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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/09/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4936/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'AVV. GIORDANI GUIDO
contro nato a [...] [...], ammesso al gratuito CP_1 C.F._2
patrocinio con delibera del CdO degli Avvocati di Siracusa n° 405/2022 del 15.2.2022, rappresentato e difeso dall'AVV. SETTICASI GIOVANNI
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19/03/2025 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1368/2021 del 17.08.2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa e notificato in data 08.09.2021, su ricorso n. 3440/2021 R.G., con il quale al sig.
pagina 1 di 5 è stata ingiunta la corresponsione della complessiva somma pari a € 40.000,00 Parte_1
presuntivamente dovuti a titolo di prestito personale infruttifero, notificato in data 18/10/2021 il sig.
conveniva il sig. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“Dichiarare l'insussistenza del credito che il sig. asserisce di vantare nei confronti del sig. CP_1
in ragione dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, giusta accertamento in Parte_1
relazione alla produzione documentale ed agli ulteriori mezzi istruttori che ci si riserva di articolare;
In conseguenza e per l'effetto, stante l'assenza dei requisiti di legge, disporre la revoca del decreto
ingiuntivo n. 1368/2021 emesso dal Tribunale civile di Siracusa;
Con condanna di spese e compensi;
Con condanna, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di legge, alla temerarietà della
lite ex art. 96 c.p.c.” Il sig. costituendosi in giudizio contestava la domanda e chiedeva: CP_1
“In Via principale respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
opposto.”
Concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta venivano ammessi i mezzi istruttori in particolare le prove orali, ed escussi i testi la causa veniva ritenuta matura per la decisione, ritenendo invece tardiva la richiesta di perizia calligrafica a seguito di disconoscimento, e pertanto giunta al naturale epilogo la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione non può essere accolta e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi:
La domanda della parte che agisce nel procedimento monitorio, attrice in senso sostanziale, prende le mosse da un contratto di mutuo stipulato verbalmente mediante consegna della somma a mezzo assegno circolare dell'importo di € 40.000,00 dal Sig. al Sig. . L'opponente non ha mai CP_1 Pt_1
contestato di avere ricevuto la somma richiesta mediante il procedimento monitorio dal Sig. CP_1
tuttavia, eccepiva di avere restituito l'importo di € 30.726,00 al Sig. il 30.6.2018. CP_1
Produceva, a tal fine, una ricevuta dell'importo di € 30.926,00 alla data del 30.6.2018 in copia pagina 2 di 5 fotostatica, senza data certa, a firma di , il quale dichiarava di avere ricevuto la somma CP_1
indicata. La somma residua sarebbe stata versata mediante datio in solutum consistente nella consegna di materiali edili specificamente indicati in atti.
Tale scrittura, tuttavia, veniva prontamente disconosciuta dalla parte opposta nella propria comparsa di risposta, cioè, come richiesto dal n° 2 dell'art. 215 cpc, nella prima risposta successiva alla produzione,
successivamente la parte opponente chiedeva la verificazione della scrittura privata ai sensi dell'art. 216 cpc mediante la nomina di un CTU perito calligrafo. Veniva pertanto, richiesto di produrre in originale le scritture di comparazione al fine della verificazione della firma disconosciuta. All'udienza del 22.6.2022 l'avv. dichiarava di depositare le scritture di comparazione in originale Controparte_2
che, tuttavia, non sono state riscontrate in atti. Con ordinanza del 21.3.2024 veniva rigettata la richiesta di perizia calligrafica per tardività, richiesta che non è stata più reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi tacitamente rinunciata.
L'udienza di precisazione delle conclusioni, infatti, segna il momento in cui le parti devono definire in modo chiaro e definitivo le loro domande e le istanze istruttorie. Se una parte ha presentato istanze istruttorie nel corso del processo e queste non sono state accolte dal giudice istruttore, è fondamentale che le reiteri esplicitamente in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico,
senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione… (Cassazione Sez. 2 -
Ordinanza n. 12791 del 13/05/2025). Peraltro, secondo la Suprema Corte anche il richiamo generico agli scritti difensivi in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, non può essere ritenuto sufficiente, ritenendo necessaria la reiterazione specifica delle richieste di prova rigettate. Le
istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle pagina 3 di 5 conclusioni in modo specifico, e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti,
dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione… Cassazione
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022
La scrittura privata prodotta agli atti non può essere utilizzata come prova in quanto disconosciuta e non verificata.
Non vi è prova agli atti che la parte opponente abbia pagato quanto ricevuto a mutuo dalla parte opposta , perché la quietanza, che poteva assolvere a tale compito se avente data certa e CP_1
se riconosciuta dalla parte contro cui è stata prodotta, non può valere come prova.
Ai sensi dell'art. 1813 c.c. Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Vi è agli atti la prova della consegna delle somme date a mutuo in quanto il procedimento monitorio si basa su un assegno circolare che risulta incassato dall'opponente ma non vi
è la prova della restituzione delle somme.
Quanto al valore dei materiali edili consegnati anche se è stata raggiunta la prova della consegna dei materiali per lavori edili in favore del , tramite le dichiarazioni dei testi escussi, tuttavia, CP_1
non si può fare alcuna compensazione trattandosi di crediti tra di loro non omogenei ed il valore dei materiali non è certo né liquido.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione fino ad € 52.000,00 tutte le fasi del giudizio
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così
provvede:
pagina 4 di 5 1. Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Erario e le liquida in €
7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15 %, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
Siracusa, 1 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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