Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 25.2.25 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1025 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Furio Tartaglia Parte_1
e Stefano Mattei
appellante e appellata incidentale
E
, con gli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis Controparte_1
appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 4.12.18 esponeva: Controparte_1
a) di avere lavorato alle dipendenze di dal 2.4.73 al 30.6.03 con mansioni di operaio addetto CP_2 alle squadre di lavoro ed esercizio, in particolare svolgendo le sue mansioni nell'ambito del grande progetto di elettrificazione per la realizzazione delle nuove linee elettriche di media e bassa tensione;
b) che all'esito di un precedente ricorso proposto contro con sentenza n° 268/16 il tribunale di CP_3
Cosenza aveva riconosciuto come di natura professionale artrosi del rachide cervicale e lombosacrale con sofferenze discali multiple in scoliosi dorso-lombare ad S italica, con sofferenza neurogena muscolare cronica degli arti inferiori, gonartrosi bilaterale e periartrite scapolo-omerale destra, accertando una menomazione psico-fisica pari al 10% delle tabelle CP_3
d) di aver svolto le sue mansioni, a decorrere dal 1973, nell'ambito della realizzazione di nuove linee elettriche a media e bassa tensione, nonché di essersi occupato, dalla fine degli anni 90, della costruzione di piccoli elettrodotti e di manutenzione e smantellamento di elettrodotti esistenti ubicati in zone rurali e di montagna;
e) che, in particolare, aveva operato nell'ambito dei lavori di squadra e addetto alla costruzione, ammodernamento e manutenzione di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione (M.T. e
B.T.), contraendo patologie osteoarticolari e dell'apparato uditivo in conseguenza della sistematica, ciclica e prolungata esposizione a specifici e noti agenti fisici, correlati sia all'ambiente lavorativo che alle specifiche attività dell'operaio “Elettricista di Nucleo di BU”, “che esegue anche lavori di maggior rilievo nell'ambito delle squadre, svolte per l'intero periodo lavorativo, presso le sedi Cosenza e di Montalto Uffugo”;
f) che durante tali lavori aveva mantenuto posture incongrue della colonna vertebrale con iperestensione del tratto cervico-lombare-sacrale, aveva subito vibrazioni meccaniche dovute all'utilizzo di utensili vibranti, nonché altri utensili quali picconi e badili ed aveva proceduto alla spinta ed al traino di pesanti trasformatori per il loro collocamento manuale sulle cabine;
g) che a partire dal 2008 lo stesso medico competente aveva individuato quali rischi specifici le CP_2 vibrazioni, le posture incongrue e la movimentazione manuale dei carichi in sede di redazione delle cartelle sanitarie e di rischio;
h) che aveva predisposto solo nel 2002 il documento di valutazione dei rischi e che tale CP_2 documento non contemplava molte delle lavorazioni svolte nel tempo, tra cui quelle di costruzione e ristrutturazione degli elettrodotti MT e BT eseguite fino alla fine degli anni 90 e i lavori svolti in altezza con posture incongrue e prolungate. Inoltre, aveva predisposto il Dvr sulla base di uno CP_2 studio commissionato all' , da cui emergevano prescrizioni cui on aveva mai Parte_2 CP_2 ottemperato, né richiamato nel Dvr. In ogni caso, lo studio svolto dall' era Parte_2 insufficiente circa i più importanti rischi tecnopatici connessi alle diverse modalità operative necessarie sul territorio del ricorrente;
i) che, inoltre, il datore di lavoro aveva sottoposto gli operai a turni di reperibilità ben più frequenti di una settimana su quattro come previsto dal CCNL di categoria, aveva fornito dispositivi di protezione inadeguati, non aveva posto a disposizione degli operai adeguati mezzi meccanici per lo spostamento dei pali e per gli scavi che, dunque, venivano svolti a mano, non aveva mai sottoposto il ricorrente a sorveglianza periodica e che ciò era avvenuto solo a partire dal 2007 dopo la proposizione di una serie di cause per risarcimento danni da parte di altri lavoratori, non aveva formato il ricorrente sui rischi da vibrazioni e scuotimenti e movimentazione di carichi pesanti;
l) che le patologie contratte nel corso del rapporto di lavoro e per colpa del datore di lavoro avevano cagionato un danno non compiutamente risarcito nella causa e che ammontava al 25%, da CP_3 liquidare attraverso le tabelle in uso presso il tribunale di Milano.
2) Concludeva chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di CP_2 nella causazione dei danni patiti con condanna del datore di lavoro al risarcimento degli stessi in via equitativa.
3) Nella resistenza di Enel BU Spa il tribunale di Cosenza, espletata la prova orale e consulenza medico legale, ha condannato il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale, la somma di euro 38.630,81, oltre interessi legali maturati sul capitale via via rivalutato, previa devalutazione alla data del 10.12.2008 ed ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo.
4) In particolare, il giudice di primo grado: 4.1) ha respinto le eccezioni di prescrizione decennale del diritto al risarcimento e di inammissibilità della domanda per intervenuta transazione del 23.12.02 sollevate dal datore di lavoro;
4.2) ha quindi accolto la domanda risarcitoria con le seguenti motivazioni:
“Affermati i principi di carattere generale, nella fattispecie in esame, a sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha dedotto che dalla data di assunzione sino al 2003 è stato esposto in modo sistematico a diversi rischi specifici - scuotimenti, vibrazioni meccaniche al corpo intero ed agli arti superiori, movimentazione manuale di carichi ingombranti ed a baricentro instabile su piani inclinati e sdrucciolevoli;
posture incongrue e coatte con iperestensione e torsione del tronco durante i lavori in altezza;
microclima sfavorevole – che agendo con forza sinergica, per la loro ciclica concatenazione, hanno causando le seguenti patologie: “fatti artrosici del rachide , delle ginocchia e dell'articolazione scapolo omerale destra con sofferenze discali e compressione radicolare nervosa e a livello dell'apparato uditivo”, già indennizzate dall' nella misura del 10%. Ha eccepito, CP_3 quindi, l'omessa sorveglianza sanitaria periodica, la carenza di formazione, di informazione e di valutazione dei rischi;
l'inadeguatezza/insufficienza di DPI dei mezzi meccanici, nonché la disorganizzazione aziendale e la carenza del personale operativo, denunciando in particolare la violazione di norme tecnicopreventive ed obblighi contrattuali. Sul punto ha dedotto che l'attività lavorativa è stata effettuata sempre con Controparte_4 l'ausilio di strumentazione tecnica idonea a salvaguardare la salute dei lavoratori e con rischi contenuti (se non trascurabili) in ordine alla salute psico-fisica degli stessi;
che la costruzione delle linee elettriche veniva affidata da a ditte esterne specializzate e che gli operai si CP_2 CP_2 occupavano, prevalentemente, di attività di manutenzione e di allacciamento, lavorando in squadre formate da 7-8 operai.
Precisava che, in ottemperanza agli obblighi di prevenzione in materia tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'atto di assunzione ed in occasione di formazione presso centri specializzati, ai dipendenti sono stati illustrati i manuali per la sicurezza e le raccolte delle leggi e che sono stati loro correttamente assegnati dispositivi individuali di sicurezza;
aggiungeva che l' Parte_3
è stata incaricata di analizzare l'attività di movimentazione manuale dei carichi degli
[...] addetti alla rete di distribuzione, così da ridurre i rischi e che gli operai addetti agli interventi da effettuarsi all'esterno, sono stati sempre dotati di apposito abbigliamento. Alla luce dei sopra esposti principi in materia di responsabilità ex art. 2087 c.c, il ricorrente ha adeguatamente allegato sia la nocività dell'ambiente di lavoro che la violazione, da parte dell'Enel BU s.p.a, delle misure necessarie - in considerazione della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica - a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori. L'istruttoria svolta conferma l'esposizione del ricorrente a rischio ambientale, in ragione delle caratteristiche dei lavori dal medesimo eseguiti, delle modalità di esecuzione di tali lavori e della durata temporale degli interventi.
In particolare dalle deposizioni dei testi e , colleghi di lavoro Testimone_1 Testimone_2 del ricorrente, con cui ha lavorato presso agenzie di Cosenza e provincia è emerso che: il CP_2 ricorrente svolgeva mansioni deforestazione e taglio alberi, scavi e getti per sostegni, trasporto a picchetto dei sostegni, loro verticalizzazione manuale, lavori in altezza per armamento, stesura e tesatura conduttori, realizzazione punti di trasformazione su palo e da cabina e loro sostituzione;
scavo trincee, stesura conduttori, giunti sotterranei, compattamento del fondo;
le suddette attività venivano svolte dal ricorrente per costruire elettrodotti (M.T. e B.T.) fino a 3km e per la manutenzione su tutte le linee senza limiti di estensione;
i cantieri temporanei e mobili erano situati in aree boschive, montuose, campi coltivati, zone collinari;
il ricorrente era adibito a turni di reperibilità notturna e diurna per più di una settimana al mese, per sostituire-manutenere apparecchiature e materiali vetusti o danneggiati sia durante che dopo le calamità, in prevalenza su elettrodotti inerpicati in zone montane, rurali e fuori dai centri urbani;
i lavori di manutenzione costituivano l'attività prevalentemente svolta dal ricorrente, il quale si arrampicava sulla cima dei pali con ramponi e cintura lombare oppure con scale di legno e cintura e rimaneva in cima con la scala anche per un'intera giornata o comunque per molte ore;
raggiunta la cima del palo il ricorrente sollevava con la fune di servizio tutto il materiale da installare fino all'altezza della cintura, lo innalzava manualmente fino alla sommità del sostegno per infilzare sulla cima prima le mensole e la restante apparecchiatura;
per compiere tali attività il ricorrente doveva iperestendersi, retroflettersi e torcersi con il busto e con il collo per raggiungere le estremità della linea aerea posta sopra il capo, rimanendo con le gambe ancorate al palo e le braccia in elevazione per tempi prolungati;
per l'assenza di muletti e montacarichi era costretto caricare manualmente il camion di tutte le apparecchiature, materiali ed attrezzature, per poi trasportarli a spalla dal punto di scarico del camion fino al cantiere percorrendo per centinaia di metri;
il materiale caricato, trasportato ed installato manualmente aveva un peso di 10- 15 kg (la borsa degli attrezzi) e anche di 40-9 0kg (mensole, tirfor/argano, martelli demolitori/pneumatici, compattatori, scomparti, celle, sezionatori, falcone, sacche di cemento); il ricorrente, come i suoi colleghi di lavoro, non veniva sottoposto a visite periodiche di controllo;
la formazione e l'informazione fornita dal datore di lavoro era relativa solo alla prevenzione degli infortuni ma non delle malattie professionali. Le dichiarazioni rese dai testi indicati dal ricorrente non risultano smentite o contraddette dall'escussione del teste di parte resistente, sig. dipendente Testimone_3 CP_2 il quale riferendo di non conoscere la situazione lavorativa del Sig. ha descritto condizioni CP_1 di lavoro generali, riferendo in definitiva più che la reale condizione dei lavoratori ciò che tale condizione avrebbe dovuto essere. Le patologie lamentate dal ricorrente appaio, dunque, ricollegabili alle particolari condizioni di lavoro espletato alle dipendenze della Enel BU S.p.a.
Di contro, la società resistente non ha dimostrato di aver effettivamente provveduto alla valutazione dei rischi della movimentazione manuale dei carichi e del sovraccarico biomeccanico connesso alle mansioni svolte dal ricorrente, posto che lo studio commissionato all' , non Parte_2 contiene alcuna valutazione specifica circa le principali caratteristiche orografiche del territorio regionale utilizzando la Direzione Lombardia come Direzione rappresentativa della realtà nazionale;
inoltre, il documento è successivo rispetto al periodo lavorativo d'interesse. In particolare, era onere della convenuta provare di avere adottato le cautele dirette a prevenire, eliminare o quanto meno ridurre i rischi specifici connessi alle vibrazioni, alla movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico biomeccanico, alle posture prolungate e coatte per i lavori in altezza, nonostante detti rischi specifici fossero conosciuti dal datore di lavori.
A ciò si aggiunge che non risulta dimostrato che la società, quale datrice di lavoro, abbia osservato l'ulteriore obbligo di sorveglianza sanitaria periodica annuale, richiesta a decorrere dal D.P.R. 303/56 per le vibrazioni e gli scuotimenti e dal D.Lgs n. 626/94 per la movimentazione manuale dei carichi. Infine, non risulta essere stata garantita la formazione/informazione dei lavoratori sui rischi specifici e le misure di prevenzione, obbligatoria a decorrere dal D.P.R. 303/56 (art. 4 secondo cui
“I datori di lavoro … devono .. a)…; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare loro a conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi protetti;
…) e ribadita dagli artt. 21 e 22 del D.lgs. n.626 del 1996, avendo i testi escussi nel giudizio precisato che la formazione riguardava le nozioni tecniche da conoscere per effettuare gli interventi e le cautele per la prevenzione dei rischi connessi ad eventuali infortuni e non alle malattie professionali. Contrariamente alla condotta di fatto assunta, l'NE BU s.p.a avrebbe dovuto adottare, invece, precauzioni idonee ad evitare che i dipendenti fossero esposti senza alcuna protezione ai molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e conseguenziale alla elettrificazione In conseguenza della mancata adozione di queste regole di sicurezza, desumibili dalla disposizione generale e dalle norme preventive richiamate, va affermata la responsabilità del datore di lavoro in ordine all'insorgenza a carico dell'attore delle accertate patologie. Si osserva, allora, che dalla consulenza medico legale è emerso che il ricorrente è affetto da
“spondiloartrosi dorso-lombo-sacrale; discopatie multiple a livello lombare (L3-L4, L4-L5, L5-S1); modesta artrosi a carico delle mani e sindrome del tunnel carpale di grado medio, bilateralmente;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale”. Escluso il nesso eziologico tra le condizioni di lavoro e l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale (tanto sulla base delle caratteristiche del tracciato audiometrico risultante dal referto del 22.01.2009) il CTU ha chiarito quanto alle altre patologie che la loro insorgenza è da imputare, certamente in termini quantomeno di concausa, alle accertate e descritte modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative svolte nel lungo arco temporale che va dal 1973 al 2003, ed in particolare all'esposizione a vibrazioni potenzialmente dannose, ai fattori di stress ergonomico per prolungata postura statica ed alla movimentazione di carichi. Ha, quindi, rilevato che il danno biologico calcolato sulla base delle tabelle attualmente in uso per la valutazione del danno biologico in ambito civilistico è pari al 20%. Venendo allora alla liquidazione del danno subito dalla ricorrente si osserva che la menomazione dell'integrità psicofisica, in sé considerata, generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc. A tanto si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza) in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane. Occorre a questo punto, quanto alla ricostruzione giuridica del danno biologico, dare atto del recente mutamento di indirizzo della Corte di legittimità. La Cassazione ha stabilito che la nuova lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., che svincola il danno morale dalla ricorrenza di un reato (vedi Corte Cost. 233/2003) consente oggi una tutela risarcitoria della persona ricondotta ad un sistema bipolare (e non più tripolare) costituito dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale;
quest'ultimo a sua volta ricomprende in sé sia il danno biologico in senso stretto (compromissione del bene salute sotto il profilo statico, prima ricondotto nell'art. 2043 c.c.), sia il danno morale soggettivo (il pretium doloris) sia il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti (generalmente definito danno esistenziale). La Corte ha affermato in particolare che “il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico (in senso stretto) , del danno morale e della lesione di interessi costituzionalmente protetti;
nel vigente assetto dell'ordinamento nel quale assume posizione preminente la Costituzione che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art. 185 c.p.; unica possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità e quella equitativa sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma comprensiva di un pregiudizio non economico “ vedi Cass. 2004, n. 10157; note “sentenze gemelle” 2003, n. 8827; 2003, n. 8828). In altri termini oggi anche il danno biologico rientra nell'alveo del danno non patrimoniale, accanto al danno morale, esistenziale, professionale che non sono però voci autonome di danno. L'art. 2059 c.c. è diventato il perno del sistema del risarcimento del danno alla persona (salva la separata risarcibilità del danno patrimoniale) ed è divenuta ampia la nozione di danno non patrimoniale nel quale rientrano in definitiva tutti i danni che possano essere qualificati come l'ingiusta lesione di un interesse inerente la persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica e tali valori devono aver nel nostro ordinamento un rilievo ed una tutela di portata costituzionale. Tale tipo di danno va inteso, quindi, quale danno conseguenza, allegato in giudizio dall'istante e liquidato equitativamente sulla base delle risultanze istruttorie e della comune esperienza. Logico corollario di tale nuova impostazione è addirittura la possibilità di procedere ad una compensazione monetaria cumulativa, nel senso che possono essere inclusi nel medesimo importo il danno biologico in senso stretto (lesione in sé considerata sotto il profilo statico), il danno morale soggettivo ed il ristoro degli ulteriori pregiudizi diversi dalla mera sofferenza psichica.
Le sezioni unite 2008, n. 26972, nel risolvere il contrasto in punto di esistenza del danno esistenziale (risolto negativamente nel senso dell'inesistenza del danno esistenziale inteso quale autonoma categoria di danno), e nell'approfondire la nozione di danno non patrimoniale, hanno sostanzialmente confermato il contenuto delle sentenze gemelle del 2003, nn. 8827 e 8828 completandole e chiarendole nei termini che seguono.
In particolare la Corte ha esposto che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge;
tali casi si dividono in due grandi categorie: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quelle in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione, esaminando il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, ha stabilito che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.
Non è conforme, dunque, al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c. Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd.
“bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione (specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità quale quello in lite) di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.
La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.
Con riferimento alla responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).
Per quanto attiene, invece, alla liquidazione del danno ed alle modalità di tale liquidazione, le
SS.UU. hanno precisato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi non corretta la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Resta per il giudice solo la possibilità di adeguare il complessivo risarcimento alle peculiarità del caso esaminato. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU., premessa la necessità di adeguata allegazione e prova del danno in linea generale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio. Certamente, infatti, il pregiudizio attiene ad un bene immateriale e si verte nell'ambito della prova di stati soggettivi rispetto ai quali la prova diretta è difficile;
è vero, tuttavia, che per l'operatività della presunzione e, quindi, per poter risalire al fatto ignoto (danno) attraverso l'esame dei fatti noti,
è sempre necessario che tali ultimi fatti vengano allegati in relazione alla fattispecie concreta e non facendo richiamo a circostanze e formule del tutto astratte e, quindi, di stile.
Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente ha genericamente allegato che la condotta datoriale ha dato luogo anche ad una lesione della sua personalità morale, ma non ha chiarito gli specifici aspetti della personalità che assume essere stati lesi, né ha chiarito in che modo il comportamento del datore di lavoro abbia inciso sulle sua esistenza, modificandola negativamente. Non ritiene, quindi, questo Giudice che il danno non patrimoniale di cui si chiede il risarcimento, possa comprendere ulteriori profili oltre a quello accertato dal CTU. Ciò posto, si ribadisce che il consulente d'ufficio ha, appunto, accertato che le patologie da cui è affetto il ricorrente ha determinato un danno non patrimoniale (differenziale) all'integrità fisica, quantificabile, come già detto, nella misura del 20%. Pertanto, il risarcimento del danno biologico riconoscibile al lavoratore ricorrente può essere così quantificato: per il danno biologico, le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano ed aggiornate al 2021, per postumi permanenti quantificabili nella misura del 20% in un soggetto di 63 anni (alla data della prima lettera di messa in mora pervenuta il 10.12.2008) prevedono un risarcimento pari ad €. 45.235,00. Dall'ammontare complessivo del danno permanente (solo biologico) deve tuttavia scomputarsi la misura della rendita (capitalizzata) riconosciuta dall' a titolo di malattia professionale e CP_3 liquidata, come risulta dal prospetto prodotto in giudizio, in una somma pari ad € 6.604,19 a titolo di quota di danno biologico per le patologie diverse dall'ipoacusia.
Di conseguenza, il danno differenziale, pari alla differenza tra quanto previsto nella tabella attuariale per il corrispondente danno e la somma liquidata dall' a titolo di indennizzo danno CP_3 biologico, va complessivamente quantificato in € 38.630,81 (€ 45.235,00 - € 6.604,19), oltre interessi legali sulla somma devalutata, secondo l'indice Istat, alla data del 10.12.2008, via via rivalutata secondo il medesimo indice fino alla data della presente sentenza. Le spese di CTU e di lite atteso l'esito del giudizio, seguono la soccombenza”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello , già Enel BU Spa, ed Parte_1 appello incidentale . Controparte_1
6) All'udienza di discussione del 25.2.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa
è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
7) Con il primo motivo censura la decisione di primo grado per aver affermato una Parte_1 responsabilità dell'azienda per danno differenziale solo sul carattere gravoso delle mansioni senza accertamento di una specifica inadempienza di qualificabile come fatto reato perseguibile di CP_2 ufficio. Nel caso di specie, il giudice non aveva accertato un fatto reato e, comunque, le lesioni dedotte in giudizio configuravano lesioni lievi punibili a querela, che nel caso di specie difettava.
7.1) Il motivo è infondato. Quanto alla denunciata insussistenza di un fatto-reato procedibile di ufficio e alla conseguente inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 10 Dpr 1124/65, può ricordarsi quanto stabilito da Cass. n° 29401/18 a fronte di analogo motivo di ricorso con cui si denunciava violazione degli artt. 13 D. Lgs. n° 38/00 e 10 Dpr 1124/65 per insussistenza di un fatto-reato procedibile di ufficio. Nell'occasione la Corte ha chiarito quanto segue: Come già rilevato da questa corte, (Cfr Cass. n. 8204/2003 e Cass. n.20142/2010 ) " l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n.1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 cod. cív., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, dì adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza,
a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato". Ed infatti, a seguito della sentenza della corte costituzionale n.118/1986, il giudice ha la facoltà di accertare il fatto reato, da cui discende l'obbligo risarcítorio del datore di lavoro, anche in essenza della promozione dell'azione penale. 7) E tale principio vale altresì con riferimento c.d. danno biologico differenziale che va liquidato oltre l'importo relativo alla rendita , prevista dall'art.13 del D.Lgs n. 38/2000. CP_3
7.2) Nel caso di specie, inoltre, contrariamente a quanto ritiene la società appellante, il tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, ha accertato l'esistenza di un reato procedibile di ufficio, che è quello di lesioni colpose aggravate risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 590, commi 1, 2, 3 e 5,
e 583, comma 1, c.p.
7.3) A ciò va aggiunto che la Suprema Corte ha affrontato tale specifica questione anche con pronuncia n° 7390/22, resa in precedente del tutto analogo al presente giudizio in cui era parte CP_2
Ora, premesso che anche la sentenza impugnata in questa sede ha accertato una responsabilità
[...] di ex art. 2087 c.c. a seguito di allegati inadempimenti del datore di lavoro, con la pronuncia n° CP_2 7390/22 la Corte ha chiarito che “Dall'allegazione fornita dal lavoratore in ordine alla sussistenza di gravi infortuni o patologie professionali e alla presenza di condizioni di lavoro incompatibili con lo stato di salute, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità datoriale per violazione quantomeno dell'art. 2087 cc (posto che il lavoratore non deve mai essere posto ad operare in condizioni di lavoro nocive). Ciò vale ad integrare, ad un tempo, sia l'illiceità penale del fatto ex art. 10 TU, sia l'esistenza dei requisiti occorrenti per la liquidazione del danno differenziale. Infatti, laddove vi sia la violazione dell'art. 2087 cc è sempre astrattamente configurabile un fatto di reato”.
8) Con un secondo, articolato motivo, la società appellante denuncia che l'affermazione di una responsabilità del datore di lavoro era avvenuta in assenza di allegazioni, da parte del lavoratore, di carenze organizzative, inadempienze riferite ai turni, al godimento di riposi, alla perduranza dell'attività lavorativa e ai Dpi, né erano state allegate violazioni degli standard di sicurezza riferite a periodi così risalenti, tali da imporre ad i porre in essere una sorveglianza periodica per il tipo CP_2 di mansioni svolte il cui obbligo era sorto solo nel 2008. Premesso che l'adozione del documento di valutazione dei rischi (DVR) era obbligatoria solo dal 1.1.97, se era vero che in sede di costituzione veva omesso di produrre il DVR del 1996, tanto non è di ostacolo alla sua acquisizione in grado CP_2 di appello unitamente all'ulteriore documento costituito dai Metodi di Lavoro Unificati del 1986, da cui emergeva come già nel 1996 erano stati valutati i rischi da movimentazione manuale dei carichi e da posture incongrue. Sotto tale profilo, poi, doveva essere considerato che le patologie osteoarticolari da vibrazioni erano state previste in ambito solo con il D. Lgs. n° 81/08, per cui CP_3 nessuna inadempienza poteva essere imputata ad Contrariamente a quanto affermato in CP_2 sentenza, poi, lo studio commissionato alla aveva approfonditamente preso in Controparte_5 esame i rischi da movimentazione manuale dei carichi e da sovraccarico biomeccanico e si trattava di ricognizione degna della massima attendibilità, in quanto svolta da un organismo pubblico, quindi avente pari dignità e decisività rispetto alle verifiche sanitarie - pure disposte dagli organismi medici pubblici - di cui la controparte lamenta pretestuosamente la mancanza in epoche in cui non erano nemmeno previsti. Il tribunale aveva poi rilevato un'inadempienza dell' rispetto alle previsioni CP_2 degli artt. 2, 3 e 4 Dpr 303/56, non avvedendosi che tale decreto era riferito ad una serie di lavorazioni in ambito industriale, tra cui non rientravano la movimentazione manuale dei carichi, le posture incongrue e l'esposizione ai fattori climatici, dovendosi aggiungere che dalla istruttoria svolta non era emerso che il ricorrente facesse un costante e prolungato uso di quegli specifici strumenti vibranti. Del pari, l'obbligo di sorveglianza sanitaria era stato introdotto solo dall'1.1.97 e comunque esso, non essendo generalizzato, non includeva i lavoratori operai elettricisti quali il ricorrente. Il tribunale, inoltre, aveva imputato alla società di non avere adottato le cautele dirette a prevenire, eliminare o quanto meno ridurre i rischi specifici connessi alle vibrazioni, alla movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico biomeccanico, alle posture prolungate e coatte per i lavori in altezza, nonostante detti rischi specifici fossero conosciuti dal datore di lavoro, senza considerare la testimonianza resa dal teste il quale aveva confermato i capitoli di prova articolati dalla Tes_3 società e, dunque, che l'azienda aveva garantito la migliore protezione possibile nello svolgimento delle attività e all'interno degli ambienti di lavoro. Era poi evidente che tali attività dovevano necessariamente svolgersi all'aperto e con ineliminabili modalità operative, tra cui l'ingresso in cantieri che per la ubicazione o la conformazione del territorio non consentivano l'accesso e l'utilizzazione dei mezzi meccanici. Pertanto, se per