Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 16.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1671 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Zannini presso cui el.te dom.to in via Vellaria Falciano Parte_1 del Mssico (Ce) Appellante
E
CP_ rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli presso cui elete dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi 55
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 12.7.2023 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la sua domanda di indennità di accompagnamento a seguito di patologie multifattoriali che da sole rispetto alla cecità assoluta integravano i presupposti medico – legali per ottenere la provvidenza richiesta.
Con un unico motivo di appello , l'appellante censurava la sentenza che aveva accolto in modo acritico le conclusioni del ctu e chiedeva una nuova ctu disposta poi dalla Corte.
CP_ Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza nonché l'ammissibilità dell'appello.
All'esito dell' udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e pertanto va accolto. Dalla ctu disposta da questa Corte che qui s'intende per riportata e condivisa è emerso che l'appellante avesse delle patologie che indipendentemente dalla cecità comportavano la necessità di un accompagnatore. In particolare l'appellante era effetto oltre alla cecità da diabete melllito di tipo 2 insufficienza renale terminale con trattamento dialitico bisettimanale, cardiopatia
CP_ L'indennità di accompagnamento doveva risalire al 22.6.2020 . Di conseguenza l' va condannato al pagamento della detta provvidenza a far data dal 22.6.2020 oltre interessi dalla data di maturazione del diritto alle singole poste attive di credito fino al soddisfo. Le spese ,di entrambi i gradi di giudizio comprese quella della ctu , seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
CP_ A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 22.6.2020 oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito fino al soddisfo;
CP_ B) Condanna l' altresì al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida in euro 1800,00 per il primo grado e 2000,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione e alle spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Napoli 16.5.2025 Il Presidente rel.