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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 13014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13014 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 16 dicembre 2025, nella causa n. R.G. n. 14109/2025, nessuno è comparso.
Il giudice, dato atto, pronuncia la seguente sentenza contestuale di cui viene data lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV^ SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Crisanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14109 del ruolo generale per l'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, alla via di Santa Costanza n. 27, presso lo studio dell'avv.
EL MA, che la rappresenta, in forza di procura in calce al ricorso congiuntamente o disgiuntamente all'avv. Rosaria Romani;
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.4.2025 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, la società convenuta indicata in epigrafe chiedendo di: “accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, condannare la società al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di € 6.176,23 o di quella maggiore Parte_1
o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ., e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”. Con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda deduceva che aveva lavorato a tempo pieno dal 5 ottobre 2024 al 28 febbraio 2025 alle dipendenze della società convenuta, presso la
«Sala Bingo» sita in Roma al viale Somalia n. 109, in qualità di «addetta alle pulizie»; che le parti si erano obbligate ad applicare al rapporto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro di diritto comune della categoria Turismo, Pubblici
Esercizi Confcommercio, espressamente recepita nel contratto individuale di lavoro;
che, in base alle mansioni svolte, la ricorrente era inquadrata nella corrispondente categoria prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicata al rapporto e, precisamente, nel «Sesto Livello»; che era tenuta all'osservanza, e di fatto ha osservato, il seguente orario di lavoro: turni a rotazione di due giorni dalle ore 14 alle ore 22, due giorni dalle ore 17 alle ore 24 e due giorni dalle ore 20 alle ore 4, con il settimo giorno di riposo, pari a 46 ore settimanali;
che non era stata correttamente retribuita per il lavoro svolto;
tutto ciò premesso concludeva nel senso sopra riportato. Alla odierna udienza nessuno è comparso e la causa viene decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile. All'udienza di discussione nessuna delle parti è comparsa né è stata prodotta valida notifica del ricorso introduttivo. La Corte di
Cassazione ha affermato che il principio di sanatoria delle nullità formali afferenti all'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt. 156, 162,
164 e 291 c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro. In particolare, la
Corte ha equiparato le diverse ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica e materiale omissione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, stabilendo che tutte e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto “ex nunc” (Cass. Civ. Sez. Unite n. 2166 del 1983). Ma, nel caso di omissione materiale, tale principio, come reso palese dalla motivazione, che fa riferimento anche all'art. 421 comma 1° comma c.p.c., si applica solo nell'ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente in udienza e manifesti in tal modo l'interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione di ufficio di un giudizio, contro il disinteresse della parte, che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Tale conclusione è in linea con il sistema processuale configurato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e, in particolare, dagli artt. 415 e 417 c.p.c., e con l'obbligo di diligenza posto a carico del ricorrente, costituito tramite difesa tecnica, in relazione alla verifica in cancelleria del momento in cui il decreto di fissazione di udienza sia stato firmato dal giudice, senza alcun obbligo di comunicazione da parte della Cancelleria stessa. Né in contrario può essere invocato il precedente della stessa Corte del 24 marzo 2001, n. 4291, il quale ha applicato anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il principio secondo cui la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso, con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio od inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice che li rilevi di indicarli all'appellante ai sensi dell' art. 421 c.p.c. e di assegnare, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza.
Infatti, come si evince dalla motivazione della stessa massima, succintamente riportata, oltre che dalla motivazione, tale principio è stato affermato nell'ipotesi in cui la parte era presente all'udienza (Cass, civ., Sez. Lavoro Sentenza n. 3251 del 5 marzo 2003), e quindi non nel caso in cui nessuna delle parti è comparsa, come nella fattispecie in disamina. Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza 30 luglio 2008 n. 20604, hanno avuto modo di chiarire: “L'art. 111 Cost., nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999 n. 2, dopo avere sancito nel suo primo comma che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge", afferma, al suo comma 2: "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"... Nella giurisprudenza di legittimità il principio della "ragionevole durata" del processo è divenuto punto costante di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali e nell'individuazione del loro ambito applicativo...nel quadro dell'ordinamento processuale, sul quale ha operato nei termini in precedenza evidenziati il disposto dell'art. 111 Cost., comma 2, la fattispecie oggetto della presente controversia sollecita una rivisitazione della problematica riguardante i limiti dell'effetto sanante dell'art. 291 c.p.c. e, più in generale, l'ambito di operatività di tale norma...Le decisioni di queste Sezioni Unite n. 6841 e n. 9331 del 1996, dopo avere evidenziato per quanto attiene al rito del lavoro l'autonomia della fase dell'editio actionis e di quella della vocatio in ius, hanno statuito, come si è visto, l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. non solo a tutte le ipotesi di nullità della notifica dell'atto di impugnazione ma anche ai casi di inesistenza(giuridica o di fatto) di detta notifica...Un diverso indirizzo giurisprudenziale ha invece limitato la portata sanante dell'art. 291 c.p.c., escludendone l'operatività non solo nei casi di omessa notifica ma anche allorquando non sia rinvenibile nella effettuata notifica alcun collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa...
Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale risulta condiviso di recente da queste
Sezioni Unite che hanno infatti riaffermato in tema di contenzioso tributario - ma con argomentazioni giuridiche esaustive che per assumere valenza generale risultano estensibili anche alla fattispecie in oggetto - che è nulla e non esistente e, quindi rinnovabile ex art. 291 c.p.c., la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato qualora nel giudizio di merito l'Agenzia
non sia stata rappresentata da detta Avvocatura... In detta decisione i CP_2
giudici hanno posto in evidenza la soglia che divide l'area della nullità della notifica da quella della sua inesistenza (da intendersi - è bene precisarlo - come inesistenza giuridica) e l'hanno individuata nella accertata esistenza di un collegamento tra il luogo(o la persona) nel quale (o alla quale) sia stata eseguita la notifica ed il soggetto passivo che della notifica è destinatario, ed hanno poi precisato che tale regola è la risultante di una interpretazione "costituzionalmente orientata" del dato normativo, che impone un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e con esso il rispetto di una tutela effettiva (e non formale) dell'"esercizio di difesa (art. 24 Cost.), che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2)" (cfr. in motivazione punto 6 di Cass., Sez.
Un., 29 ottobre 2007 n. 22641 cit.). L'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonché la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. Ili, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che - sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435
c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza.10.1. La mancata tenuta dell'orientamento ora ricordato emerge solo che si consideri che la novella dell'art. 111 Cost., comma 2, rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche al fine di dedurre che né
l'espressione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, ("Se ... il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza") e tanto meno quella dell'art. 421 c.p.c., comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti") possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento del tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno inspirato il legislatore del 1973
e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario. 10.2. Inconvenienti questi che - come attesta la fattispecie in esame - risultano ancora più evidenti nei casi di estensione dei principi adottati con riferimento alla notifica del ricorso d'appello alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro (cfr. invece in questi sensi: Cass. 24 marzo 2001 n.
4291 cit.)... Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata". 10.4. Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile...”.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso il giudice non può concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c., in mancanza di prova che la notifica sia stata tentata, per cui in presenza di omessa notifica, il ricorso deve essere dichiarato inefficace e quindi improcedibile. Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica. Quanto esposto ha particolare rilievo nella circostanza in esame in quanto la parte ricorrente non comparendo ha anche dimostrato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della mancata costituzione della convenuta, non è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
Il giudice, dato atto, pronuncia la seguente sentenza contestuale di cui viene data lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV^ SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Crisanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14109 del ruolo generale per l'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, alla via di Santa Costanza n. 27, presso lo studio dell'avv.
EL MA, che la rappresenta, in forza di procura in calce al ricorso congiuntamente o disgiuntamente all'avv. Rosaria Romani;
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.4.2025 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, la società convenuta indicata in epigrafe chiedendo di: “accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, condannare la società al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di € 6.176,23 o di quella maggiore Parte_1
o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ., e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”. Con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda deduceva che aveva lavorato a tempo pieno dal 5 ottobre 2024 al 28 febbraio 2025 alle dipendenze della società convenuta, presso la
«Sala Bingo» sita in Roma al viale Somalia n. 109, in qualità di «addetta alle pulizie»; che le parti si erano obbligate ad applicare al rapporto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro di diritto comune della categoria Turismo, Pubblici
Esercizi Confcommercio, espressamente recepita nel contratto individuale di lavoro;
che, in base alle mansioni svolte, la ricorrente era inquadrata nella corrispondente categoria prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicata al rapporto e, precisamente, nel «Sesto Livello»; che era tenuta all'osservanza, e di fatto ha osservato, il seguente orario di lavoro: turni a rotazione di due giorni dalle ore 14 alle ore 22, due giorni dalle ore 17 alle ore 24 e due giorni dalle ore 20 alle ore 4, con il settimo giorno di riposo, pari a 46 ore settimanali;
che non era stata correttamente retribuita per il lavoro svolto;
tutto ciò premesso concludeva nel senso sopra riportato. Alla odierna udienza nessuno è comparso e la causa viene decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile. All'udienza di discussione nessuna delle parti è comparsa né è stata prodotta valida notifica del ricorso introduttivo. La Corte di
Cassazione ha affermato che il principio di sanatoria delle nullità formali afferenti all'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt. 156, 162,
164 e 291 c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro. In particolare, la
Corte ha equiparato le diverse ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica e materiale omissione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, stabilendo che tutte e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto “ex nunc” (Cass. Civ. Sez. Unite n. 2166 del 1983). Ma, nel caso di omissione materiale, tale principio, come reso palese dalla motivazione, che fa riferimento anche all'art. 421 comma 1° comma c.p.c., si applica solo nell'ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente in udienza e manifesti in tal modo l'interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione di ufficio di un giudizio, contro il disinteresse della parte, che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Tale conclusione è in linea con il sistema processuale configurato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e, in particolare, dagli artt. 415 e 417 c.p.c., e con l'obbligo di diligenza posto a carico del ricorrente, costituito tramite difesa tecnica, in relazione alla verifica in cancelleria del momento in cui il decreto di fissazione di udienza sia stato firmato dal giudice, senza alcun obbligo di comunicazione da parte della Cancelleria stessa. Né in contrario può essere invocato il precedente della stessa Corte del 24 marzo 2001, n. 4291, il quale ha applicato anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il principio secondo cui la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso, con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio od inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice che li rilevi di indicarli all'appellante ai sensi dell' art. 421 c.p.c. e di assegnare, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza.
Infatti, come si evince dalla motivazione della stessa massima, succintamente riportata, oltre che dalla motivazione, tale principio è stato affermato nell'ipotesi in cui la parte era presente all'udienza (Cass, civ., Sez. Lavoro Sentenza n. 3251 del 5 marzo 2003), e quindi non nel caso in cui nessuna delle parti è comparsa, come nella fattispecie in disamina. Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza 30 luglio 2008 n. 20604, hanno avuto modo di chiarire: “L'art. 111 Cost., nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999 n. 2, dopo avere sancito nel suo primo comma che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge", afferma, al suo comma 2: "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"... Nella giurisprudenza di legittimità il principio della "ragionevole durata" del processo è divenuto punto costante di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali e nell'individuazione del loro ambito applicativo...nel quadro dell'ordinamento processuale, sul quale ha operato nei termini in precedenza evidenziati il disposto dell'art. 111 Cost., comma 2, la fattispecie oggetto della presente controversia sollecita una rivisitazione della problematica riguardante i limiti dell'effetto sanante dell'art. 291 c.p.c. e, più in generale, l'ambito di operatività di tale norma...Le decisioni di queste Sezioni Unite n. 6841 e n. 9331 del 1996, dopo avere evidenziato per quanto attiene al rito del lavoro l'autonomia della fase dell'editio actionis e di quella della vocatio in ius, hanno statuito, come si è visto, l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. non solo a tutte le ipotesi di nullità della notifica dell'atto di impugnazione ma anche ai casi di inesistenza(giuridica o di fatto) di detta notifica...Un diverso indirizzo giurisprudenziale ha invece limitato la portata sanante dell'art. 291 c.p.c., escludendone l'operatività non solo nei casi di omessa notifica ma anche allorquando non sia rinvenibile nella effettuata notifica alcun collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa...
Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale risulta condiviso di recente da queste
Sezioni Unite che hanno infatti riaffermato in tema di contenzioso tributario - ma con argomentazioni giuridiche esaustive che per assumere valenza generale risultano estensibili anche alla fattispecie in oggetto - che è nulla e non esistente e, quindi rinnovabile ex art. 291 c.p.c., la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato qualora nel giudizio di merito l'Agenzia
non sia stata rappresentata da detta Avvocatura... In detta decisione i CP_2
giudici hanno posto in evidenza la soglia che divide l'area della nullità della notifica da quella della sua inesistenza (da intendersi - è bene precisarlo - come inesistenza giuridica) e l'hanno individuata nella accertata esistenza di un collegamento tra il luogo(o la persona) nel quale (o alla quale) sia stata eseguita la notifica ed il soggetto passivo che della notifica è destinatario, ed hanno poi precisato che tale regola è la risultante di una interpretazione "costituzionalmente orientata" del dato normativo, che impone un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e con esso il rispetto di una tutela effettiva (e non formale) dell'"esercizio di difesa (art. 24 Cost.), che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2)" (cfr. in motivazione punto 6 di Cass., Sez.
Un., 29 ottobre 2007 n. 22641 cit.). L'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonché la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. Ili, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che - sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435
c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza.10.1. La mancata tenuta dell'orientamento ora ricordato emerge solo che si consideri che la novella dell'art. 111 Cost., comma 2, rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche al fine di dedurre che né
l'espressione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, ("Se ... il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza") e tanto meno quella dell'art. 421 c.p.c., comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti") possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento del tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno inspirato il legislatore del 1973
e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario. 10.2. Inconvenienti questi che - come attesta la fattispecie in esame - risultano ancora più evidenti nei casi di estensione dei principi adottati con riferimento alla notifica del ricorso d'appello alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro (cfr. invece in questi sensi: Cass. 24 marzo 2001 n.
4291 cit.)... Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata". 10.4. Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l'appello stesso va dichiarato improcedibile...”.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso il giudice non può concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c., in mancanza di prova che la notifica sia stata tentata, per cui in presenza di omessa notifica, il ricorso deve essere dichiarato inefficace e quindi improcedibile. Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica. Quanto esposto ha particolare rilievo nella circostanza in esame in quanto la parte ricorrente non comparendo ha anche dimostrato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Atteso l'esito del giudizio e tenuto conto della mancata costituzione della convenuta, non è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti