Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2025, proposto da EG di GI EG & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Quaratino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Pagani in relazione all'atto di invito e diffida inoltrato in data 02.08.2024, per la formalizzazione di un atto pubblico in virtù di un precedente atto transattivo concluso tra le parti e per il conseguente accertamento dell'obbligo, posto a carico dell'Amministrazione intimata, di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante adozione di provvedimento espresso, anche a mezzo Commissario ad Acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. RE EZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 9 aprile 2025 e depositato il successivo 24 aprile la EG DI OR EG & C. SAS ha agito per l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Pagani in ordine all’atto di invito e diffida inoltrato il 2 agosto 2024, per la formalizzazione di un atto pubblico in virtù di un precedente atto transattivo concluso tra le parti, nonché per l’accertamento dell’obbligo, posto a carico dell’Amministrazione intimata, di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante adozione di provvedimento espresso, anche per il tramite di un Commissario ad acta.
Il Comune di Pagani, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa veniva rinviata all’udienza del 3 dicembre 2025, su espressa richiesta di parte ricorrente al fine di consentire la definizione bonaria della controversia.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha dato avviso della possibile esistenza di profili d’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione; all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Società, come rilevato, agisce per l’annullamento del silenzio tenuto dal Comune di Pagani in relazione all’atto di invito e diffida del 2 agosto 2024 per la stipulazione di un atto pubblico attuativo di un pregresso accordo transattivo (approvato con deliberazione comunale del 1° febbraio 2012) e per l’accertamento dell’obbligo dell’Ente di provvedere espressamente.
Più di precipuo, la ricorrente assume che “ Con detta delibera veniva previsto che la società EG sarebbe rimasta nel possesso e nella proprietà di porzione di area sita alla Via De Gasperi nr. 294 di Pagani (identificata al foglio 8, partlle 14 e 113) e si sarebbe impegnata a costituire in favore del Comune di Pagani alcune servitù come ivi meglio specificate. Rimaneva inoltre nel possesso e nella proprietà, di diritto e di fatto, libero ed esclusivo, della società EG, la parte superficiaria della strada di accesso alla porzione di area sopra indicata, nella parte eccedente la larghezza di metri sei. ” e “ che le convezioni sarebbero state riprodotte in atto pubblico notarile, anche ai fini della pubblicità immobiliare e per eventuale frazionamento ”.
Così individuati petitum e causa petendi, il Tribunale ritiene che la domanda proposta dalla Società sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Di fatti, parte ricorrente agisce per chiedere la condanna dell’Amministrazione a riscontrare la diffida con cui sollecitava il Comune, testualmente, “ a dare adempimento agli accordi ” già raggiunti, prestando in particolare il consenso alla formalizzazione del consequenziale atto pubblico. In sostanza, l’azione è volta a costringere l’Ente a eseguire le pattuizioni convenute con la transazione.
La domanda ha, dunque, ad oggetto un negozio di diritto civile, in riferimento al quale la pretesa della ricorrente assume in sé - e in disparte ogni valutazione circa la fondatezza della stessa non conoscibile in questa sede - consistenza di diritto soggettivo.
Ne consegue che il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a., in questa sede proposto, è inammissibile.
Sul punto la giurisprudenza precisa che l’istituto del silenzio è “ uno strumento incompatibile con pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia provvedimentale (cui è sottesa una posizione di interesse legittimo), ma che invece concernono diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale: è pertanto inammissibile il ricorso, ex artt. 31 e 117 c.p.a. proposto per ottenere l’adempimento di obblighi convenzionali o, addirittura, la stipula di accordi contrattuali che esulano, in quanto tali, dall’attività provvedimentale amministrativa ” (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 25 ottobre 2021, n. 680.
È jus receptum che con la procedura contro il silenzio sono tutelabili unicamente pretese che " rientrino nell’ambito della giurisdizione amministrativa, nel senso che le controversie sull’assetto di interessi regolato dal mancato diniego espresso rientrino in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo " (Consiglio di Stato, sez. IV, 7/06/2017, n. 2751).
Ne discende, quale corollario, che il rito speciale del silenzio non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia dell’amministrazione, bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali, dal quale non può prescindersi al fine di valutare la compatibilità con l’interesse pubblico di quello sostanziale dedotto dall’interessato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. sez. III, 21 novembre 2017, n. 11489).
Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui il gravame ha ad oggetto il silenzio del Comune di Pagani sulla diffida a “ dare adempimento agli accordi ”, trattandosi di domanda correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, rispetto alla quale la posizione del privato si configura, perciò, come diritto soggettivo.
Stante la natura processuale della decisione, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EZ, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Anna Saporito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RE EZ |
IL SEGRETARIO