Art. 3.
L' articolo 70 della legge 27 aprile 1978, n. 143 , e' sostituito dal seguente:
"Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono stabilite per l'anno finanziario 1978 in L. 57.645.000.000 ed in L. 746.397.233.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437, 2 marzo 1974, n. 78, 6 giugno 1974, n. 317, 1 marzo 1975, n. 47, 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 16 ottobre 1975, n. 493, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352, e 1 luglio 1977, n. 403 ".
L' articolo 70 della legge 27 aprile 1978, n. 143 , e' sostituito dal seguente:
"Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono stabilite per l'anno finanziario 1978 in L. 57.645.000.000 ed in L. 746.397.233.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437, 2 marzo 1974, n. 78, 6 giugno 1974, n. 317, 1 marzo 1975, n. 47, 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 16 ottobre 1975, n. 493, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352, e 1 luglio 1977, n. 403 ".