TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/11/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 889 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 pendente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Chioggia (VE), Via Borgo San Giovanni n. 321, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Sibour
Vianello (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito C.F._2 in Chioggia (VE) Via Felice Cavallotti n. 356, in virtù di procura allegata telematicamente al presente al ricorso
PARTE ADOTTANTE
e
(C.F. ) di nazionalità ucraina, nato a [...] – Controparte_1 C.F._3
Ucraina il 02/08/2004 e residente in [...]
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede
Oggetto: Adozione di maggiorenni Con ricorso del 29.2.2024, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1 pronuncia di adozione del maggiorenne figlio della convivente del ricorrente, Controparte_1 sig.ra divorziata dal precedente marito sig. (doc.06), CP_2 Persona_1 dall'unione con il quale nasceva in data 02/08/2004 l'odierno adottando.
Il ricorrente ha premesso di essere di stato libero dal 08/07/2000, a seguito del divorzio dalla sig.ra
, con sentenza del Tribunale di Venezia n. 197/2000 del 10.02.2000 passata Parte_2 in giudicato il 05/06/2000 e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Chioggia anno 2000,
P. 2 S. C, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la predetta in data 26/03/1995 (doc.05); dal suddetto matrimonio non sono nati figli.
Lo stesso ha, altresì, riferito di condurre una relazione more uxorio con la sig.ra da ormai CP_1
15 anni;
riferiva, nello specifico, che l'adottando convive da ormai 14 anni nella medesima casa con lo stesso e la sua famiglia, componendo un unico nucleo familiare.
Dall'unione del ricorrente e della signora nascevano, in data 26/01/2015, i figli gemelli Pt_3 naturali riconosciuti, e , fratelli uterini dell'adottando. Per_2 Persona_3
Il ricorrente ha riferito come l'adottando è cresciuto con la madre e lo stesso che, trattandolo di fatto come suo figlio, ha da sempre contribuito - sia moralmente che economicamente – al suo mantenimento, alla sua istruzione e alla sua educazione.
Con provvedimento del 26/09/2024, veniva fissata udienza di comparizione delle parti e preso atto della presenza di figli minori dell'adottante e richiamata la giurisprudenza che ne impone la considerazione ai fini della pronuncia sul ricorso (Cass. n. 2426/2006), veniva nominato curatore speciale, considerata la loro posizione di potenziale contrasto con quella del padre e adottante.
In data 19/02/2025, si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori e Persona_4 Per_3 dando atto che, da quanto emerso a seguito dell'audizione dei predetti minori nonché dalle informazioni liberamente rese dal ricorrente adottante al curatore speciale, alla presenza del proprio difensore, e della madre dell'adottante e dei minori, la situazione familiare in esame appare connotata da un saldo legame affettivo tra tutti i componenti del nucleo familiare, all'interno del quale l'adottando appare essere naturalmente e perfettamente integrato.
Alla prima udienza di comparizione il 20/02/2025 sono comparsi personalmente la parte adottante e adottanda, confermando personalmente la volontà dell'adozione; è comparsa altresì la moglie del ricorrente e madre dell'adottando, sig.ra confermando anche la propria volontà CP_2 nonché il curatore dei minori, che si riportava a quanto dedotto in atti e si rimetteva in ordine all'audizione dei minori. In occasione della predetta udienza, veniva dato atto dell'impossibilità, già espressa in sede di ricorso, di provvedere alla notifica nei confronti della sig. , padre dell'odierno adottato: lo Persona_1 stesso, invero, risultava impegnato al fronte in Ucraina, con conseguente impedimento non solo di lasciare il Paese, ma anche di abbandonare il fronte.
Ad esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 5/06/2025, rilevato che dalla documentazione agli atti non emergeva l'impossibilità del padre dell'adottando a prestare l'assenso all'adozione, si invitava parte ricorrente a munirsi di tale assenso ovvero a documentare l'impossibilità dello stesso di prestarlo.
In data 30/07/2025 veniva depositata dichiarazione del sig. , in cui acconsentiva Persona_1 all'adozione del figlio biologico sig. da parte del ricorrente adottante nonché dava Controparte_1 atto di essere in servizio militare presso l'unità militare A413 dal 01/07/2022 in Ucraina, documenti tutti con traduzioni asseverate.
Alla successiva udienza celebrata in data 30/10/2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va, in primo luogo, riconosciuta la giurisdizione di questo Ufficio e l'applicabilità della legge italiana.
In virtù dell'art. 40, comma 1, lett. a) della legge n. 218/1995, in materia di adozione i giudici italiani hanno giurisdizione allorché gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia. Ed invero, costituisce dato documentale che l'adottante è cittadino italiano;
mentre, per quanto attiene all'adottato, lo stesso, in data 14/10/2022, ha avviato le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Venezia con n. istanza:
, dal momento che dall'età di 6 anni, per ricongiungimento familiare con la madre in NumeroDi_1
Italia, risiede stabilmente a Chioggia, ed ivi ha frequentato tutte le scuole sino al diploma superiore.
Quanto alla disciplina sostanziale, poi, in virtù dell'art. 38, commi 1 e 2, della legge n. 218/1995, trova applicazione nel caso di specie il criterio che individua quale legge applicabile - per i presupposti, la costituzione e la revoca della adozione - quella dello Stato di cui l'adottante è cittadino: in base al predetto criterio, deve quindi applicarsi la legge italiana in quanto il ricorrente (adottante)
è cittadino italiano.
Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Il ricorrente è nato nel 1968 mentre l'adottando è nato nel 2004 e, pertanto, risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c circa l'età di adottante e adottando. È stato manifestato il consenso di adottante, adottando, della madre dello stesso, dei figli dell'adottante, per il tramite del curatore speciale nonché del padre biologico dell'adottando nella dichiarazione in atti.
Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi dell'adottando, considerato che il ricorrente ha una relazione sentimentale con la madre biologica dell'adottando da quindici anni e ha instaurato con un forte legame affettivo al quale vuole dare veste giuridica. CP_1
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottata che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che
“l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio” ma anche quella di “consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Il Collegio, pertanto, preso atto del consenso all'adozione manifestato da tutti i soggetti indicati, rilevata la sussistenza degli ulteriori presupposti di legge (l'adottante ha compiuto 35 anni ed ha 18 anni più dell'adottanda) e ritenuto che sia indubitabile la convenienza della adozione per CP_1
consentendo allo stesso la formalizzazione di un profondo rapporto con l'adottante,
[...] consolidatosi di fatto oramai da diversi anni, dispone farsi luogo alla richiesta adozione.
L'adottando assume il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio, ex art. 299, comma 1, c.c.
Vista la natura del procedimento e l'assenza di sostanziale contenzioso, non sussistono i presupposti per adottare alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pronuncia l'adozione di ( ) di nazionalità ucraina, Controparte_1 C.F._3 nato a [...] – Ucraina il 02/08/2004 e residente in [...];
dispone che l'adottato assuma il cognome anteponendolo al Controparte_1 Pt_1 proprio;
dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.. Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso il 19.11.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 889 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 pendente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Chioggia (VE), Via Borgo San Giovanni n. 321, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Sibour
Vianello (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito C.F._2 in Chioggia (VE) Via Felice Cavallotti n. 356, in virtù di procura allegata telematicamente al presente al ricorso
PARTE ADOTTANTE
e
(C.F. ) di nazionalità ucraina, nato a [...] – Controparte_1 C.F._3
Ucraina il 02/08/2004 e residente in [...]
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede
Oggetto: Adozione di maggiorenni Con ricorso del 29.2.2024, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere Parte_1 pronuncia di adozione del maggiorenne figlio della convivente del ricorrente, Controparte_1 sig.ra divorziata dal precedente marito sig. (doc.06), CP_2 Persona_1 dall'unione con il quale nasceva in data 02/08/2004 l'odierno adottando.
Il ricorrente ha premesso di essere di stato libero dal 08/07/2000, a seguito del divorzio dalla sig.ra
, con sentenza del Tribunale di Venezia n. 197/2000 del 10.02.2000 passata Parte_2 in giudicato il 05/06/2000 e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Chioggia anno 2000,
P. 2 S. C, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la predetta in data 26/03/1995 (doc.05); dal suddetto matrimonio non sono nati figli.
Lo stesso ha, altresì, riferito di condurre una relazione more uxorio con la sig.ra da ormai CP_1
15 anni;
riferiva, nello specifico, che l'adottando convive da ormai 14 anni nella medesima casa con lo stesso e la sua famiglia, componendo un unico nucleo familiare.
Dall'unione del ricorrente e della signora nascevano, in data 26/01/2015, i figli gemelli Pt_3 naturali riconosciuti, e , fratelli uterini dell'adottando. Per_2 Persona_3
Il ricorrente ha riferito come l'adottando è cresciuto con la madre e lo stesso che, trattandolo di fatto come suo figlio, ha da sempre contribuito - sia moralmente che economicamente – al suo mantenimento, alla sua istruzione e alla sua educazione.
Con provvedimento del 26/09/2024, veniva fissata udienza di comparizione delle parti e preso atto della presenza di figli minori dell'adottante e richiamata la giurisprudenza che ne impone la considerazione ai fini della pronuncia sul ricorso (Cass. n. 2426/2006), veniva nominato curatore speciale, considerata la loro posizione di potenziale contrasto con quella del padre e adottante.
In data 19/02/2025, si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori e Persona_4 Per_3 dando atto che, da quanto emerso a seguito dell'audizione dei predetti minori nonché dalle informazioni liberamente rese dal ricorrente adottante al curatore speciale, alla presenza del proprio difensore, e della madre dell'adottante e dei minori, la situazione familiare in esame appare connotata da un saldo legame affettivo tra tutti i componenti del nucleo familiare, all'interno del quale l'adottando appare essere naturalmente e perfettamente integrato.
Alla prima udienza di comparizione il 20/02/2025 sono comparsi personalmente la parte adottante e adottanda, confermando personalmente la volontà dell'adozione; è comparsa altresì la moglie del ricorrente e madre dell'adottando, sig.ra confermando anche la propria volontà CP_2 nonché il curatore dei minori, che si riportava a quanto dedotto in atti e si rimetteva in ordine all'audizione dei minori. In occasione della predetta udienza, veniva dato atto dell'impossibilità, già espressa in sede di ricorso, di provvedere alla notifica nei confronti della sig. , padre dell'odierno adottato: lo Persona_1 stesso, invero, risultava impegnato al fronte in Ucraina, con conseguente impedimento non solo di lasciare il Paese, ma anche di abbandonare il fronte.
Ad esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 5/06/2025, rilevato che dalla documentazione agli atti non emergeva l'impossibilità del padre dell'adottando a prestare l'assenso all'adozione, si invitava parte ricorrente a munirsi di tale assenso ovvero a documentare l'impossibilità dello stesso di prestarlo.
In data 30/07/2025 veniva depositata dichiarazione del sig. , in cui acconsentiva Persona_1 all'adozione del figlio biologico sig. da parte del ricorrente adottante nonché dava Controparte_1 atto di essere in servizio militare presso l'unità militare A413 dal 01/07/2022 in Ucraina, documenti tutti con traduzioni asseverate.
Alla successiva udienza celebrata in data 30/10/2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va, in primo luogo, riconosciuta la giurisdizione di questo Ufficio e l'applicabilità della legge italiana.
In virtù dell'art. 40, comma 1, lett. a) della legge n. 218/1995, in materia di adozione i giudici italiani hanno giurisdizione allorché gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia. Ed invero, costituisce dato documentale che l'adottante è cittadino italiano;
mentre, per quanto attiene all'adottato, lo stesso, in data 14/10/2022, ha avviato le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Venezia con n. istanza:
, dal momento che dall'età di 6 anni, per ricongiungimento familiare con la madre in NumeroDi_1
Italia, risiede stabilmente a Chioggia, ed ivi ha frequentato tutte le scuole sino al diploma superiore.
Quanto alla disciplina sostanziale, poi, in virtù dell'art. 38, commi 1 e 2, della legge n. 218/1995, trova applicazione nel caso di specie il criterio che individua quale legge applicabile - per i presupposti, la costituzione e la revoca della adozione - quella dello Stato di cui l'adottante è cittadino: in base al predetto criterio, deve quindi applicarsi la legge italiana in quanto il ricorrente (adottante)
è cittadino italiano.
Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Il ricorrente è nato nel 1968 mentre l'adottando è nato nel 2004 e, pertanto, risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c circa l'età di adottante e adottando. È stato manifestato il consenso di adottante, adottando, della madre dello stesso, dei figli dell'adottante, per il tramite del curatore speciale nonché del padre biologico dell'adottando nella dichiarazione in atti.
Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi dell'adottando, considerato che il ricorrente ha una relazione sentimentale con la madre biologica dell'adottando da quindici anni e ha instaurato con un forte legame affettivo al quale vuole dare veste giuridica. CP_1
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottata che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che
“l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio” ma anche quella di “consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto” (Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Il Collegio, pertanto, preso atto del consenso all'adozione manifestato da tutti i soggetti indicati, rilevata la sussistenza degli ulteriori presupposti di legge (l'adottante ha compiuto 35 anni ed ha 18 anni più dell'adottanda) e ritenuto che sia indubitabile la convenienza della adozione per CP_1
consentendo allo stesso la formalizzazione di un profondo rapporto con l'adottante,
[...] consolidatosi di fatto oramai da diversi anni, dispone farsi luogo alla richiesta adozione.
L'adottando assume il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio, ex art. 299, comma 1, c.c.
Vista la natura del procedimento e l'assenza di sostanziale contenzioso, non sussistono i presupposti per adottare alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pronuncia l'adozione di ( ) di nazionalità ucraina, Controparte_1 C.F._3 nato a [...] – Ucraina il 02/08/2004 e residente in [...];
dispone che l'adottato assuma il cognome anteponendolo al Controparte_1 Pt_1 proprio;
dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.. Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso il 19.11.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero