Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 461 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 06/05/2024, da nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, sia C.F._1
congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia Paganessi (codice fiscale C.F._2
) e Giulia Zennaro (codice fiscale ), ed elettivamente domiciliato in
[...] CodiceFiscale_3
via Mazzini 66, EG, presso e nello studio dei suoi difensori
RICORRENTE
nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] CP_1
(Cod. Fisc. ), rappresentata, assistita e difesa, come da procura in atti, C.F._4 dall'avv. Marzia FABIANI (C.F. e dall'avv. Mirella CRISTINA (C.F. C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Verbania, Via Baiettini C.F._6
n° 54
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi convenuta alle seguenti
C O N D I Z I O N I
Per_ Affidare la minore figlia in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre con possibilità per il padre di vederla e tenerla presso di sé secondo accordi da assumere direttamente con la figlia
Il domicilio coniugale sito in EG, Via Monte Massone verrà posto in vendita giusto incarico già conferito ad un'agenzia immobiliare con possibilità di conferire ulteriore mandato ad altra agenzia, nel frattempo tale unità viene assegnata ex art. 337 sexies c.c., il domicilio coniugale alla madre collocataria della prole con i relativi arredi. Il sig. ha già rilasciato lo stesso e dovrà Pt_1
altresì trasferire la residenza da tale immobile.
Porre a carico del padre quale assegno ex art. 337 ter c.c. assegno di mantenimento a favore della figlia di €.300 per 13 mensilità (13a a dicembre) tale somma dovrà venire annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo di Verbania.
Le parti si impegnano altresì a voler suddividere al 50% le spese per il mantenimento ordinario del cane pari ad €.30 cadauno nonché eventuali spese straordinarie per l'animale da compagnia.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra CP_1
La sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di addebito. CP_1
Spese di giudizio compensate tra le parti.
I legali delle parti congiuntamente chiedono quindi che la causa sia rimessa al collegio per la decisione, con ordinanza di remissione della causa a ruolo per la fase divorzile post sei mesi dalla prima udienza di comparizione delle parti”
Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Con ricorso in data 06/05/2024, depositato da , premesso di essersi sposato con Parte_1
il 22/06/1997 in EG, chiedeva dichiararsi la separazione personale dalla CP_1
medesima, rassegnando le proprie conclusioni.
La resistente si è costituita con memoria in data 31.7.2024, rassegnando le proprie conclusioni.
All'udienza del 30.9.2024, le parti trovavano un accordo che meritava di essere recepito, per cui il
Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava un'udienza con trattazione scritta per il
23.10.2024, assegnando alle parti il termine del 18.10.2024 per il deposito di note contenenti le conclusioni congiunte.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza le parti hanno precisato le condizioni congiunte sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Si dà atto che le parti si impegnano a voler suddividere al 50% le spese per il mantenimento ordinario del cane pari ad € 30,00 cadauno nonché eventuali spese straordinarie per l'animale da compagnia.
Si dà atto, inoltre, che la resistente rinuncia alla domanda di addebito.
Si dà atto, infine, che la casa coniugale sita in EG, Via Monte Massone verrà posta in vendita giusto incarico già conferito ad un'agenzia immobiliare con possibilità di conferire ulteriore mandato ad altra agenzia, nel frattempo tale unità viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla madre collocataria della prole con i relativi arredi.
Il marito ha già rilasciato l'immobile e dovrà altresì trasferire la residenza da tale immobile.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, la ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, insieme al resistente, nelle note di precisazione delle conclusioni hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art
127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in EG (VB) il 22.6.1997 affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso Per_1
la madre;
dà facoltà al padre di vedere la figlia minore e tenerla presso di sé secondo accordi da assumere direttamente con la figlia;
assegna la casa coniugale sita in EG, via Monte Massone alla madre, collocataria della prole, fino a quando l'immobile non verrà venduto, atteso che, è già stato posto in vendita giusto incarico conferito ad un'agenzia immobiliare con possibilità di conferire ulteriore mandato ad altra agenzia;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere quale assegno di mantenimento per la figlia minore,
l'importo di € 300,00 per 13 mensilità (13° a dicembre), somma da rivalutare secondo gli Indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo di Verbania. dispone che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla CP_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 16/01/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco