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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 4827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4827 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14429/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
DR LI Presidente
UD HE Giudice relatrice
DR CH Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14429/2024 R.G., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di filiazione non matrimoniale” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Quinzano d'Oglio (BS), presso lo studio dell'Avv. Piero Sala, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Avv. ELENA BERTOGLIO in qualità di curatrice speciale del minore (c.f. ) Persona_1 C.F._3
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTI CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.11.2025)
Per parte ricorrente: “Nel merito ed in principalità:
- Modificare l'accordo raggiunto tra le parti in causa in data 9.11.2016 e per
l'effetto:
- Disporsi l'affido super esclusivo di in favore della RA Per_1 Parte_1
[...]
- Disporsi, in ragione del discernimento del minore, che potrà Per_1 frequentare il padre se e quando il figlio ne farà richiesta e/o comunque alla presenza della RA;
Parte_1
-Sia disposta la decadenza della potestà genitoriale del signor sul Controparte_1 figlio;
Per_1
- In merito al mantenimento del figlio minore , sia disposto carico del Per_1 signor un contributo al mantenimento dello stesso pari ed euro Controparte_1
480,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia disponendo che resti fiscalmente a carico della Per_1 madre nella misura del 100% ed il riconoscimento alla stessa, nella misura del
100% dell'assegno unico e/o altri aiuti che verranno riconosciuti a sostegno della famiglia e dei figli a carico;
In via subordinata:
- Modificare l'accordo raggiunto tra le parti in causa in data 9.11.2016 e per
l'effetto:
- Disporsi l'affido esclusivo di in favore della RA;
Per_1 Parte_1
- Disporsi, in ragione del discernimento del minore, che potrà Per_1 frequentare il padre se e quando il figlio ne farà richiesta e/o comunque alla presenza della RA;
Parte_1
-Sia disposta la decadenza della potestà genitoriale del signor sul Controparte_1 figlio;
Per_1
- In merito al mantenimento del figlio minore , sia disposto carico del Per_1 signor un contributo al mantenimento dello stesso pari ed euro Controparte_1
480,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia disponendo che resti fiscalmente a carico della Per_1 madre nella misura del 100% ed il riconoscimento alla stessa, nella misura del
100% dell'assegno unico e/o altri aiuti che verranno riconosciuti a sostegno della famiglia e dei figli a carico”; Per parte intervenuta curatrice speciale del minore : “- Confermare Per_1
l'affidamento in via esclusiva del figlio alla madre, attribuendo alla Per_1 medesima l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 quanter III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale del minore, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di costui, con collocazione prevalente presso la madre;
- In punto di visite del padre con il figlio, ritenendo che il comportamento del genitore sia di pregiudizio alla crescita sana ed equilibrata del minore, si chiede, che nell'ipotesi in cui il signor chiedesse di rivedere il figlio, le Controparte_1 visite si svolgessero alla presenza della madre o di un adulto di fiducia della stessa
2 che possa vigilare sulle possibili alterazioni dell'umore del minore e solo a seguito di un percorso di sostegno alla genitorialità svolto in autonomia da parte del padre con esito positivo, gli incontri potranno essere liberi sempre se non pregiudizievoli per il minore;
- Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, signor
nei confronti del figlio minore , alla luce del Controparte_1 Persona_1 comportamento pregiudizievole mantenuto dal genitore, il quale volontariamente e senza alcuna giustificazione si sottraeva ai propri doveri di cura e mantenimento della prole;
- Confermare, a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore con il versamento di un assegno mensile Per_1 non minore di €400,00 alla madre, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese come da protocollo di codesto Tribunale;
- In ragione dell'affidamento super esclusivo del minore alla madre e dell'assenza del padre disporre che il genitore affidatario percepisca integralmente l'assegno unico”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024 deduceva di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale era nato, il 20.1.2012, il Controparte_1
figlio , aggiungendo che il Tribunale di Brescia aveva già dettato una Per_1
prima regolamentazione dei rapporti genitori- figlio con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 9.11.2016, che prevedeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni del padre dalle
18:00 del venerdì alle 21:00 della domenica, e, a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, già comprensivo della quota di iscrizione alla scuola materna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente lamentava, tuttavia, che l'ex compagno, attualmente irreperibile e non più occupato presso il precedente datore di lavoro, non aveva rispettato l'accordo raggiunto nel 2016, non vedendo egli il figlio dal 2020 e non avendo mai provveduto in modo regolare al suo mantenimento, con maturazione di un debito di
€ 9.113,23 al novembre 2024, circostanza che l'aveva costretta a querelarlo e a procedere coattivamente nei suoi confronti.
La ricorrente chiedeva, quindi, a modifica delle condizioni vigenti, l'affidamento super esclusivo del figlio a sé, con frequentazioni libere del padre, la declaratoria della decadenza di quest'ultimo dalla responsabilità genitoriale, l'aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre ad € 480,00 mensili, e l'attribuzione al 100% dell'assegno unico a lei.
3 All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 7.5.2025, dichiarata la contumacia del resistente, in via temporanea ed urgente, il minore veniva affidato in via super esclusiva alla madre, con frequentazioni Per_1 libere del padre, e veniva confermato, a carico di quest'ultimo, il contributo di €
400,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. In relazione alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale veniva altresì nominata, quale curatrice speciale del minore, l'Avv. Elena
Bertoglio, la quale, nel prosieguo del giudizio, si costituiva aderendo alle domande della ricorrente.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del
6.11.2025, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la Giudice delegata si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
*** La domanda della ricorrente di dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio , alla quale ha aderito la curatrice speciale del Per_1
minore, deve essere trattata per prima, in quanto logicamente antecedente alla domanda relativa all'affidamento del minore.
Ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.c., “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La giurisprudenza ha ritenuto sussistenti i presupposti per pronunciare la decadenza, per esempio, in presenza di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli, o nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso, incapacità di capire i bisogni dei figli e di uniformarsi ai suggerimenti dei Servizi Sociali, incaricati di monitorare la situazione familiare, rifiuto di far sottoporre i figli ad interventi medici necessari per la salute
(vaccinazioni, trasfusioni).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi siano i presupposti per dichiarare il decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore: è evidente il CP_1
disinteresse mostrato dal padre verso il figlio, poiché egli ha omesso qualsiasi forma di assistenza, sia morale che materiale ed economica, nei confronti del minore, e non si è nemmeno costituito nel presente giudizio per opporsi alle domande di affidamento super esclusivo e di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale formulate dalla ricorrente, con ciò dimostrando scarso interesse alla conservazione del rapporto genitoriale.
4 Tali elementi, sia sostanziali che processuali, appaiono ancor più gravi se si considera che il resistente si è reso irreperibile al figlio e alla ex compagna, nonostante sia pacificamente domiciliato in provincia di Brescia (cfr. dichiarazioni dei redditi che dimostrano la presenza lavorativa del resistente a Brescia sino all'annualità di imposta 2023), e abbia omesso il mantenimento del figlio nonostante abbia lavorato almeno sino al novembre 2024.
La decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio comporta la conseguenza che la madre è l'unico genitore legittimato ad adottare qualsiasi decisione nell'interesse di costui, sia di tipo ordinario che di tipo straordinario, anche in relazione alle questioni di maggiore interesse per il minore, attinenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio.
La decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale comporta altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 230/2021, la percezione integrale ed esclusiva dell'assegno unico per il figlio da parte della madre. Per_1
Le domande della ricorrente e della curatrice speciale di disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, quindi, restano assorbite dall'accoglimento della domanda di decadenza del padre, poiché la decisione in ordine all'affidamento presuppone che entrambi i genitori abbiano il potere di esercitare la responsabilità genitoriale, mentre, nel caso di specie, solo la madre lo ha.
Deve essere accolta altresì la domanda della ricorrente, alla quale ha aderito la curatrice speciale del minore, di rendere libere e non più soggette ad un calendario rigido le frequentazioni padre- figlio, così che quest'ultimo possa vedere il padre quando vorrà, e, in ogni caso, considerata l'assenza del padre dalla vita del figlio, protrattasi per molti anni, alla presenza della madre o di altro adulto di fiducia di costei.
Considerati i redditi delle parti (quelli della ricorrente sono rimasti invariati dal
2016, e quelli del resistente sono risultati pari ad € 9.562,00 lordi annuali nel 2021, ad € 4.062,00 lordi annuali nel 2022, ad € 25.000,00 lordi annuali circa nel 2023, e ad € 17.400,00 lordi annuali circa nel 2024 sino al 30.11.2024), l'azzeramento delle frequentazioni paterne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla ricorrente, l'aumento dell'età e delle esigenze del minore, la rivalutazione monetaria
5 nel frattempo maturata, ma, dall'altro lato, l'integrale percezione dell'assegno unico per da parte della ricorrente, appare corretto confermare il contributo al Per_1 mantenimento del figlio attualmente a carico del resistente, pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, ma con esclusione della fase decisionale, non essendo stati depositati scritti conclusivi.
Deve essere posto a carico del resistente anche il compenso della curatrice speciale del minore (ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato), nominata in relazione alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, rivelatasi fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) DICHIARA la decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1
ei confronti del figlio minore con
[...] Persona_1 la conseguenza che la madre, , è l'unico genitore Parte_1 legittimato ad adottare qualsiasi decisione nell'interesse di quest'ultimo, sia di tipo ordinario che di tipo straordinario, anche in relazione alle questioni di maggiore interesse per il minore, attinenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio;
2) DISPONE che le frequentazioni padre- figlio avvengano liberamente in base al desiderio del minore medesimo, sotto la supervisione della madre o di altro adulto di fiducia di costei;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio con il versamento di Persona_1 un assegno dell'importo di € 400,00 mensili - da corrispondere nelle mani di ogni mese entro il giorno 20, soggetto a Parte_1
rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle
6 spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente, , le spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 liquida in € 2.356,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 27,00 per esborsi;
5) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla Controparte_1
curatrice speciale del minore , Avv. Elena Bertoglio, e, per essa, Per_1 all'erario, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.356,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 6.11.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
UD HE DR LI
7
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
DR LI Presidente
UD HE Giudice relatrice
DR CH Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14429/2024 R.G., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di filiazione non matrimoniale” promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Quinzano d'Oglio (BS), presso lo studio dell'Avv. Piero Sala, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Avv. ELENA BERTOGLIO in qualità di curatrice speciale del minore (c.f. ) Persona_1 C.F._3
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTI CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.11.2025)
Per parte ricorrente: “Nel merito ed in principalità:
- Modificare l'accordo raggiunto tra le parti in causa in data 9.11.2016 e per
l'effetto:
- Disporsi l'affido super esclusivo di in favore della RA Per_1 Parte_1
[...]
- Disporsi, in ragione del discernimento del minore, che potrà Per_1 frequentare il padre se e quando il figlio ne farà richiesta e/o comunque alla presenza della RA;
Parte_1
-Sia disposta la decadenza della potestà genitoriale del signor sul Controparte_1 figlio;
Per_1
- In merito al mantenimento del figlio minore , sia disposto carico del Per_1 signor un contributo al mantenimento dello stesso pari ed euro Controparte_1
480,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia disponendo che resti fiscalmente a carico della Per_1 madre nella misura del 100% ed il riconoscimento alla stessa, nella misura del
100% dell'assegno unico e/o altri aiuti che verranno riconosciuti a sostegno della famiglia e dei figli a carico;
In via subordinata:
- Modificare l'accordo raggiunto tra le parti in causa in data 9.11.2016 e per
l'effetto:
- Disporsi l'affido esclusivo di in favore della RA;
Per_1 Parte_1
- Disporsi, in ragione del discernimento del minore, che potrà Per_1 frequentare il padre se e quando il figlio ne farà richiesta e/o comunque alla presenza della RA;
Parte_1
-Sia disposta la decadenza della potestà genitoriale del signor sul Controparte_1 figlio;
Per_1
- In merito al mantenimento del figlio minore , sia disposto carico del Per_1 signor un contributo al mantenimento dello stesso pari ed euro Controparte_1
480,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia disponendo che resti fiscalmente a carico della Per_1 madre nella misura del 100% ed il riconoscimento alla stessa, nella misura del
100% dell'assegno unico e/o altri aiuti che verranno riconosciuti a sostegno della famiglia e dei figli a carico”; Per parte intervenuta curatrice speciale del minore : “- Confermare Per_1
l'affidamento in via esclusiva del figlio alla madre, attribuendo alla Per_1 medesima l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337 quanter III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale del minore, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di costui, con collocazione prevalente presso la madre;
- In punto di visite del padre con il figlio, ritenendo che il comportamento del genitore sia di pregiudizio alla crescita sana ed equilibrata del minore, si chiede, che nell'ipotesi in cui il signor chiedesse di rivedere il figlio, le Controparte_1 visite si svolgessero alla presenza della madre o di un adulto di fiducia della stessa
2 che possa vigilare sulle possibili alterazioni dell'umore del minore e solo a seguito di un percorso di sostegno alla genitorialità svolto in autonomia da parte del padre con esito positivo, gli incontri potranno essere liberi sempre se non pregiudizievoli per il minore;
- Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, signor
nei confronti del figlio minore , alla luce del Controparte_1 Persona_1 comportamento pregiudizievole mantenuto dal genitore, il quale volontariamente e senza alcuna giustificazione si sottraeva ai propri doveri di cura e mantenimento della prole;
- Confermare, a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore con il versamento di un assegno mensile Per_1 non minore di €400,00 alla madre, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese come da protocollo di codesto Tribunale;
- In ragione dell'affidamento super esclusivo del minore alla madre e dell'assenza del padre disporre che il genitore affidatario percepisca integralmente l'assegno unico”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024 deduceva di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale era nato, il 20.1.2012, il Controparte_1
figlio , aggiungendo che il Tribunale di Brescia aveva già dettato una Per_1
prima regolamentazione dei rapporti genitori- figlio con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 9.11.2016, che prevedeva l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni del padre dalle
18:00 del venerdì alle 21:00 della domenica, e, a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, già comprensivo della quota di iscrizione alla scuola materna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente lamentava, tuttavia, che l'ex compagno, attualmente irreperibile e non più occupato presso il precedente datore di lavoro, non aveva rispettato l'accordo raggiunto nel 2016, non vedendo egli il figlio dal 2020 e non avendo mai provveduto in modo regolare al suo mantenimento, con maturazione di un debito di
€ 9.113,23 al novembre 2024, circostanza che l'aveva costretta a querelarlo e a procedere coattivamente nei suoi confronti.
La ricorrente chiedeva, quindi, a modifica delle condizioni vigenti, l'affidamento super esclusivo del figlio a sé, con frequentazioni libere del padre, la declaratoria della decadenza di quest'ultimo dalla responsabilità genitoriale, l'aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre ad € 480,00 mensili, e l'attribuzione al 100% dell'assegno unico a lei.
3 All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 7.5.2025, dichiarata la contumacia del resistente, in via temporanea ed urgente, il minore veniva affidato in via super esclusiva alla madre, con frequentazioni Per_1 libere del padre, e veniva confermato, a carico di quest'ultimo, il contributo di €
400,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. In relazione alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale veniva altresì nominata, quale curatrice speciale del minore, l'Avv. Elena
Bertoglio, la quale, nel prosieguo del giudizio, si costituiva aderendo alle domande della ricorrente.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del
6.11.2025, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la Giudice delegata si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
*** La domanda della ricorrente di dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio , alla quale ha aderito la curatrice speciale del Per_1
minore, deve essere trattata per prima, in quanto logicamente antecedente alla domanda relativa all'affidamento del minore.
Ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.c., “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La giurisprudenza ha ritenuto sussistenti i presupposti per pronunciare la decadenza, per esempio, in presenza di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli, o nei confronti del solo coniuge, quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso, incapacità di capire i bisogni dei figli e di uniformarsi ai suggerimenti dei Servizi Sociali, incaricati di monitorare la situazione familiare, rifiuto di far sottoporre i figli ad interventi medici necessari per la salute
(vaccinazioni, trasfusioni).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi siano i presupposti per dichiarare il decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore: è evidente il CP_1
disinteresse mostrato dal padre verso il figlio, poiché egli ha omesso qualsiasi forma di assistenza, sia morale che materiale ed economica, nei confronti del minore, e non si è nemmeno costituito nel presente giudizio per opporsi alle domande di affidamento super esclusivo e di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale formulate dalla ricorrente, con ciò dimostrando scarso interesse alla conservazione del rapporto genitoriale.
4 Tali elementi, sia sostanziali che processuali, appaiono ancor più gravi se si considera che il resistente si è reso irreperibile al figlio e alla ex compagna, nonostante sia pacificamente domiciliato in provincia di Brescia (cfr. dichiarazioni dei redditi che dimostrano la presenza lavorativa del resistente a Brescia sino all'annualità di imposta 2023), e abbia omesso il mantenimento del figlio nonostante abbia lavorato almeno sino al novembre 2024.
La decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio comporta la conseguenza che la madre è l'unico genitore legittimato ad adottare qualsiasi decisione nell'interesse di costui, sia di tipo ordinario che di tipo straordinario, anche in relazione alle questioni di maggiore interesse per il minore, attinenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio.
La decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale comporta altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 230/2021, la percezione integrale ed esclusiva dell'assegno unico per il figlio da parte della madre. Per_1
Le domande della ricorrente e della curatrice speciale di disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, quindi, restano assorbite dall'accoglimento della domanda di decadenza del padre, poiché la decisione in ordine all'affidamento presuppone che entrambi i genitori abbiano il potere di esercitare la responsabilità genitoriale, mentre, nel caso di specie, solo la madre lo ha.
Deve essere accolta altresì la domanda della ricorrente, alla quale ha aderito la curatrice speciale del minore, di rendere libere e non più soggette ad un calendario rigido le frequentazioni padre- figlio, così che quest'ultimo possa vedere il padre quando vorrà, e, in ogni caso, considerata l'assenza del padre dalla vita del figlio, protrattasi per molti anni, alla presenza della madre o di altro adulto di fiducia di costei.
Considerati i redditi delle parti (quelli della ricorrente sono rimasti invariati dal
2016, e quelli del resistente sono risultati pari ad € 9.562,00 lordi annuali nel 2021, ad € 4.062,00 lordi annuali nel 2022, ad € 25.000,00 lordi annuali circa nel 2023, e ad € 17.400,00 lordi annuali circa nel 2024 sino al 30.11.2024), l'azzeramento delle frequentazioni paterne, l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla ricorrente, l'aumento dell'età e delle esigenze del minore, la rivalutazione monetaria
5 nel frattempo maturata, ma, dall'altro lato, l'integrale percezione dell'assegno unico per da parte della ricorrente, appare corretto confermare il contributo al Per_1 mantenimento del figlio attualmente a carico del resistente, pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, ma con esclusione della fase decisionale, non essendo stati depositati scritti conclusivi.
Deve essere posto a carico del resistente anche il compenso della curatrice speciale del minore (ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato), nominata in relazione alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, rivelatasi fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) DICHIARA la decadenza dalla responsabilità genitoriale di CP_1
ei confronti del figlio minore con
[...] Persona_1 la conseguenza che la madre, , è l'unico genitore Parte_1 legittimato ad adottare qualsiasi decisione nell'interesse di quest'ultimo, sia di tipo ordinario che di tipo straordinario, anche in relazione alle questioni di maggiore interesse per il minore, attinenti all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio;
2) DISPONE che le frequentazioni padre- figlio avvengano liberamente in base al desiderio del minore medesimo, sotto la supervisione della madre o di altro adulto di fiducia di costei;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio con il versamento di Persona_1 un assegno dell'importo di € 400,00 mensili - da corrispondere nelle mani di ogni mese entro il giorno 20, soggetto a Parte_1
rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle
6 spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente, , le spese di lite del presente giudizio, che Parte_1 liquida in € 2.356,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 27,00 per esborsi;
5) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla Controparte_1
curatrice speciale del minore , Avv. Elena Bertoglio, e, per essa, Per_1 all'erario, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.356,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 6.11.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
UD HE DR LI
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