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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8979 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Susanna Terni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13230/2023
promossa da:
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Elena Meroni, presso il cui Studio in Bergamo, Via Sant'Antonio, n. 11 è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Attrice
contro
. (Vat CZ07508085), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Piero Ferrari, presso il cui Studio in Robbio (PV), Via Garibaldi, n. 11, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuta opposta
Conclusioni
Le parti hanno concluso come segue: pagina 1 di 9 Per parte attrice opponente
“In via principale e nel merito
Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2809/2023 D.I., n. 663/2023 RG emesso dal tribunale di
Milano in data 3.2.2023 per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa.
Sempre in via principale e nel merito
Accertare che per le fatture del 2021, n. 2002 e 2003 nulla è dovuto in quanto è stato interamente
saldato l'importo dovuto;
accertare che sulle fatture del 2022 l'opponente ha corrisposto la minor
somma di euro 22500 a titolo di acconto, applicando il ricalcolo del prezzo unitario da euro 1,12 ad
euro 0,89 si ottiene una riduzione di prezzo di euro 11.500 con un residuo pari ad euro 110.800,
importo non dovuto perché da compensarsi con i danni provocati alla deducente dall'inadempimento
posto in essere dalla ricorrente.
In via riconvenzionale e nel merito
Accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dall'opposta relativamente alle forniture di cui
alle fatture del 2022, per aver venduto tamponi viziati ed inutilizzabili e che detto inadempimento ha
provato all'opponente i seguenti danni:
euro 60.000, pari al mancato guadagno di , Parte_2
euro 37500, pari al mancato guadagno di Pt_3
euro 30,500 pari al costo sostenuto per la sostituzione della merce alla euro Parte_4
1340 per i costi di spedizione,
euro 10.000 danno all'immagine pari quantificato equitativamente, il tutto per complessivi euro
139.340,00 e per l'effetto condannare controparte al pagamento di euro 28540,00, a favore
dell'opponente, in forza della compensazione tra i rispettivi crediti.
In via istruttoria
pagina 2 di 9 Si insiste nell'accoglimento delle istanze già formulate negli atti depositati”
Per parte convenuta opposta
“Nel merito: Respingere l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto condannare
[...]
al pagamento delle somme portate dalle fatture n.20212002 del 31.12.2021 di €.22.500,00 Pt_1
(residuo ancora dovuto), n.20212003 del 31.12.2021 di €.12.500,00 (residuo ancora dovuto),
n.20220052 del 20.01.2022 di €.79.300,00, n.20220053 del 20.01.2022 di
€.65.500,00 per l'importo complessivo di €.179.800,00, oltre interessi moratori a sensi art. 5 D.Lgs.
231/2022.
Respingere la domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata in fatto e diritto”. Parte_1
FAATO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2809/2023, emesso in data 03.02.2024, il Tribunale di Milano, su ricorso di ingiungeva a il pagamento della somma di euro 179.800,00, oltre interessi e CP_1 Parte_1
spese in forza di fatture emesse, e non pagate -prodotte unitamente ai documenti di trasporto-, a fronte della vendita di merce, di cui alle fatture di seguito indicate: nn.20212002 del 31.12.2021 con un saldo residuo di euro 22.500, 20212003 del 31.12.2021 con un saldo residuo di euro 12.500, 2022005 di euro 79.300 e 20220053 di euro 65.5000, entrambe del 20.1.2022
Avverso il suddetto decreto,con citazione notificata il 16.3.2023, proponeva opposizione Parte_5
convenendo in giudizio la creditrice, assumendo l'inesistenza e illegittimità della pretesa creditoria
[...]
azionata da quest'ultima , chiedendo la revoca del decreto.
Premesso che oggetto del contratto di compravendita erano dispositivi diagnostici per la rilevazione del virus covid 19, eccepiva di avere corrisposto il saldo delle fatture nn. 20212002e 20212003, entrambe del 31.12.2021, deducendo che in base agli accordi assunti provvedeva al pagamento anticipato –
pagina 3 di 9 secondo la modalità “cash and carry” – cosicché on avrebbe inviato la merce in presenza di CP_1
insoluti.
Assumeva, inoltre ,che non sussistevano debiti in relazione alle fatture del 2021, come si poteva dallo scambio whatsapp con il legale rappresentante della convenuta, -allegati con l'atto introduttivo, - legale rappresentante che avrebbe fatto riferimento ad insoluti relativi al solo anno 2022.
Assumeva di avere provveduto ad un pagamento parziale delle fatture n. 2022052 e n. 2022053 del
20.01.2022, producendo contabile di bonifico relativa ad un pagamento di euro 22.500,00, eccependo,
altresì', la presenza di vizi della la merce di cui a dette fatture, in quanto sarebbe stata priva delle cassettine di positività e negatività e dunque inutilizzabile, come segnalato dai clienti finali dei dispositivi, che si erano rifiutati di pagare il corrispettivo chiedendo il risarcimento dei danni.
Assumeva infine di non dovere alcunchè in relazione all'altra fattura azionata, vantando un credito nei confronti dell'opposta per i danni subiti in conseguenza di vizi presenti nei dispositivi acquistati.
Secondo detta prospettazione il cliente finale aveva annullato l'ordine, causandole un Parte_2
danno per il mancato guadagno, mentre l'altro e cioè , non restituendo la merce, l'aveva CP_2
costretta a sostituirla con altri prodotti con conseguenti costi di acquisto per la somma di euro 61.000.
Proseguiva assumendo che il credito azionato dalla opposta di cui alla fattura n.0043 del 2022 doveva intendersi integralmente compensato con il proprio credito per mancato guadagno di euro 4000, per costi sostenuti di euro 61.000 per l'acquisto di prodotti da fornire alla società in sostituzione Pt_3
di quelli viziati, oltre al risarcimento per danno all'immagine da liquidarsi a proprio favore, spiegando a tal fine domanda riconvenzionale
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di risposta la creditrice opposta contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto,previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
pagina 4 di 9 Preliminarmente eccepiva la decadenza dal diritto alla denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. in relazione alla merce viziata, assumendo in relazione alle altre fatture che i pagamenti effettuati dall'opponente erano stati imputati a pregresse fatture rimaste insolute.
Contestava la domanda riconvenzionale deducendo la mancata prova da parte dell'opponente dei danni asseritamente subiti.
Autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, depositate le memorie ex art. 183, VI
comma, c.p.c., era ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi articolata da parte attrice entrambi non espletati in quanto né i due testi ammessi né il legale rappresentante della convenuta comparivano all'udienza fissata per tale incombente.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.07.2025, a detta udienza era posta in decisone, previa concessione dei termini ex art 190 pc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** ***
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta, con conferma del decreto opposto.
L'opponente eccepisce, in primo luogo, di avere pagato il saldo fatture nn.20212002 20212003, del
31.12.2021 , oltre ad avere saldato, in parte quella n. 200220052 del 20.01.2022,.
Devesi osservare che nessun rilievo probatorio può rivestire l'argomentazione secondo cui il pagamento dovrebbe desumersi, implicitamente, dall'asserita consuetudine tra le parti di effettuare il pagamento anticipato rispetto alla consegna della merce, con la conseguenza che, per tale ragione,
risulterebbe impossibile la presenza di insoluti.
A tale proposito l'opposta a prova della conoscenza dell'opponente della propria esposizione debitoria ha depositato un riconoscimento di debito dell'opponente medesima ,inviato a mezzo mail il 21.1.2022
in riscontro ad un sollecito di pagamento.
pagina 5 di 9 Né l'opponente nell'odierno giudizio ha contestato detta mail.
Parimenti, non risulta possibile desumere il pagamento, a contrario, dalla circostanza che nello scambio di messaggi whatsapp tra i legali rappresentanti delle due società (cfr. doc. 14 fascicolo attrice) non vi fosse alcun riferimento alle fatture parzialmente insolute del 2021, ma solo agli insoluti di cui alle fatture del 2022.
Quanto invece alle disposizioni di bonifico effettuate e depositate dall'opponente con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 1 (doc. 22 e doc. 23 fascicolo attrice), devesi osservare quanto segue .
L'opponente ha dedotto di aver, parzialmente, pagato la fattura n. 20220052. A riprova di ciò, producendo il bonifico eseguito il 30.05.2022 a favore dell'opposta per l'importo di € 22.500, con causale “invoice proforma 904”.
La corrispondenza della proforma 904 alla fattura 20220052 si può desumere dal prospetto prodotto dalla convenuta opposta (doc. 6,) dal quale risulta la corrispondenza tra la proforma 904 e la fattura
20220052, nel quale la stessa opposta ha imputato l'importo di € 22.500 alla fattura 20212002 del
31.12.2021 di cui residuavano ancora da pagare la somma di euro 22.500.
Pertanto, secondo l'opposta, anche qualora l'opponente “volesse ritenere di utilizzare il criterio di imputazione di cui all'art 1193 cc resterebbe comunque aperta la posizione di cui alla 20212002”
Ritiene questo Giudice che detto assunto sia fondato
Difatti, ciò comporta semplicemente che, operando l'imputazione indicata dal debitore, risulta parzialmente pagata la fattura n. 20220052 ma integralmente da pagare quella n. 20212002, a cui invece precedentemente l'opposta aveva sottratto l'importo di € 22.500.
Pertanto, riepilogando:
- La fattura n. 20212002 di € 57.500,00 (di cui alla nota pro forma 891) non è stata pagata;
- La fattura n. 20212003 di € 57.500,00 (di cui alla nota pro forma 841) è stata pagata integralmente;
- La fattura n. 20220052 di € 79.300,00 (di cui alla nota pro forma 904) è stata pagata parzialmente per l'importo di € 22.500,00, con un residuo da pagare di € 56.800,00;
- La fattura n. 20220053 di € 65.500,00 (di cui alla nota pro forma 918) non è stata pagata per un totale da saldare di € (57.500,00 + 56.800,00 + 65.500,00) 179.800,00 pari al debito ingiunto.
pagina 6 di 9 Del tutto inconferenti sono i bonifici prodotti dall'opponente quale doc. 22, in quanto relativi, come risulta dalla causale, alla nota pro forma 820 di cui alla fattura n. 20211828, non azionata in via monitoria.
Risulta fondata, infine, la preliminare eccezione di decadenza della domanda di garanzia ex art .1495
c.c con riferimento ai vizi relativi alla merce di cui alla stessa fattura n.20220052, fattura che per la residua parte l'opponente assume avere saldato.
A prova della denuncia dei vizi l'opponente ha depositato un proprio ddt del 14.1.2022, relativa alla vendita a favore di recante la dicitura “merce non conforme per mancanza Parte_6
positivo/negativo” ( doc 10 parte opponente), del tutto priva di rilevanza ai sensi dell'art1495 c.c.,
nonché mail del cliente finale del 14-7-2022( doc 11 parte opposta). Pt_3
Ciò detto, alla segnalazione dei difetti della merce da parte dei terzi clienti dell'opponente, non risulta aver fatto seguito la denuncia dei vizi da parte di alla convenuta opposta nel termine di Parte_1
otto giorni previsti dalla legge.
Senza contare che, in ogni caso, le contestazioni formulate da risulterebbero avere ad CP_2
oggetto solo una parte della merce consegnata.
Solo con la pec del 20.12.2022 dei difensori dell'opponente sono contestati i vizi della merce e dunque ben oltre il termine decadenziale di otto giorni di cui all'art 1495 c.c .
L'istruttoria orale, ammessa per testi con riguardo ai capitoli di prova attorei vertenti sull'asserita tempestiva contestazione al legale rappresentante della convenuta dei difetti della merce e sulla vendita alla dei prodotti ad un prezzo inferiore, non è stata espletata, con conseguente con CP_2
impossibilità di accertare le predette circostanze.
