Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 8019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8019 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04517/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4517 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Iovine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati: parere negativo soprintendenza del 27.4.22; preavviso di diniego soprintendenza del 4.4.22
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/12/2022:
annullamento del decreto dirigenziale n.-OMISSIS-emesso dalla Regione Campania in data 05.05.2022, in quanto veniva negata l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 10 dell'art.146 del D.Lgs n.42/2004, al richiedente sig. -OMISSIS-, relativamente alla avanzata istanza inerente un intervento di ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive e riqualificazione dell'area in via -OMISSIS- - foglio n.-OMISSIS- Comune di Pimonte, in conformità al parere vincolante negativo emesso in data 27.04.2022 (prot. n.-OMISSIS-) dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del l.r.p.t., che allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Regione Campania e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. IC De RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il ricorrente impugna l’epigrafato D.D. n. -OMISSIS- con cui la Regione Campania ha negato l’autorizzazione paesaggistica, in sostituzione del Comune di Pimonte, relativamente ad un intervento di demolizione e ripristino di rampe e scale in proprietà vincolata, adeguandosi al contrario parere emesso dalla competente Soprintendenza.
1.1 Il ricorso attuale è stato preceduto da un altro, sempre a questo TAR sub 4265/21 RG, notificato nel 2021 relativamente alla stessa istanza edilizia che aveva allora visto: la Regione, sostituendosi al Comune inerte inviare alla Soprintendenza proposta favorevole di autorizzazione (25/03/2021), la Soprintendenza esprimere ragioni ostative (25/05/2021) e la Regione adeguarsi emettendo diniego con D.D.-OMISSIS- in data 7/07/2021.
1.2 Il giudizio sub 4265/21 RG si chiudeva con sentenza TAR Napoli n. 1564/2022 di annullamento del diniego regionale (in via sostitutiva) per vizio procedimentale derivato dal fatto che la Soprintendenza, nel rendere parere negativo (ancorchè in ritardo sia rispetto all’art. 146 D.LGS N.42/2004, che all’art. 17bis L. 241/90 secondo parte ricorrente) non avesse inviato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90 al privato.
1.3 La stessa sentenza aveva però negato l’applicabilità alla fattispecie del c.d. silenzio-assenso orizzontale tra PA (ex art. 17bis L. 241/90) nel procedimento paesaggistico, trattandosi di istanza di parte e di procedimento “monostrutturato” nel quale cioè il ruolo dell’Amministrazione procedente risultava recessivo rispetto a quello della Soprintendenza chiamata ad esprimere il parere.
1.4 Riattivatosi il procedimento a seguito della predetta sentenza n. 1564/2022 pubblicata l’8.3.2022, seguiva la trasmissione al ricorrente della nota -OMISSIS-della Soprintendenza recante il preavviso ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 del “parere negativo vincolante al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica” così motivato: “ RILEVATO che la richiesta consiste: nella ricostruzione di un muro di contenimento crollato, e nel ripristino dello stato dei luoghi originario mediante l'eliminazione dell'attuale rampa in cls e la sistemazione dell'area a terrazzamento; RILEVATO che la rampa nella sua attuale configurazione è rappresentata sia nella cartografia del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana (P.U.T.) L.R.C. n. 35 del 27 giugno 1987, sia nella cartografia del P.R.G. del Comune di Pimonte approvato con Decreto del Presidente della Comunità Montana dei Monti Lattari, n. 89 del 5.01.2012, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 30.01.2012, come si evince dall'Inquadramento Urbanistico contenuto nella Relazione Tecnica Asseverata allegata all'istanza in oggetto; CONSIDERATO che lo stato originario dei luoghi non è stato sufficientemente documentato, in quanto nella veduta aerea dei luoghi datata 1974 la rampa, che conduce a dei caseggiati a monte della pubblica strada, è visibile solo in parte, perché coperta da folta vegetazione; pertanto, non è stato possibile stabilire la primordiale configurazione dei luoghi; CONSIDERATO che la demolizione dell'esistente rampa e la sistemazione dell'area di sedime della stessa a terrazzamento, di fatto comporta l'introduzione di elementi non congrui alle esigue dimensioni dell'area prima occupata dalla stradina, quali i muri di contenimento in c.a. rivestiti di pietrame di altezza pari e superiore ai due metri, scale di collegamento tra i terrazzamenti, un percorso pedonale sistemato a gradinate che per dimensione, tipologia ed altezza alterano in maniera sostanziale il contesto tutelato disattendendo i principi stessi del vincolo di dichiarazione di notevole interesse del territorio al quale è riconosciuto un valore primario rispetto a qualsiasi scelta di trasformazione edilizia ed urbanistica; CONSIDERATO che il prospettato progetto di ripristino dello stato dei luoghi comporta sostanziali opere di sbancamento che modificano l'attuale orografia del terreno sistemato a pendio in favore della realizzazione di due terrazzamenti e delle relative opere connesse, che di fatto rappresentano un insieme di elementi antropici che incidono molto di più, rispetto alla rampa esistente, sull'aspetto paesaggistico tutelato e sulle vedute panoramiche ;”.
1.5 La nota era inviata con posta certificata all'indirizzo “-OMISSIS-” espressamente indicato dal sig. -OMISSIS- come unico domicilio di comunicazione nella stessa istanza del 9 febbraio 2021, di sollecitazione della Regione al rilascio del titolo autorizzatorio in via sostitutiva, firmata dal medesimo sig. -OMISSIS-e dall’avv. -OMISSIS-.
1.6 Seguiva la conferma del preannunciato parere negativo da parte della Soprintendenza che veniva resa, in mancanza di controdeduzioni del sig. -OMISSIS-, con la nota prot. n. -OMISSIS- del 27/04/2022 pure, a sua volta, trasmessa in pari data a mezzo pec al medesimo indirizzo dell’avv. -OMISSIS-.
1.7 Ricevuto il parere negativo vincolante da parte della Soprintendenza, il competente Ufficio regionale predisponeva il D.D. n. -OMISSIS-del 5/05/2022 di diniego all’autorizzazione paesaggistica trasmesso in data 9.25.2022 al richiedente sempre sulla pec dell’avv. -OMISSIS-, in uno all’allegato parere della Soprintendenza dando, altresì, comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del decreto sul sito regionale Casa di Vetro.
1.8 Insorgeva intanto il sig. -OMISSIS-con il nuovo ricorso sub 4517/22 RG, notificato il 4 settembre 2022, che ora ci occupa, impugnando il solo parere negativo emesso in data 27.04.2022 (prot. n.-OMISSIS-) dalla Soprintendenza, pervenuto alla parte interessata a mezzo del servizio postale il 06.06.2022, nonché il precedente preavviso (ex art. 10bis) di diniego emesso in data 04.04.2022 (prot. n.-OMISSIS-) dalla medesima Soprintendenza partenopea, pervenuto alla parte sempre a mezzo del servizio postale il 17.05.2022 e richiedendo comunque la contestuale declaratoria di riconoscimento dell’intervenuto silenzio-assenso, di cui all’art.17 bis L. 241/1990, sul parere della Soprintendenza, per l’avvenuto ampio decorso (assumendo come punto di riferimento la richiesta iniziale del 9.2.2021) del termine di 90 giorni ex art.17 bis, comma 3, L.241/1990 o, comunque, del termine di 45 giorni ex art.146, comma 8, D.Lgs n.42/2004 per l’attivazione del silenzio devolutivo con irrilevanza del parere negativo.
1.9 Nel merito contestava la fondatezza del parere paesaggistico evidenziando l’obbligatorietà dell’intervento per il ripristino della conformità urbanistico-edilizia dei luoghi ed il suo carattere migliorativo dell’attuale condizione dei luoghi.
1.10 Si costituiva la Regione resistendo al ricorso e deducendone, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività in quanto notificato oltre i 60 giorni dal ricevimento sia dei provvedimenti della Soprintendenza sia del conseguente diniego della Regione emesso in data 5.5.2022 assumendo come riferimento le comunicazioni via PEC inviate sull’indirizzo dell’avv. -OMISSIS-. Affermava la Regione che il sig. -OMISSIS-, nell’istanza del 9 febbraio 2021 di sollecitazione della Regione al rilascio del titolo autorizzatorio in via sostitutiva, interloquiva con le competenti Amministrazioni avvalendosi dell’assistenza in sede procedimentale dell’avvocato Sergio -OMISSIS-che firmava l’istanza assieme al sig. -OMISSIS-. La predetta istanza si concludeva così: “...Il sig. -OMISSIS- intende ricevere tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento al seguente indirizzo pec: -OMISSIS-”. Conseguentemente, prima la Soprintendenza e dopo la Regione Campania trasmettevano le comunicazioni relative al procedimento in oggetto (in data 4.04.2022, 27.04.2022 e 5.05.2022) al sopra descritto indirizzo pec. Né il sig. -OMISSIS- comunicava alcuna modifica di esso. Ne discendeva l’irricevibilità del gravame, sia rispetto al parere della Soprintendenza (ricevuto con la pec del 27.04.2022) sia rispetto al successivo decreto regionale di diniego del titolo autorizzatorio (ricevuto con la pec del 09.05.2022).
1.11 Si costituiva anche il Ministero della cultura, con nota dell’Avvocatura di Stato e documenti, difendendo l’operato della locale Soprintendenza.
1.12 Con motivi aggiunti del 13 dicembre 2022 il sig. -OMISSIS-, asserendo di aver saputo solo in data 14 ottobre 2022 (con la costituzione in giudizio della Regione) dell’esistenza del provvedimento regionale di diniego n. -OMISSIS- del 5 maggio, ne chiedeva l’annullamento sempre assieme al riconoscimento dell’intervenuto silenzio-assenso, di cui all’art.17 bis L. 241/1990, sul parere della Soprintendenza o degli effetti del silenzio-devolutivo ex art.146, comma 8, D.Lgs n.42/2004.
1.13 Negava poi che fossero efficaci le comunicazioni via pec al domicilio eletto presso l’avv. -OMISSIS-perché: in primo luogo, se è pur vero che esisteva una richiesta del 09.02.2021 firmata dal ricorrente con elezione di domicilio presso l’avv. Sergio -OMISSIS-, è anche vero che il medesimo avvocato con una successiva nota datata 03.06.2021 (di cui si asseriva la contestuale produzione in atti) aveva comunicato la rinuncia all’incarico precedentemente conferitogli dal sig. -OMISSIS-; in secondo luogo, perchè la rappresentanza del ricorrente da parte dell’avv. -OMISSIS-in sede di procedimento amministrativo doveva ritenersi conclusa con l’emissione, da parte della Regione Campania, del precedente provvedimento amministrativo definitivo del procedimento, ovvero il Decreto dirigenziale n.69 del 06.07.2021 impugnato nel precedente giudizio sub 4265/21 RG.
1.14 In prosieguo di tempo era fissata l’udienza di merito straordinaria del 5 dicembre 2025 per la trattazione, nessuna delle parti presentava memoria e alla data fissata la causa era introitata in decisione.
DIRITTO
2 Reputa il Collegio che vada accolta la preliminare eccezione di tardività sollevata dalla Regione ( supra sub 1.10).
2.1 I provvedimenti gravati con ricorso e motivi aggiunti e cioè preavviso art. 10 bis, parere negativo della Soprintendenza e successivo diniego della Regione, risultano entrati nella sfera di conoscibilità del sig. -OMISSIS-già nelle date 4.04.2022, 27.04.2022 e 9.05.2022 per effetto della trasmissione via pec al domicilio digitale, eletto nella casella pec dell’avv. -OMISSIS-, da qui la tardività della reazione giudiziaria del sig. -OMISSIS-concretizzatasi solo a partire dal 4.9.2022 con ricorso avverso i provvedimenti soprintendentizi e ancor più tardi con i motivi aggiunti del 13.12.2022 contro quelli regionali.
2.2 Non è invero contestato che con la nota 9.2.2021 il sig. -OMISSIS-(tra l’altro residente fuori regione) avesse eletto come domicilio esclusivo per le comunicazioni quello digitale del suo avvocato in Napoli, né è contestata l’avvenuta regolare trasmissione e ricezione delle suddette comunicazioni a tale indirizzo digitale. Tantomeno è contestato che il sig. -OMISSIS-abbia mai comunicato alla controparte pubblica una revoca di detta elezione di domicilio.
2.3 L’argomento invocato a riguardo dal ricorrente, e cioè la cessazione del rapporto di assistenza legale tra il sig. -OMISSIS-e l’avv. -OMISSIS-, attestato da una nota di quest’ultimo in data 3.6.2021, a prescindere dalla sua ipotetica rilevanza, trattandosi di comunicazione interna intercorsa tra le parti e mai palesata all’amministrazione, non è qui neanche scrutinabile mancando agli atti il documento indicato.
2.4 Neanche può trovare accoglimento l’altro argomento, per cui l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza del 9.2.2021 doveva presumersi esaurita con la conclusione del procedimento coincidente con l’espressione del primo diniego, con D.D.-OMISSIS- in data 7/07/2021 da parte della Regione, poi impugnato con il già citato ricorso al TAR Napoli. In realtà, a seguito di detto ricorso sub 4265/21 RG da parte del sig. -OMISSIS-, il diniego della Regione era stato annullato con la sentenza n. 1564/2022, riportando così alla fase precedente il medesimo procedimento avviato con l’istanza del 9.2.2021 e che aveva visto poi gemmare i nuovi provvedimenti oggetto di questo giudizio.
2.5 In ogni caso sarebbe comunque infondata sia la censura di merito, che non sfocia in alcuna evidente distorsione nella valutazione discrezionale della Soprintendenza, sia la pretesa del ricorrente basata su un’invocazione del silenzio-assenso c.d. “orizzontale”, ex art. 17 bis ovvero degli effetti del silenzio-devolutivo ex art.146, comma 8, D.Lgs n.42/2004, a seguito del ritardo nell’espressione del parere: detta pretesa è preclusa (a prescindere dalla sua fondatezza o meno) dal giudicato della citata sentenza precedente TAR Napoli 1564/22 (pubblicata l’8.3.2022 e mai appellata) che ne ha espressamente escluso l’applicabilità in questo caso.
3 Conclusivamente il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarati irricevibili per tardività.
3.1 Il peculiare andamento della vicenda rende equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara irricevibili con conferma dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente
Rita Luce, Consigliere
IC De RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De RT | AO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.