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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 30
Settembre 2024 e il 26 Febbraio 2025 in sostituzione dell'udienza del 28 Febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 936 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi Parte_1
residente, in via IV Novembre n. 130, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Palma di Montechiaro, nella via Palermo n. 96, presso lo studio dell'Avv. Silvana Salerno, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti posta in calce al ricorso ex art. 445bis, VI comma, c.p.c. depositato il 28/03/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
1 - resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 Marzo 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 3 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del presente giudizio veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28
Febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 30 Settembre 2024 e il 26
Febbraio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere accolto per quanto di ragione.
Or dunque, l'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971, così come sostituito dal comma
36 dell'art. 1 della legge n. 247 del 24 Dicembre 2007, prevede al suo I comma che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti
sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per
cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per CP_1 tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dalla
Dott.ssa , ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, pienamente Persona_1
condivisibile, ha accertato una dirimente e decisiva circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui è affetta la signora la signora comportano una invalidità del 77% a Parte_1
decorrere dal mese di Agosto 2023 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio).
2 La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite che ci occupa, la domanda spiegata dalla ricorrente si palesa accoglibile, avendo essa diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 dal momento superiormente indicato.
Considerato che, durante il presente giudizio la sussistenza dell'enunciato requisito sanitario è stata individuata in un momento successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa e di deposito della C.T.U. nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, sembra giusto ed equo compensare interamente ed integralmente fra le parti in lite le spese dei due procedimenti in argomento. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . Infine, anche le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che la signora è affetta da patologie che la rendono Parte_1
invalida nella misura del 77% a decorrere dal mese di Agosto 2023;
- compensa, per le argomentazioni meglio sopra illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento in data 28 Febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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