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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9739 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De NA;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 35516 /2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GINO FUNAIOLI 54,56 00151 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. MURATORI
CO giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_3
EP OL LA (C.F. ) dell'Avvocatura Capitolina e C.F._2
presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 tel.
0667106890, indirizzo PEC: . oma.it; Email_2 Email_3 CP_4
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione ex art.615 cpc innanzi al giudice di pace di Roma
(d'ora in poi: ricorrente) ha dedotto l'intervenuta estinzione del Parte_1
credito recato nell'intimazione di pagamento n.09720169010395334000, segnatamente in relazione a ventisei cartelle per sanzioni relative a violazioni del codice della strada del valore complessivo di euro 20.637,47;
rilevato -in particolare- che il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione dalla notifica dei singoli verbali alla notifica dell'intimazione di pagamento;
rilevato che il procedimento così iscritto ha assunto il n. RG 6914/2017 del giudice di pace di Roma, definito con sentenza n. 27666/2018 che ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile l'opposizione;
rilevato che la suddetta sentenza è stata appellata dal ricorrente in procedimento iscritto al tribunale di Roma RG 8158/2019 e definito con la sentenza n.4576/2022 che ha: dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito recato da cinque cartelle e la cessazione della materia del contendere in relazione alle altre cartelle stante l'intervenuta disciplina ex art. 4 D.L. n. 119/2018;
rilevato che la medesima pronuncia ha condannato l'agente per la riscossione a rifondere al ricorrente le spese di lite del solo giudizio di appello liquidate in euro
2.500,00;
rilevato che avverso quest'ultima sentenza il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione lamentando l'intervenuta liquidazione del compenso del giudizio innanzi al tribunale al di sotto dei minimi di cui al DM 55/2014 e l'omessa pronuncia quanto alle spese del giudizio innanzi al giudice di pace;
rilevato che la corte di Cassazione con l'ordinanza n.17222/2024 ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale di Roma n. 4576/2022: per un verso, ribadendo il proprio orientamento secondo cui: “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”; per altro verso, ha ribadito che: “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” rilevando come -nella specie- difettasse specifica motivazione pur a fronte di liquidazione sotto il minimo tabellare;
rilevato che con citazione notificata a mezzo pec il 30.08.2024 il ricorrente ha citato in riassunzione innanzi al tribunale di Roma l' Controparte_5
a seguito della citata ordinanza della corte di Cassazione n. 17222/2024 CP_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, liquidare le spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, secondo i criteri medi di cui al D.M. 55/2014, distraendole in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
in subordine, liquidare le spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, secondo i criteri minimi del predetto decreto, distraendole in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
in ogni caso, liquidare le spese del giudizio di legittimità secondo di criteri medi di cui al DM 55/14, ovvero in subordine secondo i criteri di minimi, in ogni caso distraendole in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari nel giudizio di cassazione”;
rilevato che si è costituita chiedendo che le spese di lite fossero CP_2
poste a carico dell'agente per la riscossione;
ritenuto che:
i. nella liquidazione delle spese deve tenersi conto del valore entro cui è accolta la domanda (cfr. art.5 co.1 DM 55/2014);
ii. trattandosi di giudizio di rinvio si applicano le tariffe vigenti al momento in cui si è celebrato il giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI - 04/07/2018, n.
17577); iii. che va esclusa la liquidazione della fase della trattazione avendo il presente giudizio unicamente ad oggetto la determinazione delle spese (cfr.
Cassazione civile sez. VI - 16/11/2021, n. 34575);
iv. che la liquidazione delle spese va effettuata con valutazione complessiva della soccombenza in relazione all'intero procedimento (cfr. Cassazione civile sez. I - 07/03/2024, n. 6151);
ritenuto che stante i principi in diritto innanzi illustrati e tenuto conto delle peculiarità della fattispecie debbono liquidarsi:
i. Per il giudizio innanzi al giudice di pace, tenuto conto: dei parametri di cui al DM 37/2018, dello scaglione di riferimento sino a euro 20.637,47, della presenza di un unico motivo di opposizione complessivi euro 1.000,00 oltre accessori;
ii. Per il giudizio innanzi al tribunale: dello scaglione di riferimento, dell'assenza di attività istruttoria, dell'identità di questione posta già innanzi al giudice di pace: complessivi euro 2.800,00;
iii. Per il giudizio in cassazione, alla luce dei parametri attualmente vigenti, della non particolare complessità delle questioni poste all'attenzione della corte: euro 2.000,00;
iv. Per il presente giudizio, alla luce dei parametri attualmente vigenti, tenuto conto dell'assenza dell'istruzione e della natura vincolata della pronuncia nella presente sede: complessivi euro 1.700,00;
ritenuto che: “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all che all'ente impositore che ebbe ad Controparte_1
emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata
l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto -nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione- dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il
Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione" (Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7716);
ritenuto che -nella specie- la ragione dell'accoglimento della domanda è da rinvenirsi nell'omessa produzione di atti idonei ad interrompere la prescrizione;
ritenuto che l'agente per la riscossione va quindi condannato al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa;
ritenuto che tutti gli importi liquidati a titolo di spese vanno distratti in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace condanna CP_6
alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente: CP_6
i. Per il giudizio RG 8158/2019 che liquida in complessivi euro 2.800,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
ii. Per il giudizio in cassazione che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
iii. Per il presente procedimento che liquida in euro 1.700,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
COMPENSA fra e le spese di lite del presente grado di CP_6 CP_2
giudizio.
Così deciso in Roma il 25/06/2025
IL GIUDICE
UC De NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De NA;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 35516 /2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GINO FUNAIOLI 54,56 00151 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. MURATORI
CO giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_3
EP OL LA (C.F. ) dell'Avvocatura Capitolina e C.F._2
presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 tel.
0667106890, indirizzo PEC: . oma.it; Email_2 Email_3 CP_4
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con citazione ex art.615 cpc innanzi al giudice di pace di Roma
(d'ora in poi: ricorrente) ha dedotto l'intervenuta estinzione del Parte_1
credito recato nell'intimazione di pagamento n.09720169010395334000, segnatamente in relazione a ventisei cartelle per sanzioni relative a violazioni del codice della strada del valore complessivo di euro 20.637,47;
rilevato -in particolare- che il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione dalla notifica dei singoli verbali alla notifica dell'intimazione di pagamento;
rilevato che il procedimento così iscritto ha assunto il n. RG 6914/2017 del giudice di pace di Roma, definito con sentenza n. 27666/2018 che ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile l'opposizione;
rilevato che la suddetta sentenza è stata appellata dal ricorrente in procedimento iscritto al tribunale di Roma RG 8158/2019 e definito con la sentenza n.4576/2022 che ha: dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito recato da cinque cartelle e la cessazione della materia del contendere in relazione alle altre cartelle stante l'intervenuta disciplina ex art. 4 D.L. n. 119/2018;
rilevato che la medesima pronuncia ha condannato l'agente per la riscossione a rifondere al ricorrente le spese di lite del solo giudizio di appello liquidate in euro
2.500,00;
rilevato che avverso quest'ultima sentenza il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione lamentando l'intervenuta liquidazione del compenso del giudizio innanzi al tribunale al di sotto dei minimi di cui al DM 55/2014 e l'omessa pronuncia quanto alle spese del giudizio innanzi al giudice di pace;
rilevato che la corte di Cassazione con l'ordinanza n.17222/2024 ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale di Roma n. 4576/2022: per un verso, ribadendo il proprio orientamento secondo cui: “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”; per altro verso, ha ribadito che: “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” rilevando come -nella specie- difettasse specifica motivazione pur a fronte di liquidazione sotto il minimo tabellare;
rilevato che con citazione notificata a mezzo pec il 30.08.2024 il ricorrente ha citato in riassunzione innanzi al tribunale di Roma l' Controparte_5
a seguito della citata ordinanza della corte di Cassazione n. 17222/2024 CP_2
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, liquidare le spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, secondo i criteri medi di cui al D.M. 55/2014, distraendole in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
in subordine, liquidare le spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, secondo i criteri minimi del predetto decreto, distraendole in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
in ogni caso, liquidare le spese del giudizio di legittimità secondo di criteri medi di cui al DM 55/14, ovvero in subordine secondo i criteri di minimi, in ogni caso distraendole in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari nel giudizio di cassazione”;
rilevato che si è costituita chiedendo che le spese di lite fossero CP_2
poste a carico dell'agente per la riscossione;
ritenuto che:
i. nella liquidazione delle spese deve tenersi conto del valore entro cui è accolta la domanda (cfr. art.5 co.1 DM 55/2014);
ii. trattandosi di giudizio di rinvio si applicano le tariffe vigenti al momento in cui si è celebrato il giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI - 04/07/2018, n.
17577); iii. che va esclusa la liquidazione della fase della trattazione avendo il presente giudizio unicamente ad oggetto la determinazione delle spese (cfr.
Cassazione civile sez. VI - 16/11/2021, n. 34575);
iv. che la liquidazione delle spese va effettuata con valutazione complessiva della soccombenza in relazione all'intero procedimento (cfr. Cassazione civile sez. I - 07/03/2024, n. 6151);
ritenuto che stante i principi in diritto innanzi illustrati e tenuto conto delle peculiarità della fattispecie debbono liquidarsi:
i. Per il giudizio innanzi al giudice di pace, tenuto conto: dei parametri di cui al DM 37/2018, dello scaglione di riferimento sino a euro 20.637,47, della presenza di un unico motivo di opposizione complessivi euro 1.000,00 oltre accessori;
ii. Per il giudizio innanzi al tribunale: dello scaglione di riferimento, dell'assenza di attività istruttoria, dell'identità di questione posta già innanzi al giudice di pace: complessivi euro 2.800,00;
iii. Per il giudizio in cassazione, alla luce dei parametri attualmente vigenti, della non particolare complessità delle questioni poste all'attenzione della corte: euro 2.000,00;
iv. Per il presente giudizio, alla luce dei parametri attualmente vigenti, tenuto conto dell'assenza dell'istruzione e della natura vincolata della pronuncia nella presente sede: complessivi euro 1.700,00;
ritenuto che: “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all che all'ente impositore che ebbe ad Controparte_1
emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata
l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto -nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione- dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il
Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione" (Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7716);
ritenuto che -nella specie- la ragione dell'accoglimento della domanda è da rinvenirsi nell'omessa produzione di atti idonei ad interrompere la prescrizione;
ritenuto che l'agente per la riscossione va quindi condannato al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa;
ritenuto che tutti gli importi liquidati a titolo di spese vanno distratti in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace condanna CP_6
alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente: CP_6
i. Per il giudizio RG 8158/2019 che liquida in complessivi euro 2.800,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
ii. Per il giudizio in cassazione che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
iii. Per il presente procedimento che liquida in euro 1.700,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
COMPENSA fra e le spese di lite del presente grado di CP_6 CP_2
giudizio.
Così deciso in Roma il 25/06/2025
IL GIUDICE
UC De NA