Art. 16. (Uffici speciali per l'attuazione della legge)
La cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avvalendosi degli appositi uffici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, gia' costituiti in Calabria, a cura dei Ministeri anzidetti, ai sensi dell' articolo 11 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 .
Alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici anzidetti si provvede, con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dalla cassa, d'intesa rispettivamente con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, ed approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione dei rendiconti consuntivi.
Le spese di funzionamento dei predetti uffici, relative al periodo precedente al 10 luglio 1967, gravano sullo stanziamento previsto dall'articolo 18 per l'anno finanziario 1967, in misura comunque non superiore a lire 250 milioni.
La cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avvalendosi degli appositi uffici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, gia' costituiti in Calabria, a cura dei Ministeri anzidetti, ai sensi dell' articolo 11 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 .
Alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici anzidetti si provvede, con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dalla cassa, d'intesa rispettivamente con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, ed approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione dei rendiconti consuntivi.
Le spese di funzionamento dei predetti uffici, relative al periodo precedente al 10 luglio 1967, gravano sullo stanziamento previsto dall'articolo 18 per l'anno finanziario 1967, in misura comunque non superiore a lire 250 milioni.