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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6041 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2259/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti CE SI ( ) e Marco C.F._2
SI ( , come da procura in calce all'atto di appello, ed C.F._3
elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. CE SI a Napoli
(NA) alla Via Corso Vittorio Emanuele, n. 737.
APPELLANTE
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo ER
( , ND ER ( ) e MO C.F._4 C.F._5
ER ( ), come da procura a margine dell'atto di C.F._6
costituzione in appello, con i quali elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Foria, n. 93.
APPELLATO
Conclusioni Per l'appellante: Accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e di cui in oggetto, per tutti i motivi esposti nell'appello:
1) dichiarare il difetto di legittimazione del odierno appellato;
CP_1
2) in subordine, nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta in primo grado dal appellato;
CP_1
3) in via ancor più subordinata scorporare dalla fattura di cui in sentenza, anche secondo equità, la parte relativa alle operazioni di derattizzazione e disinfestazione e, sulla restante parte, dichiarare una responsabilità solo concorrente dell'appellante nella produzione dell'evento dannoso e, indicatane la percentuale, ridurre di conseguenza l'importo dovuto a risarcimento dall'appellante;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio e, limitatamente al secondo grado, con attribuzione ai procuratori Marco SI
e CE SI per fattone anticipo.
Per l'appellato: Dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dalla
, ovvero rigettarlo nel merito perché infondato, con la conferma della Pt_1
impugnata sentenza e la condanna della predetta al pagamento delle spese e competenze del presente grado di appello, oltre agli accessori di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il convenne in giudizio Controparte_1
, chiedendo che fosse condannata al rimborso delle spese Parte_1
sostenute dal per la pulizia e la disinfestazione del locale garage e CP_1
delle aree ad esso esterne, nonché per il rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura del detto garage.
1.1. Dedusse che al piano terra del vi era un ampio locale, adibito CP_1
a garage coperto, diviso in undici posti auto di proprietà esclusiva, con annessi spazi comuni;
che tra i proprietari esclusivi di tali posti auto vi era anche
, la quale ivi allevava una colonia felina, che aveva ridotto il Parte_1
locale garage in pessime condizioni igienico sanitarie che arrecavano continui disagi agli altri proprietari, ostacolando l'accesso e le manovre di ingresso e uscita dal locale garage, a causa della presenza di escrementi e di forti odori in tutta l'area; che dette condizioni insalubri erano state più volte contestate dal
, con sollecito ad adottare misure necessarie per la Controparte_2
cura e la pulizia dell'area frequentata dai gatti;
che dette condizioni erano state accertate con nota prot. N. 1092 del 12.08.2013 dell'ASL, Napoli 1,
Dipartimento di Prevenzione, Area di Sanità pubblica Veterinaria, con la quale era stato comunicato al l'esito del sopralluogo effettuato nell'area CP_1
garage, avvenuto con l'ausilio del Nucleo Polizia Giudiziaria del CP_3
in seguito al quale era stata riscontrata la presenza di escrementi e di
[...]
odori sgradevoli, tali da rendere problematico l'ingresso all'area de quo;
che l'ASL aveva comunicato all'amministratrice del l'avvio del CP_1
procedimento amministrativo ex art. 7 della L. 241/90, diffidandola a disporre, nel termine di 20 giorni, le operazioni di sanificazione e pulizia ambientale di tali luoghi, al fine di ripristinarne le condizioni igieniche.
A seguito di tale nota il affidò, notiziandone l'ASL, la custodia dei CP_1
gatti a , che se ne assunse la responsabilità, e affidò Testimone_1
incarico di pulizia alla ditta M.D.F. Servizi, al fine di procedere alle operazioni di disinfestazione e pulizia dei locali suddetti, nonché al ripristino dell'intonaco e della pitturazione;
che per l'esecuzione di tali lavori il sostenne CP_1
una spesa complessiva di € 7.670,00, di cui chiese il rimborso alla in Pt_1
via bonaria, senza sortire alcun effetto.
Chiese quindi che, previo accertamento della esclusiva responsabilità di Pt_1
per il mancato rispetto delle norme di pulizia e igiene ambientale
[...]
nella gestione della colonia felina, questa fosse condannata all'integrale rimborso delle spese sostenute dal , per le opere di pulizia e CP_1
disinfestazione, nonché di recupero dell'area danneggiata dalla colonia felina, con interessi a decorrere dal 27.1.2014, oltre alle spese di lite.
1.2. Costituitasi, eccepì la carenza di legittimazione attiva del Parte_1
istante, in quanto il era CP_1 Controparte_1
ente distinto dalla Comunione dei proprietari del garage di Controparte_1
, costituita da undici persone, anche non appartenenti al
[...]
Condominio istante, per cui la domanda di pagamento avrebbe dovuto essere rivolta alla Comunione e non al Condominio;
che le condizioni igienico sanitarie del garage si erano, in realtà, aggravate da quando, non avendo ella dato seguito all'invito dell'amministratrice del Condomino di allontanare la colonia felina, la amministratrice aveva sospeso volontariamente il Controparte_4
servizio di pulizia dello stesso, non provvedendo a far riparare la serranda del locale;
che non andava compresa, in ogni caso, nella richiesta risarcitoria, la spesa per l'intervento di rifacimento dell'intonaco e di pitturazione del locale;
che ella aveva sporto delle denunce contro la stessa amministratrice per le azioni svolte nei confronti dei gatti;
che la domanda proposta era infondata, temeraria e pretestuosa.
Chiese, quindi, il rigetto della domanda e, in via subordinata, la condanna, ex art. 96 c.p.c. del istante al risarcimento dei danni di una somma da CP_1
liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese.
1.3. Il Tribunale, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., decise la causa.
Ritenne, quanto alla carenza di legittimazione attiva del , che “va CP_1
innanzitutto affermata la legittimazione del Controparte_1
in Napoli ad agire per il recupero delle somme erogate per la
[...]
pulizia del locale garage. Tale conclusione non è impedita dal rilievo che il locale garage è di proprietà comune di alcuni codomini e di soggetti estranei al condominio (o meglio, di soggetti che non sono titolari di unità abitative poste all'interno del fabbricato di ). Non è contestato che Controparte_1
il locale garage costituisce il piano terra del fabbricato di Controparte_1
ed è pertanto parte del condominio di via Battistello Caracciolo
[...]
n. 569. Da ciò deriva che il condominio di era Controparte_1 legittimato ad agire per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie del locale garage ed è legittimato ad agire per recuperare le somme erogate nei confronti del soggetto al quale addebita la responsabilità del degrado del locale”.
In particolare, il Tribunale ritenne che la convenuta avesse favorito la presenza di un numero indeterminato di gatti nel locale garage, che aveva determinato a sua volta lo scadimento delle condizioni igienico sanitare dello stesso locale, a causa del fatto che ella forniva cibo ed acqua alla colonia felina, favorendo di conseguenza che tali gatti si raccogliessero nel locale garage;
che lo stato di degrado del garage era stato confermato dagli agenti di polizia e dall'ASL.
Pertanto, il tribunale accertò che la situazione di degrado determinatasi era stata causata dalla condotta della che, incentivando la presenza di Pt_1
gatti nelle aree contestate, avrebbe dovuto farsi carico anche della necessaria rimozione delle deiezioni degli stessi.
Quanto al nesso causale tra lo stato di degrado provocato dalla colonia felina e la necessità dell'intervento di rispristino dell'intonaco e di pitturazione dei suddetti locali, il Tribunale ritenne che non fosse stata raggiunta la prova che tali interventi fossero finalizzati a rimediare ai danni provocati dai gatti, escludendone il ristoro.
All'esito accolse parzialmente la domanda e compensò per un terzo le spese di lite, condannando la convenuta al pagamento dei rimanenti due terzi.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 3077/2021 del 31.03.2021 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante censura, con quattro motivi di gravame, la sentenza di primo grado, lamentando:
1. Carenza di legittimazione attiva in capo al;
CP_1
2. Carenza di nesso di causalità tra lo stato di degrado del garage e la condotta a lei addebitata;
3. Inesistenza del danno ingiusto nei confronti del;
CP_1
4. Erronea condanna alle spese legali.
Con il primo motivo contesta, in via preliminare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice afferma la legittimazione attiva del in CP_1 quanto “Non è contestato che il locale garage costituisce il piano terra del fabbricato di ed è pertanto parte del condominio Controparte_1
di ”, ritenendolo in automatico bene Controparte_1 Controparte_1
condominiale.
L'appellante evidenzia che, non essendovi alcuna presunzione di condominialità per i beni posti al piano terra di un fabbricato, il Tribunale avrebbe dovuto verificare in concreto se il locale garage in questione fosse o meno parte del . CP_1
Precisando, all'uopo, che l'intero locale, compresi gli spazi di disimpegno e manovra non erano condominiali ma di proprietà esclusiva degli undici comunisti, tra cui la stessa appellante.
Con il secondo motivo, contestando il merito della pretesa, l'appellante eccepisce l'assenza di nesso di causalità tra la propria condotta e lo stato di degrado del garage.
Precisa che il primo giudice non aveva tenuto conto delle prove, emerse nel corso del giudizio, che dimostravano un esonero di responsabilità della stessa,
o tuttalpiù un concorso di colpa. Evidenzia, infatti, che i gatti non erano stati portati da lei nel locale garage, ma avevano essi stessi scelto di vivere lì e, essendo stati riconosciuti quale colonia felina, avevano il diritto di vivere nel posto prescelto. Oltretutto ella, in qualità di tutrice della colonia felina, era obbligata a fornire alla stessa cibo e acqua, il che sarebbe avvenuto non nel garage ma all'esterno, nello spazio aperto antistante. Aggiunge, altresì, che i gatti non dimoravano nel garage ma in tutti gli spazi esterni del . CP_1
Circa il nesso di causalità ritiene che lo stato di degrado del locale garage era da addebitare alla volontaria interruzione delle pulizie ordinarie da parte dell'amministratrice del Condominio e alla mancata riparazione della serranda elettrica da cui si aveva accesso al locale garage.
Inoltre, sostiene che la somma pretesa per i lavori effettuati dal di CP_1
€ 4.130,00 riguardava non solo la pulizia del garage, ma anche la derattizzazione e la disinfestazione, attività che secondo l'appellante non erano necessarie in ragione alle conseguenze discendenti dalla mancata pulizia contestata e quindi sarebbero da scomputare dalla somma totale imputata.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui riconosce in capo al un danno ingiusto. CP_1
Ritiene l'appellante che non esista alcun danno, in quanto la somma anticipata dal per le spese di pulizia e sanificazione del locale garage era già CP_1
stata restituita al dagli undici proprietari esclusivi. CP_1
Con il quarto e ultimo motivo di appello la contesta la condanna al Pt_1
pagamento dei due terzi delle spese legali, in quanto la domanda, avrebbe dovuto essere integralmente rigettata e, conseguentemente le spese di lite avrebbero dovuto essere, per l'intero, poste a carico del . CP_1
2.2. Costituitosi, il , ha eccepito in Controparte_1
via preliminare l'opponibilità delle deliberazioni condominiali alla Pt_1
in quanto mai dalla stessa contestate. Sempre in via preliminare ha precisato la natura di Condominio parziale della comunione degli undici proprietari esclusivi del locale garage. Nel merito ha dedotto la propria legittimazione attiva ad agire in rappresentanza dei condomini legittimati ad ottenere il rimborso delle cifre anticipate a titolo di pulizia e disinfestazione dell'area garage suddetta.
