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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4221/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4221/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...], Largo Parte_1
Caduti di Nassiriya n. 13, C.F. (avv. Ambretta Trevisani) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], Largo Caduti Parte_2 di Nassiriya n. 13, C.F. (avv. Ambretta Trevisani) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 28.03.2009 in AL
(RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 2, Parte II, serie A, anno 2009;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
AL (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, restando nella casa coniugale e trasferendosi Parte_2 Pt_1
a vivere altrove non appena avrà reperito altra abitazione e comunque entro il termine di 8
[...] mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2. Essendo la casa coniugale cointestata (60% al marito e 40% alla moglie) s'impegna Parte_1
a trasferire a , che fin d'ora accetta e s'impegna a ricevere, la propria quota del 40% Parte_2 dietro a corrispettivo di €120.000,00 (centoventimila/00). Tale trasferimento avverrà con separato atto notarile della quota indivisa di 1/4 della casa coniugale posta in AL (RA), Largo
Caduti di Nassiriya n. 13, distinta al catasto fabbricati di detto comune al Foglio 70, Numero 1751,
Sub. 1, Categoria A/2, Classe 3, nonché Foglio 70, Numero 1751, Sub. 2, Categoria C/6, Classe 2.
Le parti chiederanno, in relazione a tale attribuzione patrimoniale, l'applicazione delle agevolazioni fiscali ed esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999, nonché in conformità alla circolare dell'Agenzia Delle Entrate n. 49/E del 16.03.2000 e circolare A.E. 29/05/2013 n. 18.
3. I coniugi dichiarano di aver già provveduto, in separata sede, alla divisone dei beni mobili contenuti nella casa coniugale.
4. I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli vivranno con il padre o con la madre a settimane alterne in misura pressoché paritetica, compatibilmente alle volontà ed impegni dei minori stessi.
6. Durante le festività comandate, i figli trascorreranno alternativamente la settimana di Natale e la settimana di Capodanno, Carnevale e Pasqua seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli staranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra le parti.
7. corrisponderà, entro il 5 di ogni mese, a , nel conto corrente che Parte_2 Parte_1 verrà indicato da quest'ultima, la somma complessiva di €300,00 (trecento/00), rivalutazione Istat,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
tale contributo verrà bonificato da a Parte_2
dal momento in cui quest'ultima si trasferirà a vivere altrove, lasciando la casa Parte_1 coniugale.
8. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. L'autovettura Opel Zafira tg FV379BV, intestata a , resterà di proprietà esclusiva Parte_1 di quest'ultima.
10. Il conto corrente cointestato fra e presso la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sarà suddiviso fra loro al 50%.
11. I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
12. Le parti, ad eccezione di quanto qui previsto e regolato, dichiarano di non aver nulla a più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo, ragione o causa e di aver già risolto ogni altra pendenza anche di natura economica in essere tra loro.
13. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e quindi rinunciano al contributo per il proprio mantenimento.
14. Entrambi i coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. 15. Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti al 50%.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4221/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...], Largo Parte_1
Caduti di Nassiriya n. 13, C.F. (avv. Ambretta Trevisani) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], Largo Caduti Parte_2 di Nassiriya n. 13, C.F. (avv. Ambretta Trevisani) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 28.03.2009 in AL
(RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 2, Parte II, serie A, anno 2009;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
AL (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, restando nella casa coniugale e trasferendosi Parte_2 Pt_1
a vivere altrove non appena avrà reperito altra abitazione e comunque entro il termine di 8
[...] mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2. Essendo la casa coniugale cointestata (60% al marito e 40% alla moglie) s'impegna Parte_1
a trasferire a , che fin d'ora accetta e s'impegna a ricevere, la propria quota del 40% Parte_2 dietro a corrispettivo di €120.000,00 (centoventimila/00). Tale trasferimento avverrà con separato atto notarile della quota indivisa di 1/4 della casa coniugale posta in AL (RA), Largo
Caduti di Nassiriya n. 13, distinta al catasto fabbricati di detto comune al Foglio 70, Numero 1751,
Sub. 1, Categoria A/2, Classe 3, nonché Foglio 70, Numero 1751, Sub. 2, Categoria C/6, Classe 2.
Le parti chiederanno, in relazione a tale attribuzione patrimoniale, l'applicazione delle agevolazioni fiscali ed esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999, nonché in conformità alla circolare dell'Agenzia Delle Entrate n. 49/E del 16.03.2000 e circolare A.E. 29/05/2013 n. 18.
3. I coniugi dichiarano di aver già provveduto, in separata sede, alla divisone dei beni mobili contenuti nella casa coniugale.
4. I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli vivranno con il padre o con la madre a settimane alterne in misura pressoché paritetica, compatibilmente alle volontà ed impegni dei minori stessi.
6. Durante le festività comandate, i figli trascorreranno alternativamente la settimana di Natale e la settimana di Capodanno, Carnevale e Pasqua seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli staranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra le parti.
7. corrisponderà, entro il 5 di ogni mese, a , nel conto corrente che Parte_2 Parte_1 verrà indicato da quest'ultima, la somma complessiva di €300,00 (trecento/00), rivalutazione Istat,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
tale contributo verrà bonificato da a Parte_2
dal momento in cui quest'ultima si trasferirà a vivere altrove, lasciando la casa Parte_1 coniugale.
8. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. L'autovettura Opel Zafira tg FV379BV, intestata a , resterà di proprietà esclusiva Parte_1 di quest'ultima.
10. Il conto corrente cointestato fra e presso la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sarà suddiviso fra loro al 50%.
11. I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
12. Le parti, ad eccezione di quanto qui previsto e regolato, dichiarano di non aver nulla a più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo, ragione o causa e di aver già risolto ogni altra pendenza anche di natura economica in essere tra loro.
13. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e quindi rinunciano al contributo per il proprio mantenimento.
14. Entrambi i coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. 15. Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti al 50%.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè