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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
CO ME
r.g. 2471/2025
DECRETO DI OMOLOGA DI CONCORDATO ME
ARTT. 129 SEGG. R.D. 267/42
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Bianca Manuela Longo Giudice del. dott. Pasquale Velleca Giudice pronuncia il seguente
DECRETO
Oggetto: omologa concordato fallimentare (r.g. fall. 56/2021 “ ). CP_1
Premesso che:
In data 10.1.2025 (c.f.: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OB HI e assistita dal Dott. Giulio Pennisi, presentava una proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 125 l.f., poi integrata in data 7.3.2025.
La curatela, in assenza del Comitato dei Creditori, depositava parere favorevole ai sensi dell'art. 125 l.f. in data 3.4.2025; pertanto, con provvedimento del 29.4.2025, il giudice delegato assegnava ai creditori il termine per il voto ai sensi dell'art. 125 l.f.
In tale ultimo provvedimento, il giudice delegato rilevava, innanzitutto, l'applicabilità della legge fallimentare e non del Codice della Crisi di impresa e insolvenza, trattandosi di concordato proposto su un fallimento ante riforma e non su una liquidazione giudiziale e, altresì, ai sensi dell'art. 390 co.2 CCII, essendo il concordato un modo di definizione del fallimento stesso.
Il g.d., inoltre, precisava che il proprio potere era limitato ad un controllo di legittimità della proposta, essendo l'aspetto discrezionale della convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria di competenza del comitato dei creditori;
tuttavia, non essendo costituito tale organo, in applicazione del potere surrogatorio di cui all'art. 41 co. 4 l.f., il giudice delegato condivideva quanto sottolineato dalla curatela in ordine alla serietà e alla fattibilità del piano, ritenendo di doversi lasciare al voto dei creditori la valutazione di mera convenienza tra la proposta concordataria e l'alternativa prosecuzione dei giudizi in sede fallimentare.
In particolare, alla luce degli approfondimenti effettuati dalla curatela nel capitolo 7 del proprio parere, veniva sottoposta alla valutazione dei creditori la seguente scelta: se ritenessero preferibile la proposta concordataria, che prevedeva in tempi contenuti il pagamento integrale delle spese di procedura o prededucibili e dei residui crediti privilegiati, e il pagamento dei crediti chirografari per circa il 53,50 % di quanto ammesso al passivo, oppure la prosecuzione dei giudizi da parte del fallimento, con l'alea, i costi e i tempi che li contraddistinguono, seppure con una potenziale soddisfazione maggiore, ultima attività liquidatoria rimanente nell'ambito della procedura fallimentare.
La proposta concordataria portata al voto dei creditori può essere sintetizzata come segue.
La proponente (socia di minoranza e creditrice chirografaria postergata) si impegna al pagamento della somma di euro €350.000,00, che andranno ad aggiungersi all'attivo già liquidato dalla procedura fallimentare al fine di garantire la soddisfazione dei creditori nella misura e nelle modalità proposte.
La somma suddetta sarà versata dalla proponente con il seguente cronoprogramma: € 50.000,00, con assegno circolare depositato a titolo di cauzione, € 150.000,00 con assegno circolare da depositare entro 90 giorni dal decreto di omologazione, ed € 150.000,00 entro 180 giorni dalla stessa data.
La proposta prevede il trasferimento in capo all'assuntore, signora , delle azioni giudiziali Pt_1 pendenti, di natura civile o penale, autorizzate alla data di deposito della proposta, dei crediti e delle partecipazioni sociali, ove esistenti, nonché del ramo di azienda ora tenuto in affitto dalla società
e di ogni altra attività diversa dai crediti di natura tributaria e dalla liquidità giacente sul CP_2 conto corrente della procedura, a seguito dell'omologazione definitiva e dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la proposta.
La proposta prevede:
1) il pagamento integrale delle spese di procedura o prededucibili e dei residui crediti privilegiati con privilegio generale mobiliare capiente;
2) il pagamento dei crediti chirografari e di quelli degradati per incapienza del privilegio speciale per circa il 53,50 % di quanto ammesso al passivo;
il tutto per l'ammontare complessivo stimato di € 2.367.952,22, di cui € 350.000,00, per apporto della proponente, ed € 2.017.952,22, quale attivo fallimentare, con gli ulteriori incrementi previsti (crediti fiscali e interessi bancari).
Orbene, le operazioni di voto svoltesi nel termine assegnato di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ai creditori, stabilito dal g.d. ex art. 125 l. fall., si sono concluse con il voto favorevole dei creditori al 100%.
Dalla relazione della curatela depositata in data 6.6.2025 emerge, infatti, che sono pervenute ai curatori unicamente due dichiarazioni di assenso espresse dall' e mandataria con CP_3 Parte_2 rappresentanza della mentre nessun creditore ha fatto pervenire il Controparte_4 proprio dissenso nel termine fissato dal Giudice delegato;
devono quindi ritenersi tutti consenzienti.
Di conseguenza, con provvedimento del 26.6.2025 il g.d. disponeva darsi notizia dell'esito favorevole delle votazioni al proponente e al legale rappresentante della fallita, non essendovi creditori dissenzienti, dando termine ad ogni interessato fino al 25.7.2025 per la proposizione di eventuali opposizioni.
Con ricorso del 2.7.2025 la proponente iscriveva al ruolo di cui in epigrafe la richiesta di omologa del concordato approvato dai creditori.
Con relazione depositata nel fascicolo del fallimento in data 4.9.2025, la curatela dava conto e depositava prova della comunicazione dell'esito favorevole delle votazioni inviata a mezzo PEC in data 27.6.2025 al legale rapp.te della fallita (all. 1), nonché alla proponente. Controparte_5
Scaduto il termine del 25.7.2025 non risultano depositate né iscritte opposizioni all'omologazione a norma dell'art. 26 l.f. Ebbene, laddove, come nel caso in esame, non vengano proposte opposizioni il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di mera legittimità del concordato, relativo all'osservanza delle norme formali e sostanziali che regolano il procedimento, essendogli precluso ogni controllo di merito sulla proposta;
tale controllo di legittimità deve riguardare la verifica della ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.
Dal punto di vista della legittimità, la proposta formulata, così come da ultimo integrata e prima descritta, risulta rispettosa dell'art. 124 co.3 l.f., secondo il quale ai creditori privilegiati, laddove non sia prevista la soddisfazione integrale, deve essere comunque garantita dal piano concordatario una soddisfazione in misura non inferiore “a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co.3, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”.
Nel caso di specie, posto che le attività prettamente liquidatorie sono state già compiute nel corso della procedura fallimentare e che l'unico attivo eventualmente ulteriormente recuperabile potrebbe essere ricavato dal fallimento solo in caso di esito favorevole di due giudizi già autorizzati, il valore dell'attivo liquidato da garantire ai privilegiati era già cristallizzato in ambito fallimentare: per tale ragione non è stata disposta la stima del professionista indipendente di cui all'art. 124 l.f. essendo la soddisfazione dei prededucibili e dei privilegiati capienti già garantita integralmente dall'attivo liquidato in ambito fallimentare.
La curatela, inoltre, concludeva il proprio parere rilevando un immediato vantaggio, per i creditori, di non dover attendere i tempi di durata della procedura fallimentare e di evitare l'alea, i tempi e i costi delle azioni giudiziarie già autorizzate, ultima attività gestoria del fallimento, vale a dire:
a) recupero crediti per complessivi € 2.668.398,84, vantati nei confronti della società 4D s.r.l. in liquidazione, per opere e impianti realizzati dalla fallita in un immobile di proprietà di quella società, nonché quale prezzo di merci alla stessa fornite (azione prevista già nel programma di liquidazione approvato il 14.3.2023);
Parte b) recupero crediti nei confronti della società per canoni di affitto di ramo di azienda Parte_4
(ad oggi, € 42.500,00, oltre I.V.A.) e prezzo (€ 126.491,77) della merce ivi esistente alla data di immissione in possesso dell'affittuaria.
La curatela, invero, rilevava che per entrambe le posizioni potrebbe stimarsi con approssimazione un incremento netto dell'attivo disponibile di circa € 1.000.000,00/1.500.000,00, che farebbe aumentare il “Totale Somme Liquide Ripartibili ai Creditori”, indicato in proposta nella somma di € 2.017.952,22, nel maggiore importo di € 3.000.000,00/3.500.000,00, consentendo al fallimento il pagamento dei crediti chirografari ammessi al passivo nella percentuale del 70/80 %.
Nel proprio parere, tuttavia, rimarcava l'alea dei giudizi sopra indicati, “non potendo escludersi anche l'eventualità della loro conclusione negativa per il fallimento, pur a fronte della apparente fondatezza delle stesse, con il conseguente mancato incremento dell'attivo (gravato, anzi, dagli ulteriori oneri per spese processuali), e con la maggiore durata della procedura;
d'altro canto, circostanze intervenute nel corso di tali giudizi potrebbero modificare in senso negativo o addirittura compromettere la consistenza patrimoniale delle suddette società debitrici e, di conseguenza, le aspettative di recupero da parte del fallimento, anche in caso di accoglimento delle domande giudiziali proposte dalla curatela”. Il vantaggio per i creditori, pertanto, va considerato in termini di tempo e di certezza di soddisfazione, evitando l'alea, i costi e la necessità di attendere l'esito definitivo dei giudizi: il concordato proposto consente, infatti, in tempi brevi il pagamento di parte cospicua dei crediti ammessi al passivo (per i chirografari, il 53,50%) maggiore rispetto alle attuali prospettive di riparto in sede fallimentare, dato che con l'attivo ora disponibile sarebbe possibile il pagamento immediato del 30% circa dei crediti chirografari, rimanendo il residuo condizionato alla durata e all'esito delle predette azioni di recupero.
L'assenso all'unanimità dei creditori alla proposta è dimostrazione della scelta degli stessi di ottenere tale immediato vantaggio e di evitare di attendere l'esito dei suddetti giudizi.
Il Tribunale, infine, dà atto che la procedura si è svolta regolarmente, che tutti gli adempimenti previsti sono stati ritualmente espletati e che è stata raggiunta la maggioranza prescritta per l'approvazione del concordato;
Visto, in conclusione, l'art. 129, comma 4, l. fall.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa del concordato fallimentare proposto da (c.f.: ), e relativo al Parte_1 CodiceFiscale_1
Fallimento r.g. n. 56/2021, nei confronti della massa dei creditori, in persona dei curatori Avv. Francesco Saverio Ferrajoli e Dott. Alessandro Pais, così decide
OMOLOGA il concordato fallimentare proposto da (c.f.: ), e relativo Parte_1 CodiceFiscale_1 al Fallimento r.g. n. 56/2021, nei confronti della massa dei creditori,
DISPONE che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e nel presente provvedimento;
i riparti verranno effettuati dalla curatela nel rispetto di modalità e tempi della proposta secondo le norme della legge fallimentare;
che la curatela relazioni al g.d. su ogni inadempimento o ritardo del proponente nell'adempimento del concordato;
che l'attivo, vale a dire “le azioni giudiziali pendenti, di natura civile o penale, autorizzate dal Giudice Delegato alla data di deposito della Proposta nonché ogni altra attività patrimoniale facente capo alla fallita società, e, quindi, i crediti, diversi da quelli di natura tributaria, e le partecipazioni sociali ove esistenti” ad esclusione “dei crediti tributari e della liquidità giacente sul conto corrente della procedura fallimentare” e “dell'attivo liquido eventualmente incrementato delle somme incassate sino al momento dell'omologazione definitiva al netto delle uscite, all'atto dell'Omologazione Definitiva”, sarà trasferito alla proponente solo a seguito dell'intera corresponsione della somma offerta in proposta, con ogni eventuale spesa a carico della proponente stessa;
PONE le spese del giudizio a carico del ricorrente;
DISPONE che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 17 l. fall. Dispone che il presente provvedimento sia inserito anche nel fascicolo del fallimento r.g. fall. 56/2021.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il giudice del Il Presidente
Dr. Bianca Manuela Longo Dr. Salvatore Di Lonardo
CO ME
r.g. 2471/2025
DECRETO DI OMOLOGA DI CONCORDATO ME
ARTT. 129 SEGG. R.D. 267/42
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Bianca Manuela Longo Giudice del. dott. Pasquale Velleca Giudice pronuncia il seguente
DECRETO
Oggetto: omologa concordato fallimentare (r.g. fall. 56/2021 “ ). CP_1
Premesso che:
In data 10.1.2025 (c.f.: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OB HI e assistita dal Dott. Giulio Pennisi, presentava una proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 125 l.f., poi integrata in data 7.3.2025.
La curatela, in assenza del Comitato dei Creditori, depositava parere favorevole ai sensi dell'art. 125 l.f. in data 3.4.2025; pertanto, con provvedimento del 29.4.2025, il giudice delegato assegnava ai creditori il termine per il voto ai sensi dell'art. 125 l.f.
In tale ultimo provvedimento, il giudice delegato rilevava, innanzitutto, l'applicabilità della legge fallimentare e non del Codice della Crisi di impresa e insolvenza, trattandosi di concordato proposto su un fallimento ante riforma e non su una liquidazione giudiziale e, altresì, ai sensi dell'art. 390 co.2 CCII, essendo il concordato un modo di definizione del fallimento stesso.
Il g.d., inoltre, precisava che il proprio potere era limitato ad un controllo di legittimità della proposta, essendo l'aspetto discrezionale della convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria di competenza del comitato dei creditori;
tuttavia, non essendo costituito tale organo, in applicazione del potere surrogatorio di cui all'art. 41 co. 4 l.f., il giudice delegato condivideva quanto sottolineato dalla curatela in ordine alla serietà e alla fattibilità del piano, ritenendo di doversi lasciare al voto dei creditori la valutazione di mera convenienza tra la proposta concordataria e l'alternativa prosecuzione dei giudizi in sede fallimentare.
In particolare, alla luce degli approfondimenti effettuati dalla curatela nel capitolo 7 del proprio parere, veniva sottoposta alla valutazione dei creditori la seguente scelta: se ritenessero preferibile la proposta concordataria, che prevedeva in tempi contenuti il pagamento integrale delle spese di procedura o prededucibili e dei residui crediti privilegiati, e il pagamento dei crediti chirografari per circa il 53,50 % di quanto ammesso al passivo, oppure la prosecuzione dei giudizi da parte del fallimento, con l'alea, i costi e i tempi che li contraddistinguono, seppure con una potenziale soddisfazione maggiore, ultima attività liquidatoria rimanente nell'ambito della procedura fallimentare.
La proposta concordataria portata al voto dei creditori può essere sintetizzata come segue.
La proponente (socia di minoranza e creditrice chirografaria postergata) si impegna al pagamento della somma di euro €350.000,00, che andranno ad aggiungersi all'attivo già liquidato dalla procedura fallimentare al fine di garantire la soddisfazione dei creditori nella misura e nelle modalità proposte.
La somma suddetta sarà versata dalla proponente con il seguente cronoprogramma: € 50.000,00, con assegno circolare depositato a titolo di cauzione, € 150.000,00 con assegno circolare da depositare entro 90 giorni dal decreto di omologazione, ed € 150.000,00 entro 180 giorni dalla stessa data.
La proposta prevede il trasferimento in capo all'assuntore, signora , delle azioni giudiziali Pt_1 pendenti, di natura civile o penale, autorizzate alla data di deposito della proposta, dei crediti e delle partecipazioni sociali, ove esistenti, nonché del ramo di azienda ora tenuto in affitto dalla società
e di ogni altra attività diversa dai crediti di natura tributaria e dalla liquidità giacente sul CP_2 conto corrente della procedura, a seguito dell'omologazione definitiva e dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la proposta.
La proposta prevede:
1) il pagamento integrale delle spese di procedura o prededucibili e dei residui crediti privilegiati con privilegio generale mobiliare capiente;
2) il pagamento dei crediti chirografari e di quelli degradati per incapienza del privilegio speciale per circa il 53,50 % di quanto ammesso al passivo;
il tutto per l'ammontare complessivo stimato di € 2.367.952,22, di cui € 350.000,00, per apporto della proponente, ed € 2.017.952,22, quale attivo fallimentare, con gli ulteriori incrementi previsti (crediti fiscali e interessi bancari).
Orbene, le operazioni di voto svoltesi nel termine assegnato di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ai creditori, stabilito dal g.d. ex art. 125 l. fall., si sono concluse con il voto favorevole dei creditori al 100%.
Dalla relazione della curatela depositata in data 6.6.2025 emerge, infatti, che sono pervenute ai curatori unicamente due dichiarazioni di assenso espresse dall' e mandataria con CP_3 Parte_2 rappresentanza della mentre nessun creditore ha fatto pervenire il Controparte_4 proprio dissenso nel termine fissato dal Giudice delegato;
devono quindi ritenersi tutti consenzienti.
Di conseguenza, con provvedimento del 26.6.2025 il g.d. disponeva darsi notizia dell'esito favorevole delle votazioni al proponente e al legale rappresentante della fallita, non essendovi creditori dissenzienti, dando termine ad ogni interessato fino al 25.7.2025 per la proposizione di eventuali opposizioni.
Con ricorso del 2.7.2025 la proponente iscriveva al ruolo di cui in epigrafe la richiesta di omologa del concordato approvato dai creditori.
Con relazione depositata nel fascicolo del fallimento in data 4.9.2025, la curatela dava conto e depositava prova della comunicazione dell'esito favorevole delle votazioni inviata a mezzo PEC in data 27.6.2025 al legale rapp.te della fallita (all. 1), nonché alla proponente. Controparte_5
Scaduto il termine del 25.7.2025 non risultano depositate né iscritte opposizioni all'omologazione a norma dell'art. 26 l.f. Ebbene, laddove, come nel caso in esame, non vengano proposte opposizioni il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di mera legittimità del concordato, relativo all'osservanza delle norme formali e sostanziali che regolano il procedimento, essendogli precluso ogni controllo di merito sulla proposta;
tale controllo di legittimità deve riguardare la verifica della ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.
Dal punto di vista della legittimità, la proposta formulata, così come da ultimo integrata e prima descritta, risulta rispettosa dell'art. 124 co.3 l.f., secondo il quale ai creditori privilegiati, laddove non sia prevista la soddisfazione integrale, deve essere comunque garantita dal piano concordatario una soddisfazione in misura non inferiore “a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co.3, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”.
Nel caso di specie, posto che le attività prettamente liquidatorie sono state già compiute nel corso della procedura fallimentare e che l'unico attivo eventualmente ulteriormente recuperabile potrebbe essere ricavato dal fallimento solo in caso di esito favorevole di due giudizi già autorizzati, il valore dell'attivo liquidato da garantire ai privilegiati era già cristallizzato in ambito fallimentare: per tale ragione non è stata disposta la stima del professionista indipendente di cui all'art. 124 l.f. essendo la soddisfazione dei prededucibili e dei privilegiati capienti già garantita integralmente dall'attivo liquidato in ambito fallimentare.
La curatela, inoltre, concludeva il proprio parere rilevando un immediato vantaggio, per i creditori, di non dover attendere i tempi di durata della procedura fallimentare e di evitare l'alea, i tempi e i costi delle azioni giudiziarie già autorizzate, ultima attività gestoria del fallimento, vale a dire:
a) recupero crediti per complessivi € 2.668.398,84, vantati nei confronti della società 4D s.r.l. in liquidazione, per opere e impianti realizzati dalla fallita in un immobile di proprietà di quella società, nonché quale prezzo di merci alla stessa fornite (azione prevista già nel programma di liquidazione approvato il 14.3.2023);
Parte b) recupero crediti nei confronti della società per canoni di affitto di ramo di azienda Parte_4
(ad oggi, € 42.500,00, oltre I.V.A.) e prezzo (€ 126.491,77) della merce ivi esistente alla data di immissione in possesso dell'affittuaria.
La curatela, invero, rilevava che per entrambe le posizioni potrebbe stimarsi con approssimazione un incremento netto dell'attivo disponibile di circa € 1.000.000,00/1.500.000,00, che farebbe aumentare il “Totale Somme Liquide Ripartibili ai Creditori”, indicato in proposta nella somma di € 2.017.952,22, nel maggiore importo di € 3.000.000,00/3.500.000,00, consentendo al fallimento il pagamento dei crediti chirografari ammessi al passivo nella percentuale del 70/80 %.
Nel proprio parere, tuttavia, rimarcava l'alea dei giudizi sopra indicati, “non potendo escludersi anche l'eventualità della loro conclusione negativa per il fallimento, pur a fronte della apparente fondatezza delle stesse, con il conseguente mancato incremento dell'attivo (gravato, anzi, dagli ulteriori oneri per spese processuali), e con la maggiore durata della procedura;
d'altro canto, circostanze intervenute nel corso di tali giudizi potrebbero modificare in senso negativo o addirittura compromettere la consistenza patrimoniale delle suddette società debitrici e, di conseguenza, le aspettative di recupero da parte del fallimento, anche in caso di accoglimento delle domande giudiziali proposte dalla curatela”. Il vantaggio per i creditori, pertanto, va considerato in termini di tempo e di certezza di soddisfazione, evitando l'alea, i costi e la necessità di attendere l'esito definitivo dei giudizi: il concordato proposto consente, infatti, in tempi brevi il pagamento di parte cospicua dei crediti ammessi al passivo (per i chirografari, il 53,50%) maggiore rispetto alle attuali prospettive di riparto in sede fallimentare, dato che con l'attivo ora disponibile sarebbe possibile il pagamento immediato del 30% circa dei crediti chirografari, rimanendo il residuo condizionato alla durata e all'esito delle predette azioni di recupero.
L'assenso all'unanimità dei creditori alla proposta è dimostrazione della scelta degli stessi di ottenere tale immediato vantaggio e di evitare di attendere l'esito dei suddetti giudizi.
Il Tribunale, infine, dà atto che la procedura si è svolta regolarmente, che tutti gli adempimenti previsti sono stati ritualmente espletati e che è stata raggiunta la maggioranza prescritta per l'approvazione del concordato;
Visto, in conclusione, l'art. 129, comma 4, l. fall.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa del concordato fallimentare proposto da (c.f.: ), e relativo al Parte_1 CodiceFiscale_1
Fallimento r.g. n. 56/2021, nei confronti della massa dei creditori, in persona dei curatori Avv. Francesco Saverio Ferrajoli e Dott. Alessandro Pais, così decide
OMOLOGA il concordato fallimentare proposto da (c.f.: ), e relativo Parte_1 CodiceFiscale_1 al Fallimento r.g. n. 56/2021, nei confronti della massa dei creditori,
DISPONE che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nella proposta concordataria e nel presente provvedimento;
i riparti verranno effettuati dalla curatela nel rispetto di modalità e tempi della proposta secondo le norme della legge fallimentare;
che la curatela relazioni al g.d. su ogni inadempimento o ritardo del proponente nell'adempimento del concordato;
che l'attivo, vale a dire “le azioni giudiziali pendenti, di natura civile o penale, autorizzate dal Giudice Delegato alla data di deposito della Proposta nonché ogni altra attività patrimoniale facente capo alla fallita società, e, quindi, i crediti, diversi da quelli di natura tributaria, e le partecipazioni sociali ove esistenti” ad esclusione “dei crediti tributari e della liquidità giacente sul conto corrente della procedura fallimentare” e “dell'attivo liquido eventualmente incrementato delle somme incassate sino al momento dell'omologazione definitiva al netto delle uscite, all'atto dell'Omologazione Definitiva”, sarà trasferito alla proponente solo a seguito dell'intera corresponsione della somma offerta in proposta, con ogni eventuale spesa a carico della proponente stessa;
PONE le spese del giudizio a carico del ricorrente;
DISPONE che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 17 l. fall. Dispone che il presente provvedimento sia inserito anche nel fascicolo del fallimento r.g. fall. 56/2021.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il giudice del Il Presidente
Dr. Bianca Manuela Longo Dr. Salvatore Di Lonardo