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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3776 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
EFFIGIATI KATIA
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Fiorano Modenese (MO) in data 14/07/2001
e dalla loro unione sono nati i figli in data 10/11/2002 e il 24/10/2004. Per_1 Per_2
1 2. I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 44/2024, pubblicata il 15/01/2024, che ha recepito le seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“- essendo i figli divenuti nelle more entrambi maggiorenni, non vi è necessità di disporre circa il loro affidamento e frequentazione con i genitori;
- assegnare la casa coniugale, con tutto l'arredo esistente, sita in ZO (Mo) alla via Primo
Maggio n. 48 alla signora , che vi risiederà unitamente ai figli;
CP_1
- stabilire che la signora provvederà in via esclusiva al pagamento delle utenze (gas, luce, CP_1
acqua e telefono) intestate alla stessa e sempre in via esclusiva, si accollerà il pagamento annuale della Tari;
- disporre che il sig. si farà carico delle eventuali spese di straordinaria manutenzione Pt_1 riguardanti l'immobile di cui al punto n. 3 in cui risiede la signora con i figli;
CP_1
- dichiararsi non dovuto il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, Persona_3
da parte del sig. a partire dal mese di dicembre 2023; Parte_1
- statuire l'obbligo a carico del sig. i contribuire al mantenimento del figlio con Pt_1 Per_2
l'importo di euro 150,00 mensili a partire dal mese di dicembre 2023 entro il giorno 10 del mese a favore della signora a mezzo bonifico bancario (iban già noto al resistente), con CP_1
rivalutazione annuale Istat di legge, oltre al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Modena, in misura del cinquanta per cento da corrispondere entro il giorno 10 del mese successivo alla presentazione dei giustificativi di spesa
- Ognuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese legali del proprio difensore.”
3. Con ricorso del 19/07/2024, ha chiesto dichiararsi cessati gli effetti civili del Parte_1
matrimonio, nonché la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento del figlio e la Per_2
conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie.
4. Nel giudizio così radicato è rimasta contumace, nonostante la notifica eseguita nei CP_1 suoi confronti all'indirizzo di ZO, via primo maggio n. 48, ossia quello della ex casa familiare assegnatale in sede separativa.
5. All'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, presente solo la parte ricorrente, la causa, su richiesta della stessa, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
6. La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore inequivoco delle difese del ricorrente, solo costituito, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
7. In assenza di domanda dell'interessata (art. 112 c.p.c.), come detto rimasta contumace, a far data
2 dal 19/07/2024 (momento in cui è stato radicato il presente contenzioso divorzile), va revocato sia il contributo a suo favore previsto in sede separativa per il mantenimento del figlio maggiorenne sia, di conseguenza, l'assegnazione della casa familiare, la quale, in assenza di analoga Per_2
domanda del ricorrente, verrà gestita secondo le regole dominicali.
8. Inammissibili, infine, le ulteriori richieste del relative alla regolamentazione dell'uso di Pt_1
autovetture e motocicli, i quali, in mancanza di diversi accordi delle parti, verranno utilizzati sulla base dei relativi titoli di proprietà.
9. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta, che, con la sua condotta, ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14/07/2001 in
FIORANO MODENESE (MO) da (nato a [...] il Parte_1
27/03/1973) con (nata a [...] il [...]), matrimonio trascritto CP_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di FIORANO MODENESE (MO), atto n. 35, parte 2, serie A, anno 2001;
2. revoca, a far data dal 19/07/2024, il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne previsto a carico del padre in sede separativa;
Per_2
3. revoca l'assegnazione della casa familiare di ZO (MO), via primo maggio n. 48, stabilita in sede separativa a favore di CP_1
4. condanna la convenuta a rifondere le spese di lite al ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
5. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FIORANO MODENESE (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 08/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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