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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1792/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5366/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Nominativo_1 E C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256030836000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1293/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 5366/2025, notificato il 27/1/2025 e depositato il 25/2/2025, corredato da istanza di trattazione in pubblica udienza, la Società ricorrente nominata in epigrafe impugna la cartella di pagamento, di estremi pure specificati in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), notificatale a mezzo PEC il 27/11/2024, con cui le viene chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 4.162,88 a titolo di contributo unificato dovuto per il periodo di imposta 2019 per contenziosi davanti alla CGT di primo grado di Roma, oltre accessori. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
2. Si è costituita l'AdER che con controdeduzioni ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 5/2/2026 in vista della quale la ricorrente ha depositato due memorie illustrative, il 15/1/2026 e il 23/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo si lamenta l'illegittimità della notifica – sub specie di inesistenza o nullità - della cartella impugnata a mezzo PEC, perché la PEC mittente dell'AdER non è iscritta in pubblici registri.
4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile oltre che manifestamente infondato.
Anzitutto, la ricorrente non ha prodotto il messaggio della PEC mittente tramite cui ha ricevuto l'atto, quindi non dimostra la dedotta circostanza che lo stesso proviene da un indirizzo PEC non iscritto in pubblici registri.
In secondo luogo, copiosa giurisprudenza, anche della Cassazione (Cass., sez. un., 18.5.2022 n. 15979), afferma che al fine della notifica di atti amministrativi non occorre che la PEC mittente sia iscritta in pubblici registri (essendo questo requisito richiesto solo per la notifica di atti giudiziari).
Infine, è dirimente che la parte ha ricevuto la notifica e ha proposto ricorso. Opera dunque il principio del raggiungimento dello scopo, con carattere assorbente di ogni disquisizione sulla notificazione.
5. Con il secondo motivo si lamenta la carenza di motivazione.
5.1. Il motivo è infondato in quanto il provvedimento indica in modo chiaro la natura e la fonte del debito tributario del contribuente.
Sono indicati i pregressi atti notificati al contribuente, ossia l'invito al pagamento in data 21/5/2019 e l'avviso di liquidazione delle sanzioni in data 21/10/2019. La ricorrente non ha contestato la ricezione di tali atti, e, dunque, dovendosi ritenere che li abbia ricevuti, essa è in grado di comprendere la portata della cartella qui impugnata.
6. Con il terzo motivo si lamenta la autonoma prescrizione quinquennale della sanzione e degli interessi.
6.1. Il motivo è infondato.
Nessuna prescrizione è maturata, perché a fronte di un pregresso invito al pagamento notificato in data
21/5/2019 e dell'avviso di liquidazione delle sanzioni notificato in data 21/10/2019 (la circostanza non è contestata) la cartella è stata notificata in data 27/11/2024, ma al termine quinquennale va aggiunta la proroga di tutti i termini pendenti, per 85 giorni (art. 67, d.l. n. 18/2020).
7. Con il quarto motivo, si lamenta che la sanzione non è dovuta perché il debito tributario non è stato pagato per causa di forza maggiore, in ragione dell'emergenza pandemica che ha determinato una riduzione delle entrate. Su tale profilo la società insiste anche nelle memorie illustrative, a cui allega le dichiarazioni dei redditi al fine di dimostrare un calo del fatturato.
7.1. Il motivo è infondato.
Il debito tributario è insorto prima dell'emergenza pandemica e avrebbe dovuto essere assolto nel corso dell'anno 2019, anno in cui la società ha ricevuto sia l'invito al pagamento, sia l'atto irrogativo della sanzione.
L'emergenza pandemica è dunque del tutto ininfluente.
In ogni caso, durante l'emergenza pandemica sono state previste svariate agevolazioni anche di natura tributaria, in favore delle imprese che avessero subito una contrazione della propria attività in ragione dell'emergenza pandemica, ma non un esonero generalizzato dal pagamento dei tributi e, in caso di omesso pagamento, dalle sanzioni. Il fatto non imputabile non è stato adeguatamente dedotto e dimostrato dalla società ricorrente, e le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio non dimostrano la impossibilità o la difficoltà di pagamento del modesto tributo per cui è controversia.
8. Con l'ultimo motivo si contesta la mancanza di criteri di calcolo degli interessi.
8.1. La censura è manifestamente infondata perché gli interessi sono stati calcolati in applicazione di criteri legali oggettivi stabiliti dalla legge e conoscibili da parte del contribuente. Infatti nel provvedimento è richiamato, in relazione agli interessi, l'art. 16, c. 1, d.P.R. n. 115/2002, che prevede gli interessi al saggio legale.
9. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni), considerando come valore della lite, ai fini delle spese, l'importo complessivo della cartella comprensivo di accessori, applicando i valori medi della fascia di valore, e con l'abbattimento del 20% previsto dall'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 dato che l'Agenzia è difesa da proprio funzionario.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'AdER, che si liquidano in complessivi euro 1.475 (millequattrocentosettantacinque).
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5366/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Di Nominativo_1 E C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256030836000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1293/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 5366/2025, notificato il 27/1/2025 e depositato il 25/2/2025, corredato da istanza di trattazione in pubblica udienza, la Società ricorrente nominata in epigrafe impugna la cartella di pagamento, di estremi pure specificati in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), notificatale a mezzo PEC il 27/11/2024, con cui le viene chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 4.162,88 a titolo di contributo unificato dovuto per il periodo di imposta 2019 per contenziosi davanti alla CGT di primo grado di Roma, oltre accessori. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
2. Si è costituita l'AdER che con controdeduzioni ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 5/2/2026 in vista della quale la ricorrente ha depositato due memorie illustrative, il 15/1/2026 e il 23/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo si lamenta l'illegittimità della notifica – sub specie di inesistenza o nullità - della cartella impugnata a mezzo PEC, perché la PEC mittente dell'AdER non è iscritta in pubblici registri.
4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile oltre che manifestamente infondato.
Anzitutto, la ricorrente non ha prodotto il messaggio della PEC mittente tramite cui ha ricevuto l'atto, quindi non dimostra la dedotta circostanza che lo stesso proviene da un indirizzo PEC non iscritto in pubblici registri.
In secondo luogo, copiosa giurisprudenza, anche della Cassazione (Cass., sez. un., 18.5.2022 n. 15979), afferma che al fine della notifica di atti amministrativi non occorre che la PEC mittente sia iscritta in pubblici registri (essendo questo requisito richiesto solo per la notifica di atti giudiziari).
Infine, è dirimente che la parte ha ricevuto la notifica e ha proposto ricorso. Opera dunque il principio del raggiungimento dello scopo, con carattere assorbente di ogni disquisizione sulla notificazione.
5. Con il secondo motivo si lamenta la carenza di motivazione.
5.1. Il motivo è infondato in quanto il provvedimento indica in modo chiaro la natura e la fonte del debito tributario del contribuente.
Sono indicati i pregressi atti notificati al contribuente, ossia l'invito al pagamento in data 21/5/2019 e l'avviso di liquidazione delle sanzioni in data 21/10/2019. La ricorrente non ha contestato la ricezione di tali atti, e, dunque, dovendosi ritenere che li abbia ricevuti, essa è in grado di comprendere la portata della cartella qui impugnata.
6. Con il terzo motivo si lamenta la autonoma prescrizione quinquennale della sanzione e degli interessi.
6.1. Il motivo è infondato.
Nessuna prescrizione è maturata, perché a fronte di un pregresso invito al pagamento notificato in data
21/5/2019 e dell'avviso di liquidazione delle sanzioni notificato in data 21/10/2019 (la circostanza non è contestata) la cartella è stata notificata in data 27/11/2024, ma al termine quinquennale va aggiunta la proroga di tutti i termini pendenti, per 85 giorni (art. 67, d.l. n. 18/2020).
7. Con il quarto motivo, si lamenta che la sanzione non è dovuta perché il debito tributario non è stato pagato per causa di forza maggiore, in ragione dell'emergenza pandemica che ha determinato una riduzione delle entrate. Su tale profilo la società insiste anche nelle memorie illustrative, a cui allega le dichiarazioni dei redditi al fine di dimostrare un calo del fatturato.
7.1. Il motivo è infondato.
Il debito tributario è insorto prima dell'emergenza pandemica e avrebbe dovuto essere assolto nel corso dell'anno 2019, anno in cui la società ha ricevuto sia l'invito al pagamento, sia l'atto irrogativo della sanzione.
L'emergenza pandemica è dunque del tutto ininfluente.
In ogni caso, durante l'emergenza pandemica sono state previste svariate agevolazioni anche di natura tributaria, in favore delle imprese che avessero subito una contrazione della propria attività in ragione dell'emergenza pandemica, ma non un esonero generalizzato dal pagamento dei tributi e, in caso di omesso pagamento, dalle sanzioni. Il fatto non imputabile non è stato adeguatamente dedotto e dimostrato dalla società ricorrente, e le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio non dimostrano la impossibilità o la difficoltà di pagamento del modesto tributo per cui è controversia.
8. Con l'ultimo motivo si contesta la mancanza di criteri di calcolo degli interessi.
8.1. La censura è manifestamente infondata perché gli interessi sono stati calcolati in applicazione di criteri legali oggettivi stabiliti dalla legge e conoscibili da parte del contribuente. Infatti nel provvedimento è richiamato, in relazione agli interessi, l'art. 16, c. 1, d.P.R. n. 115/2002, che prevede gli interessi al saggio legale.
9. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni), considerando come valore della lite, ai fini delle spese, l'importo complessivo della cartella comprensivo di accessori, applicando i valori medi della fascia di valore, e con l'abbattimento del 20% previsto dall'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 dato che l'Agenzia è difesa da proprio funzionario.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'AdER, che si liquidano in complessivi euro 1.475 (millequattrocentosettantacinque).