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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 713/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4202/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITOESECUZ n. 090108772025 IMU 2018
- SOLLECITOESECUZ n. 090108772025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2385 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3613 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 SRL, concessionaria nel Comune di Aversa del servizio di riscossione coattiva e al Comune di Aversa ha impugnato il sollecito pre esecuzione n. 090/10877/2025 riguardante omesso versamento Imu annualità
2018 e 2019 di euro 2.194.00 notificato in data 01.10.2025.
In proposito eccepisce la omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito tributario, la violazione dell'art 7 della legge 27.07.2000 e da ultimo la violazione relativa al calcolo delle sanzioni come applicate.
Il Comune di Aversa regolarmente costituito in giudizio respinge le eccezioni proposte e chiede il rigetto del ricorso.
La C&C SRL, concessionaria nel Comune di Aversa, ancorché regolarmente adita non si è costituita in giudizio.
Con note integrative depositate in data 11 febbraio 2026 la ricorrente contesta la documentazione prodotta e insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione prodotta risulta la regolare notifica in data 27 ottobre 2023 dell' avviso di accertamento IMU 2018, effettuata da addetto alla notifica di poste private a Nominativo_1, qualificatosi come persona di famiglia, nonché la regolare notifica dell'avviso di accertamento IMU annualità 2019 sempre in data 27 ottobre 2023 effettuata da addetto alla notifica di poste private a Nominativo_1, qualificatosi come persona di famiglia. Su entrambi gli avvisi di ricevimento prodotti in copia risulta altresì annotazione di invio di raccomandata informativa.
Conseguentemente risulta destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art 2948, n.4 del codice civile.
Infondata risulta anche l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato e al riguardo si osserva che il sollecito pre esecuzione di un avviso di accertamento precedentemente notificato non è annullabile per insufficienza di motivazione così come previsto dalla legge n. 241/1990, in quanto esso risulta adeguatamente motivato per relationem ai provvedimenti in precedenza notificati e quindi già nella disponibilità giuridica del ricorrente.
Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della PA può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
Del resto è appena il caso di osservare come parte ricorrente abbia ben potuto esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa. Da ultimo relativamente agli interessi di mora, pari ad € 74, 98, è appena il caso di osservare come nello stesso provvedimento viene descritto il relativo calcolo con l'indicazione per ciascuna annualità del pagamento omesso, del saggio applicato e dei giorni di effettivo ritardo, mentre per gli oneri di riscossione viene menzionata la relativa normativa di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di € 300,00 per spese di lite, oltre oneri di legge.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr CI NA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4202/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITOESECUZ n. 090108772025 IMU 2018
- SOLLECITOESECUZ n. 090108772025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2385 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3613 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 SRL, concessionaria nel Comune di Aversa del servizio di riscossione coattiva e al Comune di Aversa ha impugnato il sollecito pre esecuzione n. 090/10877/2025 riguardante omesso versamento Imu annualità
2018 e 2019 di euro 2.194.00 notificato in data 01.10.2025.
In proposito eccepisce la omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito tributario, la violazione dell'art 7 della legge 27.07.2000 e da ultimo la violazione relativa al calcolo delle sanzioni come applicate.
Il Comune di Aversa regolarmente costituito in giudizio respinge le eccezioni proposte e chiede il rigetto del ricorso.
La C&C SRL, concessionaria nel Comune di Aversa, ancorché regolarmente adita non si è costituita in giudizio.
Con note integrative depositate in data 11 febbraio 2026 la ricorrente contesta la documentazione prodotta e insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione prodotta risulta la regolare notifica in data 27 ottobre 2023 dell' avviso di accertamento IMU 2018, effettuata da addetto alla notifica di poste private a Nominativo_1, qualificatosi come persona di famiglia, nonché la regolare notifica dell'avviso di accertamento IMU annualità 2019 sempre in data 27 ottobre 2023 effettuata da addetto alla notifica di poste private a Nominativo_1, qualificatosi come persona di famiglia. Su entrambi gli avvisi di ricevimento prodotti in copia risulta altresì annotazione di invio di raccomandata informativa.
Conseguentemente risulta destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art 2948, n.4 del codice civile.
Infondata risulta anche l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato e al riguardo si osserva che il sollecito pre esecuzione di un avviso di accertamento precedentemente notificato non è annullabile per insufficienza di motivazione così come previsto dalla legge n. 241/1990, in quanto esso risulta adeguatamente motivato per relationem ai provvedimenti in precedenza notificati e quindi già nella disponibilità giuridica del ricorrente.
Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della PA può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
Del resto è appena il caso di osservare come parte ricorrente abbia ben potuto esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa. Da ultimo relativamente agli interessi di mora, pari ad € 74, 98, è appena il caso di osservare come nello stesso provvedimento viene descritto il relativo calcolo con l'indicazione per ciascuna annualità del pagamento omesso, del saggio applicato e dei giorni di effettivo ritardo, mentre per gli oneri di riscossione viene menzionata la relativa normativa di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di € 300,00 per spese di lite, oltre oneri di legge.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr CI NA