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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5352 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8173/2024 avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DISTEFANO TERESA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. DIONISIO ILARIA, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 10/10/2025 e 15/10/2025
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
COLLEGNO (TO) il 12/07/2003.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13/10/2002. Per_1
Con ricorso depositato il 10/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento della moglie, con richiesta di addebito per violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c., c. 2.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, contestando CP_1 le allegazioni avversarie e formulando le proprie difese. Chiedeva, inoltre, assumersi provvedimenti in punto mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 assegnazione della casa coniugale, il riconoscimento di un contributo al mantenimento a proprio favore, ed il rigetto dalla richiesta di addebito.
All'udienza del 13/02/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, e le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno confermato le richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Con ordinanza del 19/03/2025, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, e si pronunciava in merito alle istanze istruttorie delle parti.
Con istanza congiunta 2/09/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, e chiedevano disporsi udienza per precisare congiuntamente le conclusioni.
All'udienza del 3.11.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni;
il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
pagina 2 di 3 dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8173/2024 avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DISTEFANO TERESA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. DIONISIO ILARIA, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 10/10/2025 e 15/10/2025
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
COLLEGNO (TO) il 12/07/2003.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13/10/2002. Per_1
Con ricorso depositato il 10/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento della moglie, con richiesta di addebito per violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c., c. 2.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, contestando CP_1 le allegazioni avversarie e formulando le proprie difese. Chiedeva, inoltre, assumersi provvedimenti in punto mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 assegnazione della casa coniugale, il riconoscimento di un contributo al mantenimento a proprio favore, ed il rigetto dalla richiesta di addebito.
All'udienza del 13/02/2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, e le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno confermato le richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
i coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Con ordinanza del 19/03/2025, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, e si pronunciava in merito alle istanze istruttorie delle parti.
Con istanza congiunta 2/09/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, e chiedevano disporsi udienza per precisare congiuntamente le conclusioni.
All'udienza del 3.11.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni;
il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti: pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
pagina 2 di 3 dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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