L'appellato che la responsabilità della situazione di Controparte_5
degrado, venutasi a determinare nel locale garage, era da addebitare esclusivamente alla in quanto tutrice della colonia felina e Pt_1
responsabile di aver dato cibo e acqua agli stessi, come dalla stessa confermato, in dispregio delle più elementari regole sanitarie.
Afferma, dunque, la legittimità della pretesa a conseguire il rimborso delle spese sostenute dai condomini per la pulizia e la disinfestazione del garage, resesi necessarie a causa dell'omessa pulizia da parte della e a causa Pt_1 del mancato rispetto degli ambienti nonché dei proprietari del bene locale garage, che avevano diritto di goderne ed usufruirne in egual misura.
L'appellato evidenzia che, sebbene le somme anticipate dall'intero CP_1
fossero state restituite dagli undici proprietari esclusivi del locale garage,
l'interesse alla domanda di rimborso avanzata nei confronti della era Pt_1
fondata sul diritto dei comproprietari del garage di recuperare dalla Pt_1
l'importo da essi pagato al per le spese che quest'ultimo aveva CP_1
sostenuto per ottemperare alla pulizia del locale, ordinata dall'ASL.
L'appellato, poi, eccepisce l'inammissibilità della domanda di riduzione della condanna per la sorta capitale, nonché della percentuale di condanna alle spese di lite, in quanto eccezione formulata per la prima volta solo nel grado di appello.
In merito alla doglianza sulla condanna alle spese sostenute per l'intonacatura e pitturazione, infine, il evidenzia che alla sanificazione degli CP_1
ambienti segue sempre la intonacatura con più passate di calce, avente la funzione di distruggere eventuali nidificazioni di animali all'interno delle mura e di rispristino delle condizioni igieniche.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 19/09/2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
3.1. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1.1. Nel merito l'appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo al la legittimazione attiva CP_1
ad agire in giudizio nei propri confronti, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la pulizia e disinfestazione del locale garage.
L'appellante ha sostenuto, infatti, che il garage di cui trattasi non rientri nei beni condominiali, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, e che quindi la legittimazione ad agire spettasse ai singoli proprietari esclusivi dei box auto, in comunione tra loro. Sul punto è bene precisare che il Tribunale, nel decidere la controversia, ha sancito la legittimazione attiva in capo al attore, in quanto il locale CP_1
garage costituisce il piano terra del fabbricato e perciò è parte del
[...]
. Controparte_1
Tale assunto va confermato ed integrato con ulteriore motivazione.
Va considerato, infatti, che il locale garage è parte del perché CP_1
comprende parti comuni condominiali quali: le fondamenta, i muri perimetrali, nonché le vie di accesso ad esso.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che “Il nesso di condominialità, presupposto dalla regola di attribuzione di cui all'art. 1117 c.c., è ravvisabile in svariate tipologie costruttive, sia estese in senso verticale, sia costituite da corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come appunto quelle res che sono esemplificativamente elencate nell'art. 1117 c.c., con la riserva "se il contrario non risulta dal titolo". È dunque agevole ipotizzare come possano esservi, nell'ambito dell'edificio condominiale, delle parti comuni, quali, ad esempio, il tetto, o l'area di sedime, o i muri maestri, o le scale, o l'ascensore, o il cortile, che risultino destinati al servizio o al godimento di una parte soltanto del fabbricato” (cfr. Cass. civ. sez. II, n.791 del 16/01/2020).
Inoltre, osserva la Corte, la domanda va accolta con l'ulteriore diversa motivazione, rispetto a quella adottata dal primo giudice e , pur qualificando la comproprietà del locale garage come comunione ordinaria, sussiste egualmente la legittimazione del . CP_1
Va premesso e considerato, infatti, che nel caso in esame la Comunione del locale garage è costituita da alcuni proprietari che rivestono anche la qualità di condomini dell'edificio, in cui detto locale garage è ubicato, oltre ad alcuni proprietari estranei al condominio. L'azione è stata introdotta dal , CP_1
che evidentemente in questo giudizio rappresentava i soli condomini facenti pate della Comunione del locale garage, atteso che la domanda proposta è volta a far ottenere, in favore della dei proprietari del locale garage, il CP_6
rimborso delle somme, al cui pagamento era tenuta la sola quale Pt_1
responsabile dei danni provocati dalla colonia felina, e da essi pagate all'intero
Condominio che le aveva anticipate.
Tale azione ben poteva essere proposta da alcuni soltanto dei comunisti in favore dell'intera comunione, atteso che nella comunione ordinaria ciascun partecipe della comunione ha pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire in favore della cosa comune, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri.
Ne consegue, pertanto, che l'azione intrapresa , per quanto si dirà CP_1
appresso, era relativa alla tutela degli interessi dei soli condomini partecipanti alla comunione ordinaria del locale garage, ed esso era pienamente legittimato ad agire in giudizio nei confronti della per recuperare le somme Pt_1
sborsate dalla Comunione all'intero Controparte_1
che le aveva anticipate.
[...]
Che l'amministratore del possa rappresentare in giudizio anche CP_1
soltanto una parte dei condomini e non l'intero condomino, difatti, si desume da Cass. SU 9148/2008, la quale ha affermato che “il condominio non raffigura un "ente di gestione", ma una organizzazione pluralistica e l'amministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno”- precisando altresì che “la figura dell'ente, ancorché di mera gestione, suppone che coloro i quali ne hanno la rappresentanza non vengano surrogati dai partecipanti.”