Né può sopperire al richiesto onere probatorio la conversazione whatsapp prodotta (cfr. doc. 14 parte attrice) dalla quale non è possibile desumere la tempestiva e specifica contestazione dei vizi, ma unicamente una generica disponibilità transattiva. pagina 7 di 9 Sul punto si rammenta quindi che la mancata denuncia degli asseriti vizi da parte del compratore nel termine stabilito dall'art. 1495 c.c., determina la relativa decadenza dal diritto di garanzia, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento del venditore, qualora questi chieda il pagamento del corrispettivo convenuto.
Infine, la domanda riconvenzionale formulata, oltre che infondata in diritto alla luce delle suesposte argomentazioni, appare in ogni caso priva di adeguato fondamento probatorio.
Non vi è prova, infatti, che l'acquisto di una fornitura presso una società cinese da parte dell'opponente
(cfr. doc. 33), sia stato effettuato al fine di sostituire proprio la merce asseritamente viziata oggetto della fornitura alla non risultando allegato alcun documento della relativa e successiva CP_2
consegna della predetta merce alla cliente.
Con riguardo al mancato guadagno in relazione alla cliente non risulta provato Parte_2
l'esborso, essendo stata allegata unicamente una nota pro forma (cfr. doc. 34).
Nessun elemento, nemmeno indiziario, è stato poi dedotto a sostegno dell'asserito danno d'immagine patito e dell'eventuale riferibilità al contratto dedotto .
In ragione di quanto sopra, ritenuto pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture azionate con il ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo opposto risulta legittimamente emesso, non essendo invece emerso alcun elemento probatorio a supporto dell'assunto dell'opponente, sia con riguardo all'avvenuto pagamento, sia con riguardo all'esistenza dei vizi e alla loro tempestiva contestazione, oltre che agli asseriti danni subiti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2809/2023 che per l'effetto conferma e che ai pagina 8 di 9 sensi dell'art 653 cpc che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
8.433,00 per compenso , euro 406,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali, C.P.A..
Così deciso in Milano, il…23 novembre 2025…….
Il Giudice
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Susanna Terni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13230/2023
promossa da:
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Elena Meroni, presso il cui Studio in Bergamo, Via Sant'Antonio, n. 11 è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Attrice
contro
. (Vat CZ07508085), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Piero Ferrari, presso il cui Studio in Robbio (PV), Via Garibaldi, n. 11, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuta opposta
Conclusioni
Le parti hanno concluso come segue: pagina 1 di 9 Per parte attrice opponente
“In via principale e nel merito
Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2809/2023 D.I., n. 663/2023 RG emesso dal tribunale di
Milano in data 3.2.2023 per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa.
Sempre in via principale e nel merito
Accertare che per le fatture del 2021, n. 2002 e 2003 nulla è dovuto in quanto è stato interamente
saldato l'importo dovuto;
accertare che sulle fatture del 2022 l'opponente ha corrisposto la minor
somma di euro 22500 a titolo di acconto, applicando il ricalcolo del prezzo unitario da euro 1,12 ad
euro 0,89 si ottiene una riduzione di prezzo di euro 11.500 con un residuo pari ad euro 110.800,
importo non dovuto perché da compensarsi con i danni provocati alla deducente dall'inadempimento
posto in essere dalla ricorrente.
In via riconvenzionale e nel merito
Accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dall'opposta relativamente alle forniture di cui
alle fatture del 2022, per aver venduto tamponi viziati ed inutilizzabili e che detto inadempimento ha
provato all'opponente i seguenti danni:
euro 60.000, pari al mancato guadagno di , Parte_2
euro 37500, pari al mancato guadagno di Pt_3
euro 30,500 pari al costo sostenuto per la sostituzione della merce alla euro Parte_4
1340 per i costi di spedizione,
euro 10.000 danno all'immagine pari quantificato equitativamente, il tutto per complessivi euro
139.340,00 e per l'effetto condannare controparte al pagamento di euro 28540,00, a favore
dell'opponente, in forza della compensazione tra i rispettivi crediti.
