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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 19345 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 20/01/2025, alle ore 11,30, sono comparsi dinanzi al GOT NA DA DO: per parte attrice opponente l'avv. Gianluca Minniti sostituito dall'avv. Francesca Parte_1
Ciraudo; per parte convenuta opposta , l'avv. Alberto Gamba sostituito dall'avv. Controparte_1
Martina Cefis.
E' altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
I presenti precisano le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove.
Il GOT invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura alle ore 15:15 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
NA DA DO
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT NA DA DO, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 20/01/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19345 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Podgora n. 15, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA
MINNITI (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._1
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Via Freguglia n. 8, presso lo studio dell'avv. ALBERTO
GA (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti di somministrazione di lavoro dipendente
MOTIVI DELLA DECISIONE
è ricorsa in via monitoria chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Milano Controparte_1
l'ingiunzione di a pagarle la somma di € 29.861,50, oltre interessi e spese di procedura, Parte_1
a titolo di saldo delle prestazioni di somministrazione di personale dipendente ex D. L.vo n.
81/2015 rese in favore di quest'ultima.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, esponendo di Parte_1
pagina 2 di 5 avere effettivamente concluso con l'opposta, in data 30.11.2022, un contratto di somministrazione di lavoro dipendente a tempo determinato, in forza del quale si è avvalsa delle prestazioni della lavoratrice somministrata sig.ra per lo svolgimento dei servizi di pulizie di cui era Parte_2 appaltatrice presso lo store e il magazzino della propria committente Hermès Italie S.p.A., siti in
Bologna; di avere nelle more concluso con un contratto di affitto di ramo di azienda, Controparte_2 in virtù del quale quest'ultima società, quale affittuaria, è subentrata, a decorrere dall'01.11.2023, inter alia, nel contratto di appalto nonché nel contratto di somministrazione;
di aver richiesto ad in data 31.10.2023 il trasferimento a del contratto di somministrazione, e ciò CP_1 CP_2 nonostante l'opposta le ha erroneamente addebitato il costo per le prestazioni rese dalla signora Pt_2 anche per il mese di novembre, ammontante a € 895,23, e l'ha poi azionato nel monitorio. Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società convenuta, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha esposto che il credito azionato è costituito “pressoché in toto” dai costi ed oneri retributivi, assistenziali e previdenziali riferiti ai mesi da maggio a dicembre 2023 del personale dipendente somministrato all'opponente, in specie n. 10 lavoratori a tempo determinato, tutti assunti con la qualifica di operai ( KE ID, Persona_2
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
e ; che riguardo al credito monitorio, pari
[...] Persona_8 Persona_9 Parte_2 ad € 29.861,50, l'opponente ha eccepito solo ed esclusivamente l'errata imputazione della fattura n.
2023.3108.00388 del 30.11.2023 di € 895,23, che si riferisce alle prestazioni lavorative rese nel mese di novembre 2023 dalla somministrata sig.ra che la richiesta di controparte, Parte_2 volta al trasferimento del contratto di somministrazione di quest'ultima lavoratrice in capo a CP_2
è pervenuta con preavviso insufficiente a consentirne la variazione per il subentro
[...] dell'affittuaria, per il quale comunque non ha prestato consenso;
che l'opponente nulla ha più segnalato, né al ricevimento della fattura ritenuta errata, né a seguito del successivo sollecito di pagamento, ed ha sollevato la questione solo con l'opposizione, al fine di paralizzare l'intero credito ingiunto. Dichiaratasi “disponibile a ridurre” la pretesa creditoria per l'importo di € 859,23, ha quindi concluso per la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 28.966,27, oltre interessi di mora, nonché per la condanna di controparte al risarcimento per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
Concessa, su istanza dell'opposta, la provvisoria esecuzione parziale per la somma non contestata di
€ 28.966,27, la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei ristretti limiti che seguono.
Risultano documentalmente, oltre ad essere incontroversi, i contratti di somministrazione di lavoro dipendente a tempo determinato, stipulati in forma scritta tra le parti, ai sensi dell'art. 33 del D. lgs.
pagina 3 di 5 81/2015, in forza dei quali l'opposta, in qualità di agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha messo a disposizione dell'opponente i propri lavoratori dipendenti KE ID, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, e
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Parte_2 per il periodo temporale ivi stabilito (vd. docc. da 1 a 13 opposta).
L'opposta ha altresì versato in atti la documentazione giustificativa attestante i cedolini paga dei lavoratori ed i fogli di rilevazione delle loro presenze (cfr. docc. da 14 a 23 opposta).
a fronte di una pretesa creditoria di complessivi € 29.861,50, ha eccepito di non essere Parte_1 debitrice dell'importo di € 895,23 portato dalla fattura n. 2023.3108.00388 del 30.11.2023 (doc.
6 attrice, doc. 33 fasc. mon.), poiché si riferisce a prestazioni rese dalla signora nel Parte_2 mese di novembre 2023, allorché, nel contratto di somministrazione di detta lavoratrice (n. 33706), era già subentrata, a decorrere dall'01.11.2023, la propria affittuaria in virtù del CP_2 contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il 31.10.2023 (cfr. doc. 4 attrice, art. 1 e allegato n.5, nonché i docc. 2 e 9 opposta).
La convenuta opposta, lungi dal contestare le avverse difese, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma di € 28.966,27 (29.861,50 meno 895,23), su cui controparte nulla ha eccepito.
Orbene, la domanda di così come sopra precisata, deve ritenersi fondata. CP_1
Infatti, in mancanza di specifica contestazione dell'opponente, deve ritenersi provato ex art. 115
c.p.c., che i lavoratori indicati nei contratti di somministrazione di lavoro intercorsi, hanno effettivamente svolto le proprie mansioni lavorative per tutta la durata della loro missione, presso i luoghi di lavoro previsti, e che gli importi esposti da nelle fatture azionate, a titolo di rimborso CP_1 dei costi ed oneri retributivi, assistenziali e previdenziali dei lavoratori e di compenso dell'agenzia, sono conformi agli accordi intercorsi.
La valutazione complessiva della condotta processuale dell'opposta conduce, poi, a ritenere inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare la domanda di pagamento della somma € 895,23, oggetto di contestazione, e dunque la sua rinuncia a tale importo.
Il superiore accertamento assorbe quindi l'esame dell'eccezione attorea in punto alla carenza di titolarità passiva del corrispondente credito, e rende superflua ogni valutazione in ordine alla dedotta successione ex art. 2558 c.c. di nel contratto di somministrazione di lavoro dipendente Controparte_2
n. 33706 per il periodo a cui si riferisce l'unica fattura contestata da (novembre 2023). Pt_1
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di euro 28.966,27
a titolo di rimborso dei costi ed oneri dei lavoratori somministrati e di compenso dell'agenzia, a saldo delle fatture azionate nel ricorso monitorio, eccetto la n. 2023.3108.00388.
pagina 4 di 5 In siffatta situazione, il decreto ingiuntivo, ottenuto per una maggiore somma non dovuta, va revocato, mentre l'attrice va condannata a pagare all'opposta l'importo di € 28.966,27.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, e dunque di debito di valuta, spettano alla convenuta gli interessi richiesti, al saggio previsto dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002, applicabile alla fattispecie, dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo.
Non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave in capo all'attore opponente nella sua resistenza in giudizio tali da consentire l'invocata applicazione dell'art. 96 c.p.c. Non è accoglibile, pertanto, la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta.
Considerata la fondatezza solo parziale dell'opposizione, e visto l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa e con riguardo all''attività difensiva in concreto svolta nel processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 15/05/20245, da ei confronti di , nel contraddittorio Parte_1 Controparte_1 tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4673/2024, R.G. n.
11676/2024 emesso dal Tribunale di Milano e condanna a pagare a favore di Parte_1
la somma di euro 28.966,27, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 Controparte_1 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
2. condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 20/01/2025
Il GOT
NA DA DO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 20/01/2025, alle ore 11,30, sono comparsi dinanzi al GOT NA DA DO: per parte attrice opponente l'avv. Gianluca Minniti sostituito dall'avv. Francesca Parte_1
Ciraudo; per parte convenuta opposta , l'avv. Alberto Gamba sostituito dall'avv. Controparte_1
Martina Cefis.
E' altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
I presenti precisano le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove.
Il GOT invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura alle ore 15:15 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
NA DA DO
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT NA DA DO, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 20/01/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19345 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Podgora n. 15, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA
MINNITI (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._1
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Via Freguglia n. 8, presso lo studio dell'avv. ALBERTO
GA (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti di somministrazione di lavoro dipendente
MOTIVI DELLA DECISIONE
è ricorsa in via monitoria chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Milano Controparte_1
l'ingiunzione di a pagarle la somma di € 29.861,50, oltre interessi e spese di procedura, Parte_1
a titolo di saldo delle prestazioni di somministrazione di personale dipendente ex D. L.vo n.
81/2015 rese in favore di quest'ultima.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, esponendo di Parte_1
pagina 2 di 5 avere effettivamente concluso con l'opposta, in data 30.11.2022, un contratto di somministrazione di lavoro dipendente a tempo determinato, in forza del quale si è avvalsa delle prestazioni della lavoratrice somministrata sig.ra per lo svolgimento dei servizi di pulizie di cui era Parte_2 appaltatrice presso lo store e il magazzino della propria committente Hermès Italie S.p.A., siti in
Bologna; di avere nelle more concluso con un contratto di affitto di ramo di azienda, Controparte_2 in virtù del quale quest'ultima società, quale affittuaria, è subentrata, a decorrere dall'01.11.2023, inter alia, nel contratto di appalto nonché nel contratto di somministrazione;
di aver richiesto ad in data 31.10.2023 il trasferimento a del contratto di somministrazione, e ciò CP_1 CP_2 nonostante l'opposta le ha erroneamente addebitato il costo per le prestazioni rese dalla signora Pt_2 anche per il mese di novembre, ammontante a € 895,23, e l'ha poi azionato nel monitorio. Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società convenuta, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha esposto che il credito azionato è costituito “pressoché in toto” dai costi ed oneri retributivi, assistenziali e previdenziali riferiti ai mesi da maggio a dicembre 2023 del personale dipendente somministrato all'opponente, in specie n. 10 lavoratori a tempo determinato, tutti assunti con la qualifica di operai ( KE ID, Persona_2
, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
e ; che riguardo al credito monitorio, pari
[...] Persona_8 Persona_9 Parte_2 ad € 29.861,50, l'opponente ha eccepito solo ed esclusivamente l'errata imputazione della fattura n.
2023.3108.00388 del 30.11.2023 di € 895,23, che si riferisce alle prestazioni lavorative rese nel mese di novembre 2023 dalla somministrata sig.ra che la richiesta di controparte, Parte_2 volta al trasferimento del contratto di somministrazione di quest'ultima lavoratrice in capo a CP_2
è pervenuta con preavviso insufficiente a consentirne la variazione per il subentro
[...] dell'affittuaria, per il quale comunque non ha prestato consenso;
che l'opponente nulla ha più segnalato, né al ricevimento della fattura ritenuta errata, né a seguito del successivo sollecito di pagamento, ed ha sollevato la questione solo con l'opposizione, al fine di paralizzare l'intero credito ingiunto. Dichiaratasi “disponibile a ridurre” la pretesa creditoria per l'importo di € 859,23, ha quindi concluso per la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 28.966,27, oltre interessi di mora, nonché per la condanna di controparte al risarcimento per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
Concessa, su istanza dell'opposta, la provvisoria esecuzione parziale per la somma non contestata di
€ 28.966,27, la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei ristretti limiti che seguono.
