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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/11/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
NC GI, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 27/11/2025, lette le note depositate dall'avv. CARPAGNANO SABINO e dall'avv. DE IN IA nell'interesse di
, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la Parte_1 seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2731/2023 R.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA DE IN e dall'avv. SABINO CARPAGNANO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, con ricorso depositato in data 11.09.2023, ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha inoltre esposto di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato lamentando la mancata percezione della somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
La docente ha quindi chiesto all'adito Tribunale: “a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in persona del con l Controparte_1 CP_2 Controparte_3
[...
[...] e con l' , in persona
[...] Controparte_3 Controparte_4 del Direttore Generale - il diritto della ricorrente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, durante i quali ha lavorato come docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e/o comunque per un numero di giorni non inferiore a 180, a vedersi riconosciuta la c.d. Carta del Docente, pari alla somma annua di € 500,00, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge
n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del
DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, per le ragioni meglio esposte in CP_5 narrativa, e, per l'effetto, b) condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
[...
l' e l' Controparte_3 Controparte_3 [...]
, in persona del Direttore Generale, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Controparte_4
Legge n.107/2015 e degli artt.63 e64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del
DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, a riconoscere all'istante la c.d. Carta CP_5 del Docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, durante i quali ha lavorato come docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e/o comunque per un numero di giorni non inferiore a 180, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, c) condannare il , in persona del l' Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e l' , in persona del
[...] Controparte_6
Direttore Generale, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, previa creazione della Carta del Docente relativa all'istante e/o, comunque, CP_5 previa adozione degli atti necessari a consentirle di godere della del predetto beneficio, ad accreditare sulla
Carta del Docente relativa all'istante la complessiva somma di € 1.500,00 e/o, in via gradata, a corrisponderle la complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di c.d. Carta del Docente e/o, in via ancor più gradata, a risarcirle il danno subito, nella misura di €1.500,00, corrispondente all'importo che la stessa avrebbe percepito se le fosse stata riconosciuta la c.d. Carta del Docente, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
d) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in Controparte_1 persona del con l' e con l' CP_2 Controparte_3 [...]
, in persona del Direttore Generale - il diritto della Controparte_6 ricorrente a vedersi riconosciuta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, in cui ha prestato servizio, in qualità di docente, in virtù di numerosi contratti di supplenze brevi, la Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del del 15.3.2001, pari alla somma di € CP_7
1.736,15, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, e) condannare il
, in persona del p.t., l Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e l' , in persona del
[...] Controparte_6
2 Direttore Generale p.t., a corrispondere all'istante, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, in cui ha prestato servizio, in qualità di docente, in virtù di numerosi contratti di supplenze brevi, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, pari alla somma di € 1.736,15, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
f) il tutto oltre agli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”.
2. Il e le articolazioni territoriali, benché Controparte_1 regolarmente evocati, non si sono costituiti.
3. La causa, in assenza di attività istruttoria, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulla base delle conclusioni di parte attrice.
4. Preso atto della rinuncia alla regolarizzazione della posizione contributiva, le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
5. Il thema decidendum sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche Persona_1 ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_1 punto 39).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo
3 indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
6. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (cfr. contratti allegati al ricorso). Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione CP_1 del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro CP_1 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…)
La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non
4 siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss).
Inoltre, la situazione del ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione CP_1 dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”
(art. 3 del D.P.C.M.) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico.
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1842/2022).
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
Comparto scuola del 27 novembre 2007.
Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che CP_1 garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione
5 e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022).
7. Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107. 8.
Tale diritto spetta per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Dalla lettura della documentazione in atti emerge che la ricorrente ha prestato attività lavorativa sino al mese di giugno negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
8. In conclusione, atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 l'amministrazione convenuta va condannata a mettere a disposizione dello stesso detta Carta dal valore nominale di € 1.500,00. Ciò al fine di sostenerne la formazione e di valorizzarne le competenze professionali.
9. Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso in merito alla domanda che ha ad oggetto l'accertamento della debenza, in favore di parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, le cui argomentazioni interamente si condividono e che in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano e si fanno proprie: “«2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del
6 comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
7 obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); Per_2
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione,
"che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per
8 l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del
1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta «conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti,
9 nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio».
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente ha pacificamente prestato servizio negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (cfr. doc. in atti) e pertanto, conformemente agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, va dichiarato il diritto della stessa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti (RPD) di cui all'art. 7 CCNL Scuola del 15.03.2001 (così come poi ripreso dai successivi contratti collettivi succedutisi nel tempo).
Passando alla quantificazione del dovuto si osserva quanto segue.
La modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999: a) comma
4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio); b) comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
In altri termini, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui
30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio.
Tanto premesso, nei limiti di quanto domandato, si osserva come la ricorrente nell'anno scolastico 2019/2020 ha prestato attività lavorativa per n.43 giorni in virtù di contratti brevi per 24h settimanali, nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato attività lavorativa per n.
250 giorni in virtù di contratti brevi per n.11 ore settimanali e nell'anno scolastico
2021/2022 ha prestato attività lavorativa per 262 giorni in virtù di contratti brevi di cui n.
57 giorni per n.24 ore settimanali e di n. 205 giorni per 9 ore settimanali.
Alla luce della normativa rilevante e della durata degli incarichi risultano corretti i conteggi elaborati dalla ricorrente.
L'amministrazione convenuta non può che essere condannata al pagamento delle somme quantificate in € 1.736,15.
9. Conclusivamente va disposto come in dispositivo.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
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P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
e del merito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
b) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta CP_8 Parte_1 dall'importo nominale complessivo di euro di € 1.500,00, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
c) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma lorda di € 1.736,15 oltre la maggior somma tra interessi o
[...] rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, relativa alla retribuzione professionale docenti;
d) condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere Controparte_1 alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dell'avv. IA DE IN e dell'avv.
SABINO CARPAGNANO.
Così deciso in Siracusa, il 28/11/2025
IL GIUDICE
NC GI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. NC GI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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