In via istruttoria
pagina 2 di 9 Si insiste nell'accoglimento delle istanze già formulate negli atti depositati”
Per parte convenuta opposta
“Nel merito: Respingere l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto condannare
[...]
al pagamento delle somme portate dalle fatture n.20212002 del 31.12.2021 di €.22.500,00 Pt_1
(residuo ancora dovuto), n.20212003 del 31.12.2021 di €.12.500,00 (residuo ancora dovuto),
n.20220052 del 20.01.2022 di €.79.300,00, n.20220053 del 20.01.2022 di
€.65.500,00 per l'importo complessivo di €.179.800,00, oltre interessi moratori a sensi art. 5 D.Lgs.
231/2022.
Respingere la domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata in fatto e diritto”. Parte_1
FAATO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 2809/2023, emesso in data 03.02.2024, il Tribunale di Milano, su ricorso di ingiungeva a il pagamento della somma di euro 179.800,00, oltre interessi e CP_1 Parte_1
spese in forza di fatture emesse, e non pagate -prodotte unitamente ai documenti di trasporto-, a fronte della vendita di merce, di cui alle fatture di seguito indicate: nn.20212002 del 31.12.2021 con un saldo residuo di euro 22.500, 20212003 del 31.12.2021 con un saldo residuo di euro 12.500, 2022005 di euro 79.300 e 20220053 di euro 65.5000, entrambe del 20.1.2022
Avverso il suddetto decreto,con citazione notificata il 16.3.2023, proponeva opposizione Parte_5
convenendo in giudizio la creditrice, assumendo l'inesistenza e illegittimità della pretesa creditoria
[...]
azionata da quest'ultima , chiedendo la revoca del decreto.
Premesso che oggetto del contratto di compravendita erano dispositivi diagnostici per la rilevazione del virus covid 19, eccepiva di avere corrisposto il saldo delle fatture nn. 20212002e 20212003, entrambe del 31.12.2021, deducendo che in base agli accordi assunti provvedeva al pagamento anticipato –
pagina 3 di 9 secondo la modalità “cash and carry” – cosicché on avrebbe inviato la merce in presenza di CP_1
insoluti.
Assumeva, inoltre ,che non sussistevano debiti in relazione alle fatture del 2021, come si poteva dallo scambio whatsapp con il legale rappresentante della convenuta, -allegati con l'atto introduttivo, - legale rappresentante che avrebbe fatto riferimento ad insoluti relativi al solo anno 2022.
Assumeva di avere provveduto ad un pagamento parziale delle fatture n. 2022052 e n. 2022053 del
20.01.2022, producendo contabile di bonifico relativa ad un pagamento di euro 22.500,00, eccependo,
altresì', la presenza di vizi della la merce di cui a dette fatture, in quanto sarebbe stata priva delle cassettine di positività e negatività e dunque inutilizzabile, come segnalato dai clienti finali dei dispositivi, che si erano rifiutati di pagare il corrispettivo chiedendo il risarcimento dei danni.
Assumeva infine di non dovere alcunchè in relazione all'altra fattura azionata, vantando un credito nei confronti dell'opposta per i danni subiti in conseguenza di vizi presenti nei dispositivi acquistati.
Secondo detta prospettazione il cliente finale aveva annullato l'ordine, causandole un Parte_2
danno per il mancato guadagno, mentre l'altro e cioè , non restituendo la merce, l'aveva CP_2
costretta a sostituirla con altri prodotti con conseguenti costi di acquisto per la somma di euro 61.000.
Proseguiva assumendo che il credito azionato dalla opposta di cui alla fattura n.0043 del 2022 doveva intendersi integralmente compensato con il proprio credito per mancato guadagno di euro 4000, per costi sostenuti di euro 61.000 per l'acquisto di prodotti da fornire alla società in sostituzione Pt_3
di quelli viziati, oltre al risarcimento per danno all'immagine da liquidarsi a proprio favore, spiegando a tal fine domanda riconvenzionale
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di risposta la creditrice opposta contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto,previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
pagina 4 di 9 Preliminarmente eccepiva la decadenza dal diritto alla denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. in relazione alla merce viziata, assumendo in relazione alle altre fatture che i pagamenti effettuati dall'opponente erano stati imputati a pregresse fatture rimaste insolute.
Contestava la domanda riconvenzionale deducendo la mancata prova da parte dell'opponente dei danni asseritamente subiti.
Autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, depositate le memorie ex art. 183, VI
comma, c.p.c., era ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi articolata da parte attrice entrambi non espletati in quanto né i due testi ammessi né il legale rappresentante della convenuta comparivano all'udienza fissata per tale incombente.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.07.2025, a detta udienza era posta in decisone, previa concessione dei termini ex art 190 pc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** ***
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta, con conferma del decreto opposto.
L'opponente eccepisce, in primo luogo, di avere pagato il saldo fatture nn.20212002 20212003, del
31.12.2021 , oltre ad avere saldato, in parte quella n. 200220052 del 20.01.2022,.
Devesi osservare che nessun rilievo probatorio può rivestire l'argomentazione secondo cui il pagamento dovrebbe desumersi, implicitamente, dall'asserita consuetudine tra le parti di effettuare il pagamento anticipato rispetto alla consegna della merce, con la conseguenza che, per tale ragione,
risulterebbe impossibile la presenza di insoluti.
A tale proposito l'opposta a prova della conoscenza dell'opponente della propria esposizione debitoria ha depositato un riconoscimento di debito dell'opponente medesima ,inviato a mezzo mail il 21.1.2022
in riscontro ad un sollecito di pagamento.
pagina 5 di 9 Né l'opponente nell'odierno giudizio ha contestato detta mail.
Parimenti, non risulta possibile desumere il pagamento, a contrario, dalla circostanza che nello scambio di messaggi whatsapp tra i legali rappresentanti delle due società (cfr. doc. 14 fascicolo attrice) non vi fosse alcun riferimento alle fatture parzialmente insolute del 2021, ma solo agli insoluti di cui alle fatture del 2022.
Quanto invece alle disposizioni di bonifico effettuate e depositate dall'opponente con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 1 (doc. 22 e doc. 23 fascicolo attrice), devesi osservare quanto segue .
L'opponente ha dedotto di aver, parzialmente, pagato la fattura n. 20220052. A riprova di ciò, producendo il bonifico eseguito il 30.05.2022 a favore dell'opposta per l'importo di € 22.500, con causale “invoice proforma 904”.
La corrispondenza della proforma 904 alla fattura 20220052 si può desumere dal prospetto prodotto dalla convenuta opposta (doc. 6,) dal quale risulta la corrispondenza tra la proforma 904 e la fattura
20220052, nel quale la stessa opposta ha imputato l'importo di € 22.500 alla fattura 20212002 del
31.12.2021 di cui residuavano ancora da pagare la somma di euro 22.500.
Pertanto, secondo l'opposta, anche qualora l'opponente “volesse ritenere di utilizzare il criterio di imputazione di cui all'art 1193 cc resterebbe comunque aperta la posizione di cui alla 20212002”
Ritiene questo Giudice che detto assunto sia fondato
Difatti, ciò comporta semplicemente che, operando l'imputazione indicata dal debitore, risulta parzialmente pagata la fattura n. 20220052 ma integralmente da pagare quella n. 20212002, a cui invece precedentemente l'opposta aveva sottratto l'importo di € 22.500.
Pertanto, riepilogando:
- La fattura n. 20212002 di € 57.500,00 (di cui alla nota pro forma 891) non è stata pagata;
- La fattura n. 20212003 di € 57.500,00 (di cui alla nota pro forma 841) è stata pagata integralmente;
- La fattura n. 20220052 di € 79.300,00 (di cui alla nota pro forma 904) è stata pagata parzialmente per l'importo di € 22.500,00, con un residuo da pagare di € 56.800,00;
- La fattura n. 20220053 di € 65.500,00 (di cui alla nota pro forma 918) non è stata pagata per un totale da saldare di € (57.500,00 + 56.800,00 + 65.500,00) 179.800,00 pari al debito ingiunto.
pagina 6 di 9 Del tutto inconferenti sono i bonifici prodotti dall'opponente quale doc. 22, in quanto relativi, come risulta dalla causale, alla nota pro forma 820 di cui alla fattura n. 20211828, non azionata in via monitoria.
Risulta fondata, infine, la preliminare eccezione di decadenza della domanda di garanzia ex art .1495
c.c con riferimento ai vizi relativi alla merce di cui alla stessa fattura n.20220052, fattura che per la residua parte l'opponente assume avere saldato.
A prova della denuncia dei vizi l'opponente ha depositato un proprio ddt del 14.1.2022, relativa alla vendita a favore di recante la dicitura “merce non conforme per mancanza Parte_6
positivo/negativo” ( doc 10 parte opponente), del tutto priva di rilevanza ai sensi dell'art1495 c.c.,
nonché mail del cliente finale del 14-7-2022( doc 11 parte opposta). Pt_3
Ciò detto, alla segnalazione dei difetti della merce da parte dei terzi clienti dell'opponente, non risulta aver fatto seguito la denuncia dei vizi da parte di alla convenuta opposta nel termine di Parte_1
otto giorni previsti dalla legge.
Senza contare che, in ogni caso, le contestazioni formulate da risulterebbero avere ad CP_2
oggetto solo una parte della merce consegnata.
Solo con la pec del 20.12.2022 dei difensori dell'opponente sono contestati i vizi della merce e dunque ben oltre il termine decadenziale di otto giorni di cui all'art 1495 c.c .
L'istruttoria orale, ammessa per testi con riguardo ai capitoli di prova attorei vertenti sull'asserita tempestiva contestazione al legale rappresentante della convenuta dei difetti della merce e sulla vendita alla dei prodotti ad un prezzo inferiore, non è stata espletata, con conseguente con CP_2
impossibilità di accertare le predette circostanze.
Né può sopperire al richiesto onere probatorio la conversazione whatsapp prodotta (cfr. doc. 14 parte attrice) dalla quale non è possibile desumere la tempestiva e specifica contestazione dei vizi, ma unicamente una generica disponibilità transattiva. pagina 7 di 9 Sul punto si rammenta quindi che la mancata denuncia degli asseriti vizi da parte del compratore nel termine stabilito dall'art. 1495 c.c., determina la relativa decadenza dal diritto di garanzia, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento del venditore, qualora questi chieda il pagamento del corrispettivo convenuto.
Infine, la domanda riconvenzionale formulata, oltre che infondata in diritto alla luce delle suesposte argomentazioni, appare in ogni caso priva di adeguato fondamento probatorio.
Non vi è prova, infatti, che l'acquisto di una fornitura presso una società cinese da parte dell'opponente
(cfr. doc. 33), sia stato effettuato al fine di sostituire proprio la merce asseritamente viziata oggetto della fornitura alla non risultando allegato alcun documento della relativa e successiva CP_2
consegna della predetta merce alla cliente.
Con riguardo al mancato guadagno in relazione alla cliente non risulta provato Parte_2
l'esborso, essendo stata allegata unicamente una nota pro forma (cfr. doc. 34).
Nessun elemento, nemmeno indiziario, è stato poi dedotto a sostegno dell'asserito danno d'immagine patito e dell'eventuale riferibilità al contratto dedotto .
In ragione di quanto sopra, ritenuto pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture azionate con il ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo opposto risulta legittimamente emesso, non essendo invece emerso alcun elemento probatorio a supporto dell'assunto dell'opponente, sia con riguardo all'avvenuto pagamento, sia con riguardo all'esistenza dei vizi e alla loro tempestiva contestazione, oltre che agli asseriti danni subiti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2809/2023 che per l'effetto conferma e che ai pagina 8 di 9 sensi dell'art 653 cpc che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
8.433,00 per compenso , euro 406,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali, C.P.A..
Così deciso in Milano, il…23 novembre 2025…….
Il Giudice
Dott.ssa Susanna Terni
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