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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3440/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,
TRA
con sede in Pisa alla via Mezzanina n. 12, (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Ing. nato a [...] in data [...] Parte_2
(CF ), difesa e rappresentata dagli avv.ti Fabio Menichetti (C.F. C.F._1
) e Francesco Cerri (CF ); C.F._2 C.F._3
[...]
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Gricignano di Aversa alla via IV Novembre n. 6;
Reclamata contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha chiesto al Tribunale di Napoli Nord di dichiarare l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della esponendo di essere creditrice di Controparte_1 quest'ultima della somma di € 11.674,50 in virtù della sentenza n. 518/23 del Tribunale di Pisa.
Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha dichiarato estinto il procedimento a seguito della mancata comparizione della parte ricorrente all'udienza del 26.6.2025.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la deducendo l'erroneità della Parte_1 decisione del Tribunale in quanto la giurisprudenza prevalente ha affermato che per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è necessaria la presenza del creditore.
Ha pertanto concluso per la riforma del decreto impugnato e per l'aperura della procedura di liquidazione giudiziale.
La non si è costituita nonostante la rituale notifica del reclamo. Controparte_1
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del procedimento, a seguito della mancata comparizione in udienza del creditore ricorrente, sostenendo che il principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice dovrebbe pronunciarsi anche in caso di assenza delle parti in udienza, sarebbe applicabile solo ai procedimenti camerali “ad impulso officioso” e non anche al caso in esame.
Questa Corte non condivide l'orientamento espresso dal Tribunale in quanto la giurisprudenza ha più volte affermato che “la dichiarazione di fallimento è possibile, malgrado la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta. Nel nostro ordinamento non c'è, infatti, un automatismo tra mancata presenza del creditore e rinuncia al ricorso” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/11/2019, n. 30445).
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto valutare i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nonostante la mancata comparizione in udienza del creditore ricorrente.
Ciò detto, sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, tenuto conto che dall'istruttoria compiuta dal Tribunale emerge che la
[...]
è un imprenditore commerciale che possiede i requisiti dimensionali di cui agli CP_1 artt. 121 e 2 comma 1 lett. d) CCII e che si trova in stato di insolvenza, avendo debiti nei confronti dell' per euro 268.135,25 e non avendo depositato bilanci dal 2010. CP_2
2 D'altronde tali circostanze sono state accertate anche dal Tribunale il quale, pur dichiarando l'estinzione del procedimento, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, segnalando la probabile sussistenza dello stato d'insolvenza.
Per tutto quanto esposto, il reclamo va accolto e va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1
[... avverso il decreto del Tribunale di Napoli Nord del 16/7/2025, così provvede: accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della e rimette gli atti al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3440/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,
TRA
con sede in Pisa alla via Mezzanina n. 12, (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Ing. nato a [...] in data [...] Parte_2
(CF ), difesa e rappresentata dagli avv.ti Fabio Menichetti (C.F. C.F._1
) e Francesco Cerri (CF ); C.F._2 C.F._3
[...]
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Gricignano di Aversa alla via IV Novembre n. 6;
Reclamata contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha chiesto al Tribunale di Napoli Nord di dichiarare l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della esponendo di essere creditrice di Controparte_1 quest'ultima della somma di € 11.674,50 in virtù della sentenza n. 518/23 del Tribunale di Pisa.
Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha dichiarato estinto il procedimento a seguito della mancata comparizione della parte ricorrente all'udienza del 26.6.2025.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la deducendo l'erroneità della Parte_1 decisione del Tribunale in quanto la giurisprudenza prevalente ha affermato che per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è necessaria la presenza del creditore.
Ha pertanto concluso per la riforma del decreto impugnato e per l'aperura della procedura di liquidazione giudiziale.
La non si è costituita nonostante la rituale notifica del reclamo. Controparte_1
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del procedimento, a seguito della mancata comparizione in udienza del creditore ricorrente, sostenendo che il principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice dovrebbe pronunciarsi anche in caso di assenza delle parti in udienza, sarebbe applicabile solo ai procedimenti camerali “ad impulso officioso” e non anche al caso in esame.
Questa Corte non condivide l'orientamento espresso dal Tribunale in quanto la giurisprudenza ha più volte affermato che “la dichiarazione di fallimento è possibile, malgrado la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta. Nel nostro ordinamento non c'è, infatti, un automatismo tra mancata presenza del creditore e rinuncia al ricorso” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/11/2019, n. 30445).
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto valutare i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nonostante la mancata comparizione in udienza del creditore ricorrente.
Ciò detto, sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, tenuto conto che dall'istruttoria compiuta dal Tribunale emerge che la
[...]
è un imprenditore commerciale che possiede i requisiti dimensionali di cui agli CP_1 artt. 121 e 2 comma 1 lett. d) CCII e che si trova in stato di insolvenza, avendo debiti nei confronti dell' per euro 268.135,25 e non avendo depositato bilanci dal 2010. CP_2
2 D'altronde tali circostanze sono state accertate anche dal Tribunale il quale, pur dichiarando l'estinzione del procedimento, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, segnalando la probabile sussistenza dello stato d'insolvenza.
Per tutto quanto esposto, il reclamo va accolto e va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1
[... avverso il decreto del Tribunale di Napoli Nord del 16/7/2025, così provvede: accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della e rimette gli atti al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 CCII.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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