Art. 1.
L' articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , e' sostituito dal seguente:
"Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturita', ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
In caso di smarrimento, e purche' l'interessato o, se questi e' minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturita' sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.
Con le stesse modalita' sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.
I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge".
L' articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , e' sostituito dal seguente:
"Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturita', ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
In caso di smarrimento, e purche' l'interessato o, se questi e' minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturita' sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.
Con le stesse modalita' sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.
I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge".