TRIB
Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/10/2024, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 311 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 2.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 311 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 tra
(nato a [...] - SS il 28/02/1980, residente in [...]40 Parte_1
07028 SANTA TERESA DI GALLURA ITALIA;
CF ), in giudizio con C.F._1
l'avv. USAI NICOLA
-ricorrente-
e
(nata a [...] - SS il 31/01/1981; CF ), in Controparte_1 C.F._2 giudizio con l'avv. USAI NICOLA
-resistente- nonchè il presso il Tribunale di Tempio Pausania Controparte_2
-interventore ex lege-
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 12/04/2024, e hanno Parte_1 Controparte_1
dedotto: che, con decreto n. 27/2022, reso in data 21.3.2022 nel procedimento iscritto al n. 1870/2021, il
Tribunale di Tempio Pausania ha omologato la separazione consensuale tra e Parte_1
alle seguenti condizioni: Controparte_1
“A) i coniugi vivranno separati e nell'obbligo del reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
B) la figlia è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con stabile collocazione Per_1
abitativa presso la madre nella casa coniugale-familiare, ove la minore manterrà la residenza anagrafica, sita in Santa Teresa di Gallura, Via Grazia Deledda n. 10/T, di proprietà esclusiva della IG.ra che continuerà, dunque, a farsi esclusivo carico delle rate nascenti Controparte_1
dal contratto di mutuo del 12.05.2015, a rogito della Dott.ssa Notaio in Persona_2
Arzachena, rep. 48912, racc. 10712, acceso per l'acquisto del detto immobile, liberando espressamente il IG. da qualsiasi eventuale obbligo di pagamento anche sono solidale o Pt_1
parziale.
Le utenze della casa coniugale-familiare (ad esempio, luce, acqua, ecc.) saranno volturate a nome della IG. che provvederà al loro pagamento in via esclusiva. CP_1
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori che, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno la potestà e responsabilità genitoriale sulla figlia separatamente nei rispettivi periodi di convivenza e ciò per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, invece, attinenti alla sua educazione, istruzione e salute verranno assunte di comune accordo dai genitori che dovranno tenere conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni della figlia;
C) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
D) il IG. potrà vedere, frequentare e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desidera Pt_1 Per_1
previo accordo con la IG.ra e tendenzialmente in misura pari a questa, CP_1
2 compatibilmente con gli impegni scolastici e/o di altra natura della bambina.
In ogni caso, varranno le seguenti condizioni:
- weekend alternati: la minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascun genitore.
Per l'effetto, il IG. , a settimane alterne, terrà con sé la figlia dalle ore 10:00 del sabato Pt_1
mattina alle ore 20:00 della domenica.
- frequentazioni infrasettimanali: il IG. terrà con sé la figlia il giovedì dall'uscita di scuola Pt_1
sino alle ore 20:00 quando il fine settimana è di sua spettanza e il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 quando il fine settimana è di spettanza della IG.ra ; CP_1
- vacanze natalizie: ad anni alterni la bambina trascorrerà la vigilia con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro. Per i restanti giorni di vacanza il IG. terrà con sé la figlia Pt_1
consecutivamente dal 25.12 al 01.01 nell'anno in cui trascorreranno insieme il giorno di Natale e dal 01.01 al 06.01 nell'anno in cui trascorreranno insieme il giorno della vigilia;
- vacanze pasquali: ad anni alterni la bambina trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per i restanti giorni di vacanza il IG. terrà con sé la figlia per Pt_1
la metà dei giorni di vacanza consecutivi;
- restanti festività: saranno concordate di volta in volta tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza;
- compleanni: nel giorno del compleanno dei genitori, così come nel giorno della festa della mamma e del papà, la minore starà con il rispettivo genitore. Il giorno del compleanno della bambina verrà trascorso dalla famiglia insieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina e pomeriggio (ore 16:00) e tardo pomeriggio/pernotto;
- vacanze estive: durante il periodo delle vacanze scolastiche, il IG. terrà con sé la figlia per Pt_1
4 settimane anche non consecutive comunicando i periodi alla IG.ra entro la fine del CP_1
mese di maggio di ciascun anno. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche resta fermo quanto sopra previso per il week end e le frequentazioni infrasettimanali;
E) il IG. verserà a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore la somma di €. 200,00 Pt_1
mensile, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò entro il giorno cinque di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra . CP_1
L'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento della figlia minore come sopra quantificato decorrerà dal marzo 2031 dal momento che rimarranno a carico del IG. , in via Pt_1
esclusiva, le rate relative al contratto di finanziamento stipulato con la Bibanca S.p.A. la cui estinzione avverrà nel marzo 2031.
Sarà, comunque, a carico del IG. il 50% delle spese straordinarie ed ex extra, necessarie Pt_1
3 secondo l'attuale tenore di vita e/o concordate tra i genitori.
Le spese extra e quelle anticipate da ciascun genitore verranno rimborsate previa presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo.
F) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore, e alla possibilità di ciascuno di essi di portare la figlia all'estero nei rispettivi periodi di vacanza;
G) i coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco godendo di propri redditi da lavoro”. che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale;
che è loro interesse pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di seguito indicate.
In sostituzione dell'udienza del 2.10.2024 le parti hanno depositato note scritte in cui, ribadita la volontà di non conciliarsi, hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Con decreto in parti data il Giudice relatore, dato atto del deposito delle indicate note scritte, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
4 D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
(nato a [...] il [...], residente in [...]40, Parte_1
07028 SANTA TERESA DI GALLURA ITALIA;
CF ), C.F._1
e
(nata a [...] il [...]; CF ) Controparte_1 C.F._2
alle condizioni di seguito indicate:
“1) i coniugi vivranno separati e nell'obbligo del reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
2) la figlia è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con stabile collocazione Per_1
abitativa presso la madre nella casa coniugale-familiare, ove la minore manterrà la residenza anagrafica, sita in Santa Teresa di Gallura, Via Grazia Deledda n. 10/T, di proprietà esclusiva della IG.ra che continuerà, dunque, a farsi esclusivo carico delle rate nascenti Controparte_1
dal contratto di mutuo del 12.05.2015, a rogito della Dott.ssa Notaio in Persona_2
Arzachena, rep. 48912, racc. 10712, acceso per l'acquisto del detto immobile, liberando espressamente il IG. da qualsiasi eventuale obbligo di pagamento anche sono solidale o Pt_1
parziale.
Le utenze della casa coniugale-familiare (ad esempio, luce, acqua, ecc.) saranno volturate a nome della IG. che provvederà al loro pagamento in via esclusiva. CP_1
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori che, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno la potestà e responsabilità genitoriale sulla figlia separatamente nei rispettivi periodi di convivenza e ciò per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, invece, attinenti alla sua educazione, istruzione e salute verranno assunte di comune accordo dai genitori che dovranno tenere conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni della figlia;
3) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) il IG. potrà vedere, frequentare e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desidera Pt_1 Per_1
5 previo accordo con la IG.ra e tendenzialmente in misura pari a questa, CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e/o di altra natura della bambina.
In ogni caso, varranno le seguenti condizioni:
- weekend alternati: la minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascun genitore.
Per l'effetto, il IG. , a settimane alterne, terrà con sé la figlia dalle ore 10:00 del sabato Pt_1
mattina alle ore 20:00 della domenica;
- frequentazioni infrasettimanali: il IG. terrà con sé la figlia il giovedì dall'uscita di scuola Pt_1
sino alle ore 20:00 quando il fine settimana è di sua spettanza e il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00; quando il fine settimana è di spettanza della IG.ra ; CP_1
- vacanze natalizie: ad anni alterni la bambina trascorrerà la vigilia con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro. Per i restanti giorni di vacanza il IG. terrà con sé la figlia Pt_1 consecutivamente dal 25.12 al 01.01 nell'anno in cui trascorreranno insieme il giorno di Natale e dal 01.01 al 06.01 nell'anno in cui trascorreranno insieme il giorno della vigilia;
- vacanze pasquali: ad anni alterni la bambina trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per i restanti giorni di vacanza il IG. terrà con sé la figlia per Pt_1
la metà dei giorni di vacanza consecutivi;
- restanti festività: saranno concordate di volta in volta tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza;
- compleanni: nel giorno del compleanno dei genitori, così come nel giorno della festa della mamma e del papà, la minore starà con il rispettivo genitore.
Il giorno del compleanno della bambina verrà trascorso dalla famiglia insieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina e pomeriggio (ore 16:00) e tardo pomeriggio/pernotto;
- vacanze estive: durante il periodo delle vacanze scolastiche, il IG. terrà con sé la figlia per Pt_1
4 settimane anche non consecutive comunicando i periodi alla IG.ra entro la fine del CP_1
mese di maggio di ciascun anno. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche resta fermo quanto sopra previso per il week end e le frequentazioni infrasettimanali;
5) il IG. verserà a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore la somma di €. 200,00 Pt_1
mensile, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò entro il giorno cinque di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra . L'obbligo del versamento CP_1 dell'assegno di mantenimento della figlia minore come sopra quantificato decorrerà dal marzo
2031 dal momento che rimarranno a carico del IG. , in via esclusiva, le rate relative al Pt_1
contratto di finanziamento stipulato con la Bibanca S.p.A. la cui estinzione avverrà nel marzo 2031.
6 Sarà, comunque, a carico del IG. il 50% delle spese straordinarie ed ex extra, necessarie Pt_1 secondo l'attuale tenore di vita e/o concordate tra i genitori.
Le spese extra e quelle anticipate da ciascun genitore verranno rimborsate previa presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo.
6) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore, e alla possibilità di ciascuno di essi di portare la figlia all'estero nei rispettivi periodi di vacanza;
7) i coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco e/o assegno divorzile godendo di propri redditi da lavoro”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Nulla per spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.10.2024.
Il Presidente relatore
Dr. Claudio Cozzella
7
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 311 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 2.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 311 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 tra
(nato a [...] - SS il 28/02/1980, residente in [...]40 Parte_1
07028 SANTA TERESA DI GALLURA ITALIA;
CF ), in giudizio con C.F._1
l'avv. USAI NICOLA
-ricorrente-
e
(nata a [...] - SS il 31/01/1981; CF ), in Controparte_1 C.F._2 giudizio con l'avv. USAI NICOLA
-resistente- nonchè il presso il Tribunale di Tempio Pausania Controparte_2
-interventore ex lege-
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 12/04/2024, e hanno Parte_1 Controparte_1
dedotto: che, con decreto n. 27/2022, reso in data 21.3.2022 nel procedimento iscritto al n. 1870/2021, il
Tribunale di Tempio Pausania ha omologato la separazione consensuale tra e Parte_1
alle seguenti condizioni: Controparte_1
“A) i coniugi vivranno separati e nell'obbligo del reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
B) la figlia è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con stabile collocazione Per_1
abitativa presso la madre nella casa coniugale-familiare, ove la minore manterrà la residenza anagrafica, sita in Santa Teresa di Gallura, Via Grazia Deledda n. 10/T, di proprietà esclusiva della IG.ra che continuerà, dunque, a farsi esclusivo carico delle rate nascenti Controparte_1
dal contratto di mutuo del 12.05.2015, a rogito della Dott.ssa Notaio in Persona_2
Arzachena, rep. 48912, racc. 10712, acceso per l'acquisto del detto immobile, liberando espressamente il IG. da qualsiasi eventuale obbligo di pagamento anche sono solidale o Pt_1
parziale.
Le utenze della casa coniugale-familiare (ad esempio, luce, acqua, ecc.) saranno volturate a nome della IG. che provvederà al loro pagamento in via esclusiva. CP_1
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori che, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno la potestà e responsabilità genitoriale sulla figlia separatamente nei rispettivi periodi di convivenza e ciò per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, invece, attinenti alla sua educazione, istruzione e salute verranno assunte di comune accordo dai genitori che dovranno tenere conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni della figlia;
C) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
D) il IG. potrà vedere, frequentare e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desidera Pt_1 Per_1
previo accordo con la IG.ra e tendenzialmente in misura pari a questa, CP_1
2 compatibilmente con gli impegni scolastici e/o di altra natura della bambina.
In ogni caso, varranno le seguenti condizioni:
- weekend alternati: la minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascun genitore.
Per l'effetto, il IG. , a settimane alterne, terrà con sé la figlia dalle ore 10:00 del sabato Pt_1
mattina alle ore 20:00 della domenica.
- frequentazioni infrasettimanali: il IG. terrà con sé la figlia il giovedì dall'uscita di scuola Pt_1
sino alle ore 20:00 quando il fine settimana è di sua spettanza e il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 quando il fine settimana è di spettanza della IG.ra ; CP_1
- vacanze natalizie: ad anni alterni la bambina trascorrerà la vigilia con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro. Per i restanti giorni di vacanza il IG. terrà con sé la figlia Pt_1
consecutivamente dal 25.12 al 01.01 nell'anno in cui trascorreranno insieme il giorno di Natale e dal 01.01 al 06.01 nell'anno in cui trascorreranno insieme il giorno della vigilia;
- vacanze pasquali: ad anni alterni la bambina trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per i restanti giorni di vacanza il IG. terrà con sé la figlia per Pt_1
la metà dei giorni di vacanza consecutivi;
- restanti festività: saranno concordate di volta in volta tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza;
- compleanni: nel giorno del compleanno dei genitori, così come nel giorno della festa della mamma e del papà, la minore starà con il rispettivo genitore. Il giorno del compleanno della bambina verrà trascorso dalla famiglia insieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina e pomeriggio (ore 16:00) e tardo pomeriggio/pernotto;
- vacanze estive: durante il periodo delle vacanze scolastiche, il IG. terrà con sé la figlia per Pt_1
4 settimane anche non consecutive comunicando i periodi alla IG.ra entro la fine del CP_1
mese di maggio di ciascun anno. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche resta fermo quanto sopra previso per il week end e le frequentazioni infrasettimanali;
E) il IG. verserà a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore la somma di €. 200,00 Pt_1
mensile, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò entro il giorno cinque di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra . CP_1
L'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento della figlia minore come sopra quantificato decorrerà dal marzo 2031 dal momento che rimarranno a carico del IG. , in via Pt_1
esclusiva, le rate relative al contratto di finanziamento stipulato con la Bibanca S.p.A. la cui estinzione avverrà nel marzo 2031.
Sarà, comunque, a carico del IG. il 50% delle spese straordinarie ed ex extra, necessarie Pt_1
3 secondo l'attuale tenore di vita e/o concordate tra i genitori.
Le spese extra e quelle anticipate da ciascun genitore verranno rimborsate previa presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo.
F) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore, e alla possibilità di ciascuno di essi di portare la figlia all'estero nei rispettivi periodi di vacanza;
G) i coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco godendo di propri redditi da lavoro”. che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale;
che è loro interesse pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate di seguito indicate.
In sostituzione dell'udienza del 2.10.2024 le parti hanno depositato note scritte in cui, ribadita la volontà di non conciliarsi, hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Con decreto in parti data il Giudice relatore, dato atto del deposito delle indicate note scritte, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
4 D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
(nato a [...] il [...], residente in [...]40, Parte_1
07028 SANTA TERESA DI GALLURA ITALIA;
CF ), C.F._1
e
(nata a [...] il [...]; CF ) Controparte_1 C.F._2
alle condizioni di seguito indicate:
“1) i coniugi vivranno separati e nell'obbligo del reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
2) la figlia è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con stabile collocazione Per_1
abitativa presso la madre nella casa coniugale-familiare, ove la minore manterrà la residenza anagrafica, sita in Santa Teresa di Gallura, Via Grazia Deledda n. 10/T, di proprietà esclusiva della IG.ra che continuerà, dunque, a farsi esclusivo carico delle rate nascenti Controparte_1
dal contratto di mutuo del 12.05.2015, a rogito della Dott.ssa Notaio in Persona_2
Arzachena, rep. 48912, racc. 10712, acceso per l'acquisto del detto immobile, liberando espressamente il IG. da qualsiasi eventuale obbligo di pagamento anche sono solidale o Pt_1
parziale.
Le utenze della casa coniugale-familiare (ad esempio, luce, acqua, ecc.) saranno volturate a nome della IG. che provvederà al loro pagamento in via esclusiva. CP_1
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori che, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno la potestà e responsabilità genitoriale sulla figlia separatamente nei rispettivi periodi di convivenza e ciò per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, invece, attinenti alla sua educazione, istruzione e salute verranno assunte di comune accordo dai genitori che dovranno tenere conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni della figlia;
3) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) il IG. potrà vedere, frequentare e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desidera Pt_1 Per_1
5 previo accordo con la IG.ra e tendenzialmente in misura pari a questa, CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e/o di altra natura della bambina.
In ogni caso, varranno le seguenti condizioni:
- weekend alternati: la minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascun genitore.
Per l'effetto, il IG. , a settimane alterne, terrà con sé la figlia dalle ore 10:00 del sabato Pt_1
mattina alle ore 20:00 della domenica;
- frequentazioni infrasettimanali: il IG. terrà con sé la figlia il giovedì dall'uscita di scuola Pt_1
sino alle ore 20:00 quando il fine settimana è di sua spettanza e il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00; quando il fine settimana è di spettanza della IG.ra ; CP_1
- vacanze natalizie: ad anni alterni la bambina trascorrerà la vigilia con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro. Per i restanti giorni di vacanza il IG. terrà con sé la figlia Pt_1 consecutivamente dal 25.12 al 01.01 nell'anno in cui trascorreranno insieme il giorno di Natale e dal 01.01 al 06.01 nell'anno in cui trascorreranno insieme il giorno della vigilia;
- vacanze pasquali: ad anni alterni la bambina trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per i restanti giorni di vacanza il IG. terrà con sé la figlia per Pt_1
la metà dei giorni di vacanza consecutivi;
- restanti festività: saranno concordate di volta in volta tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza;
- compleanni: nel giorno del compleanno dei genitori, così come nel giorno della festa della mamma e del papà, la minore starà con il rispettivo genitore.
Il giorno del compleanno della bambina verrà trascorso dalla famiglia insieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra mattina e pomeriggio (ore 16:00) e tardo pomeriggio/pernotto;
- vacanze estive: durante il periodo delle vacanze scolastiche, il IG. terrà con sé la figlia per Pt_1
4 settimane anche non consecutive comunicando i periodi alla IG.ra entro la fine del CP_1
mese di maggio di ciascun anno. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche resta fermo quanto sopra previso per il week end e le frequentazioni infrasettimanali;
5) il IG. verserà a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore la somma di €. 200,00 Pt_1
mensile, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò entro il giorno cinque di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra . L'obbligo del versamento CP_1 dell'assegno di mantenimento della figlia minore come sopra quantificato decorrerà dal marzo
2031 dal momento che rimarranno a carico del IG. , in via esclusiva, le rate relative al Pt_1
contratto di finanziamento stipulato con la Bibanca S.p.A. la cui estinzione avverrà nel marzo 2031.
6 Sarà, comunque, a carico del IG. il 50% delle spese straordinarie ed ex extra, necessarie Pt_1 secondo l'attuale tenore di vita e/o concordate tra i genitori.
Le spese extra e quelle anticipate da ciascun genitore verranno rimborsate previa presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo.
6) i coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore, e alla possibilità di ciascuno di essi di portare la figlia all'estero nei rispettivi periodi di vacanza;
7) i coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco e/o assegno divorzile godendo di propri redditi da lavoro”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Nulla per spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.10.2024.
Il Presidente relatore
Dr. Claudio Cozzella
7