Risultano documentalmente, oltre ad essere incontroversi, i contratti di somministrazione di lavoro dipendente a tempo determinato, stipulati in forma scritta tra le parti, ai sensi dell'art. 33 del D. lgs.
pagina 3 di 5 81/2015, in forza dei quali l'opposta, in qualità di agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha messo a disposizione dell'opponente i propri lavoratori dipendenti KE ID, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, e
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Parte_2 per il periodo temporale ivi stabilito (vd. docc. da 1 a 13 opposta).
L'opposta ha altresì versato in atti la documentazione giustificativa attestante i cedolini paga dei lavoratori ed i fogli di rilevazione delle loro presenze (cfr. docc. da 14 a 23 opposta).
a fronte di una pretesa creditoria di complessivi € 29.861,50, ha eccepito di non essere Parte_1 debitrice dell'importo di € 895,23 portato dalla fattura n. 2023.3108.00388 del 30.11.2023 (doc.
6 attrice, doc. 33 fasc. mon.), poiché si riferisce a prestazioni rese dalla signora nel Parte_2 mese di novembre 2023, allorché, nel contratto di somministrazione di detta lavoratrice (n. 33706), era già subentrata, a decorrere dall'01.11.2023, la propria affittuaria in virtù del CP_2 contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il 31.10.2023 (cfr. doc. 4 attrice, art. 1 e allegato n.5, nonché i docc. 2 e 9 opposta).
La convenuta opposta, lungi dal contestare le avverse difese, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma di € 28.966,27 (29.861,50 meno 895,23), su cui controparte nulla ha eccepito.
Orbene, la domanda di così come sopra precisata, deve ritenersi fondata. CP_1
Infatti, in mancanza di specifica contestazione dell'opponente, deve ritenersi provato ex art. 115
c.p.c., che i lavoratori indicati nei contratti di somministrazione di lavoro intercorsi, hanno effettivamente svolto le proprie mansioni lavorative per tutta la durata della loro missione, presso i luoghi di lavoro previsti, e che gli importi esposti da nelle fatture azionate, a titolo di rimborso CP_1 dei costi ed oneri retributivi, assistenziali e previdenziali dei lavoratori e di compenso dell'agenzia, sono conformi agli accordi intercorsi.
La valutazione complessiva della condotta processuale dell'opposta conduce, poi, a ritenere inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare la domanda di pagamento della somma € 895,23, oggetto di contestazione, e dunque la sua rinuncia a tale importo.
Il superiore accertamento assorbe quindi l'esame dell'eccezione attorea in punto alla carenza di titolarità passiva del corrispondente credito, e rende superflua ogni valutazione in ordine alla dedotta successione ex art. 2558 c.c. di nel contratto di somministrazione di lavoro dipendente Controparte_2
n. 33706 per il periodo a cui si riferisce l'unica fattura contestata da (novembre 2023). Pt_1
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di euro 28.966,27
a titolo di rimborso dei costi ed oneri dei lavoratori somministrati e di compenso dell'agenzia, a saldo delle fatture azionate nel ricorso monitorio, eccetto la n. 2023.3108.00388.
pagina 4 di 5 In siffatta situazione, il decreto ingiuntivo, ottenuto per una maggiore somma non dovuta, va revocato, mentre l'attrice va condannata a pagare all'opposta l'importo di € 28.966,27.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, e dunque di debito di valuta, spettano alla convenuta gli interessi richiesti, al saggio previsto dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002, applicabile alla fattispecie, dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo.
Non sono emerse condotte di mala fede processuale o colpa grave in capo all'attore opponente nella sua resistenza in giudizio tali da consentire l'invocata applicazione dell'art. 96 c.p.c. Non è accoglibile, pertanto, la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta.
Considerata la fondatezza solo parziale dell'opposizione, e visto l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa e con riguardo all''attività difensiva in concreto svolta nel processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 15/05/20245, da ei confronti di , nel contraddittorio Parte_1 Controparte_1 tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 4673/2024, R.G. n.
11676/2024 emesso dal Tribunale di Milano e condanna a pagare a favore di Parte_1
la somma di euro 28.966,27, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 Controparte_1 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
2. condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 20/01/2025
Il GOT
NA DA DO
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