accertamento, ma bensì di un controllo automatizzato ex art. 36 bis.
Egualmente infondato è il rilievo attinente alla omessa previa notifica della comunicazione di irregolarità, tenuto conto che trattasi di un controllo ex art. 36 bis e che non sono state richieste somme diverse da quelle dichiarate dalla Associazione, nella sua dichiarazione fiscale.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso.
Condanna la Associazione ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate nella somma di € 150,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4508/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220066482863000 IRES-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente per la ricorrente.
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste nelle sue conclusioni e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 24.05.2024,
lRicorrente1 si opponeva alla cartella esattoriale, con numeri finali 2863, notificata in data 7.03.2024, nella quale si contestava la violazione di norme fiscali, attinenti all'obbligo di pagamento di Ires, anno 2001, per un totale di € 534,93, in conseguenza di un controllo ai sensi dell'art. 36 ter.
Chiedeva dichiararsi nulla tale cartella per i motivi ivi esposti, in particolare l'omesso invio della comunicazione di irregolarità e la omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione, la decadenza, il difetto di motivazione.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
puntualizzava che la cartella aveva ad oggetto l'Ires relativa ai redditi dell'anno 2017 e che derivava da un controllo automatizzato ex art. 36 bis.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa, veniva decisa alla pubblica udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Deve in primo luogo rilevarsi una certa imprecisione nel ricorso, con riferimento ai dati ivi riportati.
Infatti l'associazione pone in premessa la notifica della cartella n. 29320220066482863 facendo riferimento all'anno anno 2001 alla quale intendeva opporsi, deducendo che derivava da un controllo ex art. 36 ter.
In realtà la cartella è relativa alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2017 ed è stata emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis.
Nel corpo del ricorso adduce eccezioni relative ad altra cartella n.29320140010876489 già impugnata in precedenza con RGR 3817/2024.
La impugnata iscrizione a ruolo deriva dall'attività di controllo automatizzato condotto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. N. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2017. Così meglio precisato l'oggetto del ricorso, deve rilevarsi che l'ufficio ha potuto riscontrare il mancato pagamento delle imposte dichiarate a debito e non versate;
infatti nella cartella di pagamento sono state recuperate soltanto quelle somme senza aver apportato alcuna variazione nella dichiarazione, che sarebbe stata congrua se i versamenti fossero stati effettuati.
Il rilievo eccepito in ricorso con riferimento al difetto di motivazione è infondato. La motivazione appare infatti congrua e completa, secondo quanto previsto dagli invocati articoli 3 della L. n. 241 del 1990 e 7 della L. n.
212 del 2000.
Infatti la cartella di pagamento menziona nel dettaglio gli importi dovuti, oltre ad indicare preliminarmente gli estremi di esecutività del ruolo, riporta in modo specifico, sufficiente a consentire il regolare esercizio del diritto di difesa, la motivazione dell'iscrizione quale conseguenza, del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Riporta, inoltre, l'indicazione dell'importo, relativo all'imposta IRES dichiarata, dovuto per omesso o carente versamento, nonché le somme per sanzione ed interessi.
Egualmente infondato è il rilievo attinente alla decadenza.
L'art. 25 del DPR n. 602/1973 al primo comma, afferma che:
“1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;” .
La dichiarazione è stata presentata in data 29.10.2018.
La notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 7.03.2024, è dunque avvenuta nei termini di legge, tenuto conto della legislazione di sospensione e proroga dei termini, emanata in occasione dell'epidemia di
Covid.
Occorre infatti evidenziare che a causa della pandemia – COVID 19 i termini dell'attività di riscossione sono stati sospesi dal 08/03/2020 al 31 /08/2021 (in tal senso DL n. 18/2020, DL n. 104/2020, DL 125/2020, DL
n. 183/2020 DL 73/2021 come convertito da Legge n. 106/2021).
In base poi al disposto dell'Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)
In vigore dal 01/01/2023 come modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:(1) a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Anche gli altri motivi di impugnazione risultano infondati.
Infatti nessuna prescrizione si è verificata nel caso in oggetto;
mentre appare del tutto irrilevante il riferimento, effettuato da parte dell'Associazione ricorrente, alla omessa notifica dell'avviso di accertamento: la cartella in oggetto non è infatti conseguenza di un accertamento, ma bensì di un controllo automatizzato ex art. 36 bis.
Egualmente infondato è il rilievo attinente alla omessa previa notifica della comunicazione di irregolarità, tenuto conto che trattasi di un controllo ex art. 36 bis e che non sono state richieste somme diverse da quelle dichiarate dalla Associazione, nella sua dichiarazione fiscale.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso.
Condanna la Associazione ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate nella somma di € 150,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro