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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3010/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele D'Anna, con il Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall' avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71, a far data dalla domanda amministrativa del
21.12.2021. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente contesta le conclusioni del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato lo stato patologico del sig. . In particolare, Pt_1 la parte lamenta l'errata percentuale attribuita agli esiti derivanti dal trattamento chirurgico alle anche, che determinerebbero postumi incidenti sulla deambulazione, con astenia, dolorabilità e facile stancabilità.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito della visita peritale del 18.2.2023, ha Per_1 riscontrato un soggetto in buone condizioni generali, lucido, cosciente, orientato nel tempo e nello spazio, con deambulazione autonoma, sebbene rallentata per riferita gonalgia. Dopodiché, sulla scorta di un esame clinico generale, in cui ha valutato anche tutta la documentazione agli atti, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «Esiti di leucemia linfoblastica acuta già trattata con cicli chemioterapici ed in attuale remissione clinica. Esiti di interventi chirurgici di artroprotesi d'anca bilaterale per osteonecrosi femorale e tibiale».
Così descritto il quadro diagnostico, il ctu ha esaminato nel dettaglio ciascuna delle patologie riscontrate, attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante.
Rispetto agli esiti di leucemia linfoblastica acuta, diagnostica al ricorrente all'età di 15 anni, il dott. ha evidenziato che sebbene nella fase acuta della Per_1 malattia la sintomatologia sia caratterizzata da astenia, facile stancabilità, dolori ossei, rigonfiamento di linfonodi, febbre ed una maggiore esposizione ad infezioni, nel caso di specie, il tempestivo trattamento con cicli di chemioterapia ha assicurato la remissione della malattia.
Ciò premesso, il ctu, ha dapprima precisato che gli accertamenti clinico- strumentali effettuati nelle periodiche visite di controllo (follow up): «[…] a tutt'oggi non hanno mai evidenziato una ripresa della malattia neoplastica», per poi così concludere: «[…] Pertanto, essa può essere valutata con il criterio analogico diretto ricorrendo alla voce presente nelle tabelle ministeriali
“neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”
(codice 9322), a cui il legislatore ha attribuito una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'11%». Passando, poi, alla patologia osteo-articolare va rilevato come il ctu, all'esito dell'accesso peritale, ha riscontrato un paziente senza significative limitazioni funzionali, con deambulazione autonoma, sebbene a marcia lenta per riferita gonalgia. Al riguardo ha osservato che: «a seguito dei trattamenti farmacologico
a cui è stato sottoposto, il periziato ha sviluppato una necrosi avascolare della
2 testa del femore e della parte prossimale della tibia bilateralmente, a causa della quale si è sottoposto ad intervento chirurgico di impianto di protesi totale
d'anca bilateralmente nel 2020. Tale infermità può essere valutata per analogia diretta al valore minimo della voce delle tabelle ministeriali “esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca” (codice 7223), a cui il Legislatore ha attribuito una fascia percentuale compresa tra il 31 ed il 40%».
Rispetto al criterio di calcolo, ha poi precisato che: «trattandosi di patologie concorrenti tra loro sull'apparato osteo-articolare, si procederà con la valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. Pertanto, è possibile utilizzare la cosiddetta “formula della semi-somma”, intermedia fra la somma aritmetica ed il calcolo riduzionistico in quanto consiste nella semi-somma del risultato ottenuto addizionando la somma aritmetica (62) alla formula a scalare di AL
(52). Per le suddette patologie osteo-articolari, si arriva così a determinare una riduzione complessiva della capacità lavorativa dell'istante in misura pari al
57%».
Tutto ciò premesso, il ctu ha così concluso: «applicando il calcolo riduzionistico previsto dalla Tabella ministeriale del '92 per le menomazioni coesistenti con soglia d'invalidità superiore al 10%, si determina, quindi, un grado di riduzione della capacità lavorativa della parte ricorrente pari al 62%».
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il ctu dott. appaiono condivisibili Per_1 anche dall'odierno giudicante atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
D'altro canto, rispetto alla valutazione della patologia afferente all'apparato osteo-articolare, l'utilizzo del valore minimo (31%), previsto dal codice 7223, ai fini della formula salomonica, appare coerente con gli esiti dell'esame obiettivo svolto («limitazione nei gradi estremi dei movimenti di flessione dell'articolazione coxo-femorale bilateralmente;
i rapporti articolari dei restanti segmenti ossei risultano nella norma e la mobilizzazione delle articolazioni evidenzia una escursione fisiologica in assenza di dolore;
passaggi posturali e stazione eretta possibili in autonomia;
la deambulazione avviene a marcia lenta per riferita gonalgia ed è possibile in autonomia»).
In definitiva, si ritiene di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute del sig. . Parte_1
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e dello stato patologico pure accertato, le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
3 Stante l'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc, le spese di ctu sono poste a carico delle parti in solido come da separato decreto.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71;
2) compensa le spese di lite;
3) pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 23.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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