In particolare, quanto alla figura dell'amministratore e della sua rappresentanza processuale, la Suprema Corte ha chiarito che “secondo la giurisprudenza consolidata, poi, l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Orbene, la rappresentanza, non soltanto processuale, dell'amministratore del condominio è circoscritta alle attribuzioni - ai compiti ed ai poteri - stabilite dall'art. 113 cod. civ. In giudizio
l'amministratore rappresenta i singoli condomini, i quali sono parti in causa nei limiti della loro quota (art. 118 e 1123 cod. civ.). L'amministratore agisce in giudizio per la tutela dei diritti di ciascuno dei condomini, nei limiti della loro quota, e solo in questa misura ognuno dei condomini rappresentati deve rispondere delle conseguenze negative. Del resto, l'amministratore non ha certo il potere di impegnare i condomini al di là del diritto, che ciascuno di essi ha nella comunione, in virtù della legge, degli atti d'acquisto e delle convenzioni. In proporzione a tale diritto ogni partecipante concorre alla nomina dell'amministratore e in proporzione a tale diritto deve ritenersi che gli conferisca la rappresentanza in giudizio. Basti pensare che, nel caso in cui
l'amministratore agisca o sia convenuto in giudizio per la tutela di un diritto, il quale fa capo solo a determinati condomini, soltanto i condomini interessati partecipano al giudizio ed essi soltanto rispondono delle conseguenze della lite.
Pertanto, l'amministratore - in quanto non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti dei suoi poteri, che non contemplano la modifica dei criteri di imputazione e di ripartizione delle spese stabiliti dall' art. 1123 c.c. non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti della rispettiva quota.”
In sostanza l'amministratore, in quanto mandatario dei condomini, laddove agisca in giudizio per i diritti di alcuni soltanto dei codomini (nella specie quelli che sono parte della Comunione del locale garage) egli rappresenterà in detto giudizio i soli condomini titolari del diritto fatto valere.
Da tale premessa deriva che il Condominio attore, in persona del suo amministratore p.t., in questo giudizio rappresenta, ovviamente, i soli condomini comproprietari del locale garage, per i quali, in virtù della loro qualità di comunisti, sussiste la presunzione che abbiano agito con il consenso degli altri comproprietari del locale garage, estranei al Condomino
[...]
. Controparte_1
3.2. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ritiene sussistente il nesso di causalità tra la condotta della e lo stato di degrado del garage. Pt_1
Nel caso di specie, per quanto è emerso dalle risultanze istruttorie e dalle dichiarazioni rese dalla stessa appellante, che ha ammesso di avere, in quanto tutrice della colonia felina, l'obbligo di dar da mangiare e bere ai gatti, è risultato provato il nesso causale, poiché la da un lato ha ammesso di Pt_1
aver dato da mangiare e bere alla colonia felina e, dall'altro, non ha mai smentito di non essersi occupata della pulizia delle deiezioni dei felini e, poiché
è proprio dalla omessa pulizia del locale garage (incombente sulla tutrice della colonia felina) che ha fatto seguito lo stato di degrado, nel quale lo stesso versava al momento del sopralluogo dell'ASL, che il nesso causale risulta acclarato. Va considerato, infatti, che non poteva essere onere degli altri comproprietari del garage occuparsi delle deiezioni della colonia felina, sebbene tale situazione di fatto impedisse il pieno godimento dei propri beni, atteso che di tale colonia era responsabile la tutrice Pt_1
Per ciò che attiene alla subordinata richiesta di scomputare, dalla somma oggetto di condanna di € 4.130,00, la quota relativa alla disinfestazione e derattizzazione, in quanto non pertinente con la problematica da risolvere, è bene precisare che, innanzitutto, nella fattura n. 54 del 29.11.2013, non viene specificata la voce “derattizzazione”, a ciò va aggiunta la considerazione che la sanificazione dei locali era stata ordinata dall'ASL a seguito di sopralluogo, con diffida all'amministratrice di condominio, quindi l'ASL aveva ritenuto necessaria, oltre ad una pulizia generale, una accurata disinfestazione dei locali.
Ne consegue che detta voce non può essere scomputata, essendo attività ricompresa nell'onere di rispristino.
Ciò posto, anche tale motivo di appello non può essere accolto.
3.3. Con il terzo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado laddove viene riconosciuto in capo al il rimborso della spesa CP_1 sostenuta per la pulizia e disinfestazione dei locali, in quanto i singoli proprietari del garage avevano già restituito la somma anticipata dal
, non sussistendo in capo a questo un danno ingiusto. Controparte_7
La censura non merita accoglimento.
Sul punto va premesso, per quanto sopra esposto, che il ha agito in CP_1
rappresentanza dei soli condomini partecipanti alla Comunione del locale garage, nei confronti di chi (la tutrice della colonia felina) era tenuta a rimborsare la somma sostenuta dagli altri comunisti (condomini e non). Sicchè non si tratta di un'azione per il ristoro di un danno ingiusto, intentata dal
, ma dell'azione proposta dai Controparte_1
partecipanti alla Comunione del locale garage, nei confronti della comunista di rimborso delle somme da essi sborsate al Pt_1 [...]
, che le aveva anticipate, per il ripristino della salubrità del Controparte_1
locale garage e che ritenevano dovesse sostenere la sola quale Pt_1
tutrice della colonia felina, per avere omesso di curare la pulizia dei luoghi dove dimorava la colonia felina.
3.4. Con il quarto ed ultimo motivo di appello contesta la Parte_1
propria condanna alle spese di lite per due terzi nei confronti del . CP_1
La condanna va condivisa.
La domanda, difatti, è stata parzialmente accolta e pertanto il Tribunale ha compensato in parte le spese, condannando la soccombente alla restante parte.
Invero, l'art. 92, comma 2, c.p.c. dispone e disponeva nella sua precedente formulazione che se vi è soccombenza reciproca il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Nel caso di specie, la domanda dell'odierno appellato in merito al rimborso delle spese sostenute è stata accolta per la maggior parte dell'importo richiesto, non essendo stata riconosciuta, in quanto non provato il nesso di causalità, solo una minor parte. Pertanto, nella medesima proporzione della soccombenza nel merito vanno liquidate le spese del giudizio. Valutando la causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, difatti, risulta maggiormente vittoriosa l'odierna parte appellata che ha visto nella sostanza riconosciuta la sua tesi difensiva, così da giustificare la condanna alle spese della convenuta, odierna appellante.
