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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1751 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Marcucci
Parte opponente
E
, C.F.: , in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Giommini, Claudia Cataldo, Sveva Stancati e
Rita Bencivenga nonché dalla dott.ssa Enrichetta Bogini
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale ex art. 429 c.p.c. dell'8.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le difese delle parti e le conclusioni dalle medesime formulate -come ribadite all'udienza di discussione dell'8.4.2025- il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
******
pagina 1 di 6 Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 401 del
23.6.2023, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 14.600,00 a titolo di sanzione per la violazione della normativa indicata nell'ordinanza, attinente al divieto di assunzione dei lavoratori in difetto delle comunicazioni di legge.
Le trasgressioni sono state accertate con il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. PG00001/2020-124-01 del 24.8.2020 – Protocollo n. V3/71/14481 del
28.8.2020.
1. In primo luogo l'opponente lamenta la violazione del Codice di Comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro, adottato con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro del
20/04/2006 sull'assunto che gli agenti accertatori, Dott.ssa e dott.ssa Persona_1 Per_2
avrebbero proceduto negli accertamenti senza informare l'opponente della
[...]
possibilità di farsi assistere dal un consulente del lavoro, contrariamente a quanto previsto dall'art.9 co.3 del predetto Decreto Direttoriale.
Il motivo è infondato: come chiaramente esplicitato dalla stessa disposizione richiamata dall'opponente, la mancanza del professionista che affianchi il soggetto ispezionato non incide sulla validità dell'ispezione: (art. 8, comma 3, del Codice di Comportamento degli
Ispettori del lavoro, doc. n. 6, all. comparsa di costituzione e memoria difensiva) “Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 12/1979
affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12,
comma 7. L'assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva, né inficia la sua validità”; dal verbale di primo accesso risulta, inoltre,
che proprio lo studio di consulenza indicato dalla avrebbe dovuto consegnare, in Pt_1
data 19.02.2020, l'eventuale documentazione (mai prodotta) comprovante la regolarità della posizione della e tale attestazione denota che l'opponente è stata messa a Parte_2
conoscenza della facoltà di farsi assistere già dall'accesso del 14.2.2020 (doc. n. 5, all.
comparsa di costituzione e memoria difensiva).
pagina 2 di 6 2. L'opponente allega, a fondamento di un ulteriore motivo di opposizione, il difetto di prova della prestazione di attività lavorativa da parte della alle dipendenze Parte_2
dell'opponente.
Il motivo non si traduce in una contestazione puntuale degli accertamenti su cui poggia il verbale di contestazione di illecito amministrativo, tra i quali figurano le dichiarazioni rese proprio dall'opponente (doc. n. 9, all. comparsa di costituzione).
Quest'ultima ha dichiarato che aveva lavorato come lavapiatti Controparte_2
presso il suo ristorante nel periodo ricompreso tra il dicembre del 2014 e il maggio del 2009,
ancorché non per tutti i mesi;
di aver remunerato in contanti la lavoratrice, perché la medesima non avrebbe avuto un conto corrente.
La dichiarazione assume valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., dotata dell'efficacia probatoria prevista dall'art. 2733 c.c..; per confutare la confessione non sarebbe stata utile, in difetto dei presupposti di cui all'art. 2732 c.c., la prova testimoniale articolata dall'opponente (cap. 8), che non è stata ammessa.
Sarebbe stato specifico onere dell'opponente allegare e provare che la dichiarazione era stata determinata da errore di fatto o da violenza (cfr. Cass. lav. n. 15618 - 11/08/2004), ma non vi è alcuna prova dello stato di errore, peraltro neppure dedotto, in cui si sarebbe trovata l'opponente al momento della sottoscrizione della dichiarazione confessoria.
Nei verbali ispettivi sono, inoltre, contenute le dichiarazioni rese dai lavoratori Per_3
e , da cui pure emerge la prestazione di attività lavorativa da
[...] Persona_4
parte della alle dipendenze dell'opponente (doc. n. 10 e 11, all. comparsa di Parte_2
costituzione e memoria difensiva).
Detti verbali fanno, infatti, piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e la provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente, ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti. Tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, che può
anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il pagina 3 di 6 concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Corte
appello Lecce sez. I, 04/10/2023, n. 655).
Nell'ipotesi in esame la querela di falso non risulta proposta, sicché non può dubitarsi che gli ispettori del lavoro abbiano accertato i fatti e raccolto le dichiarazioni dei lavoratori sopra indicati.
In merito alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, il verbale stesso fa fede fino a prova contraria;
tuttavia parte opponente non ha indicato alcun elemento sintomatico o probatorio della falsità delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro.
3. Quale ulteriore motivo di opposizione viene dedotto il carattere autonomo del lavoro prestato dalla n favore dell'opponente. Parte_2
Il motivo poggia sull'erroneo assunto che la vrebbe prestato, nel periodo di 5 Parte_2
anni sopra indicato, attività lavorativa per sole 59 ore (cfr. atto di opposizione, pag. 4), mentre dai verbali risulta accertata la prestazione per 59 giornate lavorative.
Non può, poi, ritenersi che la mansione della sarebbe stata connotata da Parte_2
libertà e occasionalità, dall'assenza di direttive da parte del datore di lavoro e dalla facoltà per la lavoratrice di rifiutare le prestazioni.
Quanto all'assenza di direttive da parte dell'opponente, la medesima non esclude la natura subordinata della prestazione svolta dalla trattandosi di prestazione Parte_2
lavorativa, il lavaggio dei piatti, ripetitiva e semplice: se è vero che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cass.
civ. Sez. lavoro, n. 7966/2006), in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il suddetto elemento può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (Cass. civ. Sez.
pagina 4 di 6 lavoro, n. 23846/2017; Cass. civ. Sez. II, n. 24561/2013; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., n.
29973/2022).
Nel caso di mansioni molto semplici e ripetitive, infatti, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro mediante una successione di disposizioni e un costante controllo potrebbe non avere occasione di verificarsi perché non vi è necessità per l'imprenditore di impartire direttive di volta in volta diverse e preordinate alle mutevoli esigenze dell'organizzazione imprenditoriale, né di specifici e ripetuti controlli sulle modalità esecutive dell'attività
lavorativa (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 8569/2004).
Dalla documentazione in atti emerge, d'altra parte, che per alcuni giorni alla settimana la prestava attività alle dipendenze dell'opponente, all'interno dei locali Parte_2
dell'opponente e in difetto di una sua struttura organizzativa autonoma (doc. n. 9, 10, 11, all.
comparsa di costituzione e memoria difensiva); che la retribuzione era corrisposta con cadenza prestabilita settimanale nella misura concordata di € 200,00 (doc. n. 4, all. comparsa di costituzione e memoria difensiva).
Sussistono, pertanto, gli elementi complementari e sussidiari del rapporto di lavoro subordinato della alle dipendenze dell'opponente (cfr. Cassazione civile sez. lav., Parte_2
03/05/2024, n. 11937).
4. Non merita, infine, condivisione il motivo di opposizione secondo cui la sanzione sarebbe stata elevata per le retribuzioni in contanti della lavoratrice relative al periodo tra gennaio del 2015 e maggio 2019, e quindi prima dell'entrata in vigore dell'obbligo normativo di retribuzione mediante strumenti tracciabili (luglio 2018).
Come espressamente specificato nell'ordinanza ingiunzione n. 401/23 del 23.06.2023 (doc.
n. 2, all. comparsa di costituzione e memoria difensiva), la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 1, comma 913, L. 205/2017, è stata calcolata solo a partire dal mese di luglio 2018 e risulta legittima.
5. Le prove orali articolate dall'opponente non avrebbero potuto scalfire gli accertamenti su cui si basa l'ingiunzione in considerazione della genericità dei capitoli di prova (cfr. cap. 3),
dell'inammissibilità dei medesimi (cfr. cap. 8) e dell'irrilevanza delle circostanze oggetto di pagina 5 di 6 capitolazione rispetto alla prova dell'illegittimità della sanzione irrogata (ulteriori capitoli di prova).
6. Tirando le fila del ragionamento svolto l'opposizione è infondata e viene respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. e dell'art. 9, c. 2, d.lgs. 149/2015-con riduzione del 20% dell'importo complessivo-, tenuto conto della semplicità della controversia e dello svolgimento, da parte dell'opposta, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 679,20 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, l'8.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1751 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Marcucci
Parte opponente
E
, C.F.: , in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Giommini, Claudia Cataldo, Sveva Stancati e
Rita Bencivenga nonché dalla dott.ssa Enrichetta Bogini
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione orale ex art. 429 c.p.c. dell'8.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le difese delle parti e le conclusioni dalle medesime formulate -come ribadite all'udienza di discussione dell'8.4.2025- il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
******
pagina 1 di 6 Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 401 del
23.6.2023, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 14.600,00 a titolo di sanzione per la violazione della normativa indicata nell'ordinanza, attinente al divieto di assunzione dei lavoratori in difetto delle comunicazioni di legge.
Le trasgressioni sono state accertate con il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. PG00001/2020-124-01 del 24.8.2020 – Protocollo n. V3/71/14481 del
28.8.2020.
1. In primo luogo l'opponente lamenta la violazione del Codice di Comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro, adottato con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro del
20/04/2006 sull'assunto che gli agenti accertatori, Dott.ssa e dott.ssa Persona_1 Per_2
avrebbero proceduto negli accertamenti senza informare l'opponente della
[...]
possibilità di farsi assistere dal un consulente del lavoro, contrariamente a quanto previsto dall'art.9 co.3 del predetto Decreto Direttoriale.
Il motivo è infondato: come chiaramente esplicitato dalla stessa disposizione richiamata dall'opponente, la mancanza del professionista che affianchi il soggetto ispezionato non incide sulla validità dell'ispezione: (art. 8, comma 3, del Codice di Comportamento degli
Ispettori del lavoro, doc. n. 6, all. comparsa di costituzione e memoria difensiva) “Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 12/1979
affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12,
comma 7. L'assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva, né inficia la sua validità”; dal verbale di primo accesso risulta, inoltre,
che proprio lo studio di consulenza indicato dalla avrebbe dovuto consegnare, in Pt_1
data 19.02.2020, l'eventuale documentazione (mai prodotta) comprovante la regolarità della posizione della e tale attestazione denota che l'opponente è stata messa a Parte_2
conoscenza della facoltà di farsi assistere già dall'accesso del 14.2.2020 (doc. n. 5, all.
comparsa di costituzione e memoria difensiva).
pagina 2 di 6 2. L'opponente allega, a fondamento di un ulteriore motivo di opposizione, il difetto di prova della prestazione di attività lavorativa da parte della alle dipendenze Parte_2
dell'opponente.
Il motivo non si traduce in una contestazione puntuale degli accertamenti su cui poggia il verbale di contestazione di illecito amministrativo, tra i quali figurano le dichiarazioni rese proprio dall'opponente (doc. n. 9, all. comparsa di costituzione).
Quest'ultima ha dichiarato che aveva lavorato come lavapiatti Controparte_2
presso il suo ristorante nel periodo ricompreso tra il dicembre del 2014 e il maggio del 2009,
ancorché non per tutti i mesi;
di aver remunerato in contanti la lavoratrice, perché la medesima non avrebbe avuto un conto corrente.
La dichiarazione assume valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., dotata dell'efficacia probatoria prevista dall'art. 2733 c.c..; per confutare la confessione non sarebbe stata utile, in difetto dei presupposti di cui all'art. 2732 c.c., la prova testimoniale articolata dall'opponente (cap. 8), che non è stata ammessa.
Sarebbe stato specifico onere dell'opponente allegare e provare che la dichiarazione era stata determinata da errore di fatto o da violenza (cfr. Cass. lav. n. 15618 - 11/08/2004), ma non vi è alcuna prova dello stato di errore, peraltro neppure dedotto, in cui si sarebbe trovata l'opponente al momento della sottoscrizione della dichiarazione confessoria.
Nei verbali ispettivi sono, inoltre, contenute le dichiarazioni rese dai lavoratori Per_3
e , da cui pure emerge la prestazione di attività lavorativa da
[...] Persona_4
parte della alle dipendenze dell'opponente (doc. n. 10 e 11, all. comparsa di Parte_2
costituzione e memoria difensiva).
Detti verbali fanno, infatti, piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e la provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente, ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti. Tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, che può
anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il pagina 3 di 6 concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Corte
appello Lecce sez. I, 04/10/2023, n. 655).
Nell'ipotesi in esame la querela di falso non risulta proposta, sicché non può dubitarsi che gli ispettori del lavoro abbiano accertato i fatti e raccolto le dichiarazioni dei lavoratori sopra indicati.
In merito alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, il verbale stesso fa fede fino a prova contraria;
tuttavia parte opponente non ha indicato alcun elemento sintomatico o probatorio della falsità delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro.
3. Quale ulteriore motivo di opposizione viene dedotto il carattere autonomo del lavoro prestato dalla n favore dell'opponente. Parte_2
Il motivo poggia sull'erroneo assunto che la vrebbe prestato, nel periodo di 5 Parte_2
anni sopra indicato, attività lavorativa per sole 59 ore (cfr. atto di opposizione, pag. 4), mentre dai verbali risulta accertata la prestazione per 59 giornate lavorative.
Non può, poi, ritenersi che la mansione della sarebbe stata connotata da Parte_2
libertà e occasionalità, dall'assenza di direttive da parte del datore di lavoro e dalla facoltà per la lavoratrice di rifiutare le prestazioni.
Quanto all'assenza di direttive da parte dell'opponente, la medesima non esclude la natura subordinata della prestazione svolta dalla trattandosi di prestazione Parte_2
lavorativa, il lavaggio dei piatti, ripetitiva e semplice: se è vero che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cass.
civ. Sez. lavoro, n. 7966/2006), in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il suddetto elemento può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (Cass. civ. Sez.
pagina 4 di 6 lavoro, n. 23846/2017; Cass. civ. Sez. II, n. 24561/2013; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., n.
29973/2022).
Nel caso di mansioni molto semplici e ripetitive, infatti, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro mediante una successione di disposizioni e un costante controllo potrebbe non avere occasione di verificarsi perché non vi è necessità per l'imprenditore di impartire direttive di volta in volta diverse e preordinate alle mutevoli esigenze dell'organizzazione imprenditoriale, né di specifici e ripetuti controlli sulle modalità esecutive dell'attività
lavorativa (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 8569/2004).
Dalla documentazione in atti emerge, d'altra parte, che per alcuni giorni alla settimana la prestava attività alle dipendenze dell'opponente, all'interno dei locali Parte_2
dell'opponente e in difetto di una sua struttura organizzativa autonoma (doc. n. 9, 10, 11, all.
comparsa di costituzione e memoria difensiva); che la retribuzione era corrisposta con cadenza prestabilita settimanale nella misura concordata di € 200,00 (doc. n. 4, all. comparsa di costituzione e memoria difensiva).
Sussistono, pertanto, gli elementi complementari e sussidiari del rapporto di lavoro subordinato della alle dipendenze dell'opponente (cfr. Cassazione civile sez. lav., Parte_2
03/05/2024, n. 11937).
4. Non merita, infine, condivisione il motivo di opposizione secondo cui la sanzione sarebbe stata elevata per le retribuzioni in contanti della lavoratrice relative al periodo tra gennaio del 2015 e maggio 2019, e quindi prima dell'entrata in vigore dell'obbligo normativo di retribuzione mediante strumenti tracciabili (luglio 2018).
Come espressamente specificato nell'ordinanza ingiunzione n. 401/23 del 23.06.2023 (doc.
n. 2, all. comparsa di costituzione e memoria difensiva), la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 1, comma 913, L. 205/2017, è stata calcolata solo a partire dal mese di luglio 2018 e risulta legittima.
5. Le prove orali articolate dall'opponente non avrebbero potuto scalfire gli accertamenti su cui si basa l'ingiunzione in considerazione della genericità dei capitoli di prova (cfr. cap. 3),
dell'inammissibilità dei medesimi (cfr. cap. 8) e dell'irrilevanza delle circostanze oggetto di pagina 5 di 6 capitolazione rispetto alla prova dell'illegittimità della sanzione irrogata (ulteriori capitoli di prova).
6. Tirando le fila del ragionamento svolto l'opposizione è infondata e viene respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. e dell'art. 9, c. 2, d.lgs. 149/2015-con riduzione del 20% dell'importo complessivo-, tenuto conto della semplicità della controversia e dello svolgimento, da parte dell'opposta, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 679,20 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, l'8.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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