TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3154/2017
R.G. n. 3155/2017
LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promossi da
Parte 1
[...] Parte 2
-parte ricorrente-
Avv. Maurizio Minnicelli
Email 1
contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Giuseppe Abruzzo
Email 2 t
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati in data 4/8/2017 parte ricorrente, in qualità di legale rappresentante dell'emittente televisiva Parte 1 "ha proposto opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000705532 del 31/1/2017 -notificato, dapprima, in data 10/2/2017, poi, in sostituzione e annullamento del primo, in data 10/3/2017- con cui è stata richiesta la regolarizzazione di inadempienze contributive con riferimento alla posizione di alcuni lavoratori per il periodo richiamato e il pagamento di sanzioni amministrative per irregolari registrazioni nel
LUL e per omesse comunicazioni al Centro per l'impiego.
Ha dedotto la nullità del verbale ispettivo per violazione del d. lgs n. 149/2015 per provenire da CP soggetti estranei all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, facenti capo alla DTL e all' e pervenuti a conclusioni opposte con riferimento alla medesima realtà aziendale;
l'illegittimità dell'accertamento condotto per eccesso di potere dell'istituto di previdenza nell'irrogazione di sanzioni ammnistrative in ogni caso, la decadenza ex art. 14 1. 689/1981; la violazione dell'art. 13, co. 4, d. lgs 124/2004 e,
per omessa indicazione delle fonti di prova e delle ragioni fondanti le conclusioni.
Ha lamentato, in conclusione, l'insussistenza dell'obbligo contributivo, in via principale, perché fondato su un'erronea considerazione della realtà fattuale con riferimento ai periodi di assunzione, alle mansioni svolte e alla natura delle prestazioni lavorative specificamente contestate;
in subordine, per l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente in virtù del Decreto
Direttoriale del 13/01/2014 in materia di interventi in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) della regione Calabria di cui al Decreto Interministeriale del
10/04/2013.
Pertanto, stante l'infruttuoso esito del procedimento amministrativo, ha chiesto sospendersi l'efficacia del provvedimento impugnato e nel merito, dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo contributivo. СРCostituitosi nei giudizi, 1'CP ha contestato, in via preliminare, l'ammissibilità delle domande e nel merito, ha chiesto il rigetto delle opposizioni in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza di comparizione, il Giudie del lavoro, titolare del ruolo in precedenza assegnato, rilevato che è stato opposto un verbale di accertamento ispettivo, nel quale contestualmente sono richiesti pagamenti per contributi e irrogate sanzioni amministrative, ha ritenuto sussistente la propria cognizione esclusivamente per la domanda diretta alla richiesta contributiva, riconoscendo competenza in capo al Giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative. Conseguentemente, ha disposto la separazione del giudizio a cura della Cancelleria, mandando gli atti al Presidente di
Sezione per ogni opportuno provvedimento in merito alla riassegnazione, nel ruolo del contenzioso civile, della rimanente parte del giudizio afferente alle sanzioni amministrative ugualmente impugnate.
Le cause sono state istruite a mezzo acquisizione documentale ed espletamento della prova testimoniale mediante escussione dei testi di parte ricorrente ON 2 , ON 1
,
ON 3 e ON 4 ***
Non pare inopportuno precisare che, diversamente dal verbale di accertamento e notificazione degli illeciti amministrativi che non è autonomamente impugnabile dinnanzi all'autorità giudiziaria, il verbale di accertamento dell'ente previdenziale inerente all'evasione o omissione di contributi può, invece, formare oggetto di un giudizio di accertamento negativo della pretesa contributiva dell'ente
(con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999, l'impugnazione preclude al medesimo ente l'iscrizione a ruolo del debito accertato in sede ispettiva). Tale previsione, che non ha riscontro nel procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, trova il suo fondamento nella differente articolazione del procedimento previdenziale, in quanto, mentre i verbali di accertamento di sanzioni amministrative, adottati ai sensi degli artt. 14 e 16 della 1. n. 689/1981 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, non sono espressione del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione - ma la loro funzione è quella di compendiare i risultati dell'accertamento ispettivo, al fine di comunicarli al soggetto ispezionato, chiudendo, così, la fase accertativa del procedimento sanzionatorio - i verbali che riscontrano omissioni o evasioni contributive sono immediatamente lesivi, poiché pregiudicano in via diretta ed immediata la sfera del contribuente, accertando un debito previdenziale e non prevedendo alcuna modalità agevolata di estinzione del debito stesso.
Da ciò deriva l'interesse del destinatario del rapporto contributivo a rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di far dichiarare in giudizio l'insussistenza delle violazioni contributive.
Nel merito, deve osservarsi che con la domanda di accertamento negativo del credito contributivo accertato a seguito di verbale ispettivo dell'ente previdenziale, come nella fattispecie, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto a consentire al giudice un sindacato sulla pretesa sostanziale dell'ente e non sulla legittimità dell'atto amministrativo, quale il verbale di accertamento o la decisione emessa a seguito di ricorso proposto in via amministrativa e, quindi, sull'idoneità dei fatti accertati, al di fuori del processo, a fornire la prova della pretesa contributiva contrapposti agli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dall'opponente.
Infatti, l'obbligazione contributiva sorge in presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente;
il giudizio instaurato, quindi, ha ad oggetto l'accertamento del rapporto e, dunque, la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, con la conseguenza che anche l'eventuale illegittimità del verbale ispettivo
(o dell'eventuale successiva decisione relativa al ricorso amministrativo) non impedirebbe o non precluderebbe al giudice di valutare il merito della pretesa contributiva.
E nel giudizio de quo è l'ente creditore ed attore in senso sostanziale ad avere l'onere di provare i fatti costitutivi del credito vantato e azionato col verbale: ne consegue che il ricorrente è solo formalmente tale mentre rimane nella posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa azionata con il verbale di accertamento dall'ente creditore.
E, infatti, "La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l'adempimento della prestazione)" (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 9706 del
10/04/2024, in conformità all'arresto giurisprudenziale cristallizzato nel 2010, su cui Cass. n.
22862/2010 e Cass. n. 12108/2010).
L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n.
384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e, specificamente, da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza ed è, invece, il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n.
22862/2010). Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento posto che sugli stessi l'ente previdenzialeamministrativi e, in particolare, ai verbali ispettivi dell'CP_ ha rivendicato la sussistenza del credito contributivo.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine all'efficacia probatoria dei verbali di accertamento, per i fatti che l'ispettore attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti incombe all'opponente di fornire la prova contraria mediante querela di falso, mentre in ordine alle altre circostanze di fatto che il verbalizzante abbia accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti le stesse non hanno alcun valore precostituito, neppure di presunzione semplice, per cui il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma senza trasferire sull'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti a lui contestati (Cass.
n. 12108/2010 richiamata e Cass. n. 14965 del 6.9.2012).
Quindi gli elementi di valutazione forniti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo possono essere considerati anche prova sufficiente delle circostanze di fatto accertate sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari sia qualora il giudice, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
CP Sulla base di tali principi va valutata la posizione dell' nel caso in esame, osservandosi che, dato il carattere non univoco degli elementi raccolti in sede ispettiva, il relativo onere probatorio non risulta essere stato assolto.
A rigore, la pretesa contributiva è scaturita, in parte, dalle maggiori ore di lavoro che in esito agli accertamenti disposti è emerso sarebbero state svolte dai lavoratori (nello specifico ON 2 e
ON 3 ) rispetto a quelle formalizzate;
in parte, dall'effettuazione di un numero di giornate di lavoro mensili inferiori rispetto a quelle denunciate all'istituto ma in un arco temporale più lungo, triennale e continuativo e con lo svolgimento di mansioni totalmente diverse (per Tes 1
[...] ); in parte ancora, dalla prestazione svolta, sia pure in forma autonoma e occasionale, da lavoratore inquadrato nel settore dello spettacolo ex art. 3, primo comma, del d.lgs. C.P.S n. 708/1947
(con riferimento a ON 4 ).
Appare opportuno procedersi per gradi.
Con riferimento alla posizione di Testimone 1
L'accertamento relativo alla presunta evasione contributiva relativa alla lavoratrice si è fondato CP unicamente sulle dichiarazioni rese dalla medesima in data 20/1/2017 agli ispettori dell' circostanza in cui, dopo aver riferito sui rapporti di lavoro intrattenuti in qualità di bracciante agricola fino all'anno 2012, solo su domanda dell'ispettore, la dipendente ha riferito dell'attività svolta presso l'emittente televisiva, presentandola come attività occasionale di pulizia dei locali svolta, nella giornata di sabato, una o due volte al mese.
Di conseguenza, l'istituto ha provveduto a calcolare la differenza contributiva maturata su un numero di giorni mensile inferiore a quello denunciato e formalizzato, per mansioni diverse (operaie non impiegatizie) ma in un periodo più ampio (dal gennaio 2014 al dicembre 2017, anziché dal
24/4/2015).
Tuttavia, quanto asserito sull'occasionalità della prestazione e sulla tipologia delle mansioni non ha trovato conferma nella deposizione resa nel corso dell'istruttoria dalla stessa dipendente, in cui sono state, al contrario, convalidate le circostanze indicate nei ricorsi (cfr. dichiarazioni testimoniali di Testimone 1 all'udienza del 15/3/2019: "(...) ho sempre lavorato di sabato mattina dalle 9.00 alle 11.00 con mansioni impiegatizie sin dall'aprile del 2015.").
Ebbene, quanto alle valutazioni delle fonti di prova, premesso che nel nostro ordinamento non vige alcun principio di gerarchia tra le stesse, tranne che per il giuramento, spettando al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (Corte di Cassazione, ordinanza 23 settembre 2020, n. 19982), occorre osservare, in primo luogo, che la deposizione resa agli ispettori il 20/1/2017 non ha la spontaneità tipica di quella assunta nell'immediatezza dell'accertamento -avvenuto mesi prima, il 7/4/2016- in quanto assunta a distanza di tempo dal primo accesso e previa convocazione.
Inoltre, le dichiarazioni rese in quella sede sono state poi confutate dalla testimonianza resa in giudizio -dunque, con il rispetto del principio del contraddittorio- dalla medesima lavoratrice e il contenuto della sua deposizione è stato, altresì, confermato dalle affermazioni di un altro dipendente della società ricorrente, ON 2 , all'udienza del 20/7/2018, il quale ha dichiarato "Conosco
ON 1 e la vedevo lavorare all'interno della Emittente televisiva, anche se non ricordo l'anno, forse nel 2015, si occupava di mansioni di segretaria, la vedevo nella mattinata di sabato”.
Se ciò non bastasse, quand'anche si volesse approdare alla sostanziale neutralizzazione dell'apporto testimoniale derivante dalla divergenza tra le dichiarazioni assunte in sede ispettiva e quelle rese in giudizio, deve concludersi che non può, in ogni caso, ritenersi raggiunta la prova certa dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva in parte qua.
Non risultano, infatti, forniti dalla resistente, a ciò onerata, ulteriori elementi a supporto della propria pretesa che fonda il differenziale contributivo sulla effettuazione di un numero di giornate di lavoro mensili inferiori rispetto a quelle denunciate all'istituto in un periodo temporale più ampio di quello formalizzato (da gennaio 2014 a dicembre 2017). In effetti, nessuna ulteriore indagine risulta condotta al fine di quantificare il numero effettivo di giorni di lavoro calcolati (esame dei fogli di presenza, verifica delle buste paga) e la stessa individuazione dell'arco temporale (quadriennale) è completamente sfornita di dati convalidanti. Al riguardo, infatti, il resistente istituto si è limitato ad allegare che la lavoratrice "dalla piattaforma agli CP archivi risulta denunciata con tipo contributo INCENTIVO TRIE” per quanto, poi, tale assunto contraddica la durata del periodo contributivo poi addebitato (di quattro anni). CP Pertanto, le risultanze dell'accertamento condotto dall' appaiono connotate da un elevato margine interpretativo dei dati dichiarativi e, in quanto tali, risultano arbitrarie, assiomatiche e avulse, peraltro, da dati documentali di evidenza contraria che attestano piuttosto le circostanze allegate negli atti introduttivi ed emerse nel corso dell'istruttoria (cfr. contratto di assunzione dal 24/4/2015 e comunicazione obbligatoria UniLav, in allegati ricorrente).
Con riferimento a ON 2 e ON 3
Per quanto attiene, ancora, alla pretesa rivendicata in ordine ai lavoratori richiamati, la stessa deriverebbe dalla differenza tra le ore ritenute lavorate dai dipendenti rispetto a quelle annotate nel libro unico con assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'imponibile di conseguenza determinato.
Ebbene, il difetto assertivo circa i dati fattuali, informativi e documentali sulla scorta dei quali è stata rivendicata la presunta omissione contributiva basterebbe a ritenere infondato l'addebito mosso alla società opponente.
Quanto alle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di primo accesso, la deduzione dell'istituto -che su quelle intenda basarsi- si rivela parziale e arbitraria, in quanto consegue ad una ricostruzione interpretativa delle stesse più che alla ricognizione di elementi oggettivi corredati da supporto documentale.
Parte 3 nei suoi scritti difensivi,Per quanto afferisce alla posizione previdenziale di
1,CP ha sostenuto che “contrariamente a quanto oggetto di denuncia CP_2 da parte dell'azienda in verifica e comunicato al competente centro per l'impiego con modello unilav n. 01534020787 con il quale la società in verifica provvedeva a comunicare un rapporto di lavoro a tempo parziale espletato per un numero di ore settimanali pari a 6 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è stato di fatto accertato che la lavoratrice in oggetto, risulta, invece, aver operato sin dall'anno 2012, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal lunedì al venerdì per quatto ore al giorno espletate dalle ore 8,30 alle ore 1230 per lo svolgimento delle mansioni di segretaria amministrativa. Tenuto conto della circostanza che l'azienda in verifica, ha provveduto a versare all CP_2 la contribuzione previdenziale corretta, in ordine alla fascia oraria sopra esposta, solo dalla data del 1.4.2012, si è provveduto a quantificare l'ulteriore contribuzione previdenziale dovuta limitatamente al periodo
1.1.2012/31.03.2012, per differenza rispetto a quella denunciata".
Sentita nell'immediatezza dell'accesso, la dipendente ha dichiarato di assolvere le mansioni e gli orari indicati, sui quali non vi è contestazione, dall'anno 2012.
Il riferimento generico all'annualità è stato integrato in giudizio all'udienza del 20/7/2018 (cfr. dichiarazioni testimoniali di ON 2 e della medesima ON 3 ove è stato و
rappresentato che dalla data dell'assunzione (avvenuta il 7/1/2009) al 31/3/2012 la dipendente ha lavorato per sei ore settimanali -il mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00- mentre dall'1/4/2012 ha lavorato per quattro ore al giorno, da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore
12:30.
Quanto rappresentato dai testi escussi è confermato dalla documentazione dell'azienda datrice (cfr. contratto di assunzione, comunicazione UniLav e modifica contrattuale dell'orario di lavoro del 1°
aprile 2012).
CP Pertanto, illogica quanto illegittima si rivela la pretesa dell' di far decorrere dal 1° gennaio del
-
2012 l'orario entrato in vigore dal 1° aprile, come comprovato dal compendio probatorio acquisito.
Analogamente, per quanto afferisce la posizione di Testimone 2 parte resistente ha modulato
,
l'imponibile contributivo su una prestazione lavorativa di quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì
e di ulteriori due ore nella giornata di sabato per il periodo compreso tra il mese di gennaio del 2012
e il 31/3/2016 (ultimo mese precedente all'accesso ispettivo del 7 aprile 2016). E a tanto è pervenuta attraverso l'audizione del lavoratore nell'immediatezza dell'accertamento.
Ebbene, il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, anziché offrire una ricostruzione precisa e dettagliata dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa, appare finalizzato piuttosto a descrivere una generica disponibilità e flessibilità del lavoratore rispetto alle esigenze aziendali (cfr. verbale dichiarazioni del 7/4/2016, in allegati resistente: “(...) opero presso l'emittente almeno due ore al giorno (...). Nell'arco della settimana lavoro per altre due ore al giorno per tre giorni a settimana...spesso lavoro altre due ore anche di sabato in quanto ne conferisco a monte disponibilità.
(...) sono sempre a disposizione per cinque giorni a settimana e poi c'è il sabato giornata in cui do pure disponibilità ad operare.").
È solo nella deposizione resa in giudizio che viene indicato il vincolo orario predeterminato e costante.
Tuttavia, la divergenza tra le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva e quelle rilasciate in giudizio si rivela solo apparente e le dichiarazioni non risultano tra loro incompatibili, bensì complementari. In occasione dell'accesso ispettivo, infatti, il lavoratore si è espresso in termini generici, valorizzando la dinamicità della prestazione rispetto alle esigenze aziendali, senza dettagliare l'orario di lavoro. In sede giudiziale, sollecitato da domande più puntuali, ha fornito un quadro più preciso dell'articolazione oraria, confermando i relativi capitoli di prova.