un verso non poteva (né potrebbe) imputarsi all' la intrinseca faticosità di alcune delle mansioni (come lo stazionamento sui pali od il CP_2 sollevamento a braccia in alcune occasioni dei pali stessi da parte delle squadre di operai), per altro verso sono inappropriate le motivazioni espresse in sentenza circa l'assenza di “cestelli elevatori”, mai nemmeno nominati dai testi, il cui uso comunque è stato escluso solo rispetto a situazioni di inaccessibilità pratica ai cantieri, quindi senza colpa dell' Ancora, il teste CP_2 Tes_3 contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, aveva confermato lo svolgimento delle attività di formazione e informazione. Infine, doveva considerarsi che le stesse Tabelle sulle malattie CP_3 professionali avevano ricompreso le patologie c.d. “osteoarticolari” solo in tempi recenti, dal momento che tali malattie e quelle angioneurotiche da strumenti vibranti erano state introdotte nelle tabelle solo nel 2008. CP_3
8.1) Anche tale motivo è infondato. In primo luogo, non può condividersi l'affermazione secondo cui nel ricorso introduttivo non fossero state dedotte, da un lato, le gravose condizioni di lavoro e, dall'altro, le inadempienze datoriali. Ciò è invece avvenuto nei termini sopra riassunti al punto 1). Ora, si rileva che in fin dei conti l'appellante non censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto del tutto attendibili le testimonianze rese dai colleghi di lavoro del ricorrente,
e i quali in effetti hanno appieno confermato le modalità di svolgimento delle Tes_1 Tes_2 prestazioni comportanti posture incongrue, sollevamento di pesi, utilizzo di strumenti vibranti, lavori in altezza. L'appellante, infatti, evidenzia solo le dichiarazioni del suo teste, , Testimone_3 omettendo, però, di prendere posizione su quanto espressamente rilevato dal tribunale, ovvero che lo stesso aveva ammesso di non conoscere la situazione lavorativa del Sig. Tes_3 CP_1 descrivendo condizioni di lavoro generali e riferendo in definitiva più che la reale condizione dei lavoratori ciò che tale condizione avrebbe dovuto essere. Ora, premesso che il ha Tes_3 effettivamente dichiarato: non conosco dove lavorava il sig. deve convenirsi con la CP_1 sentenza impugnata che, quanto alla nocività delle mansioni svolte e al loro concreto svolgimento, ha ritenuto provato quanto dedotto in ricorso sulla base di dichiarazioni rese da chi con il ricorrente lavorava e su cui, come detto, l'appellante non prende alcuna posizione.
8.2) L'appellante, invece, denuncia l'inapplicabilità alle lavorazioni dedotte in ricorso, e confermate dai succitati testi, della normativa in materia di prevenzione infortuni che invece il tribunale ha ritenuto violata dal datore di lavoro. Senonché su tale questione, posta da anche in sede di CP_2 legittimità in giudizio analogo al presente, è già intervenuta la Corte di Cassazione con la richiamata pronuncia n° 7390/22. In tale precedente la Corte ha dapprima dato conto del secondo motivo di ricorso con cui denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cc;
b) la CP_2 violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 164 del 7 gennaio 1956; c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 CCNL 20.5.1973, degli artt. 4, 24, 33, 34 e Tabella d.p.r. 303/1956 CP_2 nonché degli artt. 4, 16, 21 e 22 d.lgs. n. 626/1994, in relazione alla imputata omissione della sorveglianza sanitaria;
d) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 626/1994, 2087 cc e 11 diposizioni sulla legge in generale, in relazione al profilo della omessa considerazione della movimentazione manuale dei carichi da parte del e) l'omesso esame di fatti decisivi per CP_6 il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti;
si sostiene che erroneamente la Corte di appello aveva dichiarato la sussistenza di un obbligo di sorveglianza sanitaria periodica predeterminata, rispetto al lavoratore in epigrafe, riconducendolo anche all'art. 37 CCNL CP_2
1973, al dpr 303/1956 e al d.lgs. n. 626/1994 i cui oneri non erano configurabili rispetto all'attività svolta dal lavoratore, anche per difetto di uso costante e prolungato di strumenti vibranti, nonché erroneamente aveva rilevato la mancata valutazione dei rischi specifici nel DVR predisposto nel
1996.
8.3) La Corte ha quindi respinto tale motivo con le seguenti motivazioni del tutto sovrapponibili al presente giudizio: 11. dallo storico di lite della sentenza impugnata si evince che il quale Per_1 fonte della responsabilità datoriale aveva dedotto: a) la omessa sorveglianza obbligatoria ex d.P.R.
n. 303/1956 prevista annualmente per i rischi tabellati (vibrazioni e scuotimenti); b) la omessa sorveglianza sanitaria obbligatoria ex d.lgs. n. 626/1994 a fronte di attività implicanti la movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue e coatte, la spinta e il traino con le caratteristiche dell'allegato V al d.lgs. n. 626/1994; c) la omessa valutazione rischi prevista sia dal d.P.R. n 393/1956 per le vibrazioni che dal d. Igs n. 626/1994 per le posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi spinta e traino. 12. La Corte di merito ha ritenuto accertato lo svolgimento delle attività fonte degli obblighi datoriali come sopra dedotti (v. sentenza, pag.9) sulla base delle dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso del libero interrogatorio che ha ritenuto suffragate dalla documentazione in atti evidenziando altresì che non vi era stata specifica contestazione da parte datoriale. 13. Tale accertamento non è validamente censurato dalla odierna ricorrente;
la decisione non si pone infatti in contrasto con il principio per cui le dichiarazioni rese nel libero interrogatorio costituiscono argomenti di prova ossia elementi sussidiari al libero convincimento, posto che il decisum di secondo grado non risulta fondato solo su tali dichiarazioni ma anche sulla produzione documentale del ricorrente;
né possono trovare ingresso in sede di legittimità le valutazioni relative al significato probatorio di tale documentazione in quanto a prescindere dalla genericità della doglianza sul punto tali documenti in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. non sono specificamente individuati, né è trascritto il relativo contenuto e neppure indicata la sede di relativa produzione, dovendo ulteriormente osservarsi che le critiche sviluppate investono il giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, come nello specifico. 14. Tanto premesso, fermo l'accertamento del giudice di merito, non vi è spazio per ritenere il vizio di sussunzione sostanzialmente denunziato dalla società ricorrente, in relazione alle attività svolte dal in quanto l'utilizzo di strumenti vibranti è espressamente previsto dalla tabella allegata al Per_1
d.P.R. n. 303/1956 e determinava l'obbligo per la società datrice della sorveglianza sanitaria;
le caratteristiche dell'attività come in sentenza ricostruite implicavano l'adozione delle necessarie misure di prevenzione;
quanto al documento di valutazione dei rischi il relativo apprezzamento sotto il profilo della completezza ed effettività della valutazione delle lavorazioni appartiene al merito ed
è insindacabile con il ricorso per cassazione. 15. La Corte ha accertato, con apprezzamento insindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, che le mansioni cui era adibito il lavoratore rientrassero nell'ipotesi prevista dalla lettera i dell'art. 37 CCNL NE ("personale che presta la propria opera in condizione di particolare gravosità e disagio") e, quindi, il datore di lavoro fosse tenuto ad adottare delle tutele ulteriori e diversificate: in particolare, l'avvicendamento tra i lavoratori che prestassero la loro opera nelle predette condizioni e la loro sottoposizione a controlli medici necessari a prevenire il verificarsi di conseguenze dannose per la loro integrità. 16. L'esame delle concrete mansioni svolte dal lavoratore, così come l'ambiente in cui egli si trovava a prestare la propria attività hanno condotto i Giudici di seconde cure a ritenere che ricorressero i presupposti operativi richiesti dalla normativa speciale, che prevede degli obblighi di sorveglianza gravanti sul datore, aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, stante la natura particolarmente gravosa delle mansioni svolte. Pertanto, non è ravvisabile il vizio di sussunzione invocata dalla ricorrente. Gli ulteriori profili di censura attengono altresì al merito e aspirano ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, già ampiamente esaminate dalla Corte territoriale. I Giudici di seconde cure, infatti, si sono conformati al consolidato orientamento di questa Suprema Corte che ha specificato che grava sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno a causa dell'attività svolta, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altra, mentre incombe sul datore l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza c.d. innominate, intendendosi quelle non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico- scientifiche o su altre fonti analoghe (Cass. 10319/2017; Cass. 29879/2019; Cass. n. 12041/2020).
8.4) Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo (pagg. 19/20) il lavoratore aveva denunciato, tra le altre, la inadempienza dell'azienda ai suoi obblighi di adeguato avvicendamento dei lavoratori nello svolgimento delle mansioni di particolare gravosità e disagio confermate dall'istruttoria (art. 37 del CCNL del 1973), nonché dell'obbligo di imporre solo una settimana di reperibilità su quattro, come previsto dall'art. 4 del CCNL del 1989, mentre nei fatti la reperibilità veniva richiesta con frequenza ben maggiore a causa della carenza di personale. Tale inadempienza, peraltro nemmeno contestata, è stata comunque appieno confermata dai due testi di parte ricorrente, in particolare dal teste che, nel rispondere ai capitoli 2 e 4 di parte ricorrente, ha riferito che sebbene la Tes_2 reperibilità media fosse di una settimana al mese, in concreto accadeva che, oltre ai turni ordinari, venivano svolti ulteriori 20 turni in un anno sempre di durata settimanale.
8.5) Quanto, poi, ad una esclusione di una responsabilità colposa per essere state le patologie osteoarticolari introdotte solo con il D. Lgs. n° 81/08, è sufficiente rilevare che tale decreto non è relativo alle patologie tabellate in ambito ma è stato emanato con l'intento di “riordinare e CP_3 coordinare” le normative già esistenti, tra le quali il DPR 303/56 e il d.lgs. 626/94 sopra citati.
9) Con il terzo motivo si denuncia l'errore del tribunale per aver aderito alle conclusioni peritali che avevano affermato la sussistenza del nesso di causa tra lavorazioni svolte e patologie denunciate. Il consulente si era basato sul riferito del ricorrente;
inoltre le patologie al rachide diagnosticate al sig. con gli esami diagnostici sostenuti dal 2008 in avanti (quindi dopo oltre 5 anni dalla CP_1 cessazione del rapporto) erano le medesime diagnosticategli nel 1981 con l'aggravamento sfociato in alcune protrusioni discali interessanti le stesse identiche parti del rachide dopo che erano decorsi 28 anni, mentre le alterazioni morfostrutturali a livello dei capi articolari delle articolazioni del primo dito delle mani e la sindrome del tunnel carpale vengono diagnosticate per la prima volta solo nel
2009, 6 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il tribunale aveva anche errato nel riconoscere una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 20%, dovendosi sul punto considerare che nella precedente causa tale menomazione era stata giudizialmente riconosciuta nella minor CP_3 misura del 10%. E sul punto il giudice aveva anche errato nella liquidazione del danno perché, una volta aderito ad una menomazione in ambito civilistico del 20%, avrebbe dovuto scomputare il danno anch'esso parametrato al 20%, non al 10% come accertato giudizialmente nella causa CP_3 previdenziale definita nel 2016. Il giudice avrebbe in ogni caso dovuto ridurre l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. perché il ricorrente era a conoscenza sin dal 1981 delle patologie osteoarticolari, ma non le aveva mai segnalate al datore di lavoro. Infine, nel corso della Ctu era emerso che il ricorrente era stato riconosciuto invalido civile nella misura del 75%. Poiché di tale riconoscimento non si conoscevano le cause, risultava necessaria la produzione da parte dell'appellato di tutta la documentazione inerente il riconoscimento della invalidità civile al 75%, risultante dalla
CTU di primo grado, con la documentazione relativa ai trattamenti economici (in via di rendita o capitalizzazione) percepiti.
9.1) Anche tale motivo è infondato e le censure con esso proposte integrano al più un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni raggiunte dal perito nominato dal tribunale. Esse, infatti, risultano del tutto generiche ed inidonee a denunciare alcun errore scientifico o carenza diagnostica in cui il perito di primo grado sarebbe incorso nell'accertamento delle patologie e nell'affermare il nesso di causa tra le malattie osteoarticolari e le lavorazioni svolte dal ricorrente per circa 30 anni.
L'ulteriore conseguenza è che non si rivela affatto indispensabile l'invocato rinnovo delle operazioni peritali, che su tali basi si manifesta meramente esplorativo.
9.2) Quanto al fatto che il consulente si sarebbe basato sul riferito del ricorrente, la circostanza è superata dal fatto che, come detto, le lavorazioni svolte e la nocività dell'ambiente di lavoro dedotte in ricorso sono state ampiamente e con dovizia di particolari confermate dai due testi di parte ricorrente, suoi colleghi di lavoro, in assenza di censure da parte della società appellante. Quanto alla valutazione del danno, si rileva che il consulente lo ha quantificato nel 20%, non sulla base delle tabelle ma su appositi baremes medico-legali richiamati nelle note 1, 2 e 3 di pagina 8 CP_3 dell'elaborato. Trattandosi di elementi di valutazione del danno biologico permanente del tutto differenti, risulta infondata la critica secondo cui il tribunale avrebbe dovuto detrarre dal 20% riconosciuto nel presente giudizio in ambito civilistico, il valore corrispondente al 20% delle tabelle
Il tribunale ha correttamente detratto dal valore del danno biologico pari al 20% secondo le CP_3 tabelle milanesi il valore corrispondente al danno biologico permanente del 10% delle tabelle CP_3 riconosciuto nel 2016 all'esito della causa previdenziale che il aveva instaurato
contro
CP_1 CP_3 nel 2010, mentre è privo di fondamento normativo un obbligo del tribunale, che ha correttamente proceduto ad uno scomputo per poste omogenee, di compiere tale operazione avendo a riferimento il
20% di indennizzo sol perché tale percentuale è stata riconosciuta sulla base di baremes medico- CP_3 legali del tutto differenti.
9.3) L'eccezione ex art. 1227 c.c. è anch'essa manifestamente infondata perché, a fonte delle accertate violazioni degli obblighi di sorveglianza periodica, di formazione e informazione e di valutazione dei rischi anche da parte della Corte di Cassazione in precedenti resi in giudizi del tutto analoghi, non si vede perché il lavoratore avrebbe dovuto segnalare il tutto al datore di lavoro nel corso del rapporto.
Tanto più che la società ricorrente, non avendo proposto appello avverso il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non chiarisce nemmeno a partire da quale epoca orientativa il avesse appreso, o avesse avuto la oggettiva conoscibilità, della natura professionale delle CP_1 patologie riscontrate. Quanto, infine, ad una asserita invalidità civile pari al 75% emersa in corso di Ctu, si ignora finanche se in ragione di essa il ricorrente abbia percepito l'assegno di invalidità civile
(non certo la pensione stante il grado di invalidità), ciò che comunque è da escludere per assenza del requisito reddituale, stante il fatto che il ha finanche versato il contributo unificato sia nel CP_1 primo grado di giudizio, sia in questa sede proponendo l'appello incidentale.
10) Passando a tale appello, con esso si denuncia l'errore del tribunale per avere, pur in presenza di una menomazione in ambito civilistico pari al 20%, escluso il danno morale, nonostante le accertate violazioni datoriali delle norme di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro. Tanto il tribunale aveva fatto rilevando apoditticamente che il ricorrente non avrebbe fornito prova degli specifici aspetti in cui si sarebbe concretizzato il danno morale. L'elevata menomazione psico-fisica riscontrata rendeva ragionevole ed intuibile la idoneità dei fatti lesivi a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale. 10.1) Anche tale appello è infondato. In primo luogo, si rileva che il tribunale ha negato qualsivoglia personalizzazione a titolo di danno morale non per assenza di prova ma, ancor prima, per assenza di allegazioni sul punto. E tale affermazione deve essere senz'altro confermata perché il ricorso introduttivo del giudizio era del tutto privo di allegazioni in fatto che potessero assurgere a presunzioni di sussistenza di un danno morale. E non costituisce certo presunzione in tal senso sufficiente la mera circostanza che all'esito del primo grado di giudizio sia stato accertato un danno biologico pari al 20% in ambito civilistico. Ciò anche tenuto conto che la pronuncia di legittimità richiamata dall'appellante incidentale è riferita ad una personalizzazione da danno esistenziale (forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale), non morale, e che anche sotto tale profilo il ricorso risultava del tutto privo di allegazioni sia pure generiche.
11) In conclusione, entrambi gli appelli devono essere respinti, con la duplice conseguenza che le spese del grado devono essere compensate per reciproca soccombenza e che entrambi gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° Controparte_1
672/22, così provvede:
1) rigetta entrambi gli appelli;
2) compensa le spese di lite
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico di entrambi gli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 25.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni