Articolo 9 della Legge 26 gennaio 1962, n. 17
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 febbraio 1962
Art. 9.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' iscritta, nell'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 250.000.000 per la ricostruzione e il riattamento degli Istituti statali di educazione e per l'aumento di posti gratuiti nei medesimi.
I provvedimenti relativi alla ricostruzione e al riattamento dei predetti Istituti sono adottati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962