Risulta, quindi, acclarato lo svolgimento di quindici ore settimanali (tre ore al giorno) distribuite su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì dall'1/4/2012 e dal martedì al sabato dal 2/2/2015) come documentalmente confermato dalla produzione della ricorrente (cfr. contratto di assunzione, comunicazione UniLav e le due modifiche contrattuali dell'orario di lavoro).
Pertanto, anche con riferimento alla posizione di questo lavoratore le risultanze ispettive non appaiono funzionali a confortare la dedotta obbligazione contributiva.
Con riferimento a ON 4
CP L' ha, infine, rivendicato l'omessa contribuzione sulla prestazione effettuata da tale lavoratore in data 12/3/2014 (registrazione audio) sostenendo che l'obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione.
Parte ricorrente ha contestato l'inquadramento di Testimone 4 tra i lavoratori dello spettacolo e il relativo obbligo contributivo in ragione della natura occasionale della prestazione resa e compensata a mezzo regolare fattura assoggettata al regime dei minimi introdotto dall'art. 1, commi da 96 al 117, della legge finanziaria per il 2008.
Il dato normativo di riferimento al fine di individuare i cd. “lavoratori dello spettacolo” è l'art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, ove sono state indicate una serie di figure professionali obbligate ad CP iscriversi all'Enpals (oggi confluito nell' e a provvedere alla relativa contribuzione.
Come ribadito dalla Suprema Corte i lavoratori dello spettacolo, per i quali sussiste l'obbligo assicurativo presso l'Enpals e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal d.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 del medesimo d.lgs.
Per un primo gruppo di detti lavoratori, però, la qualità di lavoratori dello spettacolo, nel senso sopra chiarito, è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata degli stessi è diretta al pubblico o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice di merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria oppure secondaria, purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui al d.lgs. n. 708 del 1947, art. 3, comma
2.
Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo;
ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
in caso contrario non sussiste l'obbligo assicurativo (Cassazione civile 11/06/2007 n. 13643; nello stesso senso, Cass. civ.
04/07/2008, n. 18493; Cass. civ. 17/12/2014 n. 26605).
Ebbene, in ragione della contestazione mossa da parte ricorrente in ordine alla classificazione del collaboratore come lavoratore dello spettacolo e in mancanza di elementi probatori dirimenti forniti dalla resistente in questa direzione, è escluso che nella fattispecie possa operare la presunzione assoluta di appartenenza soggettiva al settore dello spettacolo.
Tuttavia, in ragione della natura della prestazione resa (cfr. fattura n. 13 in allegati ricorrente, ove è descritta come "registrazione sonora registrazione n. 1 spot Tv") che la rende astrattamente assoggettabile a contribuzione per il collegamento funzionale al settore in esame, appare opportuno esaminare la doglianza relativa alla attività occasionale della stessa.
Sul punto, si richiama l'orientamento espresso dalla Cassazione, secondo cui "in materia di obbligo di iscrizione all'Enpals per i lavoratori dello spettacolo ex d.lgs. C.P.S n. 708 del 1947, sussiste l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso i quali essi prestino la loro opera, in riferimento ai lavoratori impiegati a svolgere un'attività artistica o tecnica correlata alla realizzazione di uno spettacolo con carattere di stabilità e professionalità, all'interno di una rappresentazione o manifestazione, di tipo teatrale, cinematografico, televisivo o di altro genere, che si svolga davanti ad un pubblico appositamente convenuto allo scopo o in modo da poter essere fruita da un pubblico più vasto, che non necessariamente assista direttamente alla prestazione, ma ne possa godere tramite gli strumenti di registrazione creati dalla tecnica, con esclusione dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale, non rilevando invece come causa di esclusione, il fatto che tali prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, né che tale attività lavorativa non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti." (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8703 del 27/04/2005).
Ciò posto, trattandosi di una fattispecie di esclusione da un obbligo contributivo generalizzato, deve ritenersi che la prova della occasionalità della prestazione debba essere fornita da parte ricorrente.
Ebbene, la circostanza dell'unicità della prestazione resa, confermata dalla produzione di una sola fattura e non contestata dal resistente istituto e l'esiguità del compenso percepito (pari ad euro quarantanove) possono bastare a comprovare il carattere occasionale della stessa anche alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della deposizione di ON_2 ("Il sig. ON 4 si
è occupato in una sola occasione della riproduzione di un audio per il quale ha emesso regolare fattura ed è stato pagato") e dello stesso ON 4 all'udienza del 9/10/2020 ("In una sola occasione ho avuto contatti con la Parte 1 per la riproduzione di un audio per il quale ho emesso regolare fattura e sono stato pagato.").
Né potrebbe imputarsi alla ricorrente l'onere di provare l'occasionalità della prestazione con riferimento alla vocazione professionale del soggetto, stante il mancato assolvimento da parte CP
-dell' del correlativo onere di provarne il presupposto ossia la qualifica soggettiva del lavoratore o il possesso di requisiti professionalizzanti.
Pertanto, anche con riferimento a questa posizione lavorativa deve essere dichiarata l'infondatezza della pretesa contributiva azionata con la notifica del verbale ispettivo.
Per tutte le considerazioni esposte, le opposizioni devono essere, dunque, integralmente accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidite come in dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 5.201 a € 26.000 delle tabelle di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione,
-
deduzione disattese, così provvede: accoglie i ricorsi in opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi di cui al verbale di accertamento n. 000705532 del 31/1/2017;
CP condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in €
2.697,00, oltre rimborso, forfettario, IVA e CAP.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
R.G. n. 3155/2017
LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promossi da
Parte 1
[...] Parte 2
-parte ricorrente-
Avv. Maurizio Minnicelli
Email 1
contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Giuseppe Abruzzo
Email 2 t
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati in data 4/8/2017 parte ricorrente, in qualità di legale rappresentante dell'emittente televisiva Parte 1 "ha proposto opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000705532 del 31/1/2017 -notificato, dapprima, in data 10/2/2017, poi, in sostituzione e annullamento del primo, in data 10/3/2017- con cui è stata richiesta la regolarizzazione di inadempienze contributive con riferimento alla posizione di alcuni lavoratori per il periodo richiamato e il pagamento di sanzioni amministrative per irregolari registrazioni nel
LUL e per omesse comunicazioni al Centro per l'impiego.
Ha dedotto la nullità del verbale ispettivo per violazione del d. lgs n. 149/2015 per provenire da CP soggetti estranei all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, facenti capo alla DTL e all' e pervenuti a conclusioni opposte con riferimento alla medesima realtà aziendale;
l'illegittimità dell'accertamento condotto per eccesso di potere dell'istituto di previdenza nell'irrogazione di sanzioni ammnistrative in ogni caso, la decadenza ex art. 14 1. 689/1981; la violazione dell'art. 13, co. 4, d. lgs 124/2004 e,
per omessa indicazione delle fonti di prova e delle ragioni fondanti le conclusioni.
Ha lamentato, in conclusione, l'insussistenza dell'obbligo contributivo, in via principale, perché fondato su un'erronea considerazione della realtà fattuale con riferimento ai periodi di assunzione, alle mansioni svolte e alla natura delle prestazioni lavorative specificamente contestate;
in subordine, per l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente in virtù del Decreto
Direttoriale del 13/01/2014 in materia di interventi in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) della regione Calabria di cui al Decreto Interministeriale del
10/04/2013.
Pertanto, stante l'infruttuoso esito del procedimento amministrativo, ha chiesto sospendersi l'efficacia del provvedimento impugnato e nel merito, dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo contributivo. СРCostituitosi nei giudizi, 1'CP ha contestato, in via preliminare, l'ammissibilità delle domande e nel merito, ha chiesto il rigetto delle opposizioni in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza di comparizione, il Giudie del lavoro, titolare del ruolo in precedenza assegnato, rilevato che è stato opposto un verbale di accertamento ispettivo, nel quale contestualmente sono richiesti pagamenti per contributi e irrogate sanzioni amministrative, ha ritenuto sussistente la propria cognizione esclusivamente per la domanda diretta alla richiesta contributiva, riconoscendo competenza in capo al Giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative. Conseguentemente, ha disposto la separazione del giudizio a cura della Cancelleria, mandando gli atti al Presidente di
Sezione per ogni opportuno provvedimento in merito alla riassegnazione, nel ruolo del contenzioso civile, della rimanente parte del giudizio afferente alle sanzioni amministrative ugualmente impugnate.
Le cause sono state istruite a mezzo acquisizione documentale ed espletamento della prova testimoniale mediante escussione dei testi di parte ricorrente ON 2 , ON 1
,
ON 3 e ON 4 ***
Non pare inopportuno precisare che, diversamente dal verbale di accertamento e notificazione degli illeciti amministrativi che non è autonomamente impugnabile dinnanzi all'autorità giudiziaria, il verbale di accertamento dell'ente previdenziale inerente all'evasione o omissione di contributi può, invece, formare oggetto di un giudizio di accertamento negativo della pretesa contributiva dell'ente
(con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999, l'impugnazione preclude al medesimo ente l'iscrizione a ruolo del debito accertato in sede ispettiva). Tale previsione, che non ha riscontro nel procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, trova il suo fondamento nella differente articolazione del procedimento previdenziale, in quanto, mentre i verbali di accertamento di sanzioni amministrative, adottati ai sensi degli artt. 14 e 16 della 1. n. 689/1981 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, non sono espressione del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione - ma la loro funzione è quella di compendiare i risultati dell'accertamento ispettivo, al fine di comunicarli al soggetto ispezionato, chiudendo, così, la fase accertativa del procedimento sanzionatorio - i verbali che riscontrano omissioni o evasioni contributive sono immediatamente lesivi, poiché pregiudicano in via diretta ed immediata la sfera del contribuente, accertando un debito previdenziale e non prevedendo alcuna modalità agevolata di estinzione del debito stesso.
Da ciò deriva l'interesse del destinatario del rapporto contributivo a rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di far dichiarare in giudizio l'insussistenza delle violazioni contributive.
Nel merito, deve osservarsi che con la domanda di accertamento negativo del credito contributivo accertato a seguito di verbale ispettivo dell'ente previdenziale, come nella fattispecie, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto a consentire al giudice un sindacato sulla pretesa sostanziale dell'ente e non sulla legittimità dell'atto amministrativo, quale il verbale di accertamento o la decisione emessa a seguito di ricorso proposto in via amministrativa e, quindi, sull'idoneità dei fatti accertati, al di fuori del processo, a fornire la prova della pretesa contributiva contrapposti agli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dall'opponente.
Infatti, l'obbligazione contributiva sorge in presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente;
il giudizio instaurato, quindi, ha ad oggetto l'accertamento del rapporto e, dunque, la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, con la conseguenza che anche l'eventuale illegittimità del verbale ispettivo
(o dell'eventuale successiva decisione relativa al ricorso amministrativo) non impedirebbe o non precluderebbe al giudice di valutare il merito della pretesa contributiva.
E nel giudizio de quo è l'ente creditore ed attore in senso sostanziale ad avere l'onere di provare i fatti costitutivi del credito vantato e azionato col verbale: ne consegue che il ricorrente è solo formalmente tale mentre rimane nella posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa azionata con il verbale di accertamento dall'ente creditore.
E, infatti, "La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l'adempimento della prestazione)" (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 9706 del
10/04/2024, in conformità all'arresto giurisprudenziale cristallizzato nel 2010, su cui Cass. n.
22862/2010 e Cass. n. 12108/2010).
L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n.
384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e, specificamente, da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza ed è, invece, il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n.
22862/2010). Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento posto che sugli stessi l'ente previdenzialeamministrativi e, in particolare, ai verbali ispettivi dell'CP_ ha rivendicato la sussistenza del credito contributivo.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine all'efficacia probatoria dei verbali di accertamento, per i fatti che l'ispettore attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti incombe all'opponente di fornire la prova contraria mediante querela di falso, mentre in ordine alle altre circostanze di fatto che il verbalizzante abbia accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti le stesse non hanno alcun valore precostituito, neppure di presunzione semplice, per cui il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma senza trasferire sull'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti a lui contestati (Cass.
n. 12108/2010 richiamata e Cass. n. 14965 del 6.9.2012).
Quindi gli elementi di valutazione forniti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo possono essere considerati anche prova sufficiente delle circostanze di fatto accertate sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari sia qualora il giudice, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
CP Sulla base di tali principi va valutata la posizione dell' nel caso in esame, osservandosi che, dato il carattere non univoco degli elementi raccolti in sede ispettiva, il relativo onere probatorio non risulta essere stato assolto.
A rigore, la pretesa contributiva è scaturita, in parte, dalle maggiori ore di lavoro che in esito agli accertamenti disposti è emerso sarebbero state svolte dai lavoratori (nello specifico ON 2 e
ON 3 ) rispetto a quelle formalizzate;
in parte, dall'effettuazione di un numero di giornate di lavoro mensili inferiori rispetto a quelle denunciate all'istituto ma in un arco temporale più lungo, triennale e continuativo e con lo svolgimento di mansioni totalmente diverse (per Tes 1
[...] ); in parte ancora, dalla prestazione svolta, sia pure in forma autonoma e occasionale, da lavoratore inquadrato nel settore dello spettacolo ex art. 3, primo comma, del d.lgs. C.P.S n. 708/1947
(con riferimento a ON 4 ).
Appare opportuno procedersi per gradi.
Con riferimento alla posizione di Testimone 1
L'accertamento relativo alla presunta evasione contributiva relativa alla lavoratrice si è fondato CP unicamente sulle dichiarazioni rese dalla medesima in data 20/1/2017 agli ispettori dell' circostanza in cui, dopo aver riferito sui rapporti di lavoro intrattenuti in qualità di bracciante agricola fino all'anno 2012, solo su domanda dell'ispettore, la dipendente ha riferito dell'attività svolta presso l'emittente televisiva, presentandola come attività occasionale di pulizia dei locali svolta, nella giornata di sabato, una o due volte al mese.
Di conseguenza, l'istituto ha provveduto a calcolare la differenza contributiva maturata su un numero di giorni mensile inferiore a quello denunciato e formalizzato, per mansioni diverse (operaie non impiegatizie) ma in un periodo più ampio (dal gennaio 2014 al dicembre 2017, anziché dal
24/4/2015).
Tuttavia, quanto asserito sull'occasionalità della prestazione e sulla tipologia delle mansioni non ha trovato conferma nella deposizione resa nel corso dell'istruttoria dalla stessa dipendente, in cui sono state, al contrario, convalidate le circostanze indicate nei ricorsi (cfr. dichiarazioni testimoniali di Testimone 1 all'udienza del 15/3/2019: "(...) ho sempre lavorato di sabato mattina dalle 9.00 alle 11.00 con mansioni impiegatizie sin dall'aprile del 2015.").
Ebbene, quanto alle valutazioni delle fonti di prova, premesso che nel nostro ordinamento non vige alcun principio di gerarchia tra le stesse, tranne che per il giuramento, spettando al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (Corte di Cassazione, ordinanza 23 settembre 2020, n. 19982), occorre osservare, in primo luogo, che la deposizione resa agli ispettori il 20/1/2017 non ha la spontaneità tipica di quella assunta nell'immediatezza dell'accertamento -avvenuto mesi prima, il 7/4/2016- in quanto assunta a distanza di tempo dal primo accesso e previa convocazione.
Inoltre, le dichiarazioni rese in quella sede sono state poi confutate dalla testimonianza resa in giudizio -dunque, con il rispetto del principio del contraddittorio- dalla medesima lavoratrice e il contenuto della sua deposizione è stato, altresì, confermato dalle affermazioni di un altro dipendente della società ricorrente, ON 2 , all'udienza del 20/7/2018, il quale ha dichiarato "Conosco
ON 1 e la vedevo lavorare all'interno della Emittente televisiva, anche se non ricordo l'anno, forse nel 2015, si occupava di mansioni di segretaria, la vedevo nella mattinata di sabato”.
Se ciò non bastasse, quand'anche si volesse approdare alla sostanziale neutralizzazione dell'apporto testimoniale derivante dalla divergenza tra le dichiarazioni assunte in sede ispettiva e quelle rese in giudizio, deve concludersi che non può, in ogni caso, ritenersi raggiunta la prova certa dei fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva in parte qua.
Non risultano, infatti, forniti dalla resistente, a ciò onerata, ulteriori elementi a supporto della propria pretesa che fonda il differenziale contributivo sulla effettuazione di un numero di giornate di lavoro mensili inferiori rispetto a quelle denunciate all'istituto in un periodo temporale più ampio di quello formalizzato (da gennaio 2014 a dicembre 2017). In effetti, nessuna ulteriore indagine risulta condotta al fine di quantificare il numero effettivo di giorni di lavoro calcolati (esame dei fogli di presenza, verifica delle buste paga) e la stessa individuazione dell'arco temporale (quadriennale) è completamente sfornita di dati convalidanti. Al riguardo, infatti, il resistente istituto si è limitato ad allegare che la lavoratrice "dalla piattaforma agli CP archivi risulta denunciata con tipo contributo INCENTIVO TRIE” per quanto, poi, tale assunto contraddica la durata del periodo contributivo poi addebitato (di quattro anni). CP Pertanto, le risultanze dell'accertamento condotto dall' appaiono connotate da un elevato margine interpretativo dei dati dichiarativi e, in quanto tali, risultano arbitrarie, assiomatiche e avulse, peraltro, da dati documentali di evidenza contraria che attestano piuttosto le circostanze allegate negli atti introduttivi ed emerse nel corso dell'istruttoria (cfr. contratto di assunzione dal 24/4/2015 e comunicazione obbligatoria UniLav, in allegati ricorrente).
Con riferimento a ON 2 e ON 3
Per quanto attiene, ancora, alla pretesa rivendicata in ordine ai lavoratori richiamati, la stessa deriverebbe dalla differenza tra le ore ritenute lavorate dai dipendenti rispetto a quelle annotate nel libro unico con assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'imponibile di conseguenza determinato.
Ebbene, il difetto assertivo circa i dati fattuali, informativi e documentali sulla scorta dei quali è stata rivendicata la presunta omissione contributiva basterebbe a ritenere infondato l'addebito mosso alla società opponente.
Quanto alle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di primo accesso, la deduzione dell'istituto -che su quelle intenda basarsi- si rivela parziale e arbitraria, in quanto consegue ad una ricostruzione interpretativa delle stesse più che alla ricognizione di elementi oggettivi corredati da supporto documentale.
Parte 3 nei suoi scritti difensivi,Per quanto afferisce alla posizione previdenziale di
1,CP ha sostenuto che “contrariamente a quanto oggetto di denuncia CP_2 da parte dell'azienda in verifica e comunicato al competente centro per l'impiego con modello unilav n. 01534020787 con il quale la società in verifica provvedeva a comunicare un rapporto di lavoro a tempo parziale espletato per un numero di ore settimanali pari a 6 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è stato di fatto accertato che la lavoratrice in oggetto, risulta, invece, aver operato sin dall'anno 2012, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal lunedì al venerdì per quatto ore al giorno espletate dalle ore 8,30 alle ore 1230 per lo svolgimento delle mansioni di segretaria amministrativa. Tenuto conto della circostanza che l'azienda in verifica, ha provveduto a versare all CP_2 la contribuzione previdenziale corretta, in ordine alla fascia oraria sopra esposta, solo dalla data del 1.4.2012, si è provveduto a quantificare l'ulteriore contribuzione previdenziale dovuta limitatamente al periodo
1.1.2012/31.03.2012, per differenza rispetto a quella denunciata".
Sentita nell'immediatezza dell'accesso, la dipendente ha dichiarato di assolvere le mansioni e gli orari indicati, sui quali non vi è contestazione, dall'anno 2012.
Il riferimento generico all'annualità è stato integrato in giudizio all'udienza del 20/7/2018 (cfr. dichiarazioni testimoniali di ON 2 e della medesima ON 3 ove è stato و
rappresentato che dalla data dell'assunzione (avvenuta il 7/1/2009) al 31/3/2012 la dipendente ha lavorato per sei ore settimanali -il mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00- mentre dall'1/4/2012 ha lavorato per quattro ore al giorno, da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore
12:30.
Quanto rappresentato dai testi escussi è confermato dalla documentazione dell'azienda datrice (cfr. contratto di assunzione, comunicazione UniLav e modifica contrattuale dell'orario di lavoro del 1°
aprile 2012).
CP Pertanto, illogica quanto illegittima si rivela la pretesa dell' di far decorrere dal 1° gennaio del
-
2012 l'orario entrato in vigore dal 1° aprile, come comprovato dal compendio probatorio acquisito.
Analogamente, per quanto afferisce la posizione di Testimone 2 parte resistente ha modulato
,
l'imponibile contributivo su una prestazione lavorativa di quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì
e di ulteriori due ore nella giornata di sabato per il periodo compreso tra il mese di gennaio del 2012
e il 31/3/2016 (ultimo mese precedente all'accesso ispettivo del 7 aprile 2016). E a tanto è pervenuta attraverso l'audizione del lavoratore nell'immediatezza dell'accertamento.
Ebbene, il contenuto delle dichiarazioni rese agli ispettori, anziché offrire una ricostruzione precisa e dettagliata dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa, appare finalizzato piuttosto a descrivere una generica disponibilità e flessibilità del lavoratore rispetto alle esigenze aziendali (cfr. verbale dichiarazioni del 7/4/2016, in allegati resistente: “(...) opero presso l'emittente almeno due ore al giorno (...). Nell'arco della settimana lavoro per altre due ore al giorno per tre giorni a settimana...spesso lavoro altre due ore anche di sabato in quanto ne conferisco a monte disponibilità.
(...) sono sempre a disposizione per cinque giorni a settimana e poi c'è il sabato giornata in cui do pure disponibilità ad operare.").
È solo nella deposizione resa in giudizio che viene indicato il vincolo orario predeterminato e costante.
Tuttavia, la divergenza tra le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva e quelle rilasciate in giudizio si rivela solo apparente e le dichiarazioni non risultano tra loro incompatibili, bensì complementari. In occasione dell'accesso ispettivo, infatti, il lavoratore si è espresso in termini generici, valorizzando la dinamicità della prestazione rispetto alle esigenze aziendali, senza dettagliare l'orario di lavoro. In sede giudiziale, sollecitato da domande più puntuali, ha fornito un quadro più preciso dell'articolazione oraria, confermando i relativi capitoli di prova.
Risulta, quindi, acclarato lo svolgimento di quindici ore settimanali (tre ore al giorno) distribuite su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì dall'1/4/2012 e dal martedì al sabato dal 2/2/2015) come documentalmente confermato dalla produzione della ricorrente (cfr. contratto di assunzione, comunicazione UniLav e le due modifiche contrattuali dell'orario di lavoro).
Pertanto, anche con riferimento alla posizione di questo lavoratore le risultanze ispettive non appaiono funzionali a confortare la dedotta obbligazione contributiva.
Con riferimento a ON 4
CP L' ha, infine, rivendicato l'omessa contribuzione sulla prestazione effettuata da tale lavoratore in data 12/3/2014 (registrazione audio) sostenendo che l'obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione.
Parte ricorrente ha contestato l'inquadramento di Testimone 4 tra i lavoratori dello spettacolo e il relativo obbligo contributivo in ragione della natura occasionale della prestazione resa e compensata a mezzo regolare fattura assoggettata al regime dei minimi introdotto dall'art. 1, commi da 96 al 117, della legge finanziaria per il 2008.
Il dato normativo di riferimento al fine di individuare i cd. “lavoratori dello spettacolo” è l'art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, ove sono state indicate una serie di figure professionali obbligate ad CP iscriversi all'Enpals (oggi confluito nell' e a provvedere alla relativa contribuzione.
Come ribadito dalla Suprema Corte i lavoratori dello spettacolo, per i quali sussiste l'obbligo assicurativo presso l'Enpals e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal d.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 del medesimo d.lgs.
Per un primo gruppo di detti lavoratori, però, la qualità di lavoratori dello spettacolo, nel senso sopra chiarito, è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata degli stessi è diretta al pubblico o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice di merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria oppure secondaria, purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui al d.lgs. n. 708 del 1947, art. 3, comma
2.
Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo;
ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
in caso contrario non sussiste l'obbligo assicurativo (Cassazione civile 11/06/2007 n. 13643; nello stesso senso, Cass. civ.
04/07/2008, n. 18493; Cass. civ. 17/12/2014 n. 26605).
Ebbene, in ragione della contestazione mossa da parte ricorrente in ordine alla classificazione del collaboratore come lavoratore dello spettacolo e in mancanza di elementi probatori dirimenti forniti dalla resistente in questa direzione, è escluso che nella fattispecie possa operare la presunzione assoluta di appartenenza soggettiva al settore dello spettacolo.
Tuttavia, in ragione della natura della prestazione resa (cfr. fattura n. 13 in allegati ricorrente, ove è descritta come "registrazione sonora registrazione n. 1 spot Tv") che la rende astrattamente assoggettabile a contribuzione per il collegamento funzionale al settore in esame, appare opportuno esaminare la doglianza relativa alla attività occasionale della stessa.
Sul punto, si richiama l'orientamento espresso dalla Cassazione, secondo cui "in materia di obbligo di iscrizione all'Enpals per i lavoratori dello spettacolo ex d.lgs. C.P.S n. 708 del 1947, sussiste l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso i quali essi prestino la loro opera, in riferimento ai lavoratori impiegati a svolgere un'attività artistica o tecnica correlata alla realizzazione di uno spettacolo con carattere di stabilità e professionalità, all'interno di una rappresentazione o manifestazione, di tipo teatrale, cinematografico, televisivo o di altro genere, che si svolga davanti ad un pubblico appositamente convenuto allo scopo o in modo da poter essere fruita da un pubblico più vasto, che non necessariamente assista direttamente alla prestazione, ma ne possa godere tramite gli strumenti di registrazione creati dalla tecnica, con esclusione dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale, non rilevando invece come causa di esclusione, il fatto che tali prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, né che tale attività lavorativa non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti." (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8703 del 27/04/2005).
Ciò posto, trattandosi di una fattispecie di esclusione da un obbligo contributivo generalizzato, deve ritenersi che la prova della occasionalità della prestazione debba essere fornita da parte ricorrente.
Ebbene, la circostanza dell'unicità della prestazione resa, confermata dalla produzione di una sola fattura e non contestata dal resistente istituto e l'esiguità del compenso percepito (pari ad euro quarantanove) possono bastare a comprovare il carattere occasionale della stessa anche alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della deposizione di ON_2 ("Il sig. ON 4 si
è occupato in una sola occasione della riproduzione di un audio per il quale ha emesso regolare fattura ed è stato pagato") e dello stesso ON 4 all'udienza del 9/10/2020 ("In una sola occasione ho avuto contatti con la Parte 1 per la riproduzione di un audio per il quale ho emesso regolare fattura e sono stato pagato.").
Né potrebbe imputarsi alla ricorrente l'onere di provare l'occasionalità della prestazione con riferimento alla vocazione professionale del soggetto, stante il mancato assolvimento da parte CP
-dell' del correlativo onere di provarne il presupposto ossia la qualifica soggettiva del lavoratore o il possesso di requisiti professionalizzanti.
Pertanto, anche con riferimento a questa posizione lavorativa deve essere dichiarata l'infondatezza della pretesa contributiva azionata con la notifica del verbale ispettivo.
Per tutte le considerazioni esposte, le opposizioni devono essere, dunque, integralmente accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidite come in dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 5.201 a € 26.000 delle tabelle di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione,
-
deduzione disattese, così provvede: accoglie i ricorsi in opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi di cui al verbale di accertamento n. 000705532 del 31/1/2017;
CP condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in €
2.697,00, oltre rimborso, forfettario, IVA e CAP.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021