CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40443 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CH IS MO TT AN LE - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 16/01/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale VI MI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, Avv. Marco Palmieri del foro di Sassari, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/01/2025 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del 25/09/2023 con la quale il Tribunale di Sassari, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, aveva condannato XXXXXXXXXXX alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 635, comma 2, numero 3 cod. pen. (assolvendolo invece per quello di cui all’art. 336 cod. pen.). Si contesta all’imputato di aver danneggiato beni dell’amministrazione penitenziaria ubicati nel carcere di Sassari-Brancali dove era recluso il 10/11/2016. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con un unico motivo di impugnazione si deduce “violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 88-89 cod. pen. e conseguente insufficiente od omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 606 comma 1 lett. e)”. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, con motivazione “incomprensibile e insufficiente” ha rigettato la richiesta della difesa di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Il difensore rileva che nel giudizio di primo grado era stata disposta perizia psichiatrica e che il perito (XXXXXXXXXXXXXXX) aveva concluso ritenendo l'imputato pienamente capace di intendere e volere al momento dei fatti. La difesa aveva tuttavia prodotto in giudizio altra perizia redatta dal dr. XXXXXXXXXX (nell'ambito di altro procedimento penale), il quale, al contrario aveva ritenuto il ricorrente non imputabile per vizio totale di mente. A fronte di tali discordanti pareri medico-legali, il difensore, censurando Penale Sent. Sez. 2 Num. 40443 Anno 2025 Presidente: RD IG Relatore: ST FA Data Udienza: 28/11/2025 il punto della decisione relativo alla imputabilità del suo assistito, aveva chiesto al giudice di appello di disporre una nuova perizia sulla capacità di intendere e volere dell’imputato, tanto più che, secondo quanto documentato dall'appellante, esisteva altra consulenza psichiatrica (a firma del prof. XXXXXXXXX, la quale in diverso procedimento penale in cui l'odierno ricorrente era imputato per il reato di tentato omicidio (per fatti coevi a quelli oggetto del presente procedimento) aveva ritenuto l'imputato parzialmente incapace di intendere e volere. La Corte di appello, a detta del ricorrente, aveva tuttavia disatteso la richiesta con una motivazione superficiale e insufficiente, aderendo acriticamente alle conclusioni del primo perito dr.ssa Granieri, e travisando altresì le risultanze del procedimento per tentato omicidio, nell'ambito del quale il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dai giudici del gravame, non era stato ritenuto pienamente capace.
3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
ed invero, il ricorso, nella parte in cui censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta della difesa di disporre la rinnovazione dell'istruttoria al fine di accertare l'imputabilità del ricorrente attraverso una nuova perizia psichiatrica, è ammissibile e non è manifestamente infondato. Questa Suprema Corte ha affermato che l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., stabilendo che il giudice di appello, allorché una parte lo richieda, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, intende fare riferimento a tutta l'istruzione dibattimentale che può essere assunta in primo grado. Ne consegue che la rinnovazione dell'istruttoria in appello comprende tutte le prove previste dal libro III dello stesso codice ovvero tutti i fatti che possono essere oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. ivi compresa la perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato o altre condizioni di imputabilità: prove che, pertanto, il giudice di appello deve ammettere eccezionalmente solo quando non si ritiene in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. 3,n. 4646 del 25/02/1999, Quartieri, Rv. 213086- 01). Si è altresì costantemente affermato che nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996-02; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017 (dep. 2018) Rv. 273653-01).
1.1 Ciò premesso, occorre rilevare che le censure che il difensore muove alla motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione (e quindi del percorso logico attraverso il quale i giudici di merito hanno ritenuto l'imputato capace di intendere e volere), non appaiono manifestamente infondate. Ed invero la Corte di appello ha ritenuto che la documentazione prodotta dal difensore non fosse idonea a mettere in dubbio la perizia disposta in primo grado e non rendeva quindi necessaria la sua rinnovazione. In particolare, dopo aver detto che la consulenza del dott. XXXXXXXXXX – che aveva escluso l'imputabilità del ricorrente in altro procedimento – non era rilevante in quanto aveva ad oggetto l'imputabilità dell'imputato per fatti del 2019, quindi molto lontani da quelli per cui si procede (2016) – affermazione quest'ultima logica e condivisibile –, i giudici di appello hanno affermato che anche la perizia disposta per il tentato omicidio commesso dall’imputato nel 2 2016 era parimenti irrilevante, in quanto, pur trattandosi di fatti coevi, dal certificato del casellario giudiziale emergeva che per quel reato l'appellante era stato condannato “senza che fosse stata posta in dubbio la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto” (p. 6). Affermazione quest'ultima non corretta, in quanto, come evidenziato dal difensore, dal certificato penale in atti emerge che per il tentato omicidio del 2016 il ricorrente era stato sì condannato ma con la diminuente dell'art. 89 cod. pen.; emerge dunque che l'imputato, per fatti commessi appena 5 mesi prima quelli oggetto del procedimento, era stato riconosciuto parzialmente incapace di intendere e volere. Ciò detto, non si può non rilevare che il travisamento in cui è incorsa la Corte di appello è idoneo, quanto meno, a mettere in dubbio la coerenza e logicità della sua decisione, sicché il motivo di ricorso per cassazione articolato non è manifestamente infondato.
2. Una volta assodato che il ricorso non è integralmente inammissibile, e che quindi il rapporto processuale si è validamente instaurato in questa sede, è doveroso rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che il reato per cui si procede si è estinto per prescrizione nelle more della trattazione del giudizio dinanzi questa Corte. Ed infatti, per il reato di cui all'art. 635 cpv cod. pen., non essendo stata contestata al ricorrente la recidiva qualificata, il termine di prescrizione breve è di anni 6 (art. 157 cod. pen.) e quello di prescrizione massima ex art. 161 cod. pen. è di anni 7, mesi 6. Il delitto è stato commesso il 10/11/2016 (con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla legge 103/2017), e il termine di prescrizione massima scadeva il 10/05/2024. Nel giudizio di primo grado i termini prescrizionali sono rimasti sospesi (ex art. 159 cod. pen.) per complessivi 323 giorni, mentre nessuna sospensione si è verificata nel giudizio di appello. Anche tenendo conto dei periodi di sospensione di cui si è detto, la prescrizione è maturata il 29/03/2025; ad oggi (28/11/2025) il reato è dunque estinto per prescrizione.
3. Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio e per la condizione di salute dell'autore del reato si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FA ST IG RD IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale VI MI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, Avv. Marco Palmieri del foro di Sassari, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/01/2025 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del 25/09/2023 con la quale il Tribunale di Sassari, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, aveva condannato XXXXXXXXXXX alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 635, comma 2, numero 3 cod. pen. (assolvendolo invece per quello di cui all’art. 336 cod. pen.). Si contesta all’imputato di aver danneggiato beni dell’amministrazione penitenziaria ubicati nel carcere di Sassari-Brancali dove era recluso il 10/11/2016. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con un unico motivo di impugnazione si deduce “violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 88-89 cod. pen. e conseguente insufficiente od omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 606 comma 1 lett. e)”. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, con motivazione “incomprensibile e insufficiente” ha rigettato la richiesta della difesa di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Il difensore rileva che nel giudizio di primo grado era stata disposta perizia psichiatrica e che il perito (XXXXXXXXXXXXXXX) aveva concluso ritenendo l'imputato pienamente capace di intendere e volere al momento dei fatti. La difesa aveva tuttavia prodotto in giudizio altra perizia redatta dal dr. XXXXXXXXXX (nell'ambito di altro procedimento penale), il quale, al contrario aveva ritenuto il ricorrente non imputabile per vizio totale di mente. A fronte di tali discordanti pareri medico-legali, il difensore, censurando Penale Sent. Sez. 2 Num. 40443 Anno 2025 Presidente: RD IG Relatore: ST FA Data Udienza: 28/11/2025 il punto della decisione relativo alla imputabilità del suo assistito, aveva chiesto al giudice di appello di disporre una nuova perizia sulla capacità di intendere e volere dell’imputato, tanto più che, secondo quanto documentato dall'appellante, esisteva altra consulenza psichiatrica (a firma del prof. XXXXXXXXX, la quale in diverso procedimento penale in cui l'odierno ricorrente era imputato per il reato di tentato omicidio (per fatti coevi a quelli oggetto del presente procedimento) aveva ritenuto l'imputato parzialmente incapace di intendere e volere. La Corte di appello, a detta del ricorrente, aveva tuttavia disatteso la richiesta con una motivazione superficiale e insufficiente, aderendo acriticamente alle conclusioni del primo perito dr.ssa Granieri, e travisando altresì le risultanze del procedimento per tentato omicidio, nell'ambito del quale il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dai giudici del gravame, non era stato ritenuto pienamente capace.
3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
ed invero, il ricorso, nella parte in cui censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta della difesa di disporre la rinnovazione dell'istruttoria al fine di accertare l'imputabilità del ricorrente attraverso una nuova perizia psichiatrica, è ammissibile e non è manifestamente infondato. Questa Suprema Corte ha affermato che l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., stabilendo che il giudice di appello, allorché una parte lo richieda, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, intende fare riferimento a tutta l'istruzione dibattimentale che può essere assunta in primo grado. Ne consegue che la rinnovazione dell'istruttoria in appello comprende tutte le prove previste dal libro III dello stesso codice ovvero tutti i fatti che possono essere oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. ivi compresa la perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato o altre condizioni di imputabilità: prove che, pertanto, il giudice di appello deve ammettere eccezionalmente solo quando non si ritiene in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. 3,n. 4646 del 25/02/1999, Quartieri, Rv. 213086- 01). Si è altresì costantemente affermato che nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996-02; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017 (dep. 2018) Rv. 273653-01).
1.1 Ciò premesso, occorre rilevare che le censure che il difensore muove alla motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione (e quindi del percorso logico attraverso il quale i giudici di merito hanno ritenuto l'imputato capace di intendere e volere), non appaiono manifestamente infondate. Ed invero la Corte di appello ha ritenuto che la documentazione prodotta dal difensore non fosse idonea a mettere in dubbio la perizia disposta in primo grado e non rendeva quindi necessaria la sua rinnovazione. In particolare, dopo aver detto che la consulenza del dott. XXXXXXXXXX – che aveva escluso l'imputabilità del ricorrente in altro procedimento – non era rilevante in quanto aveva ad oggetto l'imputabilità dell'imputato per fatti del 2019, quindi molto lontani da quelli per cui si procede (2016) – affermazione quest'ultima logica e condivisibile –, i giudici di appello hanno affermato che anche la perizia disposta per il tentato omicidio commesso dall’imputato nel 2 2016 era parimenti irrilevante, in quanto, pur trattandosi di fatti coevi, dal certificato del casellario giudiziale emergeva che per quel reato l'appellante era stato condannato “senza che fosse stata posta in dubbio la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto” (p. 6). Affermazione quest'ultima non corretta, in quanto, come evidenziato dal difensore, dal certificato penale in atti emerge che per il tentato omicidio del 2016 il ricorrente era stato sì condannato ma con la diminuente dell'art. 89 cod. pen.; emerge dunque che l'imputato, per fatti commessi appena 5 mesi prima quelli oggetto del procedimento, era stato riconosciuto parzialmente incapace di intendere e volere. Ciò detto, non si può non rilevare che il travisamento in cui è incorsa la Corte di appello è idoneo, quanto meno, a mettere in dubbio la coerenza e logicità della sua decisione, sicché il motivo di ricorso per cassazione articolato non è manifestamente infondato.
2. Una volta assodato che il ricorso non è integralmente inammissibile, e che quindi il rapporto processuale si è validamente instaurato in questa sede, è doveroso rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che il reato per cui si procede si è estinto per prescrizione nelle more della trattazione del giudizio dinanzi questa Corte. Ed infatti, per il reato di cui all'art. 635 cpv cod. pen., non essendo stata contestata al ricorrente la recidiva qualificata, il termine di prescrizione breve è di anni 6 (art. 157 cod. pen.) e quello di prescrizione massima ex art. 161 cod. pen. è di anni 7, mesi 6. Il delitto è stato commesso il 10/11/2016 (con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla legge 103/2017), e il termine di prescrizione massima scadeva il 10/05/2024. Nel giudizio di primo grado i termini prescrizionali sono rimasti sospesi (ex art. 159 cod. pen.) per complessivi 323 giorni, mentre nessuna sospensione si è verificata nel giudizio di appello. Anche tenendo conto dei periodi di sospensione di cui si è detto, la prescrizione è maturata il 29/03/2025; ad oggi (28/11/2025) il reato è dunque estinto per prescrizione.
3. Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio e per la condizione di salute dell'autore del reato si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FA ST IG RD IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3