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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5133 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10087/2018 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PP NE, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio Lo Controparte_1
Presti, giusta procura in atti;
- opposta -
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma
1 c.p.c.
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il Parte_1
precetto notificatogli in data 22/05/2018 col quale gli è stato intimato il pagamento in favore di di € 37.493,27 a titolo di Controparte_1
mantenimento per le figlie e spettante Persona_1 Persona_2
giusta decreto di omologa del Tribunale di Catania n. 860/2003, per
1 il periodo da gennaio 2005 a giugno 2015, comprensivi di accessori e spese.
Ha dedotto: -che in sede di divorzio la moglie aveva dichiarato di non avere nulla a pretendere sul piano economico;
-che essendo passata in giudicato la sentenza di divorzio, l'ex coniuge non poteva chiedere somme in forza di un titolo cessato;
-che aveva comunque integramente pagato quanto dovuto;
-che era prescritto il credito antecedente a giugno 2013 e, per l'eventuale residuo, opponeva in compensazione un controcredito vantato per “un prestito […] in misura che ci si riserva di quantificare” .
Si è costituita parte opposta spiegando ampie difese a sostegno dell'infondatezza dei motivi di opposizione.
Con ordinanza del 23/10/2018 è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di sospensione del titolo.
La causa è stata chiamata per la prima volta dinanzi a questo
Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali è stata posta in decisione.
___________
Va premesso che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto;
la notifica del titolo esecutivo può avvenire separatamente o contestualmente a quella dell'atto di precetto (art. 479 c.p.c.).
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (art. 480 c.p.c.) e il titolo esecutivo deve riguardare un "diritto certo, liquido ed esigibile" (art. 474
c.p.c.).
Nel caso di specie, il precetto opposto si fonda sul decreto n.
860/2003 con cui il Tribunale di Catania ha omologato le condizioni della separazione tra le parti, in forza delle quali esse concordavano un contributo di € 450,00 mensili a carico del marito per il mantenimento delle figlie e collocate Persona_1 Persona_2
presso la madre Controparte_1
2 Ciò premesso, è infondato il motivo con cui l'opponente ha dedotto che in sede di divorzio la moglie aveva dichiarato di non avere nulla a pretendere sul piano economico senza formalizzare alcuna riserva in merito a ratei ancora dovuti.
Al riguardo è sufficiente osservare che con sentenza n. 649/2017 pubblicata il 09/02/2017 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio delle odierne parti dando atto dell'accordo raggiunto tra i coniugi, in forza del quale esse avevano dichiarato testualmente
“di volere congiuntamente divorziare senza particolari condizioni e senza pretese di carattere economico” (v. sentenza in atti).
Le parti, quindi, in sostanza hanno semplicemente chiesto al
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio senza emettere ulteriori statuizioni di carattere economico.
Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, pertanto, non risulta in alcun modo che l'accordo raggiunto in sede di scioglimento del matrimonio abbia riguardato anche pregressi rapporti di debito -
credito né che, in particolare, la sig.ra abbia dichiarato o CP_1 inteso rinunciare all'eventuale credito fino a quel momento maturato in suo favore per ratei non pagati a titolo di mantenimento spettante giusta decreto di omologa.
Allo stesso modo è destituito di fondamento il motivo con cui l'opponente ha dedotto che, essendo passata in giudicato la sentenza di divorzio, la ex moglie non poteva chiedere somme in forza di un titolo cessato.
E invero, risulta agevolmente dagli atti di causa che con precetto notificato il 22/05/2018 la sig.ra ha intimato al sig. Pt_2
il pagamento di € 37.493,27 a titolo di mantenimento per Parte_1
le figlie e per il periodo da gennaio 2005 a Persona_1 Persona_2
giugno 2015, somma comprensiva di accessori e spese;
che il precetto si fonda sul decreto di omologa n. 860/2003 con cui il
Tribunale di Catania ha omologato le condizioni della separazione tra le parti, in forza delle quali è stato concordato un contributo di €
450,00 mensili a carico del marito per il mantenimento delle figlie
3 e collocate presso la madre Persona_1 Persona_2 [...]
; che nell'anno 2016 è stato instaurato procedimento per lo CP_1
scioglimento del matrimonio;
che con sentenza n. 649/2017 pubblicata il 09/02/2017 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, senza emettere statuizioni di ordine economico.
Con la sentenza di scioglimento del matrimonio - emessa nel
2017 su domanda proposta nell'anno 2016 - non è stato dunque
“revocato” a decorrere da una data anteriore alla proposizione del ricorso il contributo al mantenimento per le figlie, bensì,
semplicemente, nessuna statuizione di natura economica è stata emessa.
Pertanto - com'è evidente - il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio non può giammai avere travolto un credito legittimamente maturato in capo alla sig.ra fino all'anno CP_1
2015 a titolo di contributo al mantenimento per le figlie.
Di conseguenza, ben poteva intimare Controparte_1 all'odierno opponente il pagamento di un credito nascente da titolo giudiziale costituito dal decreto di omologa n. 860/2003, in relazione al periodo fino a giugno 2015, periodo, peraltro, anteriore alla stessa proposizione della domanda di divorzio.
La doglianza è quindi infondata.
Va rigettato anche il motivo con il quale l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito azionato per avere regolarmente adempiuto l'obbligo di mantenimento derivante dal titolo a base del precetto.
La circostanza del pagamento è stata contestata dalla convenuta.
In applicazione dei principi generali in tema di adempimento,
era quindi onere del debitore odierno opponente fornire la prova di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite,
30 ottobre 2001, n. 13533).
A fronte di ciò, l'adempimento è rimasto privo di riscontro probatorio.
4 E invero, a sostegno dell'eccezione di esatto adempimento l'opponente non ha prodotto alcun documento e non ha formulato istanze istruttorie.
Va, infine, esaminata l'eccezione di parziale prescrizione del credito.
Al riguardo va premesso che il diritto al contributo al mantenimento del figlio minore o non autosufficiente è, di per sé
imprescrittibile, ma non è imprescrittibile il diritto ai singoli ratei scaduti dell'assegno di mantenimento, trovando applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. il quale - avendo ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche - non decorre da un unico termine rappresentato dalla data della pronunzia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento (Cass. Civ. n. 6975/2005).
Orbene, con il precetto opposto è stato intimato il pagamento dei ratei non pagati spettanti a titolo di mantenimento per la prole in relazione al periodo da gennaio 2005 a giugno 2015.
Il precetto è stato notificato il 22/05/2018, per come pacificamente dedotto dalle parti.
Parte opposta non ha dedotto né documentato di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione, neppure a fronte dell'eccezione formulata dall'opponente, ma ha invocato la sospensione della prescrizione tra coniugi prevista dall'art. 2941 c.c..
Tale istituto, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie in esame.
Per come affermato con orientamento giurisprudenziale più recentemente consolidatosi, infatti, “la sospensione della
prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento
previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul
criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e
della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni
5 individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di
prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può
ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già
subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative
azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod.
civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione
(Cassazione civile , sez. I , 14/12/2018 , n. 32524).
In applicazione dei superiori principi, condivisi dal Tribunale, è prescritto il credito relativo ai ratei di mantenimento spettanti in relazione al periodo fino a maggio 2013, ovverosia al quinquennio antecedente alla notifica dell'unico atto interruttivo documentato costituito dal precetto oggi opposto.
Di conseguenza, non ha diritto di procedere Controparte_1
a esecuzione forzata nei confronti di , in Parte_1
forza del precetto opposto, per ratei di mantenimento non pagati relativi al periodo fino a maggio 2013.
Avuto riguardo al credito relativo al periodo successivo,
ovverosia da giugno 2013 a giugno 2015, sussiste invece il diritto a procedere a esecuzione forzata, in quanto il controcredito opposto in compensazione dal sig. è del tutto generico, neppure Parte_1
quantificato, privo di riscontro probatorio e comunque contestato dalla controparte.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle oscillazioni e dei mutamenti giurisprudenziali in materia di sospensione della prescrizione tra coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa n. 10087/2018 RG;
Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
6 In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritto il credito portato dal precetto opposto limitatamente ai ratei di mantenimento relativi al periodo fino a maggio 2013;
Per l'effetto, dichiara che ha diritto di Controparte_1
procedere a esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
per le somme dovute a titolo di ratei di mantenimento non
[...]
pagati da giugno 2013 a giugno 2015, oltre accessori come per legge dalla maturazione dei singoli ratei del credito non prescritto;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 22/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu
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