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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 04/12 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1715/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giusy Costa del foro di C.F._1
SS (c.f.: ), presso il cui studio sito a Torregrotta (ME), C.F._2 via Nazionale n. 287, int.1, è elettivamente domiciliato;
telefax n. 0909033807, casella di posta elettronica certificata giusta procura in Email_1 atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Oliviero Atzeni, C.F. PEC C.F._3
t, in virtù di mandato generale alle liti del Email_2
22.03.2024 n. 37875 racc 7313 a rogito del Notaio in Roma, Per_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in SS, Via CP_1
Armeria 1
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2025 il ricorrente esponeva di aver avviato in data 02.01.2024 la procedura per il riconoscimento del proprio stato di invalido civile, tramite domanda inoltrata all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(INPS) ; che, in data 14.03.2024, il ricorrente è stato sottoposto alla visita medica per la verifica del proprio stato invalidante presso il Centro Medico legale di CP_1
SS, a seguito della quale la Commissione medica ha riconosciuto lo stesso:
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88. Percentuale 80%. Decorrenza 04/01/2024; che, non condividendo il suddetto esito, il sig. con ricorso Parte_1 depositato il 06.06.2024 ed iscritto al n. 3137/2024 R.G., ha adito l'intestato
Tribunale ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere la “verifica delle condizioni di salute invalidanti del ricorrente e legittimanti la pretesa dello stesso alla corresponsione della pensione di inabilità (di cui all'art. 12 L. 118/1971) e di ogni diritto correlato al proprio stato invalidante”, chiedendo le spese, competenze ed onorari del procedimento.;
che, instaurato il contraddittorio, il Giudice, dott. Domenico Condello, ha assegnato al CTU, dott. , l'incarico di espletare la Consulenza tecnica Persona_2
d'ufficio richiesta;
che, in data 04.02.2025, il CTU nominato ha depositato l'elaborato peritale concludendo che “il Sig. nato a [...] il [...] è Parte_1 attualmente invalido all'80% a decorrere dalla presentazione della domanda”, che in data 26.02.2025 il ricorrente depositava la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU, ai sensi dell'art. 445 bis, IV comma, c.p.c.
Il ricorrente eccepisce che la ctu redatta dal dott. non è condivisibile Persona_2 in quanto non è conforme al quadro clinico del sig. come emerge dalla Parte_1 documentazione medica in allegato , e, inoltre, la stessa è in contrasto con le Linee CP_ Guida per l'accertamento degli stati invalidanti.
2 Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, di accertare le condizioni di salute invalidanti del sig. legittimanti la pretesa Parte_1 dello stesso alla corresponsione della pensione di inabilità (di cui all'art. 12 L.
118/1971) e di ogni diritto correlato al proprio stato invalidante, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge, o da altra data accertata in corso di causa, e, per l'effetto, riconoscere il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
condannare in ogni caso l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento e del giudizio di Atp, oltre al rimborso forfettario, all'IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 23.05.2025 dichiarando l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e chiedendo di rigettare il ricorso di controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito Dott. ha accertato Persona_3 che il ricorrente è affetto da : “Osteoartrosi polidistrettuale in soggetto con obesità di III grado (BMI 46 Kg/m2 ) a moderata incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva in soggetto con insufficienza mitralica e tricuspidalica di grado minimo.
Diabete mellito tipo 2 con complicanze microangiopatiche, in atto, in trattamento con ipoglicemizzanti. Insufficienza renale cronica iv stadio in trattamento conservativo. Sindrome mieloproliferativa cronica”.
Affermando che : “che le affezioni riscontrate nel sig. lo Parte_1 rendano certamente invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 86 (ottantasei) %, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (gennaio 2024),”.
3 E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, imponga dunque il rigetto della domanda al riconoscimento della pensione di inabilità .
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 27.03.2025 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del CP_ 06.06.2024 R.G. 3137/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti
SS, 05 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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