Articolo 2 della Legge 31 luglio 1954, n. 630
Articolo 1Articolo 3
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29 agosto 1954
Art. 2.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'esercizio 1954-55, quelli descritti negli annessi elenchi (allegati nn. 1 e 2).
Entrata in vigore il 29 agosto 1954