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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230000576489000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec l'11.9.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte il 9.1.2024, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in foglio separato firmato anche digitalmente, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso contenente istanza di reclamo ex art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n.
29720230000576489000, notificata il 13.06.2023, portante un carico di € 348,88, a titolo di IMU, anno 2015,
Comune di Acate, comprensivo di interessi, sanzione e diritti di notifica.
Il ricorrente lamentava il difetto di motivazione dell'atto impugnato con particolare riferimento alla mancanza di elementi per individuare l'immobile sottoposto a tassazione.
Sosteneva la nullità della cartella impugnata per mancata allegazione dell'atto di accertamento richiamato e per la sua mancata e/o corretta notifica e affermava che dell'avviso di accertamento ne doveva essere attestata la conformità all'originale.
Eccepiva la prescrizione quinquennale degli importi iscritti a ruolo.
Rilevava la nullità della cartella impugnata per mancata sottoscrizione e per mancata sottoscrizione del ruolo con indicazione del responsabile del procedimento.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la nullità della cartella impugnata con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 4.3.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv.
Nominativo_1 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_3 , rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 22.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_3, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
Riteneva la cartella impugnata sufficiente motivata con l'indicazione del precedente atto notificato, senza che ne fosse necessaria l'allegazione.
Rilevava l'inesistenza di alcuna norma che prescriveva la sottoscrizione della cartella a pena di invalidità essendo ritenuto sufficiente che dal contenuto dell'atto fosse possibile individuare l'autorità di provenienza.
In ordine all'eccepita prescrizione precisava che la responsabilità della sua eventuale maturazione era da addebitarsi esclusivamente all'ente impositore che aveva consegnato il ruolo soltanto in data 9.11.2022, rimandando alla comparsa di costituzione del Comune di Acate, regolarmente vocato in giudizio.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare legittima la procedura di riscossione e regolarmente notificata la cartella impugnata con condannare del contribuente alle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
All'udienza del 2.12.2025 era presente per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Difensore_1, l'avv. Nominativo_4, il quale insisteva nelle difese già in atti. Nessuno era presente per la parte resistente. La Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio e sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione occorre ribadire il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nel processo tributario la circostanza che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul concessionario, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 15 luglio 2020, n. 14991; 24 aprile 2018, n. 10019; 28 novembre 2012, n. 21220). Si è in sostanza esclusa l'ipotesi del litisconsorzio necessario, rammentando che, quando pure la legittimazione passiva spetti all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, su di questi, qualora parimenti destinatario dell'impugnazione, grava l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente se non vuole rispondere dell'esito della lite, come previsto dal D.Lgs.
n. 112 del 1999, art. 39 (Sez. U, 25 luglio 2007, n. 16412; 11 gennaio 2008, n. 476; 30 giugno 2009, n. 15310; 15 giugno 2011, n. 13082).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 20398 del 14/07/2023).
Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha dedotto, né tanto meno provato, di avere effettuato la chiamata in giudizio dell'ente impositore ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n° 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”) e neppure ha formulato alcuna richiesta di essere autorizzata ad effettuare la chiamata in causa.
Dagli atti del giudizio emerge che la cartella impugnata risulta essere il primo atto con il quale è stato chiesto al ricorrente il pagamento dell'IMU relativa all'anno 2015.
Ciò comporta la maturata decadenza (e non prescrizione come impropriamente eccepito dal ricorrente) prevista dall'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 ("Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.")
Considerato che la cartella impugnata nella quale viene riportata la pretesa tributaria afferente l'IMU, relativa all'anno 2015, è stata notificata il 13.6.2023, è evidente che il suddetto termine decadenziale quinquennale
è ampiamente decorso anche considerando il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emanata per contrastare l'emergenza creatasi a seguito della diffusione della pandemia COVID-19.
Per il principio dell'assorbimento non è necessario esaminare gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi del citato art. 39 del D.Lgs. n° 112/1999.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, al pagamento delle spese processuali che, comprensive della maggiorazione prevista dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), si liquidano, in € 330,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 300,00, per onorario, oltre spese generali, cassa previdenza e IVA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito del ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ragusa lì 2/12/2025
IL GIUDICE
PE AL
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230000576489000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec l'11.9.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte il 9.1.2024, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in foglio separato firmato anche digitalmente, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso contenente istanza di reclamo ex art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n.
29720230000576489000, notificata il 13.06.2023, portante un carico di € 348,88, a titolo di IMU, anno 2015,
Comune di Acate, comprensivo di interessi, sanzione e diritti di notifica.
Il ricorrente lamentava il difetto di motivazione dell'atto impugnato con particolare riferimento alla mancanza di elementi per individuare l'immobile sottoposto a tassazione.
Sosteneva la nullità della cartella impugnata per mancata allegazione dell'atto di accertamento richiamato e per la sua mancata e/o corretta notifica e affermava che dell'avviso di accertamento ne doveva essere attestata la conformità all'originale.
Eccepiva la prescrizione quinquennale degli importi iscritti a ruolo.
Rilevava la nullità della cartella impugnata per mancata sottoscrizione e per mancata sottoscrizione del ruolo con indicazione del responsabile del procedimento.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la nullità della cartella impugnata con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 4.3.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv.
Nominativo_1 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_3 , rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 22.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_3, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_4, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
Riteneva la cartella impugnata sufficiente motivata con l'indicazione del precedente atto notificato, senza che ne fosse necessaria l'allegazione.
Rilevava l'inesistenza di alcuna norma che prescriveva la sottoscrizione della cartella a pena di invalidità essendo ritenuto sufficiente che dal contenuto dell'atto fosse possibile individuare l'autorità di provenienza.
In ordine all'eccepita prescrizione precisava che la responsabilità della sua eventuale maturazione era da addebitarsi esclusivamente all'ente impositore che aveva consegnato il ruolo soltanto in data 9.11.2022, rimandando alla comparsa di costituzione del Comune di Acate, regolarmente vocato in giudizio.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare legittima la procedura di riscossione e regolarmente notificata la cartella impugnata con condannare del contribuente alle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
All'udienza del 2.12.2025 era presente per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Difensore_1, l'avv. Nominativo_4, il quale insisteva nelle difese già in atti. Nessuno era presente per la parte resistente. La Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio e sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione occorre ribadire il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nel processo tributario la circostanza che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul concessionario, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 15 luglio 2020, n. 14991; 24 aprile 2018, n. 10019; 28 novembre 2012, n. 21220). Si è in sostanza esclusa l'ipotesi del litisconsorzio necessario, rammentando che, quando pure la legittimazione passiva spetti all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, su di questi, qualora parimenti destinatario dell'impugnazione, grava l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente se non vuole rispondere dell'esito della lite, come previsto dal D.Lgs.
n. 112 del 1999, art. 39 (Sez. U, 25 luglio 2007, n. 16412; 11 gennaio 2008, n. 476; 30 giugno 2009, n. 15310; 15 giugno 2011, n. 13082).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 20398 del 14/07/2023).
Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha dedotto, né tanto meno provato, di avere effettuato la chiamata in giudizio dell'ente impositore ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n° 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”) e neppure ha formulato alcuna richiesta di essere autorizzata ad effettuare la chiamata in causa.
Dagli atti del giudizio emerge che la cartella impugnata risulta essere il primo atto con il quale è stato chiesto al ricorrente il pagamento dell'IMU relativa all'anno 2015.
Ciò comporta la maturata decadenza (e non prescrizione come impropriamente eccepito dal ricorrente) prevista dall'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 ("Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.")
Considerato che la cartella impugnata nella quale viene riportata la pretesa tributaria afferente l'IMU, relativa all'anno 2015, è stata notificata il 13.6.2023, è evidente che il suddetto termine decadenziale quinquennale
è ampiamente decorso anche considerando il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emanata per contrastare l'emergenza creatasi a seguito della diffusione della pandemia COVID-19.
Per il principio dell'assorbimento non è necessario esaminare gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi del citato art. 39 del D.Lgs. n° 112/1999.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, al pagamento delle spese processuali che, comprensive della maggiorazione prevista dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), si liquidano, in € 330,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 300,00, per onorario, oltre spese generali, cassa previdenza e IVA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito del ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ragusa lì 2/12/2025
IL GIUDICE
PE AL