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3077/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 20.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2259/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti CE SI ( ) e Marco C.F._2
SI ( , come da procura in calce all'atto di appello, ed C.F._3
elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. CE SI a Napoli
(NA) alla Via Corso Vittorio Emanuele, n. 737.
APPELLANTE
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo ER
( , ND ER ( ) e MO C.F._4 C.F._5
ER ( ), come da procura a margine dell'atto di C.F._6
costituzione in appello, con i quali elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Foria, n. 93.
APPELLATO
Conclusioni Per l'appellante: Accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e di cui in oggetto, per tutti i motivi esposti nell'appello:
1) dichiarare il difetto di legittimazione del odierno appellato;
CP_1
2) in subordine, nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta in primo grado dal appellato;
CP_1
3) in via ancor più subordinata scorporare dalla fattura di cui in sentenza, anche secondo equità, la parte relativa alle operazioni di derattizzazione e disinfestazione e, sulla restante parte, dichiarare una responsabilità solo concorrente dell'appellante nella produzione dell'evento dannoso e, indicatane la percentuale, ridurre di conseguenza l'importo dovuto a risarcimento dall'appellante;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio e, limitatamente al secondo grado, con attribuzione ai procuratori Marco SI
e CE SI per fattone anticipo.
Per l'appellato: Dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dalla
, ovvero rigettarlo nel merito perché infondato, con la conferma della Pt_1
impugnata sentenza e la condanna della predetta al pagamento delle spese e competenze del presente grado di appello, oltre agli accessori di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il convenne in giudizio Controparte_1
, chiedendo che fosse condannata al rimborso delle spese Parte_1
sostenute dal per la pulizia e la disinfestazione del locale garage e CP_1
delle aree ad esso esterne, nonché per il rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura del detto garage.
1.1. Dedusse che al piano terra del vi era un ampio locale, adibito CP_1
a garage coperto, diviso in undici posti auto di proprietà esclusiva, con annessi spazi comuni;
che tra i proprietari esclusivi di tali posti auto vi era anche
, la quale ivi allevava una colonia felina, che aveva ridotto il Parte_1
locale garage in pessime condizioni igienico sanitarie che arrecavano continui disagi agli altri proprietari, ostacolando l'accesso e le manovre di ingresso e uscita dal locale garage, a causa della presenza di escrementi e di forti odori in tutta l'area; che dette condizioni insalubri erano state più volte contestate dal
, con sollecito ad adottare misure necessarie per la Controparte_2
cura e la pulizia dell'area frequentata dai gatti;
che dette condizioni erano state accertate con nota prot. N. 1092 del 12.08.2013 dell'ASL, Napoli 1,
Dipartimento di Prevenzione, Area di Sanità pubblica Veterinaria, con la quale era stato comunicato al l'esito del sopralluogo effettuato nell'area CP_1
garage, avvenuto con l'ausilio del Nucleo Polizia Giudiziaria del CP_3
in seguito al quale era stata riscontrata la presenza di escrementi e di
[...]
odori sgradevoli, tali da rendere problematico l'ingresso all'area de quo;
che l'ASL aveva comunicato all'amministratrice del l'avvio del CP_1
procedimento amministrativo ex art. 7 della L. 241/90, diffidandola a disporre, nel termine di 20 giorni, le operazioni di sanificazione e pulizia ambientale di tali luoghi, al fine di ripristinarne le condizioni igieniche.
A seguito di tale nota il affidò, notiziandone l'ASL, la custodia dei CP_1
gatti a , che se ne assunse la responsabilità, e affidò Testimone_1
incarico di pulizia alla ditta M.D.F. Servizi, al fine di procedere alle operazioni di disinfestazione e pulizia dei locali suddetti, nonché al ripristino dell'intonaco e della pitturazione;
che per l'esecuzione di tali lavori il sostenne CP_1
una spesa complessiva di € 7.670,00, di cui chiese il rimborso alla in Pt_1
via bonaria, senza sortire alcun effetto.
Chiese quindi che, previo accertamento della esclusiva responsabilità di Pt_1
per il mancato rispetto delle norme di pulizia e igiene ambientale
[...]
nella gestione della colonia felina, questa fosse condannata all'integrale rimborso delle spese sostenute dal , per le opere di pulizia e CP_1
disinfestazione, nonché di recupero dell'area danneggiata dalla colonia felina, con interessi a decorrere dal 27.1.2014, oltre alle spese di lite.
1.2. Costituitasi, eccepì la carenza di legittimazione attiva del Parte_1
istante, in quanto il era CP_1 Controparte_1
ente distinto dalla Comunione dei proprietari del garage di Controparte_1
, costituita da undici persone, anche non appartenenti al
[...]
Condominio istante, per cui la domanda di pagamento avrebbe dovuto essere rivolta alla Comunione e non al Condominio;
che le condizioni igienico sanitarie del garage si erano, in realtà, aggravate da quando, non avendo ella dato seguito all'invito dell'amministratrice del Condomino di allontanare la colonia felina, la amministratrice aveva sospeso volontariamente il Controparte_4
servizio di pulizia dello stesso, non provvedendo a far riparare la serranda del locale;
che non andava compresa, in ogni caso, nella richiesta risarcitoria, la spesa per l'intervento di rifacimento dell'intonaco e di pitturazione del locale;
che ella aveva sporto delle denunce contro la stessa amministratrice per le azioni svolte nei confronti dei gatti;
che la domanda proposta era infondata, temeraria e pretestuosa.
Chiese, quindi, il rigetto della domanda e, in via subordinata, la condanna, ex art. 96 c.p.c. del istante al risarcimento dei danni di una somma da CP_1
liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese.
1.3. Il Tribunale, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., decise la causa.
Ritenne, quanto alla carenza di legittimazione attiva del , che “va CP_1
innanzitutto affermata la legittimazione del Controparte_1
in Napoli ad agire per il recupero delle somme erogate per la
[...]
pulizia del locale garage. Tale conclusione non è impedita dal rilievo che il locale garage è di proprietà comune di alcuni codomini e di soggetti estranei al condominio (o meglio, di soggetti che non sono titolari di unità abitative poste all'interno del fabbricato di ). Non è contestato che Controparte_1
il locale garage costituisce il piano terra del fabbricato di Controparte_1
ed è pertanto parte del condominio di via Battistello Caracciolo
[...]
n. 569. Da ciò deriva che il condominio di era Controparte_1 legittimato ad agire per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie del locale garage ed è legittimato ad agire per recuperare le somme erogate nei confronti del soggetto al quale addebita la responsabilità del degrado del locale”.
In particolare, il Tribunale ritenne che la convenuta avesse favorito la presenza di un numero indeterminato di gatti nel locale garage, che aveva determinato a sua volta lo scadimento delle condizioni igienico sanitare dello stesso locale, a causa del fatto che ella forniva cibo ed acqua alla colonia felina, favorendo di conseguenza che tali gatti si raccogliessero nel locale garage;
che lo stato di degrado del garage era stato confermato dagli agenti di polizia e dall'ASL.
Pertanto, il tribunale accertò che la situazione di degrado determinatasi era stata causata dalla condotta della che, incentivando la presenza di Pt_1
gatti nelle aree contestate, avrebbe dovuto farsi carico anche della necessaria rimozione delle deiezioni degli stessi.
Quanto al nesso causale tra lo stato di degrado provocato dalla colonia felina e la necessità dell'intervento di rispristino dell'intonaco e di pitturazione dei suddetti locali, il Tribunale ritenne che non fosse stata raggiunta la prova che tali interventi fossero finalizzati a rimediare ai danni provocati dai gatti, escludendone il ristoro.
All'esito accolse parzialmente la domanda e compensò per un terzo le spese di lite, condannando la convenuta al pagamento dei rimanenti due terzi.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 3077/2021 del 31.03.2021 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante censura, con quattro motivi di gravame, la sentenza di primo grado, lamentando:
1. Carenza di legittimazione attiva in capo al;
CP_1
2. Carenza di nesso di causalità tra lo stato di degrado del garage e la condotta a lei addebitata;
3. Inesistenza del danno ingiusto nei confronti del;
CP_1
4. Erronea condanna alle spese legali.
Con il primo motivo contesta, in via preliminare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice afferma la legittimazione attiva del in CP_1 quanto “Non è contestato che il locale garage costituisce il piano terra del fabbricato di ed è pertanto parte del condominio Controparte_1
di ”, ritenendolo in automatico bene Controparte_1 Controparte_1
condominiale.
L'appellante evidenzia che, non essendovi alcuna presunzione di condominialità per i beni posti al piano terra di un fabbricato, il Tribunale avrebbe dovuto verificare in concreto se il locale garage in questione fosse o meno parte del . CP_1
Precisando, all'uopo, che l'intero locale, compresi gli spazi di disimpegno e manovra non erano condominiali ma di proprietà esclusiva degli undici comunisti, tra cui la stessa appellante.
Con il secondo motivo, contestando il merito della pretesa, l'appellante eccepisce l'assenza di nesso di causalità tra la propria condotta e lo stato di degrado del garage.
Precisa che il primo giudice non aveva tenuto conto delle prove, emerse nel corso del giudizio, che dimostravano un esonero di responsabilità della stessa,
o tuttalpiù un concorso di colpa. Evidenzia, infatti, che i gatti non erano stati portati da lei nel locale garage, ma avevano essi stessi scelto di vivere lì e, essendo stati riconosciuti quale colonia felina, avevano il diritto di vivere nel posto prescelto. Oltretutto ella, in qualità di tutrice della colonia felina, era obbligata a fornire alla stessa cibo e acqua, il che sarebbe avvenuto non nel garage ma all'esterno, nello spazio aperto antistante. Aggiunge, altresì, che i gatti non dimoravano nel garage ma in tutti gli spazi esterni del . CP_1
Circa il nesso di causalità ritiene che lo stato di degrado del locale garage era da addebitare alla volontaria interruzione delle pulizie ordinarie da parte dell'amministratrice del Condominio e alla mancata riparazione della serranda elettrica da cui si aveva accesso al locale garage.
Inoltre, sostiene che la somma pretesa per i lavori effettuati dal di CP_1
€ 4.130,00 riguardava non solo la pulizia del garage, ma anche la derattizzazione e la disinfestazione, attività che secondo l'appellante non erano necessarie in ragione alle conseguenze discendenti dalla mancata pulizia contestata e quindi sarebbero da scomputare dalla somma totale imputata.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui riconosce in capo al un danno ingiusto. CP_1
Ritiene l'appellante che non esista alcun danno, in quanto la somma anticipata dal per le spese di pulizia e sanificazione del locale garage era già CP_1
stata restituita al dagli undici proprietari esclusivi. CP_1
Con il quarto e ultimo motivo di appello la contesta la condanna al Pt_1
pagamento dei due terzi delle spese legali, in quanto la domanda, avrebbe dovuto essere integralmente rigettata e, conseguentemente le spese di lite avrebbero dovuto essere, per l'intero, poste a carico del . CP_1
2.2. Costituitosi, il , ha eccepito in Controparte_1
via preliminare l'opponibilità delle deliberazioni condominiali alla Pt_1
in quanto mai dalla stessa contestate. Sempre in via preliminare ha precisato la natura di Condominio parziale della comunione degli undici proprietari esclusivi del locale garage. Nel merito ha dedotto la propria legittimazione attiva ad agire in rappresentanza dei condomini legittimati ad ottenere il rimborso delle cifre anticipate a titolo di pulizia e disinfestazione dell'area garage suddetta.
L'appellato che la responsabilità della situazione di Controparte_5
degrado, venutasi a determinare nel locale garage, era da addebitare esclusivamente alla in quanto tutrice della colonia felina e Pt_1
responsabile di aver dato cibo e acqua agli stessi, come dalla stessa confermato, in dispregio delle più elementari regole sanitarie.
Afferma, dunque, la legittimità della pretesa a conseguire il rimborso delle spese sostenute dai condomini per la pulizia e la disinfestazione del garage, resesi necessarie a causa dell'omessa pulizia da parte della e a causa Pt_1 del mancato rispetto degli ambienti nonché dei proprietari del bene locale garage, che avevano diritto di goderne ed usufruirne in egual misura.
L'appellato evidenzia che, sebbene le somme anticipate dall'intero CP_1
fossero state restituite dagli undici proprietari esclusivi del locale garage,
l'interesse alla domanda di rimborso avanzata nei confronti della era Pt_1
fondata sul diritto dei comproprietari del garage di recuperare dalla Pt_1
l'importo da essi pagato al per le spese che quest'ultimo aveva CP_1
sostenuto per ottemperare alla pulizia del locale, ordinata dall'ASL.
L'appellato, poi, eccepisce l'inammissibilità della domanda di riduzione della condanna per la sorta capitale, nonché della percentuale di condanna alle spese di lite, in quanto eccezione formulata per la prima volta solo nel grado di appello.
In merito alla doglianza sulla condanna alle spese sostenute per l'intonacatura e pitturazione, infine, il evidenzia che alla sanificazione degli CP_1
ambienti segue sempre la intonacatura con più passate di calce, avente la funzione di distruggere eventuali nidificazioni di animali all'interno delle mura e di rispristino delle condizioni igieniche.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 19/09/2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
3.1. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1.1. Nel merito l'appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto in capo al la legittimazione attiva CP_1
ad agire in giudizio nei propri confronti, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la pulizia e disinfestazione del locale garage.
L'appellante ha sostenuto, infatti, che il garage di cui trattasi non rientri nei beni condominiali, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, e che quindi la legittimazione ad agire spettasse ai singoli proprietari esclusivi dei box auto, in comunione tra loro. Sul punto è bene precisare che il Tribunale, nel decidere la controversia, ha sancito la legittimazione attiva in capo al attore, in quanto il locale CP_1
garage costituisce il piano terra del fabbricato e perciò è parte del
[...]
. Controparte_1
Tale assunto va confermato ed integrato con ulteriore motivazione.
Va considerato, infatti, che il locale garage è parte del perché CP_1
comprende parti comuni condominiali quali: le fondamenta, i muri perimetrali, nonché le vie di accesso ad esso.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che “Il nesso di condominialità, presupposto dalla regola di attribuzione di cui all'art. 1117 c.c., è ravvisabile in svariate tipologie costruttive, sia estese in senso verticale, sia costituite da corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente, purché le diverse parti siano dotate di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come appunto quelle res che sono esemplificativamente elencate nell'art. 1117 c.c., con la riserva "se il contrario non risulta dal titolo". È dunque agevole ipotizzare come possano esservi, nell'ambito dell'edificio condominiale, delle parti comuni, quali, ad esempio, il tetto, o l'area di sedime, o i muri maestri, o le scale, o l'ascensore, o il cortile, che risultino destinati al servizio o al godimento di una parte soltanto del fabbricato” (cfr. Cass. civ. sez. II, n.791 del 16/01/2020).
Inoltre, osserva la Corte, la domanda va accolta con l'ulteriore diversa motivazione, rispetto a quella adottata dal primo giudice e , pur qualificando la comproprietà del locale garage come comunione ordinaria, sussiste egualmente la legittimazione del . CP_1
Va premesso e considerato, infatti, che nel caso in esame la Comunione del locale garage è costituita da alcuni proprietari che rivestono anche la qualità di condomini dell'edificio, in cui detto locale garage è ubicato, oltre ad alcuni proprietari estranei al condominio. L'azione è stata introdotta dal , CP_1
che evidentemente in questo giudizio rappresentava i soli condomini facenti pate della Comunione del locale garage, atteso che la domanda proposta è volta a far ottenere, in favore della dei proprietari del locale garage, il CP_6
rimborso delle somme, al cui pagamento era tenuta la sola quale Pt_1
responsabile dei danni provocati dalla colonia felina, e da essi pagate all'intero
Condominio che le aveva anticipate.
Tale azione ben poteva essere proposta da alcuni soltanto dei comunisti in favore dell'intera comunione, atteso che nella comunione ordinaria ciascun partecipe della comunione ha pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire in favore della cosa comune, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri.
Ne consegue, pertanto, che l'azione intrapresa , per quanto si dirà CP_1
appresso, era relativa alla tutela degli interessi dei soli condomini partecipanti alla comunione ordinaria del locale garage, ed esso era pienamente legittimato ad agire in giudizio nei confronti della per recuperare le somme Pt_1
sborsate dalla Comunione all'intero Controparte_1
che le aveva anticipate.
[...]
Che l'amministratore del possa rappresentare in giudizio anche CP_1
soltanto una parte dei condomini e non l'intero condomino, difatti, si desume da Cass. SU 9148/2008, la quale ha affermato che “il condominio non raffigura un "ente di gestione", ma una organizzazione pluralistica e l'amministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno”- precisando altresì che “la figura dell'ente, ancorché di mera gestione, suppone che coloro i quali ne hanno la rappresentanza non vengano surrogati dai partecipanti.”
In particolare, quanto alla figura dell'amministratore e della sua rappresentanza processuale, la Suprema Corte ha chiarito che “secondo la giurisprudenza consolidata, poi, l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Orbene, la rappresentanza, non soltanto processuale, dell'amministratore del condominio è circoscritta alle attribuzioni - ai compiti ed ai poteri - stabilite dall'art. 113 cod. civ. In giudizio
l'amministratore rappresenta i singoli condomini, i quali sono parti in causa nei limiti della loro quota (art. 118 e 1123 cod. civ.). L'amministratore agisce in giudizio per la tutela dei diritti di ciascuno dei condomini, nei limiti della loro quota, e solo in questa misura ognuno dei condomini rappresentati deve rispondere delle conseguenze negative. Del resto, l'amministratore non ha certo il potere di impegnare i condomini al di là del diritto, che ciascuno di essi ha nella comunione, in virtù della legge, degli atti d'acquisto e delle convenzioni. In proporzione a tale diritto ogni partecipante concorre alla nomina dell'amministratore e in proporzione a tale diritto deve ritenersi che gli conferisca la rappresentanza in giudizio. Basti pensare che, nel caso in cui
l'amministratore agisca o sia convenuto in giudizio per la tutela di un diritto, il quale fa capo solo a determinati condomini, soltanto i condomini interessati partecipano al giudizio ed essi soltanto rispondono delle conseguenze della lite.
Pertanto, l'amministratore - in quanto non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti dei suoi poteri, che non contemplano la modifica dei criteri di imputazione e di ripartizione delle spese stabiliti dall' art. 1123 c.c. non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti della rispettiva quota.”
In sostanza l'amministratore, in quanto mandatario dei condomini, laddove agisca in giudizio per i diritti di alcuni soltanto dei codomini (nella specie quelli che sono parte della Comunione del locale garage) egli rappresenterà in detto giudizio i soli condomini titolari del diritto fatto valere.
Da tale premessa deriva che il Condominio attore, in persona del suo amministratore p.t., in questo giudizio rappresenta, ovviamente, i soli condomini comproprietari del locale garage, per i quali, in virtù della loro qualità di comunisti, sussiste la presunzione che abbiano agito con il consenso degli altri comproprietari del locale garage, estranei al Condomino
[...]
. Controparte_1
3.2. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ritiene sussistente il nesso di causalità tra la condotta della e lo stato di degrado del garage. Pt_1
Nel caso di specie, per quanto è emerso dalle risultanze istruttorie e dalle dichiarazioni rese dalla stessa appellante, che ha ammesso di avere, in quanto tutrice della colonia felina, l'obbligo di dar da mangiare e bere ai gatti, è risultato provato il nesso causale, poiché la da un lato ha ammesso di Pt_1
aver dato da mangiare e bere alla colonia felina e, dall'altro, non ha mai smentito di non essersi occupata della pulizia delle deiezioni dei felini e, poiché
è proprio dalla omessa pulizia del locale garage (incombente sulla tutrice della colonia felina) che ha fatto seguito lo stato di degrado, nel quale lo stesso versava al momento del sopralluogo dell'ASL, che il nesso causale risulta acclarato. Va considerato, infatti, che non poteva essere onere degli altri comproprietari del garage occuparsi delle deiezioni della colonia felina, sebbene tale situazione di fatto impedisse il pieno godimento dei propri beni, atteso che di tale colonia era responsabile la tutrice Pt_1
Per ciò che attiene alla subordinata richiesta di scomputare, dalla somma oggetto di condanna di € 4.130,00, la quota relativa alla disinfestazione e derattizzazione, in quanto non pertinente con la problematica da risolvere, è bene precisare che, innanzitutto, nella fattura n. 54 del 29.11.2013, non viene specificata la voce “derattizzazione”, a ciò va aggiunta la considerazione che la sanificazione dei locali era stata ordinata dall'ASL a seguito di sopralluogo, con diffida all'amministratrice di condominio, quindi l'ASL aveva ritenuto necessaria, oltre ad una pulizia generale, una accurata disinfestazione dei locali.
Ne consegue che detta voce non può essere scomputata, essendo attività ricompresa nell'onere di rispristino.
Ciò posto, anche tale motivo di appello non può essere accolto.
3.3. Con il terzo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado laddove viene riconosciuto in capo al il rimborso della spesa CP_1 sostenuta per la pulizia e disinfestazione dei locali, in quanto i singoli proprietari del garage avevano già restituito la somma anticipata dal
, non sussistendo in capo a questo un danno ingiusto. Controparte_7
La censura non merita accoglimento.
Sul punto va premesso, per quanto sopra esposto, che il ha agito in CP_1
rappresentanza dei soli condomini partecipanti alla Comunione del locale garage, nei confronti di chi (la tutrice della colonia felina) era tenuta a rimborsare la somma sostenuta dagli altri comunisti (condomini e non). Sicchè non si tratta di un'azione per il ristoro di un danno ingiusto, intentata dal
, ma dell'azione proposta dai Controparte_1
partecipanti alla Comunione del locale garage, nei confronti della comunista di rimborso delle somme da essi sborsate al Pt_1 [...]
, che le aveva anticipate, per il ripristino della salubrità del Controparte_1
locale garage e che ritenevano dovesse sostenere la sola quale Pt_1
tutrice della colonia felina, per avere omesso di curare la pulizia dei luoghi dove dimorava la colonia felina.
3.4. Con il quarto ed ultimo motivo di appello contesta la Parte_1
propria condanna alle spese di lite per due terzi nei confronti del . CP_1
La condanna va condivisa.
La domanda, difatti, è stata parzialmente accolta e pertanto il Tribunale ha compensato in parte le spese, condannando la soccombente alla restante parte.
Invero, l'art. 92, comma 2, c.p.c. dispone e disponeva nella sua precedente formulazione che se vi è soccombenza reciproca il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Nel caso di specie, la domanda dell'odierno appellato in merito al rimborso delle spese sostenute è stata accolta per la maggior parte dell'importo richiesto, non essendo stata riconosciuta, in quanto non provato il nesso di causalità, solo una minor parte. Pertanto, nella medesima proporzione della soccombenza nel merito vanno liquidate le spese del giudizio. Valutando la causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, difatti, risulta maggiormente vittoriosa l'odierna parte appellata che ha visto nella sostanza riconosciuta la sua tesi difensiva, così da giustificare la condanna alle spese della convenuta, odierna appellante.
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3077/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 20.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore