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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/09/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 567/2025, promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Valledoria (SS) via Parte_1 C.F._1
Dettori n. 5, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Ligios (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a [...], il [...]e residente a [...] CP_1 C.F._3
in via Enrico Berlinguer n. 29,
RESISTENTE CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia l'On.le tribunale adito, contrariis reiectis: a. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 22.08.2015, trascritto al Comune di NI (SS), Anno 2015,
Numero 2, Parte 1; b. disporre, nell'interesse morale e materiale delle figlie minori, conseguentemente al totale disinteresse mostrato dall'altro genitore ed alla persistente violazione degli obblighi familiari,
pagina 1 di 7 l'affidamento esclusivo delle stesse alla madre;
c. disporre che il diritto di visita del Parte_1
padre venga ripristinato solo a seguito del corretto percorso concordato con i competenti Servizi
Sociali; d. disporre a carico del un contributo al mantenimento dei figli minori mediante un CP_1
assegno mensile di euro 250,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
e. disporre che l'intero Assegno Unico spettante per le figlie minori venga integralmente attribuito e riscosso dalla madre;
f. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
g. Parte_1
disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di NI (SS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 marzo 2025 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a NI CP_1
(SS) il 22 agosto 2011, trascritto nel registro del predetto Comune al numero 2, Parte I serie -, anno
2015.
Premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie, (Sassari, 7.02.2009) e Per_1 Per_2
(2.06.2016), entrambe minorenni, ha allegato che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologazione n. 1221/2022 del 10 febbraio 2022 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo: “Affidi le figlie congiuntamente ai genitori con la collocazione presso l'abitazione della
;
2. Disporre che compatibilmente con i rispettivi impegni le figlie potranno stare con il padre Pt_1
quando lo vorranno o in alternativa tre giorni alla settimana e in tutte le altre occasioni secondo il calendario che i coniugi di comune accordo stabiliranno anche tramite sms o whatsapp;
3. Le festività
Natalizie e Pasquali verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività
e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare con pari tempo con le figlie;
4. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
5. Il concorda di corrispondere un assegno CP_1 mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento delle figlie da versarsi entro il 5 di ogni mese, mediante prelievo diretto sulla busta paga;
6. I coniugi concordano la contribuzione delle spese straordinarie per le minori, quali spese mediche non coperte dal SSN scolastiche, educative, culturali, sportive e ludiche nella misura del 50%;
Ha dedotto che sussistevano i presupposti per la richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e attesa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha rappresentato che il da anni non frequentava le figlie minori né contribuiva in alcun modo alla CP_1 loro istruzione o mantenimento, pur percependo il 50% dell'Assegno Unico.
pagina 2 di 7 Ha dedotto che proprio in relazione alla grave e ripetuta violazione degli obblighi di assistenza familiare, il Tribunale per i Minorenni (R.G.V.G. 497/2022), su ricorso della Procura minorile, aveva prescritto al di collaborare alle iniziative dei Servizi Sociali, con previsione di incontri padre- CP_1
figlie presso l'abitazione della nonna paterna (ad oggi mai avvenuti), nonché, di proseguire il percorso da lui intrapreso presso il SERD e che per il mancato versamento degli assegni di mantenimento erano inoltre pendenti due procedimenti a carico del resistente per violazione dell'art. 570 bis c.p. (3091/2022
R.G.N.R. mod. 21 - 333/24 e 3044/2023 R.G.N.R. mod. 21).
Ha inoltre rappresentato che dopo un'accesa discussione con il marito in merito alla percezione da parte sua dell'assegno unico, in cui il aveva impugnato un grosso coltello a serramanico, aveva CP_1
presentato querela presso la stazione dei Carabinieri di NI in data 24 agosto 2023.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha riferito di non aver percepito alcun reddito negli anni 2021
e 2022, diversamente da quanto avvenuto nell'anno 2023, come da dichiarazioni fiscali allegate.
Ha concluso come in epigrafe.
Nel prosieguo del giudizio innanzi al giudice designato il resistente non è comparso né si è costituito e la causa, sentita la ricorrente personalmente all'udienza del 9 settembre 2025, è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile e relativo ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposto, come richiesto dalla ricorrente, l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla madre con collocazione presso la stessa. Per_1 Per_2
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio – e in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c., anche in caso di separazione – il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
pagina 3 di 7 Giova altresì osservare che, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come da consolidata giurisprudenza di legittimità: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sentenza 17 dicembre 2009
n. 26587 e Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 2019)
Orbene, nel caso sub iudice, si osserva che la reiterata condotta del consapevolmente contraria a CP_1
quanto stipulato in sede di accordo di separazione e reiterata anche a fronte dell'intervento del
Tribunale per i minorenni, manifestatasi in un costante atteggiamento di indifferenza nei confronti di tutte le esigenze – educative, affettive, familiari – delle figlie minori nonché nel prolungato e assoluto inadempimento dell'obbligo di mantenimento, non può che evidenziare una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto.
Da ciò consegue che l'affidamento condiviso appare con tutta evidenza pregiudizievole per l'interesse delle minori e da tutelarsi per contro con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo delle Per_1 Per_2
stesse alla madre.
Il resistente, peraltro, benché ritualmente citato, non si è costituito né è comparso davanti al G.I. nel presente giudizio così confermando il suo disinteresse circa i provvedimenti riguardanti anche il suo rapporto con le figlie.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, si osserva che il decreto del Tribunale per i
Minorenni in atti, già nel 2023 aveva evidenziato il tendenziale distacco della figura paterna rispetto alle figlie e rilevato che la figlia della coppia più grande aveva dichiarato di essere disposta ad Per_1
incontrare il padre esclusivamente al di fuori della dimora in cui questi viveva con la nuova compagna.
La minore inoltre aveva riferito che qualche volta le era capitato di vedere il padre “non troppo lucido” così rafforzando i sospetti paventati della madre di assunzione di sostanze da parte del CP_1
In virtù di ciò, era stato incaricato il Servizio sociale territorialmente competente di attivare un supporto di mediazione nel rapporto padre-figlia con la previsione di incontri anche presso l'abitazione della nonna paterna, o comunque in luogo diverso dalla dimora del incontri che la ricorrente ha CP_1 Pt_1
asserito non essersi mai verificati.
pagina 4 di 7 Inoltre è stato prescritto al di collaborare con i Servizi e di proseguire il percorso volontario CP_1
intrapreso presso il Serd.
Allo stato, dunque, emerge che il rapporto tra il signor e le figlie – soprattutto la più piccola - è CP_1
Per_ sostanzialmente inesistente (“Solo poco tempo fa, ricevuta la notifica del ricorso ha incontrato e le ha dato 20 euro. Qualche rarissima volta la sente per telefono ma in sostanza si disinteressa completamente delle figlie.” v. verbale di udienza del 9 settembre 2025) per cui si rende opportuno diversificare la regolamentazione del diritto di visita:
- con riferimento a considerata la sua età (16 anni e mezzo) e le riserve già espresse nanti il Per_1
TM esso si eserciterà in modo libero su accordo del padre direttamente con la figlia, nel rispetto della sua volontà e dei suoi impegni, educativi, sociali e scolastici, e previa intesa con la madre;
- per quanto riguarda invece la piccola (di soli 6 anni), in ragione dell'assenza quasi Per_2
totale del padre nella sua vita, si ritiene opportuno il diritto di visita del padre venga ripristinato solo a seguito dell'effettuazione da parte di quest'ultimo di un percorso concordato con i competenti Servizi Sociali, funzionale alla graduale ripresa della familiarità tra lui e al Per_2
termine del quale verrà valutato dai Servizi medesimi se calendarizzare gli incontri padre-figlia con le modalità e la frequenza ritenute adeguate.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e in difetto costituzione in giudizio del resistente e di rappresentazione della relativa situazione reddituale, il Collegio dispone di porre a carico dello stesso, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2 la somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della signora , ritenuto che tale somma sia adeguata al Pt_1
pagina 5 di 7 soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita dei figli di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico Inps verrà percepito in misura integrale dalla ricorrente sul presupposto che le minori convivono con la madre e con lei trascorrono la totalità del loro tempo e che la madre si fa carico quotidianamente delle esigenze e dei bisogni delle minori (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come in dispositivo (valore della lite compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 con applicazione dei valori minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte, attesa la semplicità degli atti processuali, del deposito del solo ricorso introduttivo e della celebrazione di un'unica udienza) da intendersi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in NI (SS) in data 22 agosto 2015 trascritto nel registro del Comune di USINI al n. 2, parte 1, serie -, anno 2015, tra
