TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 559 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARDONE FABIO e ADORNO Parte_1
CARLA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CARDILE WALTER EUGENIO, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti dell'odierno giudizio hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia (28.10.2014). Con sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 24.03.2023 è stato Per_1
disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente per il periodo di
24 mesi, la collocazione di presso la madre con incarico ai Servizi Sociali territorialmente Per_1
competenti di calendarizzare incontri protetti padre-figlia con cadenza almeno settimanale, nonché
di attivare, in favore della minore, adeguato percorso psicologico e percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori, oltre ad un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna. Dal punto di vista economico è stato posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 14.03.2025 la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo a sé stessa della minore – domanda, poi, abbandonata nel corso del giudizio, avendo la chiesto Pt_1
l'affidamento di al Servizio Sociale territorialmente competente – e la conferma delle ulteriori Per_1
condizioni presenti nel precedente provvedimento. La ricorrente ha dato atto di avere intenzione di trasferirsi nel Comune di Ordona (Foggia) ed ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della minore.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il resistente, contestando le avverse pretese ed, in particolare, chiedendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé. In via subordinata ha chiesto disporsi l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente. Si è, poi, opposto al trasferimento della minore, ritenuto non corrispondente all'interesse di , anche tenuto conto Per_1
della notevole distanza tra il luogo indicato dalla madre e la residenza del padre, con ovvie ricadute sulla continuità del rapporto padre-figlia. In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di autorizzazione al trasferimento della minore, ha chiesto la riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento della minore dagli attuali euro 300,00 ad euro 150,00, in considerazione dell'aumento delle spese gravanti sul padre per poter incontrare la minore.
Disposta d'ufficio ex art. 473bis.15 c.p.c. la prosecuzione dell'affidamento della minore al Servizio
Sociale territorialmente competente – scaduto in data 24.03.2025 – e nominato il Curatore Speciale,
celebrata l'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria ulteriore.
Preliminarmente, in relazione all'affidamento della minore, ritiene il Collegio di dover disporre l'affidamento di al Servizio Sociale territorialmente competente per un ulteriore periodo di 24 Per_1
mesi.
Infatti, per ciò che attiene alla figura paterna, si osserva che permangono, nonostante il tempo trascorso e i supporti posti in essere, le importanti criticità genitoriali già sottolineate dalla CTU
svolta nel precedente giudizio celebrato tra le parti. In particolare, la decisione emessa dal Tribunale
di Savona in data 24.03.2023 aveva evidenziato, in relazione alla figura paterna: “Anche il
resistente, per la CTU, ha mostrato un pensiero paranoide ed interpretativo, rimanendo incurante
rispetto ai reali bisogni della figlia, “una bambina lacerata, confusa che non sa cosa fare, dando
CP_ l'idea alla psicologa di essere una bambina con indicazioni psichiatriche”, “viene portata in
sala d'attesa quando il padre fa i colloqui e rimane ore ad attendere ascoltando le urla del padre.
Questa bambina è al corrente di tutto e non viene protetta” neppure dal padre più centrato sulla
“disperazione per aver perso la sua donna, come fosse un oggetto” che sul bene della minore e
sulla necessità dio preservarla dal conflitto genitoriale in atto” (cfr. pag. 4 sentenza). La medesima decisione aveva inoltre evidenziato l'esposizione della minore ad un gravissimo conflitto di lealtà,
oltre che a scambi violenti sia verbali che fisici tra i genitori. Sempre in relazione alla figura paterna era stata sottolineato l'atteggiamento con cui il padre sminuiva e sviliva il ruolo materno, auto qualificandosi quale unico genitore adeguato (cfr. pag. 5 sentenza) ed al contempo l'assoluta assenza di consapevolezza in capo al circa le sue difficoltà personali e circa la “gravità della CP_1
situazione che la figlia minore è stata, suo malgrado, costretta a subire” (cfr. pag. 7 sentenza). Da ultimo, la decisione in parola aveva precisato come “la relazione maggiormente disfunzionale è
stata individuata dalla CTU in quella che la bambina intrattiene con il padre, in quanto
potenzialmente dannosa per un sereno ed armonioso sviluppo della minore” (cfr. pag. 9 CTU).
Ebbene, la situazione e le criticità paterne evidenziate dalla decisione emessa dal Tribunale di
Savona nell'anno 2023 paiono ad oggi sostanzialmente immutate ed, anzi, cristallizzate, nonostante la presenza di alcuni momenti sicuramente positivi nel rapporto padre-figlia. Il padre continua a trascurare i bisogni della minore (spesso gli incontri protetti hanno una durata inferiore a quella prevista, sempre per esigenze paterne, nonostante le rimostranze e l'evidente dispiacere della minore), rimanendo maggiormente centrato ancora sul recupero del rapporto con la (cfr., ad Pt_1
esempio, incontro protetto del 19.07.2024 quando il padre ha consegnato alla figlia un peluche ed una busta da dare alla madre o incontro protetto del 16.08.2024 quando il ha portato a CP_1
conoscenza di il fatto di aver inviato delle rose alla madre: in entrambi i casi il padre ha Per_1
strumentalizzato la figlia cercando di arrivare alla madre, incurante delle ricadute di tale atteggiamento su ), continuando ad esporre al conflitto genitoriale, senza alcuna Per_1 Per_1
precauzione, svilendo e sminuendo il ruolo materno (cfr., a titolo meramente esemplificativo,
episodio risalente al settembre 2023 quando il arrabbiato per la decisione della di CP_1 Pt_1
andare a convivere con il nuovo compagno, ha raggiunto all'uscita dalla scuola, chiedendole Per_1
di decidere una volta per tutte con chi stare e dicendole che se avesse scelto di rimanere con la madre, lui sarebbe tornato a Milano;
cfr. incontro del 10.05.2024 quando il padre avrebbe detto alla minore, mentre giocavano a nascondino, che se avesse deciso di fare la pima comunione il 19
maggio non l'avrebbe più visto;
cfr. incontro protetto del 12.11.2024 quando il padre ha utilizzato appellativi volgari ed insultanti per definire la madre alla presenza della minore;
cfr. anche innumerevoli incontri protetti durante i quali il padre, a volte anche sottraendosi al controllo dell'educatore, ha incalzato la minore a riferire agli operatori dei Servizi Sociali determinati fatti e circostanze, di cui, evidentemente, la minore non voleva parlare;
cfr. anche incontro del 12.11.2024
quando il padre, rivolgendosi direttamente alla minore, ha affermato: “Tu vivi con lui ci parli e ci scherzi” “sei andata in crociera con una che prima non chiamavi nemmeno mamma…ora la
chiami mamma scommetto?” costringendo la bambina, intimidita, a negare;
cfr. sempre durante il medesimo incontro del 12.11.2024 quando il padre ha detto, direttamente rivolto alla minore:
“Prima o poi vengo e picchio tua madre…pensa che tua nonna in Tribunale mi ha chiamato
“merda” e “bastardo” questo lo devi sapere”). Più volte, inoltre, il padre ha mostrato atteggiamenti nervosi ed aggressivi nei confronti degli operatori dei Servizi Sociali di volta in volta coinvolti,
anche durante lo svolgimento degli incontri protetti con la figlia, esponendo, pertanto, la minore a franchi ed aperti momenti di tensione (cfr. incontro protetto del 06.10.2023 quando il padre, al culmine di una lite con l'assistente sociale ha affermato, davanti alla minore: “Ah sì? Tu interrompi
l'incontro però io vengo sotto casa tua e ti ammazzo di mazzate”, per poi rivolgersi alla minore,
chiedendole “Cosa vuoi fare? Vuoi andare via o vuoi stare con papà?”; cfr. anche incontro protetto del 12.11.2024 quando il padre ha rivolto agli operatori dei Servizi Sociali, alla presenza della minore, frasi del seguente tenore “Vi ammazzo tutti, conosco gli indirizzi di casa di tutti voi”,
“Altrimenti cosa fai? Io oggi alzo le mani” “Non è il momento? Io vado e sfondo tutto”).
Risulta, pertanto, evidente, già solo dagli episodi sopra citati e dall'andamento degli incontri protetti, che il padre non abbia superato le criticità genitoriali già evidenziate nel corso del precedente provvedimento e ciò nonostante permangano, come sopra evidenziato, momenti positivi nel rapporto padre-figlia. Si osserva, peraltro, che il resistente si è sottoposto con discontinuità al percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità consigliato nella decisione emessa dal Tribunale
di Savona in data 24.03.2023 (cfr. in proposito le stesse dichiarazioni rese dal all'udienza del CP_1
12.06.2025). Infine, deve pure segnalarsi che il padre ha contribuito in maniera assolutamente saltuaria e comunque non adeguata al mantenimento della minore, dimostrando, pertanto, anche sotto tale profilo, disinteresse ed inadeguatezza genitoriale.
Le ricadute negative dell'atteggiamento paterno sulla figlia minore appaiono evidenti: basti in proposito citare la relazione redatta dalla psicologa che ha in cura la minore, ove si legge: “Nel
Per_ momento in cui si cerca di indagare sui suoi vissuti relativi alla situazione famigliare, diventa Per_ seria, silenziosa e risponde in modo laconico. (…) ha mostrato segni di ansia nelle sedute
successive agli incontri protetti più tesi;
poi con fatica è riuscita a verbalizzare di essersi sentita
molto a disagio quando il padre era arrabbiato e di aver voluto interrompere l'incontro. Precisa
che il suo desiderio è quello di continuare a incontrare il padre, se si tranquillizza. Sta emergendo
Per_ in un atteggiamento quasi rassegnato e arreso, in cui cerca di adattarsi ad una situazione
difficile (…) come se non potesse più sperare in un cambiamento esterno e si imponesse di tollerare
qualcosa di immodificabile. Tale reazione appare preoccupante in una bambina che sta per
affrontare la delicata fase della pubertà, dove il compito evolutivo è già di per sé delicato e non è
augurabile che venga ulteriormente gravato (e per questo fragilizzato) dal farsi carico delle
difficoltà paterne” (cfr. relazione dott.ssa del 23.01.2025). Per_2
L'inadeguatezza genitoriale paterna osta, pertanto, alla previsione di un affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, come pure ad una collocazione prevalente di presso il Per_1
resistente.
Per ciò che attiene alla figura materna, deve darsi atto, senza dubbio, della positiva evoluzione della
, che si è mostrata nel corso del tempo assolutamente collaborativa e disponibile: la madre si Pt_1
è sottoposta ad un percorso psicologico, seguito con costanza ed impegno, ed ha più volte chiesto l'ausilio dei Servizi Sociali, dimostrandosi adeguata nella gestione di alcune circostanze (cfr., a titolo meramente esemplificativo, episodio dell'invio delle rose, giustamente taciuto dalla madre alla figlia) ed in generale nel quotidiano (dalle relazioni emesse dall'istituto scolastico frequentato dalla minore è infatti emerso un generale miglioramento delle condizioni di , che comunque Per_1
risulta frequentare con regolarità ed avere un andamento scolastico tutto sommato soddisfacente,
essendo ben inserita nel gruppo classe). Il miglioramento delle competenze genitoriali materne,
d'altra parte, è apprezzabile anche sotto il profilo del rapporto madre-figlia, sicuramente migliorato rispetto al precedente procedimento (cfr. anche relazione dott.ssa del 23.01.2025 ove si Per_2
Per_ legge: “Rispetto alla madre le comunicazioni di sono ugualmente laconiche, ma sempre
positive. Anche all'osservazione la relazione tra di loro appare tranquilla e distesa”). Tuttavia, permangono in capo alla madre elementi di fragilità soprattutto in relazione agli agiti paterni,
peraltro verbalizzati dalla stessa che, nel corso del giudizio, modificando le conclusioni Pt_1
originariamente assunte, ha più volte e da ultimo richiesto l'aiuto del Servizio Sociale. D'altra parte,
la decisione relativa all'affidamento dei figli minori deve essere adottata nell'esclusivo interesse di questi ultimi e, dunque, eventualmente anche sacrificando le aspettative dei genitori. Si osserva ad ogni modo che permane tra le parti una profonda conflittualità ed un'assoluta incomunicabilità.
Il Collegio ritiene, pertanto, di dover confermare l'affidamento della figlia minore delle parti ai
Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori.
Stante la situazione di sofferenza e disagio nella quale si trova attualmente la minore, i Servizi
Sociali territorialmente competenti devono essere incaricati di proseguire, in favore di , Per_1
adeguato percorso psicologico, nonché l'intervento di educativa domiciliare già previsto presso l'abitazione materna.
Parimenti, devono confermarsi le statuizioni già previste nella sentenza emessa in data 24.03.2023
in relazione alla sottoposizione di entrambi i genitori, e segnatamente del padre, a percorsi di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi già indicati nel precedente provvedimento.
In relazione alla collocazione della minore, il Collegio ritiene che la stessa debba essere confermata presso la madre, anche in caso di trasferimento della in Puglia. Come noto, infatti, secondo Pt_1
il costante orientamento giurisprudenziale in materia: “In tema di esercizio della responsabilità
genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro
coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il
collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della
prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario” (Cass. Civ., n.
21054/2022; cfr. anche Cass. Civ., n. 9633/2015, secondo cui: “Di fronte alle scelte insindacabili
sulla propria residenza compiute dei coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che
intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere
collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale
al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò
incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza,
questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia
nel caso di collocamento presso il genitore che resta”; conf. anche Cass. Civ., n. 18087/2016, che ha affermato: “Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella
dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne
collocatario poiché stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa
costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti
fondamentali di rango costituzionale. Sulla scorta di tali principi il giudice deve esclusivamente
valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei
genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il
genitore non affidatario”).
In altre parole: “il giudice non ha il potere di imporre all'uno o all'altro dei coniugi di rinunciare
ad un progettato trasferimento, che del resto corrisponde ad un diritto fondamentale
costituzionalmente garantito (…). Il giudice non può che prendere atto delle determinazioni al
riguardo assunte dall'interessato e regolarsi di conseguenza nella decisione che gli compete
sull'affido ed il collocamento dei figli minori. Nessuna norma, inoltre, impone di privare il coniuge
che intenda trasferirsi, per questo solo fatto, dell'affido o del collocamento dei figli presso di sé; la
decisione del giudice è discrezionale e deve ispirarsi al superiore interesse dei figli minori” (Cass.
Civ., n. 9633/2015). Più recentemente è stato precisato che: “Il diritto del minore al mantenimento
di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale
(art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in
composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui
l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione
operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare
il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con
l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di
interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora,
del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse
peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino” (Cass. Civ., n. 4796/2022,
che in motivazione ha specificato: “In una situazione fattuale in cui venga in considerazione,
insieme all'interesse del minore ad una crescita equilibrata nel mantenimento del rapporto con le
figure genitoriali ed il reciproco diritto di entrambi i genitori a quel rapporto e frequentazione, la
distinta posizione del genitore collocatario al mantenimento delle relazioni sociali, affettive e
lavorative godute nell'originaria sua residenza − rispetto alle quali la convivenza more uxorio,
sorta altrove, si sia posta in soluzione di continuità ed il cui rilievo torni al venir meno della
relazione di fatto − può essere presa in considerazione dal giudice del merito che del primo
autorizzi lo spostamento della residenza, purché ciò avvenga in un calibrato equilibrio con la
disciplina del diritto di visita del figlio da parte del non collocatario a tutela del diritto alla
bigenitorialità”).
Nel caso specifico, pertanto, non può certo negarsi alla ricorrente la possibilità di trasferire la propria residenza presso la città di Ordona (Foggia), potendo il Collegio unicamente prendere atto delle scelte, insindacabili, effettuate dalla , limitandosi a valutare quale sia la migliore Pt_1
collocazione della minore , nel suo preminente ed esclusivo interesse e, dunque, potendo il Per_1
Collegio unicamente esprimersi circa l'eventuale trasferimento della residenza della minore.
Ebbene, nel caso specifico, proprio alla luce delle inidoneità genitoriali paterne sopra indicate, non vi è dubbio che la madre continui ad essere il genitore maggiormente idoneo alla collocazione prevalente della figlia anche in ipotesi di trasferimento della medesima presso altra città. D'altra parte, il trasferimento di madre e figlia presso altra città non pare rispondere ad esigenze effimere o ad intenti alienanti della , risultando, al contrario, corrispondente all'interesse della minore Pt_1
sotto diversi punti di vista. Si osserva, infatti, in primo luogo, che madre e figlia si trasferirebbero nella città di origine della , dove vivono i due fratelli della stessa (e le relative famiglie) e Pt_1
dove si trasferirà anche la nonna materna di . Madre e figlia, pertanto, potranno godere Per_1
dell'appoggio e della disponibilità della rete famigliare materna, con evidenti ripercussioni positive sotto il profilo delle relazioni della minore con la famiglia di origine della mamma. In secondo luogo, si osserva che il contesto famigliare ed abitativo ove madre e figlia si trasferirebbero è ben noto alla minore, che ha trascorso, fin da piccola, diversi periodi di vacanza nella città di origine della madre, presumibilmente costruendo legami affettivi sia con i famigliari materni che - come dichiarato dalla madre - con altri bambini della sua età. Il trasferimento in parola consentirebbe,
inoltre, un netto miglioramento delle condizioni economiche della madre, con ovvi riflessi anche sul tenore di vita di cui la minore potrebbe godere: la , infatti – secondo quanto dalla stessa Pt_1
dichiarato e non espressamente contestato dalla controparte – avrebbe un immobile in cui vivere a disposizione gratuitamente, risparmiando pertanto il canone di locazione che attualmente la stessa è
costretta a pagare, pari ad euro 550,00, cifra importante in relazione ai redditi percepiti dalla ricorrente. La potrebbe inoltre godere dell'ausilio della rete famigliare presente in loco, Pt_1
evitando, così, di dover pagare una baby sitter, come attualmente invece accade. La madre - di professione parrucchiera - inoltre, ha dichiarato di aver già reperito un'attività lavorativa,
sostanzialmente analoga a quella attualmente esercitata. Si osserva, ancora, che ha Per_1
attualmente terminato le scuole elementari ed inizierà, dal prossimo mese di settembre, il ciclo della scuola secondaria: il trasferimento in parola si colloca, pertanto, anche temporalmente in una fase che già è di passaggio, sia a livello scolastico che amicale, determinando, così, un minore impatto sulle condizioni di vita della minore. Per ciò che attiene al rapporto con il genitore non collocatario, sebbene, ineluttabilmente, il trasferimento della minore in luogo lontano dall'abitazione paterna sia,
in linea di principio, idoneo ad incidere in negativo sul rapporto padre-figlia, si osserva che, nel caso specifico, già allo stato, gli incontri tra ed il resistente avvengono in regime protetto, alla Per_1
presenza di due educatori, con cadenza settimanale. Ebbene, tale regime di incontri può, con gli accorgimenti di cui infra, permanere sostanzialmente invariato anche successivamente al trasferimento della minore in Puglia, di talché nel caso concreto l'allontanamento della minore non pare neppure tale da pregiudicare la continuità del rapporto tra la minore ed il genitore non collocatario, alla luce della modalità di incontri già attualmente prevista.
Alla luce delle considerazioni sinora effettuate deve, pertanto, confermarsi il collocamento della minore presso la madre, anche in ipotesi di trasferimento di quest'ultima presso il Comune di
Ordona (Foggia).
A tal proposito, giova precisare che ai fini dell'adozione di tale decisione risultava superflua, se non potenzialmente pregiudizievole per la minore, sia l'audizione di da parte del Tribunale, sia lo Per_1
svolgimento di CTU. Per ciò che attiene all'ascolto della minore si osserva, infatti, che Per_1
compirà 11 anni il prossimo mese di ottobre 2025: trattasi, pertanto, di minore infradodicenne, di cui nessuna delle parti ha richiesto l'audizione, né provveduto ad indicare le ragioni per le quali la minore avrebbe dovuto ritenersi capace di discernimento, nonostante la sua età (cfr. Cass. Civ., n.
4595/2025). Peraltro, nel caso specifico, si osserva, ad abundantiam, che sussistono diverse ragioni che inducevano a ritenere addirittura pregiudizievole per la minore un'eventuale sua audizione,
stante l'estrema timidezza e la chiusura in relazione alle tematiche famigliari mostrata dalla minore con tutti gli operatori coinvolti, anche quelli professionali (psicologa e curatore speciale). Parimenti
superfluo appariva anche il licenziamento di CTU, atteso che l'idoneità del collocamento della minore è decisione rimessa all'Autorità Giudiziaria e sussistendo, nel caso specifico, plurimi elementi in favore della decisione adottata. La minore, inoltre, ha già subito un accertamento peritale nel corso del precedente procedimento e sta attualmente frequentando il percorso psicologico approntato dai Servizi Sociali: l'eventuale svolgimento di CTU, pertanto, lungi dall'indagare e cercare rimedio al disagio ed alla sofferenza della minore – ciò che, invece, è
precisamente l'obiettivo del percorso psicologico disposto anche con la presente decisione e che la minore sta, non senza fatica, frequentando – rischiava, pertanto, di sottoporre ad un ulteriore Per_1
sforzo emotivo, non giustificato da alcuna reale esigenza, rivelandosi, pertanto, potenzialmente pregiudizievole per la minore.
Ciò posto, per ciò che attiene agli incontri padre-figlia, tenuto conto delle criticità genitoriali in capo alla figura paterna sopra evidenziate, deve disporsi che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione dell'effettiva collocazione della minore provvedano a calendarizzare incontri tra il padre e la figlia in regime protetto, alla presenza di uno o più educatori o altre figure professionali, in spazio neutro ed anche in luogo aperto, da svolgersi, eventualmente anche in modalità da remoto, con cadenza quindicinale, con facoltà in capo ai medesimi Servizi di sospendere e/o interrompere i suddetti incontri qualora ritenuti pregiudizievoli per la minore,
ovvero, al contrario, implementarli nella durata e/o nella frequenza qualora ritenuto opportuno nell'interesse della minore.
Passando alla questione economica, deve accogliersi la domanda avanzata in via subordinata dal resistente, volta ad ottenere la riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento della figlia minore in ipotesi di trasferimento di quest'ultima. Non vi è dubbio, infatti, che il trasferimento della minore in Puglia determini, per il resistente, un aumento delle spese poste a suo carico per esercitare il diritto di visita riconosciutogli con la presente decisione, costituendo una sopravvenienza idonea ad incidere sull'assetto economico precedentemente stabilito, che deve,
quindi, essere modificato. Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche riferite dalle parti in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. (nessuna delle parti, e segnatamente il resistente che pure ha avanzato domanda di carattere economico, ha depositato la documentazione di cui all'art. 473bis.12
c.p.c.), tenuto conto anche del miglioramento delle condizioni economiche della madre determinato dal trasferimento presso la propria città di origine, valutata l'età della figlia minore ( compirà Per_1
ad ottobre 11 anni) e le esigenze di vita ad essa correlate, nonché considerati i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (attualmente praticamente integralmente a carico della madre)
il Collegio ritiene di dover disporre che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'importo di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel precedente provvedimento.
Attesa la soccombenza prevalente, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività
difensiva svolta, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia.
Parimenti, stante l'esito del presente giudizio, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
* dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento della figlia minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, Per_1
con collocazione presso la madre anche in ipotesi di trasferimento di quest'ultima presso il
Comune di Ordona (Foggia);
* conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie,
con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori;
L'Ente affidatario, per l'effetto,
eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio
sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità
genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
* incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione dei
Servizi Sanitari:
- di attivare e/o proseguire, in favore di , adeguato percorso psicologico, nonché l'intervento di Per_1
educativa domiciliare già previsto presso l'abitazione materna;
- di attivare e/o proseguire un percorso di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità in favore della madre, qualora dalla stessa richiesti;
- di attivare e/o proseguire un percorso di supporto psicologico, da condurre di concerto con il
Dipartimento di Salute Mentale, e di sostegno alla genitorialità in favore del padre, qualora dallo stesso richiesti;
- di mantenere la collocazione della minore presso la madre, anche in ipotesi di trasferimento di quest'ultima presso il Comune di Ordona;
- di calendarizzare incontri tra il padre e la figlia in regime protetto, alla presenza di uno o più
educatori o altre figure professionali, in spazio neutro ed anche in luogo aperto, da svolgersi,
eventualmente anche in modalità da remoto, con cadenza quindicinale, con facoltà in capo ai medesimi Servizi di sospendere e/o interrompere i suddetti incontri qualora ritenuti pregiudizievoli per la minore, ovvero, al contrario, implementarli nella durata e/o nella frequenza qualora ritenuto opportuno nell'interesse della minore;
- di porre in essere ogni intervento ritenuto opportuno in favore della minore;
* dispone che decorso il periodo di affido: se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato;
qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala
al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
* dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti,
precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi
Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
* dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
* pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, Controparte_1
la somma mensile di euro 200,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese,
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che Controparte_1
liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
* condanna l pagamento delle spese di lite sostenute per la costituzione in Controparte_1
giudizio del Curatore Speciale della minore, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Savona, camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele dott.ssa Lorena Canaparo