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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/08/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Rodolfo Piccin - Presidente dr. Antonio Albenzio - Giudice dr.ssa Elisa Tesco - Giudice rel. ed est.
nella causa civile iscritta al n° 2778/2021 R.G. tra le parti:
, (CF ), nato/a a SACILE (PN) il Parte_1 C.F._1
09/11/1961; , (CF ), nato/a a Parte_2 C.F._2
VITERBO (VT) il 14/04/1959; difesi e rappresentati dall'avv. GASPERIN GIORGIO
( ), giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._3
attore/i
, (CF ), nato/a a PORDENONE (PN) il Parte_3 C.F._4
23/02/1968, difeso/a e rappresentato/a dall'avv. FOLADORE CHIARA
( , giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._5
convenuto/i
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni di parte attrice: come da foglio depositato telematicamente in data 3/7/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da foglio depositato telematicamente in data 2/7/2025
ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
e hanno agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Parte_2
, in relazione alla successione rispetto all'eredità dei comuni genitori. Parte_3
Gli attori hanno riferito che con il testamento olografo del 13/03/2013 Persona_1 aveva disposto a favore della moglie e dei tre figli assegnando ciascuno la quota di legittima ed attribuendo al solo figlio la quota disponibile. Similmente, in pari data, Pt_3 Persona_2 aveva predisposto propri mento olografo di analogo tenore, con il qua eredi i propri familiari legittimari e disposto della propria quota disponibile in favore del figlio
. Pt_3
Successivamente, in data 03/11/2014, , congiuntamente alla moglie Persona_1 [...] avevano sottoscritto una dichiarazione di revoca dei suddetti testamenti, disponendo Per_2 ciascuno dei testatori la divisione della propria eredità in quote uguali tra agli eredi, come previsto in assenza di testamento. Hanno, pertanto, invocato, l'intervenuta revoca espressa del testamento per effetto delle disposizioni successive e, in subordine, l'annullamento delle disposizioni precedenti, in quanto incompatibili con le disposizioni posteriori. In ogni caso, hanno contestato la validità delle disposizioni testamentarie antecedenti, in quanto viziate da dolo agito dal figlio in danno del testatore, il quale avrebbe approfittato del Pt_3 deterioramento cognitivo dei genitori, per condizionarne la volontà affinché gli attribuisse la quota disponibile. A sostegno di quest'ultima ipotesi hanno richiamato: a) le condotte tenute da Parte_3 dal 2006 fino al 2013 - il quale si sarebbe fatto corrispondere, in plurime occasioni, ingenti somme di denaro dai genitori, per finanziare l'acquisto di una propria abitazione e l'avvio di una attività, nonché si sarebbe indebitamente appropriato di somme dei genitori depositate su conto corrente postale sul quale aveva delega ad operare e/o aveva disponibilità della tessera bancomat;
nello specifico viene menzionato un prelievo per € 40.365,82 da un conto corrente di , presso il quale il padre aveva delega ad operare;
lo stesso, Parte_2 Per_1 inoltre, avrebbe vissuto insieme alla propria famiglia a spese dei genitori, abitando presso di loro da gennaio 2013 sino a inizio novembre 2014 -; b) la circostanza che si era Persona_2 rivolta il 20/11/2014 ai Carabinieri per sporgere denuncia querela in relazione ad anomali ammanchi dal proprio conto corrente per circa € 71.000, di cui sospettava che il figlio o Pt_3 la di lui moglie ne fossero gli autori;
c) il riconoscimento espresso dal convenuto a mezzo mail circa l'appropriazione di soldi dal conto corrente dei genitori e la propria volontà di restituire tali somme mediante la rinuncia alla quota disponibile;
d) il mutamento di volontà dei testatori, per come espresso nella dichiarazione successiva da entrambi i genitori, durante un momento di recuperata lucidità mentale. Hanno, inoltre, riferito che in data 04/07/2016 il IG. è deceduto e l'eredità Persona_1
è stata ripartita tra la coniuge e i tre figli secondo i criteri della successione legittima (1/3 alla moglie e 2/9 a ciascuno dei figli). Successivamente, in data 07/03/2020, è deceduta anche la IG.ra e, allo stesso modo, gli eredi hanno proceduto alla ripartizione Persona_2 dell'eredità in base ai criteri previsti per la successione legittima. In entrambi i casi, secondo gli attori, la successione legittima è stata accettata dagli eredi senza alcuna opposizione.
2 Gli attori hanno, altresì, allegato come il convenuto avesse ricevuto, viventi i de cuius, plurime donazioni dai genitori, da assoggettare a collazione ed in particolare: a) € 50.000 per l'acquisto di un'abitazione in Romania;
b) € 30.000 per l'avvio di un'attività in Romania;
c) € 1.500 al mese tramite bonifico permanente mensile dal 15/10/2004 al 31/12/2012; Hanno, quindi, domandato in via principale la dichiarazione di nullità/annullamento/revoca/inefficacia del testamento sottoscritto in data 13/03/2013 dal IG.
e dalla IG.ra e, per l'effetto, dichiarare la validità/efficacia Persona_1 Persona_2 delle disposizioni testamentarie sottoscritte dai medesimi soggetti in data 03/11/2014. Previa collazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 737 c.c. ss., hanno chiesto disporre il conferimento alla massa ereditaria dei beni oggetto di donazione da parte dei de cuius a favore di
, obbligando quest'ultimo al ripristino dell'asse ereditario. Hanno, inoltre, Parte_3 chiesto di accertare il valore del patrimonio ereditario e ridurre le donazioni effettuate dai de cuius a favore di per la quota pari a 2/3 in quanto contrarie alle disposizione Parte_3 testamentarie del 03/11/2014, ristabilendo così la proporzionalità di quote tra i coeredi e condannare, dunque, il convenuto alla restituzione della somma di € 76.166,67 a ciascuno degli attori, oltre interessi dovuti. In subordine gli attori, nell'ipotesi in cui il contenuto del primo testamento del 2013 venisse ritenuto valido e la revoca del 2014 venisse considerata invalida, hanno chiesto l'accertamento della lesione delle quote di legittima loro spettanti, con reintegro delle quote lese mediante la riduzione delle donazioni e, per l'effetto, la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 27.337,71 a ciascuno, oltre interessi dovuti.
si è costituito in giudizio contestando le avverse domande, di cui ha chiesto il Parte_3 rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto, e chiedendo in via riconvenzionale: la dichiarazione di apertura della successione testamentaria dei defunti e Persona_1
l'accertamento della donazione di € 10.000 da parte di in Persona_2 Persona_1 favore del figlio;
l'accertamento della donazione di € 43.000 da parte Parte_2 di in favore del figlio;
la dichiarazione che gli attori Persona_1 Parte_1 non sono dispensati dalla collazione e che le dette donazioni devono essere considerate ai fini della composizione della massa ereditaria;
lo scioglimento della comunione ereditaria con nomina di un esperto per l'esatta determinazione e stima della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote;
la divisione dell'immobile sito in Via Vallada n. 7 a Porcia (catastalmente distinto in foglio 7, part. 1487 sub 1 cat. A/3; sub 2 cat. C/6; sub 3) in relazione alle singole quote ereditarie e, in caso di indivisibilità dell'immobile e in mancanza di richiesta di assegnazione del medesimo da parte degli attori, la disposizione della vendita all'incanto con successiva ripartizione delle somme tra i coeredi in proporzione alle quote;
l'imputazione di ogni spesa a carico della massa e, in caso di contestazioni sulle operazioni di divisione, la condanna degli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
la condanna dell'attore a corrispondere al convenuto equa indennità per l'uso esclusivo del bene Parte_1 immobile sito in Via Vallada n. 7 a Porcia dal novembre 2014 sino al rilascio. Ha riferito che entrambi i de cuius hanno redatto testamenti olografi in data 13/03/2013, con i quali ciascun testatore ha istituito eredi i familiari legittimari, loro assegnando la quota di
3 legittima, e ha assegnato la quota disponibile della propria eredità al solo figlio . Il Pt_3 convenuto ha affermato la validità ed efficacia di tali atti dispositivi, contestando sia lo stato di incapacità naturale dei testatori, sia la coartazione della loro volontà, affermando che controparte non abbia assolto all'onere di fornire la prova di entrambe le circostanze. Ha, invece, contestato la validità della revoca di tali disposizioni testamentarie datata 14/11/2014 e, in particolare, ha disconosciuto la scrittura e la sottoscrizione dei firmatari del documento ed ha affermato che il documento prodotto da controparte non soddisferebbe i requisiti di forma richiesti dall'art. 680 c.c. per la revocazione espressa di un testamento, poiché non si tratterebbe di un nuovo testamento olografo, in quanto privo del requisito dell'autografia nella sua interezza, né di un atto redatto davanti al notaio in presenza di due testimoni. Ha, in ogni caso, evidenziato la contraddittorietà delle difese avversarie, avendo gli attori sostenuto l'incapacità naturale dei sottoscrittori nello stesso periodo della sottoscrizione del documento, a causa di deterioramento cognitivo, sì che anche il documento del 14/11/2014 sconterebbe il medesimo vizio genetico. Ha, pertanto, invocato l'applicazione delle originarie disposizioni testamentarie del 13/03/2013, chiedendo disporsi l'apertura della successione testamentaria in luogo di quella legittima, tenendo conto della devoluzione operata da entrambi i testatori a proprio favore della quota disponibile. Ha contestato il valore probatorio delle mail allegate dagli attori, quanto alla propria asserita rinuncia alla quota disponibile, in quanto la giurisprudenza attribuisce il valore di scrittura privata ex art. 2702 c.c. al documento digitale sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ma non alla semplice email, che è liberamente valutabile dal giudice;
inoltre il documento allegato non sarebbe neppure l'originale informatico;
in ogni caso un eventuale atto dispositivo di tale tenore incorrerebbe comunque nella nullità ex art 458 c.c., in quanto rinunciativo di diritti su una successione non ancora aperta. In merito all'asserita mancata opposizione alla successione legittima, il convenuto ha negato tale circostanza, affermando che gli attori avrebbero proceduto contro la sua volontà, manifestata anche tramite il proprio legale via mail e pec, dichiarando falsamente all'Agenzia delle Entrate, al momento della presentazione della denuncia di successione, l'inesistenza di un testamento. In riferimento alle presunte donazioni elargite a suo favore, il convenuto:
- Ha contestato di aver ricevuto dai genitori le somme di € 50.000 e € 30.000 rispettivamente per l'acquisto di un'abitazione e per l'avvio di un'attività in Romania e, al riguardo, ha disconosciuto la sottoscrizione degli stessi sul documento allegato dalla controparte, in ogni caso inidoneo a offrire la prova delle asserite donazioni (all. 6 atto di citazione);
- Ha contestato di aver ricevuto un bonifico mensile di € 1.500, affermando che il conto corrente a sé intestato era stato estinto in data 25/10/2004, dunque prima della presunta
“prima rata” (15/12/2004);
- Ha contestato di aver prelevato somme da un conto corrente postale intestato al IG.
[...]
, in quanto, come affermato anche dagli stessi attori, solo il padre era Parte_2 autorizzato ad operare sul conto mediante apposita delega;
- Ha riferito che la denuncia nei propri confronti per la sottrazione di somme appartenenti ai genitori è stata presentata dalla madre in un momento in cui, come allegato dagli stessi attori, la
4 stessa era affetta da deterioramento cognitivo con “deficit mnesici ed episodi confusionali” e che, comunque, il procedimento si è concluso con un'archiviazione su richiesta dello stesso PM;
- Ha contestato di aver vissuto a spese dei genitori nel periodo in cui risiedeva nella stessa abitazione, affermando di aver sempre esercitato attività lavorativa che gli permetteva di mantenere se stesso e la propria famiglia. Ha aggiunto, poi, che al fine della ricostruzione della massa ereditaria occorre tener conto anche delle somme corrisposte in vita dai genitori nei confronti degli attori, e in particolare:
- € 10.000 nel 2004 a favore di;
Parte_2
- € 40.000 nel 2005 e € 3.000 nel 2006 a favore di . Parte_1
Infine, ha riferito che a partire dal 2014 il IG. si è trasferito presso la Parte_1 residenza dei genitori e ivi risiede tuttora, domandando la conseguente corresponsione di un'equa indennità per l'uso esclusivo del bene.
Il procedimento è stato istruito attraverso lo scambio di memorie ex art 183 co. 6 c.p.c. e l'espletamento di due c.t.u. (una medico legale per valutare la capacità di intendere e di volere del de cuius alla data del testamento del 13/3/2013 e una contabile per Persona_1 ricostruire la massa ereditaria). Ritenuto il procedimento maturo per la decisione parziale in merito all'impugnazione del testamento di per incapacità del testatore ovvero vizio del consenso e Persona_1 all'ipotesi di successiva revoca dello stesso, nonché in merito alle domande di accertamento delle asserite donazioni dirette ed indirette, è stato trattenuto a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.. Successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo, affinché le parti precisassero le proprie conclusioni e discutessero anche in merito all'impugnazione del testamento di . Persona_2
Per quanto attiene la capacità di intendere e di volere dei testatori al momento della redazione dei testamenti olografi in data 13/3/2013, va premesso, in diritto, che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, perciò spetta a chi impugni il rapporto negoziale dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il soggetto disponente non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. civ. n. 27351/2014; n. 9081/2010). L'esito della c.t.u. medico legale conduce ad escludere che la disposizione testamentaria di sia stata redatta in condizioni di incapacità di intendere e volere. Persona_1
Valutazione espressa in modo logicamente argomentato e immune da profili di censura, con ciò rivelandosi integralmente condivisibile da parte di questo collegio giudicante. Quanto alla posizione di si osserva che - laddove in relazione alla asserita Persona_2 incapacità di intendere e di volere di al momento della redazione della Persona_1 scheda testamentaria impugnata sussistevano elementi (ancorché in esito all'istruttoria risultati smentiti) per disporre approfondimenti istruttori a mezzo c.t.u. (ci si riferisce alla documentazione medica antecedente la redazione della scheda testamentaria, refertante problemi cardiovascolari e assunzione di conseguente terapia farmacologia alla data del 22/11/2011, doc. 3 parte attrice) - in relazione allo stato di salute della madre delle parti è
5 presente in atti soltanto documentazione medica successiva rispetto alla redazione del testamento del 13/3/2013, del tutto laconica, ove, pur menzionandosi la “comparsa di un'iniziale deterioramento cognitivo lento e progressivo della IG.ra , caratterizzato da evidenti deficit mnesici ed Per_2 episodi confusionali”, nulla viene riferito in merito alla data di esordio di tali problematica e all'incidenza, frequenza e durata degli episodi (doc. 2 del 14/11/2014); conseguentemente, in assenza di ulteriore documentazione IGnificativa di carattere medico, sarebbe risultata del tutto esplorativa una c.t.u. medico legale anche sulla posizione della IG.ra considerato che Per_2
è preclusa al c.t.u. la possibilità di acquisire di propria iniziativa documenti che non siano stati ritualmente prodotti dalle parti idonei ad offrire la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 2022). Inoltre, anche la prova per testi ed interpello articolata in argomento da parte attrice nella propria memoria istruttoria si rivela inammissibile, per eccessiva genericità (cfr. capitolo di prova n. 4) “Vero che, già in epoca antecedente all'anno 2013, la IG.ra e il IG. Pt_4 Persona_1 erano affetti da problemi di salute sia fisica che mentale?”). Consegue, in applicazione dei principi di diritto supra richiamati, che la capacità di intendere e di volere di al momento della redazione del primo testamento va presunta, con Persona_2 conseguente validità della disposizione testamentaria dalla stessa predisposta.
Quanto all'ipotesi di intervenuta revoca dei testamenti, per mezzo delle disposizioni successive, si osserva che la revoca tacita del testamento non è ammessa in via generale e - quando non è espressa (art. 680 c.c.), cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore - tale revoca tacita deve concretarsi in uno degli atti indicati in modo tassativo dalla legge, i quali implicano la inequivoca volontà del testatore di revocare le sue precedenti disposizioni testamentarie, in quanto incompatibili con una precedente disposizione testamentaria: trattasi delle ipotesi di testamento posteriore (art. 682 c.c.), di distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), di ritiro del testamento segreto (art. 685 c.c.), e di alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.) (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4119 del 20/06/1986 e Sez. 2, Sentenza n. 8780 del 26/11/1987). Nella fattispecie il documento a firma congiunta dei danti causa datato 3/11/2014 - ancorché esplicitamente intendesse operare la revocazione delle disposizioni mortis causa - non è qualificabile come testamento, mancando dei requisiti di forma per costituire tanto un testamento olografo (per difetto di autografia ex art 602 c.c.) quanto un testamento pubblico (in quanto non trattasi di atto ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni ex art 603 c.p.c.), sì che non risulta integrata una delle ipotesi tipiche previste dagli artt. 679 c.c. e ss. per sostenersi l'intervenuta revocazione ovvero annullamento delle disposizioni testamentarie precedenti, per mezzo delle successive. Rimane assorbito l'esame dell'eccezione di non riconoscimento delle sottoscrizioni dei de cuius, dedotto dal convenuto, pur rilevandosi ad abundantiam che non risulterebbe assolto da detta parte l'onere a suo carico di proporre azione di accertamento negativo (cfr. Cass. SS.UU. 12307/2015 e Sez. 6 n. 24749/2019).
Per quanto, invece, attiene l'impugnazione delle disposizioni testamentarie redatte dai testatori e nel 2013, in quanto assunte effetto di dolo, va premesso Persona_1 Persona_2 in diritto che non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico
6 esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25521 del 31/08/2023). Nella fattispecie qui in esame la domanda attorea si rivela innanzitutto generica, non essendo state neppure dedotte specifiche forme di raggiro poste in essere dal convenuto sui propri genitori. Gli episodi menzionati dagli attori - che, anticipando quanto si esaminerà più diffusamente infra in punto ricostruzione del donatum ereditario, risultano in ampia parte non provati - risultano privi in particolare dei requisiti di gravità e precisione ex art 2729 c.c. per inferirne la prova di una coartazione di volontà dei genitori. Inoltre, quegli stessi elementi, dedotti a sostegno della tesi per la quale “l'odierno convenuto aveva carpito la…volontà” dei genitori, non si rivelano coerenti con le valutazioni supra svolte in punto capacità di intendere e di volere dei testatori al tempo della redazione dei testamenti del 2013 e, a fortiori, al tempo delle asserite elargizioni a titolo liberale antecedenti a tali testamenti.
Quanto agli atti dispositivi riferiti dagli attori, integranti donazioni realizzate dai de cuius in favore del convenuto da assoggettare a collazione, si osserva preliminarmente che il doc. 6 offerto dagli attori (comunque disconosciuto dal convenuto quanto alla sua sottoscrizione), proveniente dai due de cuius, non costituisce idonea prova delle asserite donazione, constando di dichiarazione sottoscritta da e con la quale si affermano Persona_1 Persona_2 creditori di specifiche somm ali l figlio , laddove un Pt_3 diritto di credito non può essere provato mediante atto ricognitivo unilaterale. a-b) quanto alla somma di 50.000 € per acquisto di una abitazione in Romania e alla somma di 30.000 € per l'avvio di una attività, non è stata prodotta alcuna documentazione bancaria o contabile a conferma delle dazioni;
inammissibile la prova per testi articolata dagli attori sub capitolo di prova n. 6, ai sensi dell'art 2721 c.c. c) quanto alla somma riferita come ricevuta per effetto di bonifico permanente disposto dal conto dei de cuius n. 074000184902 a favore del conto corrente del convenuto n. 0634064950100000001441, il convenuto ha offerto prova documentale che il c.c. -1441 acceso presso Friulcassa s.p.a Cassa di risparmio è stato estinto il 25/10/2004, ossia addirittura prima del primo addebito previsto per il 15/12/ 2004 (doc. 15 parte convenuta). Il saldo del c/c - 1441, pari a € 16.462,04 è, inoltre, stato accreditato, al momento dell'estinzione, nel c.c. 0634064950100000001445 intestato al de cuius (doc. 16 parte convenuta). Persona_1
Consegue, dalla carenza di adeguata prova circa le asserite liberalità ricevute da
[...]
, il rigetto delle relative domande di accertamento degli atti integranti donazione, ai Pt_3 fini della loro collazione.
Quanto agli atti di liberalità riferiti dal convenuto, gli stessi hanno trovato adeguato riscontro, considerato che:
7 - in relazione alla somma di € 10.000,00 a favore di , dall'estratto del Parte_5 conto corrente intestato a prodotto dal convenuta (doc. 16) consta Persona_1 eseguito un bonifico per tale importo con causale “regalo”, circostanza che denota lo spirito di liberalità della dazione;
- in relazione alla complessiva somma di € 43.000 a favore di , la Parte_1 stessa trova riconoscimento all'interno di una comunicazione a mezzo e-mail ordinaria inviata dall'attore ai fratelli in data 19/4/2014 (doc. 11 di parte convenuta), ove ha annotato, nell'allegato in formato .xls, di aver ricevuto da € 40.000 derivanti dalla Persona_1 vendita della casa della nonna ed ulteriori € 3.000,00 destinate alla riparazione della propria autovettura. Trattasi di documentazione - e, ancor prima, di allegazioni - che non ha trovato specifica contestazione, nei termini prescritti dall'art 115 c.p.c., da parte degli attori, nei termini e modi previsti per il maturare delle preclusioni assertive e probatorie (generiche, infatti, le contestazioni in sede di prima memoria ex art 183 co. 6 c.p.c., del seguente tenore: “Ciò che il convenuto afferma, infatti, risulta del tutto sfornito da qualsivoglia valore probatorio. […] si contestano sin da ora le paventate donazioni che i genitori avrebbero effettuato nei confronti degli attori perché non sorrette da elementi probatori e per le quali ci si riserva comunque di verificarne la fondatezza.”; difettano, pertanto, specifiche contestazioni quanto alla riconducibilità dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria di cui al doc. 11 di parte convenuta alla sfera di , al contenuto di tale Parte_6 comunicazione e del relativo allegato, con la conseguenza che a tale dichiarazione può essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale). Considerato che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius, nei limiti in cui sia valida;
nella fattispecie da escludersi in quanto neppure invocata dagli attori), la relativa domanda di accertamento proposta dal convenuto risulta accoglibile e, trattandosi di somme di denaro, seguirà il regime di cui all'art 751 c.c..
Le spese di lite verranno regolate in sede di pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara la validità del testamento olografo del 13/03/2013 di , Persona_1 nato a [...] l'[...] e deceduto il 4/7/2016 a Porden olografo del 13/03/2013 di nata ad [...] il [...] Persona_2
e deceduta il 7/3/2020, e, per l'effetto, dichiara aperte le relative successioni testamentarie;
- rigetta le domande degli attori di impugnazione dei predetti testamenti per incapacità di intendere e di volere dei testatori ovvero per dolo, nonché rigetta la domanda di accertamento della validità delle disposizioni testamentarie di e del Persona_1 Persona_2
3/11/2014;
8 - rigetta le domande degli attori di accertamento degli atti di carattere donativo indicati in parte motiva;
- accerta l'avvenuta donazione da parte di a favore di Persona_1 Parte_2
dell'importo di € 10.000,00 e il conseguente obbligo per l'attore di conferire alla
[...] massa ex art 751 c.c. la predetta somma oltre interessi legali dall'apertura della successione di;
Persona_1
- accerta l'avvenuta donazione da parte di a favore di Persona_1 Parte_1
dell'importo di € 43.000,00 e il conseguente obbligo per l'attore di conferire alla
[...] massa ex art 751 c.c. la predetta somma oltre interessi legali dall'apertura della successione di;
Persona_1
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese al definitivo;
Pordenone, così deciso nella camera di conIGlio del 25/07/2025
Il Presidente dr. Rodolfo Piccin il Giudice rel. ed est. dr.ssa Elisa Tesco
9
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Rodolfo Piccin - Presidente dr. Antonio Albenzio - Giudice dr.ssa Elisa Tesco - Giudice rel. ed est.
nella causa civile iscritta al n° 2778/2021 R.G. tra le parti:
, (CF ), nato/a a SACILE (PN) il Parte_1 C.F._1
09/11/1961; , (CF ), nato/a a Parte_2 C.F._2
VITERBO (VT) il 14/04/1959; difesi e rappresentati dall'avv. GASPERIN GIORGIO
( ), giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._3
attore/i
, (CF ), nato/a a PORDENONE (PN) il Parte_3 C.F._4
23/02/1968, difeso/a e rappresentato/a dall'avv. FOLADORE CHIARA
( , giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._5
convenuto/i
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Conclusioni di parte attrice: come da foglio depositato telematicamente in data 3/7/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da foglio depositato telematicamente in data 2/7/2025
ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
e hanno agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Parte_2
, in relazione alla successione rispetto all'eredità dei comuni genitori. Parte_3
Gli attori hanno riferito che con il testamento olografo del 13/03/2013 Persona_1 aveva disposto a favore della moglie e dei tre figli assegnando ciascuno la quota di legittima ed attribuendo al solo figlio la quota disponibile. Similmente, in pari data, Pt_3 Persona_2 aveva predisposto propri mento olografo di analogo tenore, con il qua eredi i propri familiari legittimari e disposto della propria quota disponibile in favore del figlio
. Pt_3
Successivamente, in data 03/11/2014, , congiuntamente alla moglie Persona_1 [...] avevano sottoscritto una dichiarazione di revoca dei suddetti testamenti, disponendo Per_2 ciascuno dei testatori la divisione della propria eredità in quote uguali tra agli eredi, come previsto in assenza di testamento. Hanno, pertanto, invocato, l'intervenuta revoca espressa del testamento per effetto delle disposizioni successive e, in subordine, l'annullamento delle disposizioni precedenti, in quanto incompatibili con le disposizioni posteriori. In ogni caso, hanno contestato la validità delle disposizioni testamentarie antecedenti, in quanto viziate da dolo agito dal figlio in danno del testatore, il quale avrebbe approfittato del Pt_3 deterioramento cognitivo dei genitori, per condizionarne la volontà affinché gli attribuisse la quota disponibile. A sostegno di quest'ultima ipotesi hanno richiamato: a) le condotte tenute da Parte_3 dal 2006 fino al 2013 - il quale si sarebbe fatto corrispondere, in plurime occasioni, ingenti somme di denaro dai genitori, per finanziare l'acquisto di una propria abitazione e l'avvio di una attività, nonché si sarebbe indebitamente appropriato di somme dei genitori depositate su conto corrente postale sul quale aveva delega ad operare e/o aveva disponibilità della tessera bancomat;
nello specifico viene menzionato un prelievo per € 40.365,82 da un conto corrente di , presso il quale il padre aveva delega ad operare;
lo stesso, Parte_2 Per_1 inoltre, avrebbe vissuto insieme alla propria famiglia a spese dei genitori, abitando presso di loro da gennaio 2013 sino a inizio novembre 2014 -; b) la circostanza che si era Persona_2 rivolta il 20/11/2014 ai Carabinieri per sporgere denuncia querela in relazione ad anomali ammanchi dal proprio conto corrente per circa € 71.000, di cui sospettava che il figlio o Pt_3 la di lui moglie ne fossero gli autori;
c) il riconoscimento espresso dal convenuto a mezzo mail circa l'appropriazione di soldi dal conto corrente dei genitori e la propria volontà di restituire tali somme mediante la rinuncia alla quota disponibile;
d) il mutamento di volontà dei testatori, per come espresso nella dichiarazione successiva da entrambi i genitori, durante un momento di recuperata lucidità mentale. Hanno, inoltre, riferito che in data 04/07/2016 il IG. è deceduto e l'eredità Persona_1
è stata ripartita tra la coniuge e i tre figli secondo i criteri della successione legittima (1/3 alla moglie e 2/9 a ciascuno dei figli). Successivamente, in data 07/03/2020, è deceduta anche la IG.ra e, allo stesso modo, gli eredi hanno proceduto alla ripartizione Persona_2 dell'eredità in base ai criteri previsti per la successione legittima. In entrambi i casi, secondo gli attori, la successione legittima è stata accettata dagli eredi senza alcuna opposizione.
2 Gli attori hanno, altresì, allegato come il convenuto avesse ricevuto, viventi i de cuius, plurime donazioni dai genitori, da assoggettare a collazione ed in particolare: a) € 50.000 per l'acquisto di un'abitazione in Romania;
b) € 30.000 per l'avvio di un'attività in Romania;
c) € 1.500 al mese tramite bonifico permanente mensile dal 15/10/2004 al 31/12/2012; Hanno, quindi, domandato in via principale la dichiarazione di nullità/annullamento/revoca/inefficacia del testamento sottoscritto in data 13/03/2013 dal IG.
e dalla IG.ra e, per l'effetto, dichiarare la validità/efficacia Persona_1 Persona_2 delle disposizioni testamentarie sottoscritte dai medesimi soggetti in data 03/11/2014. Previa collazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 737 c.c. ss., hanno chiesto disporre il conferimento alla massa ereditaria dei beni oggetto di donazione da parte dei de cuius a favore di
, obbligando quest'ultimo al ripristino dell'asse ereditario. Hanno, inoltre, Parte_3 chiesto di accertare il valore del patrimonio ereditario e ridurre le donazioni effettuate dai de cuius a favore di per la quota pari a 2/3 in quanto contrarie alle disposizione Parte_3 testamentarie del 03/11/2014, ristabilendo così la proporzionalità di quote tra i coeredi e condannare, dunque, il convenuto alla restituzione della somma di € 76.166,67 a ciascuno degli attori, oltre interessi dovuti. In subordine gli attori, nell'ipotesi in cui il contenuto del primo testamento del 2013 venisse ritenuto valido e la revoca del 2014 venisse considerata invalida, hanno chiesto l'accertamento della lesione delle quote di legittima loro spettanti, con reintegro delle quote lese mediante la riduzione delle donazioni e, per l'effetto, la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 27.337,71 a ciascuno, oltre interessi dovuti.
si è costituito in giudizio contestando le avverse domande, di cui ha chiesto il Parte_3 rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto, e chiedendo in via riconvenzionale: la dichiarazione di apertura della successione testamentaria dei defunti e Persona_1
l'accertamento della donazione di € 10.000 da parte di in Persona_2 Persona_1 favore del figlio;
l'accertamento della donazione di € 43.000 da parte Parte_2 di in favore del figlio;
la dichiarazione che gli attori Persona_1 Parte_1 non sono dispensati dalla collazione e che le dette donazioni devono essere considerate ai fini della composizione della massa ereditaria;
lo scioglimento della comunione ereditaria con nomina di un esperto per l'esatta determinazione e stima della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote;
la divisione dell'immobile sito in Via Vallada n. 7 a Porcia (catastalmente distinto in foglio 7, part. 1487 sub 1 cat. A/3; sub 2 cat. C/6; sub 3) in relazione alle singole quote ereditarie e, in caso di indivisibilità dell'immobile e in mancanza di richiesta di assegnazione del medesimo da parte degli attori, la disposizione della vendita all'incanto con successiva ripartizione delle somme tra i coeredi in proporzione alle quote;
l'imputazione di ogni spesa a carico della massa e, in caso di contestazioni sulle operazioni di divisione, la condanna degli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
la condanna dell'attore a corrispondere al convenuto equa indennità per l'uso esclusivo del bene Parte_1 immobile sito in Via Vallada n. 7 a Porcia dal novembre 2014 sino al rilascio. Ha riferito che entrambi i de cuius hanno redatto testamenti olografi in data 13/03/2013, con i quali ciascun testatore ha istituito eredi i familiari legittimari, loro assegnando la quota di
3 legittima, e ha assegnato la quota disponibile della propria eredità al solo figlio . Il Pt_3 convenuto ha affermato la validità ed efficacia di tali atti dispositivi, contestando sia lo stato di incapacità naturale dei testatori, sia la coartazione della loro volontà, affermando che controparte non abbia assolto all'onere di fornire la prova di entrambe le circostanze. Ha, invece, contestato la validità della revoca di tali disposizioni testamentarie datata 14/11/2014 e, in particolare, ha disconosciuto la scrittura e la sottoscrizione dei firmatari del documento ed ha affermato che il documento prodotto da controparte non soddisferebbe i requisiti di forma richiesti dall'art. 680 c.c. per la revocazione espressa di un testamento, poiché non si tratterebbe di un nuovo testamento olografo, in quanto privo del requisito dell'autografia nella sua interezza, né di un atto redatto davanti al notaio in presenza di due testimoni. Ha, in ogni caso, evidenziato la contraddittorietà delle difese avversarie, avendo gli attori sostenuto l'incapacità naturale dei sottoscrittori nello stesso periodo della sottoscrizione del documento, a causa di deterioramento cognitivo, sì che anche il documento del 14/11/2014 sconterebbe il medesimo vizio genetico. Ha, pertanto, invocato l'applicazione delle originarie disposizioni testamentarie del 13/03/2013, chiedendo disporsi l'apertura della successione testamentaria in luogo di quella legittima, tenendo conto della devoluzione operata da entrambi i testatori a proprio favore della quota disponibile. Ha contestato il valore probatorio delle mail allegate dagli attori, quanto alla propria asserita rinuncia alla quota disponibile, in quanto la giurisprudenza attribuisce il valore di scrittura privata ex art. 2702 c.c. al documento digitale sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ma non alla semplice email, che è liberamente valutabile dal giudice;
inoltre il documento allegato non sarebbe neppure l'originale informatico;
in ogni caso un eventuale atto dispositivo di tale tenore incorrerebbe comunque nella nullità ex art 458 c.c., in quanto rinunciativo di diritti su una successione non ancora aperta. In merito all'asserita mancata opposizione alla successione legittima, il convenuto ha negato tale circostanza, affermando che gli attori avrebbero proceduto contro la sua volontà, manifestata anche tramite il proprio legale via mail e pec, dichiarando falsamente all'Agenzia delle Entrate, al momento della presentazione della denuncia di successione, l'inesistenza di un testamento. In riferimento alle presunte donazioni elargite a suo favore, il convenuto:
- Ha contestato di aver ricevuto dai genitori le somme di € 50.000 e € 30.000 rispettivamente per l'acquisto di un'abitazione e per l'avvio di un'attività in Romania e, al riguardo, ha disconosciuto la sottoscrizione degli stessi sul documento allegato dalla controparte, in ogni caso inidoneo a offrire la prova delle asserite donazioni (all. 6 atto di citazione);
- Ha contestato di aver ricevuto un bonifico mensile di € 1.500, affermando che il conto corrente a sé intestato era stato estinto in data 25/10/2004, dunque prima della presunta
“prima rata” (15/12/2004);
- Ha contestato di aver prelevato somme da un conto corrente postale intestato al IG.
[...]
, in quanto, come affermato anche dagli stessi attori, solo il padre era Parte_2 autorizzato ad operare sul conto mediante apposita delega;
- Ha riferito che la denuncia nei propri confronti per la sottrazione di somme appartenenti ai genitori è stata presentata dalla madre in un momento in cui, come allegato dagli stessi attori, la
4 stessa era affetta da deterioramento cognitivo con “deficit mnesici ed episodi confusionali” e che, comunque, il procedimento si è concluso con un'archiviazione su richiesta dello stesso PM;
- Ha contestato di aver vissuto a spese dei genitori nel periodo in cui risiedeva nella stessa abitazione, affermando di aver sempre esercitato attività lavorativa che gli permetteva di mantenere se stesso e la propria famiglia. Ha aggiunto, poi, che al fine della ricostruzione della massa ereditaria occorre tener conto anche delle somme corrisposte in vita dai genitori nei confronti degli attori, e in particolare:
- € 10.000 nel 2004 a favore di;
Parte_2
- € 40.000 nel 2005 e € 3.000 nel 2006 a favore di . Parte_1
Infine, ha riferito che a partire dal 2014 il IG. si è trasferito presso la Parte_1 residenza dei genitori e ivi risiede tuttora, domandando la conseguente corresponsione di un'equa indennità per l'uso esclusivo del bene.
Il procedimento è stato istruito attraverso lo scambio di memorie ex art 183 co. 6 c.p.c. e l'espletamento di due c.t.u. (una medico legale per valutare la capacità di intendere e di volere del de cuius alla data del testamento del 13/3/2013 e una contabile per Persona_1 ricostruire la massa ereditaria). Ritenuto il procedimento maturo per la decisione parziale in merito all'impugnazione del testamento di per incapacità del testatore ovvero vizio del consenso e Persona_1 all'ipotesi di successiva revoca dello stesso, nonché in merito alle domande di accertamento delle asserite donazioni dirette ed indirette, è stato trattenuto a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.. Successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo, affinché le parti precisassero le proprie conclusioni e discutessero anche in merito all'impugnazione del testamento di . Persona_2
Per quanto attiene la capacità di intendere e di volere dei testatori al momento della redazione dei testamenti olografi in data 13/3/2013, va premesso, in diritto, che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, perciò spetta a chi impugni il rapporto negoziale dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il soggetto disponente non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. civ. n. 27351/2014; n. 9081/2010). L'esito della c.t.u. medico legale conduce ad escludere che la disposizione testamentaria di sia stata redatta in condizioni di incapacità di intendere e volere. Persona_1
Valutazione espressa in modo logicamente argomentato e immune da profili di censura, con ciò rivelandosi integralmente condivisibile da parte di questo collegio giudicante. Quanto alla posizione di si osserva che - laddove in relazione alla asserita Persona_2 incapacità di intendere e di volere di al momento della redazione della Persona_1 scheda testamentaria impugnata sussistevano elementi (ancorché in esito all'istruttoria risultati smentiti) per disporre approfondimenti istruttori a mezzo c.t.u. (ci si riferisce alla documentazione medica antecedente la redazione della scheda testamentaria, refertante problemi cardiovascolari e assunzione di conseguente terapia farmacologia alla data del 22/11/2011, doc. 3 parte attrice) - in relazione allo stato di salute della madre delle parti è
5 presente in atti soltanto documentazione medica successiva rispetto alla redazione del testamento del 13/3/2013, del tutto laconica, ove, pur menzionandosi la “comparsa di un'iniziale deterioramento cognitivo lento e progressivo della IG.ra , caratterizzato da evidenti deficit mnesici ed Per_2 episodi confusionali”, nulla viene riferito in merito alla data di esordio di tali problematica e all'incidenza, frequenza e durata degli episodi (doc. 2 del 14/11/2014); conseguentemente, in assenza di ulteriore documentazione IGnificativa di carattere medico, sarebbe risultata del tutto esplorativa una c.t.u. medico legale anche sulla posizione della IG.ra considerato che Per_2
è preclusa al c.t.u. la possibilità di acquisire di propria iniziativa documenti che non siano stati ritualmente prodotti dalle parti idonei ad offrire la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 2022). Inoltre, anche la prova per testi ed interpello articolata in argomento da parte attrice nella propria memoria istruttoria si rivela inammissibile, per eccessiva genericità (cfr. capitolo di prova n. 4) “Vero che, già in epoca antecedente all'anno 2013, la IG.ra e il IG. Pt_4 Persona_1 erano affetti da problemi di salute sia fisica che mentale?”). Consegue, in applicazione dei principi di diritto supra richiamati, che la capacità di intendere e di volere di al momento della redazione del primo testamento va presunta, con Persona_2 conseguente validità della disposizione testamentaria dalla stessa predisposta.
Quanto all'ipotesi di intervenuta revoca dei testamenti, per mezzo delle disposizioni successive, si osserva che la revoca tacita del testamento non è ammessa in via generale e - quando non è espressa (art. 680 c.c.), cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore - tale revoca tacita deve concretarsi in uno degli atti indicati in modo tassativo dalla legge, i quali implicano la inequivoca volontà del testatore di revocare le sue precedenti disposizioni testamentarie, in quanto incompatibili con una precedente disposizione testamentaria: trattasi delle ipotesi di testamento posteriore (art. 682 c.c.), di distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), di ritiro del testamento segreto (art. 685 c.c.), e di alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.) (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4119 del 20/06/1986 e Sez. 2, Sentenza n. 8780 del 26/11/1987). Nella fattispecie il documento a firma congiunta dei danti causa datato 3/11/2014 - ancorché esplicitamente intendesse operare la revocazione delle disposizioni mortis causa - non è qualificabile come testamento, mancando dei requisiti di forma per costituire tanto un testamento olografo (per difetto di autografia ex art 602 c.c.) quanto un testamento pubblico (in quanto non trattasi di atto ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni ex art 603 c.p.c.), sì che non risulta integrata una delle ipotesi tipiche previste dagli artt. 679 c.c. e ss. per sostenersi l'intervenuta revocazione ovvero annullamento delle disposizioni testamentarie precedenti, per mezzo delle successive. Rimane assorbito l'esame dell'eccezione di non riconoscimento delle sottoscrizioni dei de cuius, dedotto dal convenuto, pur rilevandosi ad abundantiam che non risulterebbe assolto da detta parte l'onere a suo carico di proporre azione di accertamento negativo (cfr. Cass. SS.UU. 12307/2015 e Sez. 6 n. 24749/2019).
Per quanto, invece, attiene l'impugnazione delle disposizioni testamentarie redatte dai testatori e nel 2013, in quanto assunte effetto di dolo, va premesso Persona_1 Persona_2 in diritto che non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico
6 esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25521 del 31/08/2023). Nella fattispecie qui in esame la domanda attorea si rivela innanzitutto generica, non essendo state neppure dedotte specifiche forme di raggiro poste in essere dal convenuto sui propri genitori. Gli episodi menzionati dagli attori - che, anticipando quanto si esaminerà più diffusamente infra in punto ricostruzione del donatum ereditario, risultano in ampia parte non provati - risultano privi in particolare dei requisiti di gravità e precisione ex art 2729 c.c. per inferirne la prova di una coartazione di volontà dei genitori. Inoltre, quegli stessi elementi, dedotti a sostegno della tesi per la quale “l'odierno convenuto aveva carpito la…volontà” dei genitori, non si rivelano coerenti con le valutazioni supra svolte in punto capacità di intendere e di volere dei testatori al tempo della redazione dei testamenti del 2013 e, a fortiori, al tempo delle asserite elargizioni a titolo liberale antecedenti a tali testamenti.
Quanto agli atti dispositivi riferiti dagli attori, integranti donazioni realizzate dai de cuius in favore del convenuto da assoggettare a collazione, si osserva preliminarmente che il doc. 6 offerto dagli attori (comunque disconosciuto dal convenuto quanto alla sua sottoscrizione), proveniente dai due de cuius, non costituisce idonea prova delle asserite donazione, constando di dichiarazione sottoscritta da e con la quale si affermano Persona_1 Persona_2 creditori di specifiche somm ali l figlio , laddove un Pt_3 diritto di credito non può essere provato mediante atto ricognitivo unilaterale. a-b) quanto alla somma di 50.000 € per acquisto di una abitazione in Romania e alla somma di 30.000 € per l'avvio di una attività, non è stata prodotta alcuna documentazione bancaria o contabile a conferma delle dazioni;
inammissibile la prova per testi articolata dagli attori sub capitolo di prova n. 6, ai sensi dell'art 2721 c.c. c) quanto alla somma riferita come ricevuta per effetto di bonifico permanente disposto dal conto dei de cuius n. 074000184902 a favore del conto corrente del convenuto n. 0634064950100000001441, il convenuto ha offerto prova documentale che il c.c. -1441 acceso presso Friulcassa s.p.a Cassa di risparmio è stato estinto il 25/10/2004, ossia addirittura prima del primo addebito previsto per il 15/12/ 2004 (doc. 15 parte convenuta). Il saldo del c/c - 1441, pari a € 16.462,04 è, inoltre, stato accreditato, al momento dell'estinzione, nel c.c. 0634064950100000001445 intestato al de cuius (doc. 16 parte convenuta). Persona_1
Consegue, dalla carenza di adeguata prova circa le asserite liberalità ricevute da
[...]
, il rigetto delle relative domande di accertamento degli atti integranti donazione, ai Pt_3 fini della loro collazione.
Quanto agli atti di liberalità riferiti dal convenuto, gli stessi hanno trovato adeguato riscontro, considerato che:
7 - in relazione alla somma di € 10.000,00 a favore di , dall'estratto del Parte_5 conto corrente intestato a prodotto dal convenuta (doc. 16) consta Persona_1 eseguito un bonifico per tale importo con causale “regalo”, circostanza che denota lo spirito di liberalità della dazione;
- in relazione alla complessiva somma di € 43.000 a favore di , la Parte_1 stessa trova riconoscimento all'interno di una comunicazione a mezzo e-mail ordinaria inviata dall'attore ai fratelli in data 19/4/2014 (doc. 11 di parte convenuta), ove ha annotato, nell'allegato in formato .xls, di aver ricevuto da € 40.000 derivanti dalla Persona_1 vendita della casa della nonna ed ulteriori € 3.000,00 destinate alla riparazione della propria autovettura. Trattasi di documentazione - e, ancor prima, di allegazioni - che non ha trovato specifica contestazione, nei termini prescritti dall'art 115 c.p.c., da parte degli attori, nei termini e modi previsti per il maturare delle preclusioni assertive e probatorie (generiche, infatti, le contestazioni in sede di prima memoria ex art 183 co. 6 c.p.c., del seguente tenore: “Ciò che il convenuto afferma, infatti, risulta del tutto sfornito da qualsivoglia valore probatorio. […] si contestano sin da ora le paventate donazioni che i genitori avrebbero effettuato nei confronti degli attori perché non sorrette da elementi probatori e per le quali ci si riserva comunque di verificarne la fondatezza.”; difettano, pertanto, specifiche contestazioni quanto alla riconducibilità dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria di cui al doc. 11 di parte convenuta alla sfera di , al contenuto di tale Parte_6 comunicazione e del relativo allegato, con la conseguenza che a tale dichiarazione può essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale). Considerato che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius, nei limiti in cui sia valida;
nella fattispecie da escludersi in quanto neppure invocata dagli attori), la relativa domanda di accertamento proposta dal convenuto risulta accoglibile e, trattandosi di somme di denaro, seguirà il regime di cui all'art 751 c.c..
Le spese di lite verranno regolate in sede di pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara la validità del testamento olografo del 13/03/2013 di , Persona_1 nato a [...] l'[...] e deceduto il 4/7/2016 a Porden olografo del 13/03/2013 di nata ad [...] il [...] Persona_2
e deceduta il 7/3/2020, e, per l'effetto, dichiara aperte le relative successioni testamentarie;
- rigetta le domande degli attori di impugnazione dei predetti testamenti per incapacità di intendere e di volere dei testatori ovvero per dolo, nonché rigetta la domanda di accertamento della validità delle disposizioni testamentarie di e del Persona_1 Persona_2
3/11/2014;
8 - rigetta le domande degli attori di accertamento degli atti di carattere donativo indicati in parte motiva;
- accerta l'avvenuta donazione da parte di a favore di Persona_1 Parte_2
dell'importo di € 10.000,00 e il conseguente obbligo per l'attore di conferire alla
[...] massa ex art 751 c.c. la predetta somma oltre interessi legali dall'apertura della successione di;
Persona_1
- accerta l'avvenuta donazione da parte di a favore di Persona_1 Parte_1
dell'importo di € 43.000,00 e il conseguente obbligo per l'attore di conferire alla
[...] massa ex art 751 c.c. la predetta somma oltre interessi legali dall'apertura della successione di;
Persona_1
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese al definitivo;
Pordenone, così deciso nella camera di conIGlio del 25/07/2025
Il Presidente dr. Rodolfo Piccin il Giudice rel. ed est. dr.ssa Elisa Tesco
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