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
- affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre, , con Per_1 Per_2 Parte_1
collocazione prevalente presso la sua abitazione;
- la figlia minore eserciterà liberamente il diritto di visita del padre, nel rispetto della Per_1
volontà e delle esigenze, personali e scolastiche, della minore e previa intesa con la madre;
- il diritto di visita del padre rispetto alla figlia minore verrà ripristinato solo a seguito Per_2 dell'effettuazione da parte del di un percorso concordato con i competenti Servizi Sociali, CP_1
funzionale alla graduale ripresa della familiarità tra lui e al termine del quale verrà Per_2
valutato dai Servizi medesimi se calendarizzare gli incontri padre-figlia con le modalità e la frequenza ritenute adeguate;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento CP_1 delle figlie e la somma di € 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di Per_1 Per_2
ogni mese, presso il domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici pagina 6 di 7 ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse della medesima secondo protocollo CNF.
- L'assegno Unico per la figlia sarà percepito al 100 % dalla madre . Parte_1
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di USINI affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00, da CP_1
intendersi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del Patrocinio a
Spese dello Stato.
Così deciso in Sassari il 23 settembre 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 567/2025, promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Valledoria (SS) via Parte_1 C.F._1
Dettori n. 5, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Ligios (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a [...], il [...]e residente a [...] CP_1 C.F._3
in via Enrico Berlinguer n. 29,
RESISTENTE CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia l'On.le tribunale adito, contrariis reiectis: a. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 22.08.2015, trascritto al Comune di NI (SS), Anno 2015,
Numero 2, Parte 1; b. disporre, nell'interesse morale e materiale delle figlie minori, conseguentemente al totale disinteresse mostrato dall'altro genitore ed alla persistente violazione degli obblighi familiari,
pagina 1 di 7 l'affidamento esclusivo delle stesse alla madre;
c. disporre che il diritto di visita del Parte_1
padre venga ripristinato solo a seguito del corretto percorso concordato con i competenti Servizi
Sociali; d. disporre a carico del un contributo al mantenimento dei figli minori mediante un CP_1
assegno mensile di euro 250,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
e. disporre che l'intero Assegno Unico spettante per le figlie minori venga integralmente attribuito e riscosso dalla madre;
f. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
g. Parte_1
disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di NI (SS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 marzo 2025 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti a NI CP_1
(SS) il 22 agosto 2011, trascritto nel registro del predetto Comune al numero 2, Parte I serie -, anno
2015.
Premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie, (Sassari, 7.02.2009) e Per_1 Per_2
(2.06.2016), entrambe minorenni, ha allegato che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologazione n. 1221/2022 del 10 febbraio 2022 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo: “Affidi le figlie congiuntamente ai genitori con la collocazione presso l'abitazione della
;
2. Disporre che compatibilmente con i rispettivi impegni le figlie potranno stare con il padre Pt_1
quando lo vorranno o in alternativa tre giorni alla settimana e in tutte le altre occasioni secondo il calendario che i coniugi di comune accordo stabiliranno anche tramite sms o whatsapp;
3. Le festività
Natalizie e Pasquali verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività
e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare con pari tempo con le figlie;
4. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
5. Il concorda di corrispondere un assegno CP_1 mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento delle figlie da versarsi entro il 5 di ogni mese, mediante prelievo diretto sulla busta paga;
6. I coniugi concordano la contribuzione delle spese straordinarie per le minori, quali spese mediche non coperte dal SSN scolastiche, educative, culturali, sportive e ludiche nella misura del 50%;
Ha dedotto che sussistevano i presupposti per la richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e attesa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha rappresentato che il da anni non frequentava le figlie minori né contribuiva in alcun modo alla CP_1 loro istruzione o mantenimento, pur percependo il 50% dell'Assegno Unico.
pagina 2 di 7 Ha dedotto che proprio in relazione alla grave e ripetuta violazione degli obblighi di assistenza familiare, il Tribunale per i Minorenni (R.G.V.G. 497/2022), su ricorso della Procura minorile, aveva prescritto al di collaborare alle iniziative dei Servizi Sociali, con previsione di incontri padre- CP_1
figlie presso l'abitazione della nonna paterna (ad oggi mai avvenuti), nonché, di proseguire il percorso da lui intrapreso presso il SERD e che per il mancato versamento degli assegni di mantenimento erano inoltre pendenti due procedimenti a carico del resistente per violazione dell'art. 570 bis c.p. (3091/2022
R.G.N.R. mod. 21 - 333/24 e 3044/2023 R.G.N.R. mod. 21).
Ha inoltre rappresentato che dopo un'accesa discussione con il marito in merito alla percezione da parte sua dell'assegno unico, in cui il aveva impugnato un grosso coltello a serramanico, aveva CP_1
presentato querela presso la stazione dei Carabinieri di NI in data 24 agosto 2023.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha riferito di non aver percepito alcun reddito negli anni 2021
e 2022, diversamente da quanto avvenuto nell'anno 2023, come da dichiarazioni fiscali allegate.
Ha concluso come in epigrafe.
Nel prosieguo del giudizio innanzi al giudice designato il resistente non è comparso né si è costituito e la causa, sentita la ricorrente personalmente all'udienza del 9 settembre 2025, è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile e relativo ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposto, come richiesto dalla ricorrente, l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla madre con collocazione presso la stessa. Per_1 Per_2
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio – e in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c., anche in caso di separazione – il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
pagina 3 di 7 Giova altresì osservare che, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come da consolidata giurisprudenza di legittimità: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sentenza 17 dicembre 2009
n. 26587 e Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 2019)
Orbene, nel caso sub iudice, si osserva che la reiterata condotta del consapevolmente contraria a CP_1
quanto stipulato in sede di accordo di separazione e reiterata anche a fronte dell'intervento del
Tribunale per i minorenni, manifestatasi in un costante atteggiamento di indifferenza nei confronti di tutte le esigenze – educative, affettive, familiari – delle figlie minori nonché nel prolungato e assoluto inadempimento dell'obbligo di mantenimento, non può che evidenziare una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto.
Da ciò consegue che l'affidamento condiviso appare con tutta evidenza pregiudizievole per l'interesse delle minori e da tutelarsi per contro con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo delle Per_1 Per_2
stesse alla madre.
Il resistente, peraltro, benché ritualmente citato, non si è costituito né è comparso davanti al G.I. nel presente giudizio così confermando il suo disinteresse circa i provvedimenti riguardanti anche il suo rapporto con le figlie.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, si osserva che il decreto del Tribunale per i
Minorenni in atti, già nel 2023 aveva evidenziato il tendenziale distacco della figura paterna rispetto alle figlie e rilevato che la figlia della coppia più grande aveva dichiarato di essere disposta ad Per_1
incontrare il padre esclusivamente al di fuori della dimora in cui questi viveva con la nuova compagna.
La minore inoltre aveva riferito che qualche volta le era capitato di vedere il padre “non troppo lucido” così rafforzando i sospetti paventati della madre di assunzione di sostanze da parte del CP_1
In virtù di ciò, era stato incaricato il Servizio sociale territorialmente competente di attivare un supporto di mediazione nel rapporto padre-figlia con la previsione di incontri anche presso l'abitazione della nonna paterna, o comunque in luogo diverso dalla dimora del incontri che la ricorrente ha CP_1 Pt_1
asserito non essersi mai verificati.
pagina 4 di 7 Inoltre è stato prescritto al di collaborare con i Servizi e di proseguire il percorso volontario CP_1
intrapreso presso il Serd.
Allo stato, dunque, emerge che il rapporto tra il signor e le figlie – soprattutto la più piccola - è CP_1
Per_ sostanzialmente inesistente (“Solo poco tempo fa, ricevuta la notifica del ricorso ha incontrato e le ha dato 20 euro. Qualche rarissima volta la sente per telefono ma in sostanza si disinteressa completamente delle figlie.” v. verbale di udienza del 9 settembre 2025) per cui si rende opportuno diversificare la regolamentazione del diritto di visita:
- con riferimento a considerata la sua età (16 anni e mezzo) e le riserve già espresse nanti il Per_1
TM esso si eserciterà in modo libero su accordo del padre direttamente con la figlia, nel rispetto della sua volontà e dei suoi impegni, educativi, sociali e scolastici, e previa intesa con la madre;
- per quanto riguarda invece la piccola (di soli 6 anni), in ragione dell'assenza quasi Per_2
totale del padre nella sua vita, si ritiene opportuno il diritto di visita del padre venga ripristinato solo a seguito dell'effettuazione da parte di quest'ultimo di un percorso concordato con i competenti Servizi Sociali, funzionale alla graduale ripresa della familiarità tra lui e al Per_2
termine del quale verrà valutato dai Servizi medesimi se calendarizzare gli incontri padre-figlia con le modalità e la frequenza ritenute adeguate.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e in difetto costituzione in giudizio del resistente e di rappresentazione della relativa situazione reddituale, il Collegio dispone di porre a carico dello stesso, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e Per_1 Per_2 la somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della signora , ritenuto che tale somma sia adeguata al Pt_1
pagina 5 di 7 soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita dei figli di cui devono farsi carico entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico Inps verrà percepito in misura integrale dalla ricorrente sul presupposto che le minori convivono con la madre e con lei trascorrono la totalità del loro tempo e che la madre si fa carico quotidianamente delle esigenze e dei bisogni delle minori (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come in dispositivo (valore della lite compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 con applicazione dei valori minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte, attesa la semplicità degli atti processuali, del deposito del solo ricorso introduttivo e della celebrazione di un'unica udienza) da intendersi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in NI (SS) in data 22 agosto 2015 trascritto nel registro del Comune di USINI al n. 2, parte 1, serie -, anno 2015, tra
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
- affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre, , con Per_1 Per_2 Parte_1
collocazione prevalente presso la sua abitazione;
- la figlia minore eserciterà liberamente il diritto di visita del padre, nel rispetto della Per_1
volontà e delle esigenze, personali e scolastiche, della minore e previa intesa con la madre;
- il diritto di visita del padre rispetto alla figlia minore verrà ripristinato solo a seguito Per_2 dell'effettuazione da parte del di un percorso concordato con i competenti Servizi Sociali, CP_1
funzionale alla graduale ripresa della familiarità tra lui e al termine del quale verrà Per_2
valutato dai Servizi medesimi se calendarizzare gli incontri padre-figlia con le modalità e la frequenza ritenute adeguate;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento CP_1 delle figlie e la somma di € 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di Per_1 Per_2
ogni mese, presso il domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici pagina 6 di 7 ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse della medesima secondo protocollo CNF.
- L'assegno Unico per la figlia sarà percepito al 100 % dalla madre . Parte_1
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di USINI affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00, da CP_1
intendersi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del Patrocinio a
Spese dello Stato.
Così deciso in Sassari il 23 settembre 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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