Articolo 6 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1044
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 dicembre 1971
Art. 6.
La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:
1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalita' di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;
2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1971
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