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11 maggio 2005
11 maggio 2005
Art. 1. 1. La Repubblica italiana dichiara il 9 novembre "Giorno della liberta", quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo.
2. In occasione del "Giorno della liberta", di cui al comma 1, vengono annualmente organizzati cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole che illustrino il valore della democrazia e della liberta' evidenziando obiettivamente gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti.
2. In occasione del "Giorno della liberta", di cui al comma 1, vengono annualmente organizzati cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole che illustrino il valore della democrazia e della liberta' evidenziando obiettivamente gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti.
Commentari • 2
- 1. Calendario, giuridico e non giuridico, di alcune giornate istituzionaliMargherita Marzario · https://www.filodiritto.com/ · 18 marzo 2015 · 4.2561293
[…] Coloro che nei conflitti deturpano i beni ambientali e culturali non solo distruggono la pace di tutti, ma anche ogni dimensione temporale, passato, presente e futuro, dei bambini. 9 novembre: Giorno della libertà. “La Repubblica italiana dichiara il 9 novembre Giorno della Libertà, quale ricorrenza dell'abbattimento del Muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo” (articolo 1 Legge 61/2005). […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-681/11, Sentenza della Corte, Bundeswettbewerbsbehörde e Bundeskartellanwalt contro Schenker & Co. AG e altri, 18/06/2013Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 18 giugno 2013 ( *1 ) «Intese — Articolo 101 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articoli 5 e 23, paragrafo 2 — Presupposti soggettivi per l'inflizione di un'ammenda — Rilevanza di un parere giuridico o di una decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza — Facoltà di un'autorità nazionale garante della concorrenza di constatare l'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione europea senza infliggere un'ammenda» Nella causa C-681/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 5 dicembre 2011, pervenuta in …Leggi di più...
- ammenda per violazione diritto concorrenza·
- programma di clemenza·
- errore di valutazione legittimità comportamento·
- competenza autorità nazionali garanti concorrenza·
- regolamento CE n. 1/2003·
- parere giuridico avvocato·
- decisione autorità nazionale garante concorrenza·
- principio di legittimo affidamento·
- articolo 101 TFUE